Autocertificazione
AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 7 marzo 2001 è entrato in vigore il d.P.R. n.445/2000 Testo Unico sulla semplificazione amministrativa.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di Servizi Pubblici (AMC, TELECOM, ENEL, ecc.), non potranno più chiedere certificati ai cittadini o ai soggetti che curano la presentazioni di documenti per conto dei cittadini (associazioni di categoria, agenzie di pratiche auto, ecc.), ma dovranno obbligatoriamente accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere i certificati relativi a:
  • data e luogo di nascita

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento dei diritti civili e politici

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente

  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

  • appartenenza a ordini professionali

  • titolo di studio, esami sostenuti

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

  • qualità di convivenza a carico

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile



  • La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio: al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari.

    Attenzione:
  • i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione

  • I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione


  • Come si fa l’autocertificazione

    Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.

    I documenti d’identità al posto dei certificati
    L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

    Niente più autentiche su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni
    Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

    L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.


    Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
  • i cittadini italiani

  • i cittadini dell’Unione Europea

  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.


  • Domande e autocertificazione per fax e per via telematica
    Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità elettronica.


    AUTENTICA DI COPIA
    Si potrà dichiarare che è conforme all’originale:
  • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione

  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio

  • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.


  • Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità.

    Impedimento per ragioni di salute
    Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.


    La responsabilità di chi presenta l’autocertificazione
    Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione


    Nel Comune di Casale Monferrato è possibile avere informazioni e ritirare i moduli per l’autocertificazione presso:
  • L’URP del Comune (via Mameli, 21 - P.T. - tel. 0142 444339)

  • L’Ufficio ANAGRAFE del Comune (Via Mameli, 10 . P.T. - tel. 0142 444290)
  • Ufficio Anagrafe
    Responsabile: Antonella Valesio
    AddressMunicipio di Casale Monferrato
    Via Mameli, 10 - piano terra
    15033 Casale Monferrato AL
    Phone Number0142 444289
    Fax Number0142 444327
    e-maildemografia@comune.casale-monferrato.al.it
    Opening Timesdal lunedì al venerdì 8:00-13:00
    mercoledì pomeriggio 14:30-16:30
    Modello  Link 
    Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà
     
      
    Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di chi non sa o non può firmare
     
      
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione
     
      
    Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per i privati