Il programma di manutenzione e controllo è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, un impianto industriale o un’ altra struttura contenente amianto. |
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, fino a quando questo non verrà definitivamente rimosso con la bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.
Il programma di controllo e
manutenzione è costituito da una serie
di misure di natura tecnica, ma
soprattutto organizzativa e
procedurale, nonché di informazione,
atte a tenere sotto controllo i
potenziali fattori di deterioramento e
di danneggiamento attraverso la
verifica periodica delle condizioni dei
materiali e attraverso il corretto
comportamento di tutti gli occupanti
dell'edificio.
Gli obiettivi del programma sono:
• mantenere in
buone condizioni i materiali contenenti
amianto;
• prevenire il
rilascio e la dispersione secondaria di
fibre;
• intervenire
correttamente quando si verifichi un
rilascio;
• verificare
periodicamente le condizioni dei
materiali contenenti amianto.
Il PROPRIETARIO dell’
immobile e/o il RESPONSABILE DELL’
ATTIVITÀ che vi si svolge deve:
• Designare una figura responsabile
che controlli e coordini tutte
le attività di manutenzione che possono
interessare i materiali di amianto
• Tenere una documentazione da
cui risulti l’ ubicazione dei materiali
contenenti amianto. Sulle installazioni
soggette a interventi frequenti
(caldaia, tubazioni) devo essere poste
avvertenze allo scopo di evitare che l’
amianto venga inavvertitamente
disturbato.
• Garantire il rispetto di misure di
sicurezza durante le attività di
pulizia, manutenzione e ogni attività
che possa causare un disturbo dei
materiali di amianto. Dovrà essere
predisposta una procedura e di
tutti gli interventi di manutenzione
dovrà essere tenuta una
documentazione verificabile.
• Fornire una corretta informazione
agli occupanti dell’ edificio sulla
presenza di amianto nel fabbricato, sui
potenziali rischi e sui comportamenti
da adottare.
• SE NELL’
EDIFICIO È PRESENTE MATERIALE FRIABILE:
deve far ispezionare l’ edificio
una volta l’ anno da personale in grado
di valutare le condizioni dei
materiali, redigere un rapporto
con documentazione fotografica.
Copia del rapporto va trasmessa all’
ASL. L’ ASL può prescrivere di
effettuare un monitoraggio ambientale
periodico delle fibre aerodisperse all’
interno dell’ edificio.
Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 prevede al Capitolo 2. le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente amianto.
A seguito di questa valutazione, i
materiali contenenti amianto devono
essere classificati in uno dei
seguenti gruppi:
2a) Materiali integri non
suscettibili di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali non esiste
pericolo di rilascio di fibre d'amianto
in atto o potenziale o di esposizione
degli occupanti, come ad esempio
materiali non accessibili per la
presenza di un efficace confinamento.
Il D.M. 06/09/94 precisa altre
casistiche.
2b) Materiali integri suscettibili
di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali
esiste pericolo
di rilascio potenziale di fibre di
amianto, come ad esempio:
- materiali in buone condizioni
facilmente danneggiabili dagli
occupanti;
- materiali in buone condizioni
facilmente danneggiabili in occasione
di interventi manutentivi;
- materiali in buone condizioni esposti
a fattori di deterioramento
(vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).
LE SUPERFICI DI COPERTURA DEI TETTI RIENTRANO PRINCIPALMENTE IN QUESTA CATEGORIA, IN QUANTO I MATERIALI SONO DA TEMPO MESSI IN OPERA ED ESPOSTI ALL’ AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI |
In situazioni di questo tipo, in
primo luogo, devono essere adottati
provvedimenti idonei a scongiurare il
pericolo di danneggiamento e quindi
attuare il programma di controllo e
manutenzione secondo le indicazioni
riportate nel capitolo 4 del D.M.
06/09/94.
Se non è possibile ridurre
significativamente i rischi di
danneggiamento dovrà essere preso in
considerazione un intervento di
bonifica da attuare a medio termine.
2c) Materiali danneggiati
Sono situazioni nelle quali
esiste pericolo
di rilascio di fibre di amianto
con possibile esposizione degli
occupanti. In questo caso il Decreto
prevede la necessità di un'azione
specifica da attuare in tempi brevi,
per eliminare il rilascio in atto di
fibre di amianto nell'ambiente.
I provvedimenti possibili possono
essere:
- restauro dei materiali (applicabile
per materiali in buone condizioni che
presentino zone di danneggiamento di
scarsa estensione, inferiori al 10%
della superficie di amianto presente
nell'area interessata).
- intervento di bonifica tra
quelli previsti dalla normativa:
rimozione, incapsulamento o
confinamento dell'amianto.
D.M. 06/09/1994
D.M. 20/08/1999