REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI
APPROVATO CON C.C. N.23 DEL
17/03/1999
MODIFICATO CON C.C. N.14 DEL 14/03/2005 – Modifica art. 13 e art. 16
INDICE
TITOLO
1°: Disposizioni generali
ARTICOLO
1: Oggetto, scopo e limiti del regolamento
TITOLO
2°: Entrate comunali
ARTICOLO
2: Individuazione delle entrate
ARTICOLO
3: Regolamenti per tipologie di entrata
ARTICOLO
4: Aliquote, tariffe e prezzi
ARTICOLO
5: Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
TITOLO
3°: Gestione delle entrate
ARTICOLO
6: Forme di gestione
ARTICOLO
7: Soggetti responsabili delle entrate
ARTICOLO
8: Attività di verifica e controllo delle entrate
ARTICOLO
9: Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria
ARTICOLO
10: Sanzioni
ARTICOLO
11: Sottoscrizione delle dichiarazioni
TITOLO
4°: Attività di riscossione
ARTICOLO
12: Forme di riscossione
ARTICOLO
13: Termini di pagamento
ARTICOLO
14: Formazione, approvazione ed esecutorietà dei ruoli
ARTICOLO
15: Sgravi, discarichi e rimborsi
ARTICOLO
16: Crediti e debiti di modesta entità
TITOLO
5°: Attività contenziosa e disposizioni in materia di autotutela
ARTICOLO
17: Tutela giudiziaria
ARTICOLO
18: Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
ARTICOLO
19: Circostanze non ostative all’annullamento
ARTICOLO
20: Procedimento
TITOLO
6°: Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO
21: Disposizioni finali
TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto, scopo e limiti del
Regolamento
-
Il presente regolamento disciplina in
via generale tutte le entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti
nella Legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modificazioni ed
integrazioni e nel Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n° 77 e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre che in attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°
446.
-
La disciplina regolamentare indica
procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali,
individua competenze e responsabilità nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle norme contenute nei Regolamenti dell’Ente, siano essi di
carattere tributario o meno, e di quanto previsto nel Regolamento di
Contabilità.
-
Le norme regolamentari hanno lo scopo di
garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai
principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
dell’azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
-
Per quanto non previsto nel presente
Regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto
concerne le norme tributarie, si deve far riferimento agli specifici
Regolamenti che disciplinano i singoli tributi o canoni, con la
precisazione che rientrano nella competenza legislativa e non
regolamentare l’individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile
e dell’aliquota massima applicabile.
Indice
TITOLO 2°
ENTRATE COMUNALI
ARTICOLO 2
Individuazione delle
entrate
-
Costituiscono “entrate comunali”
disciplinate in linea generale dal presente Regolamento i tributi
comunali, le entrate patrimoniali, i canoni, i proventi e relativi
accessori di spettanza dell’Amministrazione Comunale, le entrate
derivanti dalla gestione di servizi e, comunque, tutte le altre entrate,
esclusi i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
Indice
ARTICOLO
3
Regolamenti per tipologie di
entrata
-
Le singole entrate possono essere
disciplinate con specifici Regolamenti adottati entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione o come diversamente stabilito
dalla legge.
-
I Regolamenti di cui al precedente
comma e le relative variazioni esplicano la loro efficacia a partire dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione, salvo la legge
disponga diversamente.
-
I Regolamenti che disciplinano le
entrate di natura tributaria devono essere comunicati al Ministero delle
Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi,
unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale a cura del Servizio proponente.
Indice
ARTICOLO 4
Aliquote, tariffe e prezzi
-
Le aliquote, tariffe e prezzi relativi
alle entrate di competenza comunale sono determinate con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale, tenuto conto dei limiti minimi e/o
massimi previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo 25 febbraio 1997 n° 77 e successive
modificazioni ed integrazioni nell’ipotesi in cui l’ente versi in stato
di dissesto.
-
Le deliberazioni di cui al precedente
comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
-
Se non diversamente stabilito dalla
legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi si intendono prorogate le
aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l’anno in corso ovvero si
ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di
entrata.
Indice
ARTICOLO 5
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed
esclusioni
-
In sede di approvazione dei
Regolamenti e/o delle relative variazioni, il Consiglio Comunale
disciplina, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna
tipologia di entrata, le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni
ed esclusioni, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a
previsioni tassative di leggi vigenti.
-
Qualora eventuali agevolazioni,
riduzioni ed esclusioni stabilite da norme statali o regionali
successivamente all’entrata in vigore dei singoli Regolamenti, di cui al
precedente comma 1, necessitino di essere disciplinate nell’ambito delle
norme regolamentari, saranno applicabili secondo quanto indicato al
precedente articolo 3, comma 2; se, invece, non necessitano di essere
disciplinate mediante norma regolamentare sono immediatamente
applicabili.
Indice
TITOLO 3°
GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 6
Forme di gestione
-
La scelta della forma di gestione
delle diverse entrate deve tendere a realizzare obiettivi di economicità,
funzionalità, efficienza ed equità.
-
Per le fasi di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e canoni comunali, oltre alla
gestione diretta, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le
seguenti forme di gestione:
-
gestione associata con altri enti
locali, ai sensi degli articoli 24-28 della Legge 8 giugno 1990 n°
142;
-
affidamento mediante convenzione ad
azienda speciale , di cui all’articolo 22, comma 3, lettera c), della
Legge 8 giugno 1990 n° 142;
-
affidamento mediante convenzione a
società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale previste dall’articolo 22, comma 3, lettera e), della
Legge 8 giugno 1990 n° 142, i cui soci privati siano scelti tra i
soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
-
affidamento mediante concessione ai
Concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio
1988 n° 43;
-
affidamento mediante concessione ai
soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
-
affidamento al Tesoriere Comunale
individuato secondo la procedura stabilita nel Regolamento di
Contabilità.
-
La gestione diversa da quella diretta
deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della
struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
-
L’affidamento della gestione a terzi
non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
Indice
ARTICOLO 7
Soggetti responsabili delle
entrate
-
Sono responsabili delle entrate
tributarie e non tributarie i Dirigenti responsabili dei servizi ai
quali risultano affidate, nell’ambito del piano esecutivo di gestione,
le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività
svolta dai medesimi servizi.
-
Con apposita ordinanza sindacale può
essere individuato, in mancanza del Dirigente o in alternativa, un
Responsabile con attribuzione di specifiche attività organizzative e di
gestione.
-
In caso di gestione di una entrata con
affidamento a terzi, i rapporti con questi soggetti ed il controllo
della gestione vengono curati dal servizio comunale competente per
materia.
Indice
ARTICOLO 8
Attività di verifica e controllo delle
entrate
-
I soggetti individuati nel precedente
art. 7 provvedono al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni,
versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, in capo
al contribuente od utente, dalle norme di legge e regolamentari che
disciplinano ogni singola entrata.
-
La Giunta Comunale, tenuto conto della
struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle
risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla
dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può
individuare criteri selettivi per indirizzare l’attività di controllo,
verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse
tipologie di entrata.
-
Nell’ambito delle suddette attività
gli Uffici interessati possono invitare contribuenti ed utenti a fornire
chiarimenti , a produrre atti e documenti ed a fornire risposte a
questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai
fini sanzionatori, l’effettiva volontà di collaborazione dei soggetti
interessati.
-
Ove previsto dalla legge e dai
regolamenti comunali, sulla base dell’attività di controllo, di recupero
evasione e di soluzione favorevole del contenzioso realizzata dal
Servizio, relativamente ai tributi, canoni od altre entrate di
competenza, il compenso incentivante da distribuire al personale
operante in tale Servizio è fissato nella misura del 15% (comprensivo
degli oneri a carico dell’Amministrazione) del gettito effettivamente
riscosso, comprensivo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
Le modalità premiali sono concordate all’interno del servizio tenuto
conto degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione, dei
risultati raggiunti e della effettiva partecipazione individuale.
-
Le attività di cui al presente
articolo possono essere effettuate anche con l’ausilio di soggetti
esterni all’Amministrazione Comunale ovvero nelle forme associate
indicate al precedente articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.
-
Il coordinamento delle attività e del
relativo personale compete al dirigente del servizio interessato ovvero
al soggetto responsabile della singola entrata, anche quando venga
utilizzato personale funzionalmente e gerarchicamente dipendente da
altri servizi.
-
Annualmente si provvederà nel bilancio
di previsione al necessario stanziamento per il potenziamento
dell’attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi
informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche
dati rilevanti per la lotta all’evasione e specifiche ricerche presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e per compensi di cui al comma 4
del presente articolo.
Indice
ARTICOLO 9
Attività di liquidazione, accertamento e
sanzionatoria
-
La contestazione del mancato o
parziale pagamento di somme dovute al Comune non aventi natura
tributaria deve avvenire in forma scritta, indicando tutti gli elementi
utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione della natura e
dell’entità di quanto richiesto.
-
In caso di obbligazioni aventi natura
tributaria i provvedimenti di liquidazione, accertamento e/o
sanzionatori dovranno riportare tutti gli elementi previsti dalle leggi
vigenti che disciplinano ogni singola entrata tributaria e, in mancanza
di specifiche previsioni di legge, quanto previsto al precedente comma
1.
-
La comunicazione al destinatario degli
atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere effettuata tramite
notifica oppure a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Indice
ARTICOLO 10
Sanzioni
-
Per l’applicazione delle sanzioni, da
comminare con apposito atto di contestazione o contestualmente
all’avviso di liquidazione e/o accertamento, si seguono le disposizioni
contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n° 471-472-473 e
successive modificazioni ed integrazioni.
-
Per la quantificazione delle sanzioni
per violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 (data di entrata in
vigore dei decreti legislativi citati al comma 1), il confronto tra
norma previgente e nuova norma viene effettuato sulla base dei minimi
edittali previsti dalla legge.
-
La sanzione per violazioni di
carattere formale, non incidenti sull’ammontare dell’imposta, è
quantificata in € 51.65, non riducibili per adesione del contribuente.
Indice
ARTICOLO
11
Sottoscrizione delle
dichiarazioni
-
Tutte le dichiarazioni agli effetti
dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dal Regolamento
che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con
deliberazione consiliare n° 121 del 26 novembre 1998, devono essere
sottoscritte a pena di nullità.
-
La nullità può essere sanata qualora
il contribuente provveda alla sottoscrizione dell’atto presso l’Ufficio
Tributi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Decorso
inutilmente tale termine la denuncia/dichiarazione o comunicazione si
considererà omessa a tutti gli effetti.
Indice
TITOLO 4°
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
ARTICOLO 12
Forme di riscossione
-
Se non diversamente stabilito dalla
legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata avvalendosi
del Concessionario del Servizio riscossione dei tributi della provincia
di Alessandria, del Tesoriere Comunale o mediante versamento diretto e/o
in conto corrente postale intestato al medesimo, ovvero di istituti di
credito convenzionati.
-
La riscossione coattiva di tutte le
entrate, tributarie e non, avviene ordinariamente attraverso la
procedura di cui al combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973 n°
602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43 da parte del Concessionario del
servizio di riscossione dei tributi della Provincia di Alessandria. È
fatta salva la possibilità di avvalersi della forma indicata nel R.D. 14
aprile 1910 n° 639 (ordinanza-ingiunzione), secondo quanto previsto
dall’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.
-
I crediti derivanti da entrate
patrimoniali possono essere recuperati mediante ricorso al giudice
ordinario, qualora il responsabile dell’entrata ne ravvisi l’opportunità
e/o la convenienza economica.
-
Per l’anno 1999 la Tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU) e l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) sono
riscossi dal Concessionario del Servizio riscossione dei tributi della
provincia di Alessandria.
Indice
ARTICOLO 13
Termini di pagamento
-
Ai termini di pagamento dei tributi
comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato,
salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
-
Su richiesta del contribuente,che
dimostri di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica,
può essere concessa dal responsabile della risorsa di entrata con
determina dirigenziale, la rateizzazione del pagamento delle somme
dovute a titolo di entrata,tributo,interessi e sanzioni dovuti per
effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del
contribuente , o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali.
La dilazione del pagamento non potrà superare le dodici rate mensili e
la rata non potrà essere inferiore ad euro 100 per somme fino ad euro
5.164,57.
Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale .
Se l’importo oggetto di rateizzazione è superiore a euro 5.164,57 è
necessario prestare idonea garanzia sotto forma di polizza fidejussoria
o fideiussione bancaria ; in tali casi il Dirigente potrà stabilire
ulteriori dilazioni ed eccezionalmente con cadenza trimestrale.
In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
-
Nel caso di mancato pagamento di una
sola rata o di ritardo superiore a 10 giorni del pagamento di almeno due
rate, il debitore decade dal diritto alla dilazione e deve provvedere al
pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata
non adempiuta.
Per somme garantite da fideiussione il comune si avvarrà della garanzia
prestata.
-
Non può essere ammesso al pagamento
dilazionato chi nel precedente quinquennio:
-
essendo stato ammesso ad un altro
pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della
dilazione;
-
ha debiti scaduti e non pagati verso
il comune, di qualsiasi natura;
-
si è sottratto al pagamento di
tributi o di altre somme dovute al Comune,salvo che non dimostri che
l’insolvenza era dovuta a obiettive condizioni di difficoltà
economica.
Indice
ARTICOLO 14
Formazione, approvazione
ed esecutorietà dei ruoli
-
Le minute dei ruoli sono predisposte e
trasmesse al Consorzio Nazionale dei Concessionari competente per
territorio a cura dei singoli servizi che gestiscono le diverse entrate,
cui compete l’obbligo di raccogliere e conservare la documentazione
comprovante il titolo per la riscossione, senza la quale non è possibile
procedere all’iscrizione a ruolo.
-
La firma dell’atto di approvazione dei
ruoli, dei frontespizi dei medesimi e per il relativo visto di
esecutorietà viene apposta dal Dirigente responsabile della gestione del
tributo o canone ovvero di altra entrata.
Indice
ARTICOLO 15
Sgravi, discarichi e
rimborsi
-
Lo sgravio o il discarico di tributi,
canoni e/o altre entrate ed il rimborso di quote versate e risultate non
dovute è disposto alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla
legge regolatrice di ogni singolo tributo, canone od entrata e/o secondo
quanto eventualmente previsto negli specifici Regolamenti.
-
Sgravi, discarichi e rimborsi sono
disposti su richiesta dell’interessato o d’ufficio dai soggetti
responsabili delle diverse tipologie di entrata.
-
Gli atti relativi a sgravi, discarichi
e rimborsi, debitamente motivati e corredati da idonea documentazione,
dovranno essere custoditi a cura del soggetto responsabile della
correlata entrata.
-
Nel caso di entrate la cui riscossione
avviene tramite i soggetti individuati nel precedente articolo 6, comma
2, gli stessi provvederanno agli sgravi, discarichi e rimborsi dovuti,
detraendone l’importo dai rendiconti mensili nei quali dovrà risultarne
traccia.
Indice
ARTICOLO 16
Crediti e debiti di modesta
entità
-
Il limite di versamento dei
tributi,qualora non fissato dalla legge,viene disciplinato da ogni
singolo Regolamento disciplinante il tributo.Là dove non espressamente
previsto vale il limite di euro due.
-
Per tutte le altre entrate NON
tributarie non vige limite di versamento.
-
Non si fa luogo a rimborsi per tributi
per importi inferiori ad EURO 10,33.
-
Non si emettono avvisi di accertamento
e liquidazione di tributi qualora l’ammontare totale, comprensivo di
interessi e sanzioni, risulti inferiore ad EURO 10,33.
-
I suddetti limiti valgono anche ai
fini degli art. 12 e 14 del Regolamento ICI.
Indice
TITOLO 5°
ATTIVITÀ CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AUTOTUTELA
ARTICOLO 17
Tutela giudiziaria
-
In caso di entrate derivanti da
tributi, canoni e tariffe, ai fini dello svolgimento dell’attività di
difesa in giudizio delle proprie ragioni, l’ente può avvalersi del
Servizio Contenzioso Tributario e, in aggiunta o in via sostitutiva, a
seconda dei singoli casi ed in rapporto al grado di giudizio, di uno o
più professionisti all'uopo incaricati dall’Amministrazione Comunale.
-
Qualora la gestione e la riscossione
di uno o più tributi, canoni e tariffe sia affidata ad uno dei soggetti
individuati nel precedente art. 6, comma 2, anche la tutela giudiziaria
dovrà essere seguita dagli stessi.
-
Nel caso di entrate diverse da quelle
di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’ente può stipulare con uno o più
professionisti una convenzione, in via preventiva, nel rispetto dei
tariffari minimi di legge, oppure avvalersi di uno o più professionisti.
-
Nei casi di cui al precedente comma 3
la predisposizione dell’atto di conferimento incarico, la preparazione e
trasmissione del fascicolo relativo alla causa competono al soggetto
responsabile dell’entrata, quale individuato nel precedente art. 7.
-
Nell’ipotesi di contenzioso gestito
direttamente dal Servizio Contenzioso Tributario spetta al Sindaco,
quale rappresentante dell’ente, previa autorizzazione da parte della
giunta comunale, costituirsi in giudizio per ogni grado della
controversia e proporre appello. Con lo stesso atto di autorizzazione il
dirigente del Servizio Contenzioso tributario può essere delegato a
firmare gli atti derivanti dallo svolgimento delle predette attività.
Inoltre il Sindaco può delegare tale dirigente e/o suo sostituto in caso
di assenza o impedimento e/o funzionario dello steso Servizio, alla
partecipazione alle udienze presso l’organo adito in rappresentanza
dell’ente.
Indice
ARTICOLO 18
Annullamento e rinuncia agli atti in via
di autotutela
-
Salvo che sia intervenuta sentenza
passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali,
il comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e
rinuncia all’imposizione nei casi in cui sussista illegittimità
dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
-
errore di persona;
-
evidente errore logico o di calcolo;
-
errore sul presupposto dell’imposta;
-
doppia imposizione;
-
mancata considerazione dei pagamenti
di imposta, regolarmente eseguiti;
-
mancanza di documentazione
successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
-
sussistenza dei requisiti per fruire
di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
-
errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile dal Comune;
-
ai fini dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, il pagamento totale sull’immobile effettuato da un solo
contitolare.
Indice
ARTICOLO 19
Circostanze non ostative
all’annullamento
-
Non ostano all’annullamento degli atti
ovvero alla rinuncia all’imposizione:
-
la definitività dell’atto per
mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
-
il rigetto del ricorso, anche con
sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali
inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;
-
la pendenza del giudizio;
-
l’assenza di domande o istanze da
parte dell’interessato.
-
In pendenza di giudizio l’attività di
autotutela deve essere preceduta dall’analisi dei seguenti fattori:
-
il grado di probabilità di
soccombenza dell’Amministrazione Comunale;
-
il valore della lite;
-
il costo della difesa e di
un’eventuale soccombenza;
-
il carico di lavoro necessario.
Qualora da tale analisi emerga l’antieconomicità
di coltivare la lite, il responsabile della singola entrata si attiva in
sede di autotutela.
Indice
ARTICOLO 20
Procedimento
-
Le eventuali domande
d’annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate all’Ufficio
competente che istruisce il caso.
-
Dell’annullamento o della
rinuncia all’imposizione è data comunicazione all’interessato ed
all’organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la
controversia, previa assunzione di determinazione dirigenziale indicante
il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno
consigliato l’annullamento o la rinuncia all’imposizione.
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TITOLO 6°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 21
Disposizioni
finali
- Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio
1999.
Indice
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