| | Condizioni richieste per contrarre matrimonio:
Gli sposi devono essere maggiorenni o, in caso contrario, devono aver ottenuto dal tribunale dei minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile avere almeno 16 anni); Non devono essere interdetti per infermità di mente; Devono essere liberi di Stato Non devono sussistere tra loro rapporti di parentela, affinistà, adozione o affiliazione nei gradi che vietano il matrimonio. Se tali rapporti sussistono, è richiesta la dispensa del Tribunale competente (ved.Art.87 C.C.) nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro; per la donna: occorre che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente vincolo eventualmente contratto, ovvero che abbia ottenuto dal Tribunale dispensa dall'impedimento. Il divieto non sussiste nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni ( in base all'art. 3, n.2 lettere b) ed f) della legge 1.12.1970 N.898) ovvero quando il matrimonio non è stato consumato, oppure è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che va richiesta all'ufficio di Stato Civile del Comune ove uno degli sposi risiede e viene effettuata nei Comuni di residenza di entrambi. |
Ufficio |
Stato Civile
Responsabile: Antonella Valesio
| Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 Mercoledì pomeriggio 14:30-16:30 Sabato 10:00-12:00 |
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