REGOLAMENTO EDILIZIO
(Modificazione n° 1)
Casale Monferrato li 30 giugno 2005
IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.U.T.
F.to Ing. Roberto Martinotti
ESTREMI DI APPROVAZIONE
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 7
in data 28.02.2005 divenuta esecutiva in data 17.03.2005 pubblicata per
estratto sul B.U.R.P. n. 15 in data 14.04.2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Roberto Martinotti
IL SINDACO
Dott. Paolo Mascarino
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maria Giannace
Il Settore P.U.T. - Pianificazione Urbana e Territoriale
- del Comune di Casale Monferrato ha redatto il testo coordinato del
Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione consiliare n.7 del
28.02.2005.
Il testo coordinato contiene le seguenti modificazioni:
|
Modificazione n.1 approvata con
deliberazione consiliare n.37 del 18.07.2005 (art.2 e 4);
|
Il testo coordinato è redatto al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni del Regolamento Edilizio.
Restano pertanto invariati il valore e l'efficacia degli atti
amministrativi qui riportati.
In grassetto sono riportate le varianti normative introdotte con la
modificazione n.1
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
ARTICOLO 2 - Formazione della Commissione Edilizia
ARTICOLO 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
ARTICOLO 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ARTICOLO 5 - Certificato urbanistico (C.U.)
ARTICOLO 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
ARTICOLO 7 - Richiesta del permesso di costruire (o altro
titolo amministrativo di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia), denuncia di inizio attività e progetto municipale
ARTICOLO 8 - Rilascio del permesso di costruire (o altro
titolo amministrativo di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia)
ARTICOLO 9 - Diniego del permesso di costruire (o altro titolo
amministrativo di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia)
ARTICOLO 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
ARTICOLO 11 - Voltura del permesso di costruire (o altro titolo
amministrativo di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia)
ARTICOLO 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del
certificato di agibilità
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
ARTICOLO 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
ARTICOLO 14 - Altezza della costruzione (H)
ARTICOLO 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
ARTICOLO 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
ARTICOLO 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
ARTICOLO 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
ARTICOLO 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)
ARTICOLO 20 - Volume della costruzione (V)
ARTICOLO 21 - Superficie fondiaria (Sf)
ARTICOLO 22 - Superficie territoriale (St)
ARTICOLO 23 - Rapporto di copertura (Rc)
ARTICOLO 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
ARTICOLO 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
ARTICOLO 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
ARTICOLO 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
ARTICOLO 27 bis - Disposizione transitoria
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
ARTICOLO 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
ARTICOLO 29 - Allineamenti
ARTICOLO 30 - Salvaguardia e formazione del verde
ARTICOLO 31 - Requisiti delle costruzioni
ARTICOLO 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
ARTICOLO 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
ARTICOLO 34 - Interventi urgenti
ARTICOLO 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro
occupazione
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
ARTICOLO 36 - Altezza interna dei locali abitativi
ARTICOLO 37 - Antenne
ARTICOLO 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari
ARTICOLO 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
ARTICOLO 40 - Cortili e cavedi
ARTICOLO 41 - Intercapedini e griglie di aerazione
ARTICOLO 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
ARTICOLO 43 - Muri di sostegno
ARTICOLO 44 - Numeri civici
ARTICOLO 45 - Parapetti e ringhiere
ARTICOLO 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
ARTICOLO 47 - Passi carrabili
ARTICOLO 48 - Piste ciclabili
ARTICOLO 49 - Portici e "pilotis"
ARTICOLO 50 - Prefabbricati
ARTICOLO 51 - Rampe
ARTICOLO 52 - Recinzioni e cancelli
ARTICOLO 53 - Serramenti
ARTICOLO 54 - Servitù pubbliche
ARTICOLO 55 - Soppalchi
ARTICOLO 56 - Sporgenze fisse e mobili
ARTICOLO 57 - Strade private
ARTICOLO 58 - Terrazzi
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
ARTICOLO 59 - Prescrizioni generali
ARTICOLO 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
ARTICOLO 61 - Disciplina del cantiere
ARTICOLO 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
ARTICOLO 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture
provvisionali
ARTICOLO 64 - Scavi e demolizioni
ARTICOLO 65 - Rinvenimenti
ARTICOLO 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 67 - Vigilanza e coercizione
ARTICOLO 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in
seguito ad eventi accidentali
ARTICOLO 70 - Deroghe
ALLEGATI IN FORMATO PDF
modello 1 - Certificato urbanistico
modello 2 - Certificato destinazione urbanistica
modello 3 -
Domanda del permesso di costruire
modello 4 -
Relazione illustrativa
modello 5 -
Relazione tecnico sanitaria
modello 6 - Permesso di costruire
modello 7 - Denuncia di inizio attività
modello 8 - Comunicazione inizio lavori
modello 9 - Comunicazione ultimazione lavori
modello 10 - Certificato di collaudo finale
modello 11 - Richiesta del certificato di agibilità
modello 12 - Certificato di agibilità
modello 13 - Atto impegno per attrezzature agricole in aree agricole
modello 14 - Atto impegno per interventi edificatori e abitazioni in zone
agricole
modello 15 - Vincolo pertinenziale di sottotetto all’unità immobiliare
principale LR 21/1998
APPENDICE ARTICOLO 31
1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ARTICOLO 31
2. ELENCO PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE
ALL'ARTICOLO 31
3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
-
Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'ARTICOLO 2
della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:
-
la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione
Edilizia;
-
gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
del territorio e le relative procedure;
-
i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
-
l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del
prodotto edilizio;
-
le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
-
l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
-
la vigilanza e le sanzioni.
-
Il Regolamento contiene in allegato i modelli
secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.
Indice
ARTICOLO 2 - Formazione della Commissione Edilizia
(*)
-
La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel
settore urbanistico ed edilizio.
-
La Commissione è composta dal Dirigente del
Settore Pianificazione Urbana e Territoriale o da un funzionario comunale
suo delegato che la presiede, e da sei componenti eletti dal Consiglio
comunale.
-
I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore
età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza,
provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile
esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei
suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma
di laurea di cui uno con specifica e provata esperienza in materia di
valori ambientali e di tutela degli stessi.
-
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli,
gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e
l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti
che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione, nonché i soggetti membri del Consiglio o
della Giunta Comunale.
-
La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale
che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo
Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue
facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve
essere ricostituita.
-
I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni
in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal
caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia
sostituiti.
-
I componenti della Commissione decadono:
-
per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al
precedente comma 4;
-
per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
-
La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
-
I componenti della Commissione decaduti o
dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla
data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da
quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
(*) così modificato con delibera C.C. n.
37 del 18.7.2005
Indice
ARTICOLO 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
-
La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi
in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
-
tutti gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire (o
altro titolo amministrativo di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia) e sue varianti, compresi gli interventi su aree
cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari. Non è
richiesto il parere della Commissione per gli interventi edilizi
subordinati a denuncia di inizio attività ex ARTICOLO22 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. E’altresì assoggettato al parere della Commissione edilizia, il
rilascio di qualsiasi titolo amministrativo, comunque denominato, in
materia ambientale, idrogeologica ecc, qualora previsto da specifica
normativa di settore.
-
l'assunzione di provvedimenti di annullamento
o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
-
L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga
di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente
comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
-
Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale -
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di
richiedere pareri alla Commissione in materia di:
-
strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
-
convenzioni;
-
programmi pluriennali di attuazione;
-
regolamenti edilizi e loro modifiche;
-
modalità di applicazione del contributo di
costruzione.
Indice
ARTICOLO 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
(*)
-
La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce
ordinariamente ogni due settimane e, straordinariamente, ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono
pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le funzioni di segretario della
Commissione, senza diritto di voto, sono svolte da un tecnico del Settore
Pianificazione Urbana e Territoriale di volta in volta individuato dal
Dirigente.
Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici
comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione
stessa.
I componenti della Commissione interessati alla trattazione di
argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla
discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di
tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al
successivo comma 9.
Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione
partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando
partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo
comunque denominato oggetto di parere della Commissione; quando sia
proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da
fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto
all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del
progettista.
La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita
dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
La Commissione, con decisione assunta a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere
al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche
materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di
convocare e sentire i richiedenti del titolo amministrativo comunque
denominato, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire
sopralluoghi collegiali.
La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere,
anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su
apposito registro anche in forma informatizzata.
Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero
e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica
o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa
motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali
dichiarazioni di voto.
Il verbale è firmato dal Segretario estensore,
dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.
(*) così modificato con delibera C.C. n. 37
del 18.7.2005
Indice
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ARTICOLO 5 - Certificato urbanistico (C.U.)
-
La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata
dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà
di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del
richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare
l'immobile a cui il certificato si riferisce.
-
Il certificato urbanistico è rilasciato dall’ Autorità comunale entro
sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
-
le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle
quali è assoggettato l'immobile;
-
l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso
ammesse;
-
i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
-
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
-
le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in
particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
-
i vincoli incidenti sull'immobile.
-
Il C.U. è redatto secondo il modello allegato
al presente Regolamento.
Indice
ARTICOLO 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
-
La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può
essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata;
essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati
catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato
si riferisce.
-
Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla
richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata, in particolare:
-
le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle
quali è assoggettato l'immobile;
-
l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso
ammesse;
-
le modalità d'intervento consentite;
-
la capacità edificatoria consentita;
-
i vincoli incidenti sull'immobile.
-
Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento
e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che
intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
-
Sono fatte salve le disposizioni dei commi 3 e
4 dell’ARTICOLO 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di mancato
rilascio del C.D.U. nel termine sopra indicato.
Indice
ARTICOLO 7 - Richiesta del permesso di costruire (o altro titolo amministrativo
di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia), denuncia
di inizio attività e progetto municipale
-
Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire
trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso
o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede
all’Autorità comunale il permesso di costruire (o altro titolo
amministrativo di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia), ovvero presenta denuncia di inizio attività ove previsto, per
eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od
edilizia del territorio e degli immobili, nel rispetto della normativa
statale e regionale in materia.
-
La richiesta del permesso di costruire, in forma scritta secondo il
modello allegato al presente Regolamento, è composta dei seguenti atti:
-
domanda da presentarsi in bollo, firmata dal richiedente e indirizzata
all’Autorità comunale contenente:
-
generalità del richiedente;
-
numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di
Società - del proprietario e del richiedente;
-
estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende
intervenire;
-
breve descrizione dell’intervento edilizio e destinazione d’uso
dell’immobile;
-
generalità e dati identificativi del progettista (numero del codice
fiscale e di iscrizione albo o ordine professionale, sede legale dello
studio professionale ecc);
-
indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico e di scarico
delle acque reflue;
-
documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a
richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
-
progetto municipale da fornire in duplice copia, o comunque in un
numero adeguato di copie per l’acquisizione di eventuali pareri di altri
enti;
-
computo metrico estimativo delle opere da eseguire redatto in base al preziario stabilito dal Comune (per interventi di ristrutturazione
edilizia in edifici a destinazione residenziale; per qualsiasi tipologia
di intervento, esclusa la manutenzione straordinaria, in edifici a
destinazione direzionale, turistica, commerciale e impianti sportivi);
-
calcolo della superficie di calpestio e dichiarazione del numero
complessivo degli addetti (per edifici a destinazione produttiva);
-
elaborato in scala 1/2000 indicante tutti i mappali di proprietà
costituenti l’azienda agricola con l’estensione e le classi di colture in
atto o in progetto ai sensi dell’ARTICOLO 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. (per
edifici a destinazione agricola);
-
certificato di iscrizione alla camera di commercio (per destinazione
commerciale e/o produttiva); certificato di accertamento del possesso dei
requisiti di imprenditore agricolo (per destinazione agricola);
-
dichiarazione del progettista ai sensi dell’ARTICOLO77 del D.P.R. 380/2001,
di conformità degli elaborati al rispetto della Legge 9/1/1989 n.13 sul
superamento delle barriere architettoniche con dimostrazioni grafiche
attestanti l'adattabilità dei locali ingresso/cucina/bagno/soggiorno ai
sensi della L. 13/89 e D.M. 236/89 (ove previsto dalla normativa);
-
relazione geologica, geotecnica, idraulica (ove necessaria);
-
progetto degli impianti redatto ai sensi della L. 46/90 e DPR 447/91 o
dichiarazione attestante la non necessità della presentazione del
progetto;
-
parere preventivo dei Vigili del Fuoco (ove necessario);
-
parere preventivo dell’A.S.L. (per impianti a destinazione produttiva),
autocertificazione ai sensi dell’ARTICOLO20, comma 1, del D.P.R. 380/2001
comprensiva della relazione tecnica sanitaria come da modello A.S.L.
allegato al presente regolamento;
-
documentazione previsionale di impatto acustico (nei casi indicati
dagli artt. 10 e 11 della L.R. 20.10.2000 n.52;
-
altri documenti, certificazioni e atti eventualmente previsti dalla
normativa vigente per casi particolari (ARPA, contenimento del consumo
energetico L.10/1991, beni ambientali e architettonici D.Lgs 42/2004 e
L.R. 20/89, vincolo idrogeologico L.R. 45/89 ecc.).
-
ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria ex D.L. 8/1993 convertito in legge 68/1993 secondo gli
importi approvati dal Comune e vigenti alla data di presentazione
della domanda.
-
Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta di
opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett.
a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la
disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e
di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed
approvati dagli organi comunali competenti.
-
Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
-
estratto della mappa catastale, con la precisa individuazione
dell’immobile oggetto di intervento, comprendente gli immobili nel raggio
minimo di m.100;
-
estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti
urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni
significative per l'area d'intervento;
-
rappresentazione dello stato di fatto, costituita da:
|
planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella
catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento,
toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature
esistenti; |
|
planimetria particolareggiata della proprietà preferibilmente in scala
1:200, debitamente quotata altimetricamente e planimetricamente da
rilievo, sulla quale devono essere indicate le distanze del fabbricato
oggetto di intervento dai fabbricati esistenti di proprietà sia dei
richiedenti che di terzi, dai confini di proprietà, dalle strade e spazi
pubblici, dalle vie private e vicinali, dai tracciati stradali di Piano
Regolatore; nella planimetria devono essere riportati, con indicazione
della relativa altezza, tutti i fabbricati circostanti l’area
d’intervento; |
|
per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, piante, prospetti e
sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per
la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con
specificazione delle destinazioni d'uso in atto di ogni singolo vano, dei
materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli
eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso
documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; |
-
specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e delle
modalità di approvvigionamento idrico e di scarico delle acque reflue ;
-
documentazione fotografica a colori (dimensione minima 8*12 cm.) del
sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo
adiacente;
-
simulazione fotografica a colori (dimensione minima 8*12 cm.)
dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di
interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le
caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si
collocano;
-
rappresentazione dello stato di progetto, costituita da:
|
planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello
stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote
planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche
del suolo sistemato rispetto ad un punto di caposaldo fisso ed
immodificabile preventivamente individuato nello stato di fatto e con
indicazione delle aree a parcheggio e verde, delle destinazioni d'uso
previste di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, destinazioni d'uso, le dimensioni e rapporti
di aerazione e illuminazione dei locali, fognatura, illuminazione, ecc.); |
|
piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in
scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; |
-
gli elaborati, sia dello stato di fatto che di progetto, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
-
le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto,
con indicate le nonché per la copertura. Le piante dei piani interrati e
terra, devono indicare l’esatta ubicazione dei confini di proprietà;
-
le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei
parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato,
nonché l’esatta ubicazione dei confini di proprietà;
-
i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i
riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
-
i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano
i materiali, le finiture, i colori;
-
nel caso di interventi su edifici esistenti, oltre alle planimetrie,
sezioni e prospetti di progetto, dovranno essere predisposti specifici
elaborati con l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e
delle nuove opere, campite in colore rosso. Non sono consentite altre
colorazioni rappresentative di vario genere a mero scopo decorativo.
-
relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente
Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la
piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle
disposizioni normative, nonché i conteggi illustranti la superficie
edificabile del terreno, il volume/superficie costruibili, il
volume/superficie di progetto, la verifica del rispetto degli indici
fondiari di zona e degli altri parametri edilizi previsti dal P.R.G.C.
-
Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori
atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in
dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e
con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e
sanità, impatto acustico, emissioni in atmosfera-suolo-sottosuolo,
elettromagnetismo ecc.;.
-
Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la data di
elaborazione, la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma
dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del
progettista o dei progettisti.
-
La richiesta di variante al permesso di costruire (o altro titolo
amministrativo di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia) segue la stessa procedura ed è corredata dalle stesse
documentazioni indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve
indicare compiutamente le modifiche apportate rispetto all’originario
stato di fatto.
-
La denuncia di inizio attività, redatta secondo il modello allegato al
presente Regolamento, da fornire in doppia copia, è composta dei seguenti
atti:
-
comunicazione da presentarsi in carta libera, firmata dal denunciante e
indirizzata all’Autorità comunale contenente:
-
generalità del denunciante;
-
numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di
Società - del proprietario e del denunciante;
-
estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende
intervenire;
-
breve descrizione dell’intervento edilizio e destinazione d’uso
dell’immobile;
-
generalità e dati identificativi del progettista e del direttore dei
lavori (numero del codice fiscale e di iscrizione albo o ordine
professionale, sede legale dello studio professionale ecc);
-
generalità e dati identificativi dell’impresa cui si intende affidare i
lavori (numero del codice fiscale e/o P.IVA, sede legale dell’impresa,
ecc.);
-
indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico e di scarico
delle acque reflue;
-
documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a
presentare la denuncia di inizio attività a norma di legge;.
-
dettagliata relazione tecnico descrittiva dell'intervento, a firma di
un progettista abilitato che assevera la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, e non in contrasto con
quelli adottati e al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;.
-
progetto municipale avente le stesse caratteristiche della
documentazione progettuale richiesta per le istanze di permesso di
costruire eventualmente semplificato in relazione alla tipologia di
intervento da eseguire;
-
documentazione fotografica a colori (dimensione minima 8*12 cm.) del
sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo
adiacente;
-
documentazione relativa agli adempimenti di cui all’ARTICOLO3 comma 8°
lett. b-ter) del Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 come modificato
dal Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (D.U.R.C.);
-
documentazione elencata alle precedenti lettere d), e), f), g), h), i),
j), k), l), m) del comma 2. per le istanze del permesso di costruire
eventualmente semplificata in relazione alla tipologia di intervento da
eseguire.
-
ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria ex D.L. 8/1993 convertito in legge 68/1993 secondo gli
importi approvati dal Comune e vigenti alla data di presentazione
della domanda.
Indice
ARTICOLO 8 - Rilascio del permesso di costruire (o altro titolo amministrativo
di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia)
-
Il permesso di costruire è rilasciato dall’Autorità comunale in forma
scritta secondo il modello allegato al presente Regolamento.
-
Il permesso di costruire rilasciato è pubblicato all'albo pretorio del
Comune ed è annotato nell'apposito registro, tenuto ai sensi della legge
regionale urbanistica.
-
Il permesso di costruire deve contenere:
-
il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del
richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro
pubblico delle domande del permesso di costruire);
-
il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che
costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di
detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al
permesso, della quale costituisce parte integrante;
-
l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
-
l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la
sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area
urbanistica nella quale l'immobile è situato;
-
il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di
assenso edilizio;
-
il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti
costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono
essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti
preventivi predetti;
-
il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente
espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
-
negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni
del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di
applicazione del contributo di costruzione;
-
negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di
riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle
relative garanzie finanziarie;
-
negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della
norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
-
il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume
l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a
scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e
l'assenso ad eseguire dette opere;
-
le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento
ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione;
-
i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
-
le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
-
le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione
delle opere;
-
le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire;
-
il riferimento alla convenzione o all'atto di
obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla
stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto
d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno
richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone
agricole è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
Indice
ARTICOLO 9 - Diniego del permesso di costruire (o altro titolo amministrativo di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia)
-
Il diniego del permesso di costruire è assunto dall’Autorità comunale,
previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
-
Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni,
di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso.
-
Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
-
(soppresso)
Indice
ARTICOLO10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
-
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto
all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio
stesso.
-
La comunicazione, che deve essere sottoscritta dagli operatori di cui
alla successiva lettera b), è redatta secondo il modello allegato al
presente regolamento e deve menzionare:
-
la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio,
della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
-
i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della
direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
- bis Contestualmente alla suddetta comunicazione, il titolare del
permesso di costruire o il responsabile dei lavori trasmette la
documentazione relativa agli adempimenti di cui all’ARTICOLO3 comma 8° lett. b-ter) del Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 come modificato dal
Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (D.U.R.C.)
- Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al
Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di
giorni otto dall'avvenuta variazione.
- Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune
può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita
intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima
o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi
capisaldi.
- Qualora sia accertata la violazione dei
disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità
comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa.
Indice
ARTICOLO 11 - Voltura del permesso di costruire (o altro titolo amministrativo
di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia)
-
Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura)
deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla
presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
-
L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto
trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.
-
La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal
deposito della relativa istanza.
-
Qualora sia accertata la violazione del
disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale
inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
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ARTICOLO12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato
di agibilità
-
Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la
richiesta di un ulteriore permesso di costruire (o presentazione di
denuncia di inizio attività ove previsto dalla normativa in materia
edilizia) per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire (o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività) deve
comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal
direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera
assentita, con allegato certificato di collaudo finale del progettista
(oppure tecnico abilitato o direttore dei lavori) con il quale si attesta
la conformità dell’opera eseguita al progetto approvato o al progetto
presentato con la D.I.A.
-
Contestualmente o successivamente, il titolare del permesso di
costruire (o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività)
richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità,
con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
-
La comunicazione di ultimazione dei lavori, il
certificato di collaudo finale e la richiesta del certificato di
agibilità, sono redatte secondo i modelli allegati al presente
Regolamento.
Indice
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
ARTICOLO 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
-
Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate
della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la
copertura.
-
Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la
differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo
solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più
elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato;
parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale,
non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
-
L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o
agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti
tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con
esclusione dei volumi tecnici di cui ai successivi commi.
-
Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della
facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte
aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura
siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui
sopra è rappresentata da una linea virtuale.
-
La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del
terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la
superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti
a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
-
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o
presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali,
l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di
calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume
dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei
tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda
corrispondente (v. ARTICOLO 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza
virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di
calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza
di ciascun fronte.
-
Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura
tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri
di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la
refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
-
Si intendono come volumi tecnici quelli che per funzione e dimensione –
strettamente necessaria a contenere macchinari e impianti e alla loro
manutenzione – si pongono rispetto alla costruzione come elementi
essenziali per l’utilizzazione di essa, senza assumere carattere di vani
chiusi utilizzabili come tali. Sono tali i volumi che per la loro natura
meramente tecnica debbono necessariamente essere collocati sopra i piani
abitabili o comunque utilizzabili, quali, ad esempio, macchinari
extracorsa degli ascensori, torri di scale per l’accesso alla copertura,
canne fumarie, impianti di climatizzazione e riscaldamento; nonché i
volumi che contengono impianti tecnici non sistemabili entro il corpo
dell’edificio, quali ad esempio, le centraline di riscaldamento, di
sollevamento, idriche, elettriche, il vano ascensore ecc. Parimenti si
intendono come volumi tecnici anche i sottotetti (o loro parti) che non
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili
o agibili. Sono tali i sottotetti (o loro parti) aventi altezza media
interna non superiore a m. 1,80.
-
Non sono qualificabili come volumi tecnici,
quei locali che per consistenza e caratteristiche fisiche, quali luci,
vedute, altezza media interna, siano suscettibili di concreto
sfruttamento, anche prescindendo dall’agibilità, per funzioni
complementari a quelle dell’edificio, quali ad esempio, ripostigli,
stenditoi, depositi di materiali.
Indice
ARTICOLO 14 - Altezza della costruzione (H)
-
L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra
quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente ARTICOLO 13.
-
Sono considerati bassi fabbricati ai fini del
presente regolamento, i fabbricati ad uso autorimesse private o per
altre utilizzazioni accessorie agli usi principali della cellula
interessata, di altezza non superiore a metri 3.00, il cui limite
superiore, in questo caso, coincide con la linea di colmo più alta del
tetto e comprende i volumi tecnici.
Indice
ARTICOLO 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
-
Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o
agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e
di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in
parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con
esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani
interrati.
-
Dal computo del numero dei piani sono esclusi
quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che
non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei
punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di
spiccato perimetrali (definite ex ARTICOLO 13, comma 5), nonché gli
eventuali soppalchi.
Indice
ARTICOLO 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
-
Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in
metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
-
Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal
perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli
elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle
altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel
perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti
verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed
ascensori.
-
La distanza tra:
-
filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di
un'altra costruzione (D),
-
filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della
proprietà (Dc),
-
filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in
assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)
-
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in
uno dei due elementi e tangente all’altro.
-
Per ciglio strada si intende quello definito dall’ARTICOLO2 del D.M.
1.4.1968 n.1404. Il confine stradale è quello definito dall’ARTICOLO3 del
Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.
Indice
ARTICOLO 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
-
La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della
proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal
terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i
vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
-
Sono esclusi dal computo della superficie
coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi
aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di
fabbricazione.
Indice
ARTICOLO 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
-
La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma
delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra,
sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno
di ciascun piano.
-
Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le
superfici relative:
-
ai "bow window" ed alle verande;
-
ai piani di calpestio dei soppalchi;
sono escluse le superfici relative:
-
ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato,
quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale,
impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori, ecc. come
definiti dal precedente ARTICOLO 13;
-
ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
-
agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso
esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo
dei residenti o comunque pertinenziali;
-
ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili
o agibili;
-
ai cavedi.
-
Nel caso di costruzioni aperte (ad es.
tettoie) la superficie viene misurata sul filo esterno delle strutture
portanti, purché la sporgenza della copertura non risulti superiore a m
1,5 rispetto a tale filo. Nel caso di sporgenza maggiore la superficie
utile lorda di ogni piano equivale alla superficie coperta.
Indice
ARTICOLO 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)
-
La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma
delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra,
sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle
utili lorde, così come definite all'ARTICOLO 18, tutte le superfici non
destinate al calpestio.
-
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e
gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate
superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di
0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e
sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come
superfici destinate al calpestio.
Indice
ARTICOLO 20 - Volume della costruzione (V)
-
Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma
dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto
di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio
del piano medesimo e del piano superiore.
-
Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza
di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso
dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di
copertura.
-
Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti
andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale
alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di
calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'ARTICOLO
13.
Indice
ARTICOLO 21 - Superficie fondiaria (Sf)
-
E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni
realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto
delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o
previste.
-
Le aree destinate dallo strumento urbanistico
alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già
acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia
quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.
Indice
ARTICOLO 22 - Superficie territoriale (St)
-
E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri
quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni
primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
-
Le aree destinate dallo strumento urbanistico
alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già
acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia
quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.
Indice
ARTICOLO 23 - Rapporto di copertura (Rc)
-
Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%],
tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la
superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale
di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie
fondiaria.
Indice
ARTICOLO 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
-
L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la
superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria
(Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile
lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria [m2]/[m2].
Indice
ARTICOLO 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
-
L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la
superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie
territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di
superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie territoriale [m2]/[m2].
Indice
ARTICOLO 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
-
L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il
volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf):
rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile
per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].
Indice
ARTICOLO 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
-
L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il
volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St):
rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile
per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
Indice
ARTICOLO 27 bis - Disposizione transitoria
-
Fino all'adeguamento previsto dall'ARTICOLO
12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle
definizioni di cui ai precedenti articoli dal 13 al 27, continuano ad
essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
Indice
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
ARTICOLO 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
-
E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati
utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame,
residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo
corrispondente.
-
Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo
competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della
documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a
carico del richiedente.
-
Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di
acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente
drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che
l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture
sovrastanti.
-
In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da
impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei
locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa
di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
-
I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio
deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a
0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
-
Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad
una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di
accesso.
-
Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione
del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei
commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati
circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua,
soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
-
Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un
livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima
piena del sistema fognario di scarico.
-
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono
sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali
che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
-
Nelle aree colpite da dissesti, calamità
naturali o sottoposte a speciali vincoli ai fini della difesa del suolo
o tutela ambientale, il Piano Regolatore Generale individuerà ulteriori
norme ad integrazione di quelle contenute nel presente articolo.
Indice
ARTICOLO 29 - Allineamenti
-
L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito
alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per
garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di
caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in
progetto ad una cortina più avanzata.
-
Sono fatti salvi gli allineamenti eventualmente individuati nelle
tavole o nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.
-
In assenza di specifica prescrizioni delle norme di attuazione del P.R.G., la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque
conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Indice
ARTICOLO 30 - Salvaguardia e formazione del verde
-
La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione
in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono
riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
-
L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta
agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici
arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
-
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime
stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m
rispetto al medesimo.
-
E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione
adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non
sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la
leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti
e la visibilità della carreggiata.
-
Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti
o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la
responsabilità degli eventuali danni arrecati.
-
L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed
arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per
l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile
ostacolo per la loro realizzazione.
-
Per tutti gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione (compresi
gli ampliamenti) sulla superficie fondiaria di pertinenza, con esclusione
delle superfici destinate a fasce di rispetto a protezione dei nastri e
degli incroci stradali, dovranno essere riservate:
-
aree destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti nella
misura minima di 3 ogni 90 mc di volume edificato fuori terra, nel caso di
insediamenti residenziali, turistico – ricettivi e terziari;
-
aree destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alto
fusto nella misura minima di mq 10 ogni 50 mq di superficie coperta, con
un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria e dimensione
trasversale minima di mt 10 nel caso di insediamenti produttivi.
-
Le superfici di cui ai punti a) e b) dovranno avere forma regolare e
fruire di adeguato soleggiamento; esse verranno di norma ricavate su
terrapieno, ma potranno essere ammesse soluzioni diverse nel rispetto dei
requisiti funzionali a cui dette superfici debbono assolvere; in
particolare lo spessore del terreno di riporto sopra eventuali locali
interrati dovrà essere non inferiore a cm 60, e le alberature dovranno
essere comunque piantate in piena terra.
-
La sistemazione delle aree verdi dovrà essere precisata mediante
progetto allegato alla richiesta del titolo edilizio, per quanto riguarda
la posizione e l’essenza degli alberi ed il trattamento delle superfici (a
prato, con bassa vegetazione, parzialmente pavimentate, attrezzate con
arredi per il gioco e la permanenza all’aperto, ecc.)
-
L’esecuzione delle suddette sistemazioni in modo conforme al progetto
sarà una delle condizioni inderogabili per la verifica di conformità delle
opere al relativo titolo abilitativo.
Indice
ARTICOLO 31 - Requisiti delle costruzioni
-
Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi,
di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e
manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di
impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o
modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei
fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale
responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano
alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai
regolamenti e dalle direttive in vigore.
-
Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici
e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto
riportate esigenze di:
-
resistenza meccanica e stabilità;
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sicurezza in caso di incendio;
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tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
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sicurezza nell'impiego;
-
protezione contro il rumore;
-
risparmio energetico e ritenzione del calore;
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facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed
attrezzature.
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Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di
procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi,
controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune,
il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti
requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi
atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
-
Nel caso di approvazione condizionata,
soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della
conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal
pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni
imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia
completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
Indice
ARTICOLO 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
-
Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto
ambientale.
-
I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a
recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento,
nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in
particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere
necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente
nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche
peculiari. Salvo integrazioni specifiche del P.R.G.C., in generale:
-
negli in ambiti agricoli, al fine di garantire un corretto inserimento
ambientale, dovranno essere rispettate le seguenti cautele:
|
i materiali ed i caratteri costruttivi delle nuove costruzioni dovranno
essere adeguati alle preesistenze tradizionali con particolare riguardo
alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle falde dei tetti e
delle aperture, all’utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.
Sono da escludere finiture con pannelli e/o superfici lisce da getto o da
cassero, rivestimenti ceramici, serramenti esterni in materiale anodizzato
ecc.. Eventuali grate di protezione esterne saranno in ferro a disegno
semplice, senza decorazioni o lavorazioni particolari; |
|
gli ampliamenti dei fabbricati agricoli realizzati con strutture in
cemento armato o prefabbricate, nel caso di impossibile coordinamento con
l’uso di materiali tradizionali, potranno proporre le stesse modalità
costruttive dei fabbricati esistenti a condizione di prevedere elementi di
mitigazione visiva (cortine verdi e alberature, rivestimenti,
tinteggiature ecc.) delle preesistenze; |
|
Le recinzioni dovranno essere di norma in siepe viva di altezza non
superiore a m. 2,00 e/o rete metallica, su paletti e senza zoccolatura. |
-
negli ambiti del centro storico del concentrico cittadino, dovranno
essere rispettate le seguenti cautele:
|
le facciate degli edifici prospicienti, qualora siano suscettibili, in
base alle norme specifiche, di interventi sostitutivi o modificatori,
dovranno uniformarsi, per la dimensione, i materiali, le proporzioni e la
modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di scansione, agli
edifici d’interesse storico-artistico od ambientale che caratterizzano
l’ambito considerato. Non potranno essere realizzati balconi verso spazi
liberi di profondità inferiore a metri 7, ed essi in ogni caso avranno
sporgenza massima di m. 1,00 e larghezza di m. 2,00, e saranno realizzati
in lastra di pietra o soletta in c.a. a vista (spessore max 10 cm.) con
ringhiere in ferro a semplici bacchette diritte (quadro o tondo) portato
da due correnti di piattina, senza alcuna lavorazione decorativa. I
serramenti saranno esclusivamente in legno o metallo smaltato (con
esclusione di vernici trasparenti, tapparelle avvolgibili, ecc.):
eventuali grate di protezione saranno in ferro a disegno semplice, senza
decorazioni o lavorazioni particolari; analoghe prescrizioni valgono per
eventuali recinzioni murarie prospettanti in continuità sugli ambiti
considerati, salvo che il P.R.G.C. ne preveda l’abbattimento, o che
possano essere sostituite con siepi vive, senza zoccolo; |
|
le aree verdi e le alberature esistenti o previste dal P.R.G.C.,
pubbliche o private, dovranno essere realizzate contestualmente agli altri
interventi coinvolti, decorosamente mantenute ed attrezzate per il gioco
dei bimbi, il soggiorno all’aperto o il passeggio. L’introduzione o la
sostituzione delle essenze dovrà rispettare criteri di coerenza
ambientale, evitando in particolare l’inserimento di essenze esotiche o
comunque estranee alle tradizioni locali; |
|
gli spazi pubblici, esistenti o previsti dal P.R.G.C., saranno
pavimentati in blocchetti di porfido o altro materiale lapideo o
conglomerato, con eventuali parti di ammattonato. Dovrà essere assicurata,
con coerenza di materiali e di tecniche costruttive, la continuità dei
percorsi pedonali (con particolare riferimento alle norme del D.P.R.
27.4.1978 n.384 contro le “barriere architettoniche”); |
|
l’arredo urbano (panchine, dissuasori del traffico, illuminazione
pubblica, insegne e scritte pubblicitarie, segnaletica, oggetti e attrezzi
d’uso pubblico, ecc.) dovrà essere progettato e realizzato unitariamente
per l’intero ambito interessato, in termini coerenti con le eventuali
preesistenze di interesse storico-artistico o tradizionale, e comunque nel
rispetto dei valori e della fruibilità dell’ambiente; |
|
le tinteggiature delle facciate, ed il colore degli elementi d’arredo
urbano, dovranno essere coordinati ed uniformati a quelli delle
preesistenze qualificanti, con riferimento alle tinteggiature originarie
desumibili da reperti o documenti d’archivio.
|
-
L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in
sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di
prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e
di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento
ambientale.
-
L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì
disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti -
quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si
accordano con le caratteristiche ambientali.
-
I lavori e le opere necessarie per l'arredo
complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso
all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del
periodo fissato.
Indice
ARTICOLO 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
-
Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza
debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza,
all'estetica, al decoro, all'igiene.
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E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi
caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di
testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi,
edicole sacre, antiche targhe e simili.
-
Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di
riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. Qualora le fronti degli
edifici risultino sporche o deteriorate o comunque non presentino
un’aspetto decoroso, l’autorità preposta potrà ordinarne la riparazione,
la ripulitura e la tinteggiatura, compresa anche la rimozione di insegne,
cartelli pubblicitari, chioschi contrari al pubblico decoro. In caso di
inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre
l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
-
I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in
modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
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La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a
specifico vincolo di tutela è sottoposta all’approvazione degli uffici
comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata
specifica campionatura. L’esecuzione della tinteggiatura di edifici
situati all’interno del perimetro del centro storico (come definito dal P.R.G.C.) dovrà essere inoltre preventivamente sottoposta alla
campionatura da parte degli uffici comunali.
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Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza
delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e delimitate:
è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì
vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
-
Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse
o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio
all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone o qualora le
fronti degli edifici risultino sporche o deteriorate o comunque non
presentino un’aspetto decoroso, l’Autorità comunale ha facoltà di
ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni
inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità
comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente;
tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse
sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
-
Per quanto riguarda l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei
caratteri tipologici, costruttivi e decorativi dei beni culturali
architettonici si rimanda allo specifico “Catalogo” da formarsi ai sensi
della L.R. 14.3.1995 n. 35.
Indice
ARTICOLO 34 - Interventi urgenti
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Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle
costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità
delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante
un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la
situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto
attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva
consistenza delle operazioni medesime.
-
E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata
comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali
Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di
presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni,
istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali
condizioni di intervento
-
Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi
dell’ARTICOLO 68 del presente Regolamento, fatto salvo l’eventuale
accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e
perseguibili.
Indice
ARTICOLO 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
-
Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico,
all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione
idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento
delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
-
E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non
preordinati alla successiva costruzione in aderenza o se ammessi da
specifiche prescrizioni di strumenti urbanistici generali o esecutivi)
visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di
preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale,
sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza,
ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente,
ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo
conveniente.
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Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività
temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere
al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che
intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi
stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
-
Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio
della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone
per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un
deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
-
La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e
indica il termine finale della medesima.
-
Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato
disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di
sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali
preesistenti.
-
In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito
dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e
con l'osservanza degli obblighi fissati nell'ARTICOLO 47 del presente
Regolamento, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
Indice
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
ARTICOLO 36 - Altezza interna dei locali abitativi
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Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un
locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in
metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l’altezza interna è misurata all’intradosso della soletta
costituente il soffitto.
-
Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il
locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura
dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume
del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di
passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad
una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la somma dei volumi delle
diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale
al fine di effettuare i conteggi.
-
La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione
e dei vani accessori è fissata dal D.M. 5 luglio 1975 e dall’ARTICOLO 43 della L. 5 agosto 1978 n.457 e, per quanto in esse specificamente disposto, dai
regolamenti edilizi comunali.
-
Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a
quelle prescritte dalle leggi statali:
-
per le nuove costruzioni, nei casi di:
-
ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o
ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche
originarie;
-
inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore
storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è
richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
-
ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
-
per le costruzioni esistenti, nei casi di:
-
interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto
una funzione abitativa;
-
interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in
atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o
ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche
originarie.
-
In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del
certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri
requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione
di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali
tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario
competente.
-
Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi
2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è
consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto
inferiore a 1,80 m.
Indice
ARTICOLO 37 - Antenne
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Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o
recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata
in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o
nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o
televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa
terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla;
per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono
avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono
installate.
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Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne
mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti
interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni
deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti
dell'impianto.
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L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per
motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano,
l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e
l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto
all'informazione.
-
L'installazione di antenne o ripetitori per
impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche
disposizioni delle vigenti leggi o regolamenti comunali di settore.
Indice
ARTICOLO 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari
-
L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche
a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle
norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione.
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Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di
mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi
quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni
reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal
"Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente
articolo e del “Piano generale degli impianti pubblicitari” qualora
approvato dal Comune.
-
L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte
di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le
insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare
alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
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Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione
è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti
planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala
non inferiore a 1:50, di documentazione fotografica del sito, nonché di
tutte le altre indicazioni necessarie (dimensioni, colore, e tipologia) al
fine di una corretta valutazione ambientale.
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Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti
a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole
dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
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I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili;
possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di
interesse pubblico.
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Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per
l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni
di cui all'ARTICOLO 35, commi 4, 5, 6, 7.
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L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di
definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi
pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta,
la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della
legge vigente.
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Le insegne, i cartelli, i pannelli e gli altri mezzi pubblicitari
dotati di idonee strutture di sostegno, possono essere realizzati in
materiale di qualsiasi natura, purché in armonia con le caratteristiche
dell’edificio sul quale sono installate e con le esigenze di salvaguardia
del contesto ambientale circostante. La loro posa deve inserirsi
armonicamente nelle partiture architettoniche degli edifici sui quali sono
collocate, ed evitare il costituirsi di situazioni di particolare densità
ed intensità luminosa.
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Negli ambiti del centro storico del concentrico cittadino, sono
escluse le insegne di tipo “cassonetto” in materiale plastico o simile, ad
illuminazione diretta od indiretta nonché quelle a filamento in neon. Sono
ammesse le insegne di tipo “lettere scatolate”, in metallo, materiale
plastico, cristallo o legno, ad illuminazione diretta o indiretta; le
iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, materiale plastico,
cristallo o legno, apposte direttamente sugli edifici, ad illuminazione
indiretta. Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera
“artistiche”, di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione
all’edificio ed all’area di circolazione sulla quale prospettano, ad
illuminazione indiretta.
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ARTICOLO 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
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Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o
inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche.
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Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi
tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione
e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto,
in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità
dei materiali impiegati.
-
bis All’interno degli insediamenti urbani, nuclei minori, edifici,
monumenti, manufatti che rivestono carattere storico-artistico e/o
ambientale o documentario individuati dal P.R.G.C., le coperture saranno
di norma a falde in coppi alla piemontese, con esclusione di manufatti
vari in fibrocemento, laminati plastici, lamiere ondulate e simili. Al
fine di garantire un corretto inserimento ambientale, i materiali e i
caratteri costruttivi dovranno essere adeguati alle preesistenze
tradizionali, con particolare riguardo agli sporti e alla articolazione
delle falde dei tetti e delle coperture. Tali prescrizioni si applicano
inoltre alle costruzioni esistenti e di nuova edificazione in zone
agricole.
-
I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il
suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e
devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi
scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o
comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili,
giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
-
Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse
da quelle meteoriche.
-
Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali
delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di
2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito
installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici
realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile (ghisa o
cemento), per almeno 2,00 m.
-
Idonei pozzetti d'ispezione forniti di
chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture
interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la
confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto
ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica
fognatura.
Indice
ARTICOLO 40 - Cortili e cavedi
-
I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli
fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza
superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera,
misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le
prescrizioni delle vigenti leggi.
-
Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto
delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di
qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui
all'ARTICOLO 17, 2° comma.
-
La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni
delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti
in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta
illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni,
ambienti di servizio, ripostigli.
-
Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
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altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2; |
|
altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
|
-
Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
-
I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore
per agevolare le operazioni di pulizia.
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Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino
privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato
in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque
nere o materiale di rifiuto.
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E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un
peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi
esistenti.
Indice
ARTICOLO 41 - Intercapedini e griglie di aerazione
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Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano
situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di
una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante,
appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire
l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei
locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e
canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
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Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle
costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere
consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura
antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e
scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle
utilizzate per la pulizia.
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Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto
del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
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La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari
che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso,
effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
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Nelle nuove costruzioni e nella ricostruzione di edifici esistenti,
fatto salvo il rispetto dell’allineamento eventualmente stabilito dal P.R.G.C.o da piani esecutivi, non è consentita la realizzazione di
intercapedini e/o griglie di aerazione su suolo pubblico. La loro
realizzazione dovrà pertanto essere ricavata con un conveniente
arretramento del muro perimetrale della costruzione.
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Negli edifici esistenti, nel caso
d’impossibilità di provvedere altrimenti, è permessa l’apertura di
finestre orizzontali nei marciapiedi delle vie pubbliche o assoggettate
a pubblico passaggio, per dare aria e/o luce ai sotterranei nonché
accesso a locali tecnologici. Tali finestre dovranno essere munite di
griglie di copertura antisdrucciolevoli a raso marciapiede, oppure di
lastroni di vetro retinato a superficie ruvida a raso marciapiede,
idonei a resistere in sicurezza al transito.
Indice
ARTICOLO 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
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Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o
recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la
penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
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Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai
con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti
indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed
orizzontali debbono essere debitamente stuccate. In particolare non
dovranno esserci accessi di forma quadrata con lato superiore a cm 5 o
circolare con diametro maggiore di cm 6. Gli accessi preesistenti la cui
chiusura con opere di muratura pregiudichi l’estetica, dovranno essere
ostruiti con reti metalliche elettrosaldate a filo muro opportunamente
tinteggiate o zincate. I depositi di guano, carcasse e nidi di volatili in
genere, dovranno essere rimossi.
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Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con
reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono
presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
-
Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare
stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove
possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco
piramidali per impedire la risalita dei ratti.
-
I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono
presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15° tale
da costituire idoneo mezzo di dissuasione. In alternativa è possibile la
realizzazione di superfici con inclinazione minore se dotate di idonei
mezzi di dissuasione meccanici o elettrici (reti o griglie a punta, in
tensione ecc).
-
E' vietata la realizzazione di canne di caduta
per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio
di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura
di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute
degli utenti.
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ARTICOLO 43 - Muri di sostegno
-
I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza
non superiore a m.2,00, salvo che una diversa altezza sia resa
indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti
in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non
inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
-
Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a m. 3,00 è
richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze
dalle pareti finestrate.
-
Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le
prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di
attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi
pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di
scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di
drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla
rete di smaltimento.
-
I muri di sostegno di sottoscarpa o di controripa, esposti alla
pubblica vista, debbono essere realizzati in materiali idonei per un
corretto inserimento nel contesto ambientale circostante. Di norma dovrà
essere garantita la mimetizzazione mediante inerbimento delle pareti o, in
alternativa, il loro rivestimento con materiali tradizionali (tufo,
mattoni laterizio lavorati facciavista, pietre ecc.).
-
Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la
Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di
rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale
tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto
più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
-
L’Autorità comunale, sentita la Commissione
Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso
necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di
specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di
tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri
con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
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ARTICOLO 44 - Numeri civici
-
Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi
che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in
corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le
stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
Nel caso di nuove costruzioni e, comunque nel caso di interventi edilizi
che modificano la numerazione esistente, l’assegnazione dei numeri civici
ed eventuali subalterni degli stessi, deve avvenire entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, o comunque contestualmente al rilascio del
certificato di agibilità.
-
Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra
e ad una altezza variabile da m. 2,00 a m. 3,00 - e deve essere mantenuto
perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
-
Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al
proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello
stesso.
-
E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori
realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di
dispositivo di illuminazione notturna.
-
In caso di demolizione di un fabbricato senza
ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il
proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano
soppressi.
Indice
ARTICOLO 45 - Parapetti e ringhiere
-
Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista
pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla
funzione di quest'ultimo.
-
I manufatti di cui sopra devono:
-
avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a m. 1,50 salvo
maggiori altezze prescritte da specifiche normative di settore;
-
presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità
alle vigenti leggi in materia;
non devono:
-
essere scalabili;
-
presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10
m.
-
Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti
materiali: metallici verniciati o preverniciati, pietra, calcestruzzo,
muratura e legno, nel rispetto delle normative in merito al corretto
inserimento ambientale di cui al precedente ARTICOLO 32; il vetro è ammesso
solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli
urti, debitamente certificati.
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ARTICOLO 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
-
Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto
possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque
di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di
legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
-
L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata
dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere
realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di
volta in volta dal Comune.
-
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché
realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
-
I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con
larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza
massima non superiore all'8%.
-
Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi
con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono
essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
-
Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare,
possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale
dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con
barriere metalliche idonee allo scopo.
-
E' consentita l'apposizione di messaggi
pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in
conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo
regolamento di esecuzione e di attuazione nonché del “Piano Generale
degli impianti pubblicitari” qualora approvato dal Comune.
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ARTICOLO 47 - Passi carrabili
-
L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è
consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere
autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si
accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada"
e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. I cancelli e le
serrande degli accessi carrai devono aprirsi verso l’interno delle
proprietà private, senza occupazione o sporto su suolo pubblico.
-
Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito
da quello a minor traffico.
-
L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed
esterna. Salvo specifica normativa stabilita in sede di piani esecutivi,
al fine di evitare forte densità degli accessi, all’interno del perimetro
dei centri abitati e delle aree di insediamento previste dal P.R.G.C.,
ogni manufatto edilizio (compresa relativa area di pertinenza) non può
avere, di norma, più di due accessi carrai. Le parti di edifici (compresa
relativa area di pertinenza) già dotate (o che possono essere dotate) di
accessi su aree private (cortili, androni, ecc.), non possono accedere
direttamente su spazi pubblici mediante nuove aperture. Nel caso di
successivo frazionamento di manufatto edilizio unitario (compresa relativa
area di pertinenza), sono concessi due soli ingressi carrai per l’intero
organismo edilizio. La distribuzione ai singoli lotti frazionati dovrà
avvenire mediante strada privata interna alla superficie fondiaria, con
sbocco in corrispondenza dei passi carrabili consentiti.
-
Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve
essere inferiore a m. 2,50 e superiore a m. 6,00. La larghezza può essere
di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel caso di attività
produttive e/o commerciali. La distanza da un altro passo carrabile non
deve essere inferiore a m. 1,00 e la distanza dal confine con proprietà
private non deve essere inferiore a m. 0,50.
-
Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso
agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le
livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o
comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non
inferiore a 4,50 m.
-
L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona
visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere
opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
-
Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui
ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di
interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento
dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili,
possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme
regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il
sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per
la circolazione.
-
Sono fatte salve le possibilità di deroga di
cui al comma 4 dell'ARTICOLO 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
così come modificato dall'ARTICOLO 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre
1996, n. 610.
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ARTICOLO 48 - Piste ciclabili
-
Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
-
In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’ARTICOLO 7 della l.r. 33/1990
sono previsti parcheggi per le biciclette.
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ARTICOLO 49 - Portici e "pilotis"
-
I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni
non inferiori a m. 3,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza misurata
all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il
Comune si riserva di fissare misure diverse.
-
Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al
traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore
a m. 4,50.
-
bis Le misure minime sono derogabili nel caso di nuovi portici
realizzati in continuità con altri preesistenti disposti a cortina.
-
Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a
servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate,
grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
-
Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio,
l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio
degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici
materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i
rivestimenti, le tinteggiature.
-
In particolare le bacheche da posare sulle colonne dei porticati
pubblici o di uso pubblico di via Roma e di piazza Mazzini, dovranno
essere realizzate in metallo colore grigio micaceo con anta in vetro
antivandalo. L’altezza minima da terra deve essere superiore a cm. 100 e,
in ogni caso, allo zoccolo in pietra o in cemento dove esisitente, la
larghezza non può essere superiore alla larghezza del lato della colonna
sul quale viene appesa e lo spessore non può essere superiore a cm.15.
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ARTICOLO 50 - Prefabbricati
-
Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni
previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro
caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente
nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali
impiegati.
-
Nelle aree agricole (zone territoriali omogenee E e F) individuate dal P.R.G.C., valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente articolo
32.
Indice
ARTICOLO 51 - Rampe
-
Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
superamento di dislivelli.
-
Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o
all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se
rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
-
La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
-
3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di
marcia alternato regolato da semaforo. L’installazione del semaforo non è
necessario in edifici residenziali mono e bifamiliari;
-
5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia
permanente;
-
3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di
marcia alternato regolato da semaforo. L’installazione del semaforo non è
necessario in edifici residenziali mono e bifamiliari;
-
6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia
permanente.
-
Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di
curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non
inferiore a:
-
6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo. L’installazione del semaforo non è
necessario in edifici residenziali mono e bifamiliari;
-
8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
-
Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque;
almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano
all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di
servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza
non inferiore a 0,90 m.
-
Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse
quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le
prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
-
Le rampe esistenti sono mantenute nella
situazione di fatto.
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ARTICOLO 52 - Recinzioni e cancelli
-
I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli
esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme
generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'ARTICOLO 33.
-
Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la
sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio
degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per
conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
-
Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi
pubblici possono essere realizzate:
-
con muro pieno di altezza massima di m. 2,50;
-
con muretto o cordolo di altezza massima di m. 0,50 sovrastato da reti,
cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di m. 2,50;
-
con siepi mantenute ad una altezza massima di m. 2,00;
-
con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore
a m 2,50;
-
il P.R.G.C. o gli strumenti urbanistici esecutivi possono introdurre
prescrizioni particolari o altezze massime inferiori a quelle indicate per
zone particolari del territorio.
-
Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere
ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di
mantenere l'unità compositiva.
-
I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei
cordoli sono: calcestruzzo a vista o rivestito in pietra, muratura in
laterizio intonacata, mattoni di tipo vecchio lavorato faccia-vista,
pietra di tufo.
-
I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono:
elementi (reti o grigliati) metallici, plastificati, lignei, manufatti in
cemento ad elementi semplici lineari.
-
Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei
tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di
spiccato dei muri medesimi.
-
I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono
presentare altezza non superiore a m. 2,50 ed aprirsi all'interno della
proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se
convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei
marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi
carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'ARTICOLO 47,
comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'ARTICOLO 47, comma 5.
-
Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o
telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente
protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i
cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere
adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli
utenti.
-
La realizzazione di recinzioni al di fuori del
centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano
l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali e quanto
prescritto al precedente ARTICOLO32.
Indice
ARTICOLO 53 - Serramenti
-
Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi
pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si
aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi,
fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso
l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati
rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
-
I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso
pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di m.
2,50 dal piano del marciapiede o ad un'altezza di m. 4,50 dal piano
stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura
delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei
veicoli.
-
In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione
dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
-
I serramenti esistenti che non rispondono ai
requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto;
nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino
il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme
regolamentari.
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ARTICOLO 54 - Servitù pubbliche
-
Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui
fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi
indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
-
targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
-
piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di
tracciamento, di idranti e simili;
-
apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
-
cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici
servizi;
-
sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi
relativi;
-
orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del
traffico, ecc.;
-
lapidi commemorative;
-
ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di
pubblica utilità.
-
Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono
essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli,
soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo
parere dell'organo di tutela.
-
La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti
di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei
privati installatori.
-
L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e
disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento
dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
-
I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno
l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli
alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano
stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
-
Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono
installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati
garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio
pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione
qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile
rimuoverli.
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ARTICOLO 55 - Soppalchi
-
Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie
ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale
in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e
quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per
ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se
distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta
del vano in cui esso è ricavato.
-
La realizzazione del soppalco è:
-
soggetta alle ordinarie procedure per l’ottenimento del titolo abilitativo;
-
consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione
prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso
lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività
esercitata.
-
E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
-
la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di
altezza non inferiore a m. 1,00;
-
l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso
del soffitto finito deve risultare non inferiore a m. 2,00;
-
l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso
dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore
a m. 2,20.
-
Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi
dell'ARTICOLO 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V)
di cui all'ARTICOLO 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio
costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi
dell'ARTICOLO 18.
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ARTICOLO 56 - Sporgenze fisse e mobili
-
Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi
pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi,
cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature,
inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti;
i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto
costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'ARTICOLO 16, comma 2.
-
Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei
loro regolamenti di attuazione o dal precedente articolo 32, sono ammesse
le seguenti sporgenze massime:
-
1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di m. 1,20 per
balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a m. 4,50 dal piano stradale;
-
1,20 m. per tende parasole che non possono comunque superare la
larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore delle armature
mobili ad una altezza minima di m. 2,50 dal piano medio del marciapiede
medesimo o del suolo. Eventuali svolazzi non possono avere il bordo
inferiore ad una altezza minima di m. 2,10 dal piano medio del marciapiede
medesimo o del suolo.
-
0,04 m. per altri corpi aggettanti (elementi decorativi, cornici,
davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferiate,
vetrine) compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio
del marciapiede o del suolo fino all'altezza di m. 2,50.
-
0,25 m. per altri corpi aggettanti (elementi decorativi, cornici,
davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferiate,
vetrine) compresi nel tratto verticale misurato a partire da una altezza
non minore di m. 2,50.
-
0,25 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto
verticale misurato a partire da una altezza non minore di m. 2,50.
-
0,60 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto
verticale misurato a partire da una altezza non minore di m. 3,00
-
1,20 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto
verticale misurato a partire da una altezza non minore di m. 3,50
-
La collocazione di tende parasole, pensiline e
balconi aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità
comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
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ARTICOLO 57 - Strade private
-
La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
-
Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
-
alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene
necessaria;
-
alla manutenzione e pulizia;
-
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
-
all'efficienza del sedime e del manto stradale;
-
alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico
delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
-
all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
-
Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative
devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato
nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche,
devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole
inversione di marcia degli autoveicoli.
-
Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa
devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato
nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
-
Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche
destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono
avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e
di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura,
misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se
cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire
l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da
trasporto.
-
Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove
costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o
riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme
regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
-
Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno
del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in
grado di fornire un illuminamento medio non inferiore a 4 lx (lux) sul
piano stradale.
-
Ove occorra, le strade private sono aperte al
transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
Indice
ARTICOLO 58 - Terrazzi
-
Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio
pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo
aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione
sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
-
Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove
sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di
altezza non inferiore a 1,00 m.
-
Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque
utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono
essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere
realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
-
Le pendenze del manto di copertura non devono
essere inferiori allo 0,5%.
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TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
ARTICOLO 59 - Prescrizioni generali
-
Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti
progettuali comunque assentiti.
-
Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali
soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto
la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi
siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle
leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
-
Per l'installazione e l'esercizio dei
cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della
Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme
del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra,
sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
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ARTICOLO 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
-
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione,
l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di
confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata
dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei
lavori.
-
Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il
personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a
disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la
direzione di un funzionario comunale - provvede:
-
ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui
deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare preventivamente
segnalati nel progetto allegato al permesso di costruire o altro idoneo
titolo amministrativo per edificare;
-
ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura
comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti
relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
-
Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto
verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le
spese sono a carico del richiedente.
-
Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori
possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige
autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
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ARTICOLO 61 - Disciplina del cantiere
-
Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un
cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00
m, con l'indicazione:
-
del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
-
degli estremi permesso di costruire o della denuncia di inizio
dell'attività e del nome del titolare della stessa;
-
della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
-
dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del
responsabile del cantiere;
-
dei nominativi degli installatori degli impianti tecnologici e qualora
sia previsto il progetto, il nome del progettista degli impianti stessi;
-
dei nominativi del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori, e quello per la sicurezza (ove previsti)
tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche
affissioni.
-
Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di
costruire o la denuncia di inizio attività corredate degli elaborati
progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie
autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
-
I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono
essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle
reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si
provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
-
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate
alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono
rispondere alle vigenti norme di legge.
-
E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in
cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo
rappresenti (responsabile di cantiere).
-
L’Autorità comunale, in caso di violazione
delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione
dei lavori.
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ARTICOLO 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
-
Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o
interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere
all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al
suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi
ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
-
Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo
pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore
devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa
concessione ai sensi dell'ARTICOLO 35; all'istanza deve essere allegato un
elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da
includere nel cantiere.
-
Il titolare dell'atto di assenso edilizio ovvero della denuncia di
inizio attività, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio
a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità
comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o,
comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la
sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la
denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le
condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
-
In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare
l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la
formazione di ristagni d'acqua.
-
Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte
almeno m. 2,00 ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli
sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro
altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di
segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del
sole; per recinzioni di lunghezza superiore a m. 10,00, che sporgano sui
marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il
perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di m. 10,00,
integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di
superficie minima di cm2 50,00, disposte "a bandiera" rispetto al flusso
veicolare.
-
Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso
l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se
la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve
comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a
tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi
interessati.
-
L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha
facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun
corrispettivo.
-
Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non
superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una
configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le
prescrizioni del Comune.
-
In caso di violazione delle norme di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto
dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
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ARTICOLO 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o
inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di
servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere
requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni
per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono
altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione
degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso
strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di
idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
- Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non
possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di
omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario
impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle
prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere
necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità
della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al
costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli
adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi
sostitutivi a spese degli inadempienti.
- Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le
misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante
dell'edificio.
- I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre
norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi
competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi
più opportuni.
- Ove del caso, l’Autorità comunale adotta
i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
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ARTICOLO 64 - Scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto
richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei
a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza
degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi
pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria
l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione
all’Autorità comunale.
- Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre
disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i
materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o
di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone
e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei
materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di
polveri.
- Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri
macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di
disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di
evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non
diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una
discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni
vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o
dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure
individuate dalla legge che disciplina la materia.
- Si applica il disposto dell'ultimo comma
del precedente ARTICOLO 61.
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ARTICOLO 65 - Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o
artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti,
mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento;
l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza
dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono
essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo
restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali
vigenti in materia.
- Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta
deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità
comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a
quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il
rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- Si applica il disposto dell'ultimo comma
del precedente articolo 61.
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ARTICOLO 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto di assenso
edilizio ovvero della denuncia di inizio attività sono tenuti a garantire
l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed
attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in
contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino
è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi,
del titolare dell'atto di assenso edilizio ovvero della denuncia di
inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro
quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 67 - Vigilanza e coercizione
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed
edilizia ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, e dell'articolo 59 della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di
controllo ritenute più efficienti.
- Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati,
ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso
apposite motivate ordinanze.
- Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino
l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la
realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla
natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale
termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese
del contravventore.
- L’Autorità comunale notifica al
contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al
medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla
notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con
la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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ARTICOLO 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla
legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del
regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'ARTICOLO 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n.
19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo
all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine
alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito
ad eventi accidentali
- E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia,
consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del
Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in
parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati,
dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente
titolo.
- La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni
d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e
distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
- siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali
impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a
conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto
urbanistico;
- siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per
quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere
sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente
connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel
singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- La disposizione di cui al presente
articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o
dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per
imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
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ARTICOLO 70 - Deroghe
- L’Autorità comunale, previa
autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta
Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e
delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente -
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico
interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri
fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
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APPENDICE ARTICOLO 31
1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ARTICOLO 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di
esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni
b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di
incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle
canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso
idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e
fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni
d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti
e) PROTEZIONE DAL RUMORE
1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo
f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua
g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED
ATTREZZATURE
1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.
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2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE
ALL'ARTICOLO 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
|
Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica". |
|
Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche". |
|
D.M. 20 novembre 1987: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento". |
|
D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". |
|
D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per
le strutture metalliche". |
|
D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". |
|
D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche. |
|
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:
"Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo,
l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale
9 gennaio 1996". |
|
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”. |
|
Ordinanza P.C.M. 20.02.2003 n. 3274: “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. |
b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
|
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco". |
|
D.P.R.12 gennaio 1998, n. 37: “Regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi” |
|
Circolare 5 maggio 1998, n.9: “Decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi. |
|
Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91: "Norme di
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in
acciaio ad uso civile". |
|
Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di
sicurezza per impianti termici a gas di rete". |
|
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della
legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici". |
|
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi". |
|
D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione
e l'esercizio di autorimesse e simili". |
|
D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione". |
|
D.M. 12/04/1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi”. |
c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
|
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del
gas combustibile". |
|
D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del
gas combustibile". |
|
D.M. 5 luglio 1975, ARTICOLO 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione". |
|
D.Lgs 11 maggio 1999 n.152: “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole”. |
|
Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale". |
|
D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di
energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici
industriali ed artigianali". |
|
D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni
tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque
potabili". |
|
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". |
|
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti". |
|
Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto". |
|
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'ARTICOLO 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10". |
|
D.M. 12/04/1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi” |
d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
|
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro". |
|
Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti". |
|
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti". |
|
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. |
|
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro". |
|
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili". |
e) PROTEZIONE DAL RUMORE
|
D.P.C.M. 1° marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". |
|
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento
acustico". |
|
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142: “Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”. |
|
D.P.C.M. 5 dicembre 1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici” |
|
D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215: “Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi”. |
f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
|
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di
energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici
industriali ed artigianali". |
|
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano
Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". |
|
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione all'ARTICOLO 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.
10". |
g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED
ATTREZZATURE
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Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili". |
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Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". |
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D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". |
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". |
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D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici". |
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”. |
Indice
3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e
suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito
elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (ARTICOLO
6, comma 3, lettera b):
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sì |
no |
Impianti elettrici
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ARTICOLO 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 |
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ARTICOLO 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91 |
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Impianti
radiotelevisivi ed elettronici |
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Impianti di protezione
da scariche atmosferiche |
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ARTICOLO 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 |
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ARTICOLO 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91 |
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Impianti di canne
fumarie collettive |
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Impianti di
climatizzazione > 40.000 Frig/h |
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ARTICOLO 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 |
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ARTICOLO 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91 |
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Impianti di trasporto e
utilizzazione di gas. |
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Combustibili con P>34,8 KW |
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ARTICOLO 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 |
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ARTICOLO 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91 |
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Impianti di protezione
antincendio |
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ARTICOLO 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 |
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ARTICOLO 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91 |
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b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano
Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'ARTICOLO 28 al
momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come
termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13
dicembre 1993.
Progetto dell'impianto |
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Modello A |
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per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a
ristrutturazione di edifici |
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Modello B |
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per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici
esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici. |
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Modello C |
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per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P > 35
KW. |
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c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione".
Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'ARTICOLO 18 del D.M. citato, del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 619 e dell'ARTICOLO 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.
d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi".
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sì |
no |
Presentazione del progetto al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del
provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di
attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso. |
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Specificare attività:
......................................................
.................................................
.......................................................
................................................
.......................................................
................................................
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato con:
- deliberazione del C.C. n. .............. in data ....................
- divenuta esecutiva in data ........................
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. .............. in data ..........................
Casale Monferrato lì ...........................
Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale
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