| | L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI •Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00); •nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983; •risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per conoscere il limite massimo di I.S.E. stabilito per ogni anno, si contatti l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0142 444320; soccasa@comune.casale-monferrato.al.it).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2008 il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2009).
Per il Comune di Casale Monferrato, la domanda si può presentare presso l’Ufficio Servizi Sociali (via Mameli, 14; da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30; mercoledì ore 14.00-17.00) oppure presso l’URP del Comune di Casale Monferrato (via Mameli, 21) tutti i giorni ore 9.00-13.00; lunedì e mercoledì ore 14.00-17.00.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.
CUMULO DEI BENEFICI L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI sull’assegno si può consultare il sito internet http://www.inps.it
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Ufficio |
Servizi Sociali - Casa
Dirigente: dott. Renato Bianco
| da Lunedì a Giovedì dalle 08:30 alle 12:30; Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00; Venerdì dalle 08:30 alle 13:00 |
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Modello |
Link |
Domanda assegno per il nucleo familiare con tre figli minori | |
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