|  | Il programma di manutenzione e controllo è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, un impianto industriale o un’ altra struttura contenente amianto. |  | 
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, fino a quando questo non verrà definitivamente rimosso con la bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.
                                         Il programma di controllo e 
                                         manutenzione è costituito da una serie 
                                         di misure di natura tecnica, ma 
                                         soprattutto organizzativa e 
                                         procedurale, nonché di informazione, 
                                         atte a tenere sotto controllo i 
                                         potenziali fattori di deterioramento e 
                                         di danneggiamento attraverso la 
                                         verifica periodica delle condizioni dei 
                                         materiali e attraverso il corretto 
                                         comportamento di tutti gli occupanti 
                                         dell'edificio.
                                         Gli obiettivi del programma sono:
                                         
                                         •    mantenere in 
                                         buone condizioni i materiali contenenti 
                                         amianto; 
                                         •    prevenire il 
                                         rilascio e la dispersione secondaria di 
                                         fibre; 
                                         •    intervenire 
                                         correttamente quando si verifichi un 
                                         rilascio; 
                                         •    verificare 
                                         periodicamente le condizioni dei 
                                         materiali contenenti amianto. 
Il PROPRIETARIO dell’ 
                                         immobile e/o il RESPONSABILE DELL’ 
                                         ATTIVITÀ che vi si svolge deve:
                                         
                                         • Designare una figura responsabile 
                                         che controlli e coordini tutte 
                                         le attività di manutenzione che possono 
                                         interessare i materiali di amianto
                                         
                                         • Tenere una documentazione da 
                                         cui risulti l’ ubicazione dei materiali 
                                         contenenti amianto. Sulle installazioni 
                                         soggette a interventi frequenti 
                                         (caldaia, tubazioni) devo essere poste 
                                         avvertenze allo scopo di evitare che l’ 
                                         amianto venga inavvertitamente 
                                         disturbato.
                                         
                                         • Garantire il rispetto di misure di 
                                         sicurezza durante le attività di 
                                         pulizia, manutenzione e ogni attività 
                                         che possa causare un disturbo dei 
                                         materiali di amianto. Dovrà essere 
                                         predisposta una procedura e di 
                                         tutti gli interventi di manutenzione 
                                         dovrà essere tenuta una 
                                         documentazione verificabile.
                                         
                                         • Fornire una corretta informazione 
                                         agli occupanti dell’ edificio sulla 
                                         presenza di amianto nel fabbricato, sui 
                                         potenziali rischi e sui comportamenti 
                                         da adottare.
                                         
                                         • SE NELL’ 
                                         EDIFICIO È PRESENTE MATERIALE FRIABILE: 
                                         deve far ispezionare l’ edificio 
                                         una volta l’ anno da personale in grado 
                                         di valutare le condizioni dei 
                                         materiali, redigere un rapporto 
                                         con documentazione fotografica. 
                                         Copia del rapporto va trasmessa all’ 
                                         ASL. L’ ASL può prescrivere di 
                                         effettuare un monitoraggio ambientale 
                                         periodico delle fibre aerodisperse all’ 
                                         interno dell’ edificio.
Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 prevede al Capitolo 2. le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente amianto.
                                         A seguito di questa valutazione, i 
                                         materiali contenenti amianto devono 
                                         essere classificati in uno dei 
                                         seguenti gruppi:
                                         2a) Materiali integri non 
                                         suscettibili di danneggiamento
                                         Sono situazioni nelle quali non esiste 
                                         pericolo di rilascio di fibre d'amianto 
                                         in atto o potenziale o di esposizione 
                                         degli occupanti, come ad esempio 
                                         materiali non accessibili per la 
                                         presenza di un efficace confinamento. 
                                         Il D.M. 06/09/94 precisa altre 
                                         casistiche.
                                         
                                         2b) Materiali integri suscettibili 
                                         di danneggiamento
                                         Sono situazioni nelle quali
                                         esiste pericolo 
                                         di rilascio potenziale di fibre di 
                                         amianto, come ad esempio:
                                         - materiali in buone condizioni 
                                         facilmente danneggiabili dagli 
                                         occupanti;
                                         - materiali in buone condizioni 
                                         facilmente danneggiabili in occasione 
                                         di interventi manutentivi;
                                         - materiali in buone condizioni esposti 
                                         a fattori di deterioramento 
                                         (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).
| LE SUPERFICI DI COPERTURA DEI TETTI RIENTRANO PRINCIPALMENTE IN QUESTA CATEGORIA, IN QUANTO I MATERIALI SONO DA TEMPO MESSI IN OPERA ED ESPOSTI ALL’ AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI |  | 
In situazioni di questo tipo, in 
                                         primo luogo, devono essere adottati 
                                         provvedimenti idonei a scongiurare il 
                                         pericolo di danneggiamento e quindi 
                                         attuare il programma di controllo e 
                                         manutenzione secondo le indicazioni 
                                         riportate nel capitolo 4 del D.M. 
                                         06/09/94. 
                                         Se non è possibile ridurre 
                                         significativamente i rischi di 
                                         danneggiamento dovrà essere preso in 
                                         considerazione un intervento di 
                                         bonifica da attuare a medio termine.
                                         
                                         2c) Materiali danneggiati
                                         Sono situazioni nelle quali
                                         esiste pericolo 
                                         di rilascio di fibre di amianto 
                                         con possibile esposizione degli 
                                         occupanti. In questo caso il Decreto 
                                         prevede la necessità di un'azione 
                                         specifica da attuare in tempi brevi, 
                                         per eliminare il rilascio in atto di 
                                         fibre di amianto nell'ambiente.
                                         I provvedimenti possibili possono 
                                         essere:
                                         - restauro dei materiali (applicabile 
                                         per materiali in buone condizioni che 
                                         presentino zone di danneggiamento di 
                                         scarsa estensione, inferiori al 10% 
                                         della superficie di amianto presente 
                                         nell'area interessata).
                                         - intervento di bonifica tra 
                                         quelli previsti dalla normativa: 
                                         rimozione, incapsulamento o 
                                         confinamento dell'amianto.
D.M. 06/09/1994
                                         D.M. 20/08/1999