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INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL CEMENTO-AMIANTO

 

COS’E’ IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO?

 

Il programma di manutenzione e controllo è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, un impianto industriale o un’ altra struttura contenente amianto.

 

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, fino a quando questo non verrà definitivamente rimosso con la bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.


Il programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei materiali e attraverso il corretto comportamento di tutti gli occupanti dell'edificio.


Gli obiettivi del programma sono:
•    mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
   prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
•    intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
•    verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

 

Il PROPRIETARIO dell’ immobile e/o il RESPONSABILE DELL’ ATTIVITÀ che vi si svolge deve:

• Designare una figura responsabile che controlli e coordini tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali di amianto

• Tenere una documentazione da cui risulti l’ ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a interventi frequenti (caldaia, tubazioni) devo essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’ amianto venga inavvertitamente disturbato.

• Garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. Dovrà essere predisposta una procedura e di tutti gli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta una documentazione verificabile.

• Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’ edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.

SE NELL’ EDIFICIO È PRESENTE MATERIALE FRIABILE: deve far ispezionare l’ edificio una volta l’ anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto va trasmessa all’ ASL. L’ ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’ interno dell’ edificio.

 


IL PRIMO PASSO: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 prevede al Capitolo 2. le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente amianto.


A seguito di questa valutazione, i materiali contenenti amianto devono essere classificati in uno dei seguenti gruppi:


2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre d'amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento. Il D.M. 06/09/94 precisa altre casistiche.

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;
- materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

LE SUPERFICI DI COPERTURA DEI TETTI RIENTRANO PRINCIPALMENTE IN QUESTA CATEGORIA, IN QUANTO I MATERIALI SONO DA TEMPO MESSI IN OPERA ED ESPOSTI ALL’ AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare il programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 del D.M. 06/09/94.
Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

2c) Materiali danneggiati
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti. In questo caso il Decreto prevede la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.
I provvedimenti possibili possono essere:


- restauro dei materiali (applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione, inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata).


- intervento di bonifica tra quelli previsti dalla normativa: rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

D.M. 06/09/1994
D.M. 20/08/1999