SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
| D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 |
| APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 57 DEL 30/06/1994 |
| INTEGRATO CON C.C. N. 7 DEL 10/02/2003 introduzione ARTICOLO 33/bis |
INTEGRATO CON C.C. N. 13 DEL 14/03/2005 introduzione Art. 39/bis |
MODIFICATO CON C.C. N. 47 DEL 29/09/2005 variazione Art.15
| | |
INDICE
TARIFFE
TITOLO I -
Disciplina della pubblicità e delle affissioni
CAPO I – Disposizioni generali
ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento
ARTICOLO 2 - Ambito territoriale di applicazione
ARTICOLO 3 - Gestione del servizio
ARTICOLO 4 - Funzionario responsabile
ARTICOLO 5 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina
transitoria
CAPO II – Disciplina della pubblicità
ARTICOLO 6 - Disciplina generale
ARTICOLO 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di
pubblicità
ARTICOLO 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le
strade
ARTICOLO 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
ARTICOLO 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e
manutenzione
ARTICOLO 11 - Autorizzazioni
ARTICOLO 12 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
CAPO III – Il piano generale degli impianti pubblicitari
ARTICOLO 13 - Criteri generali
ARTICOLO 14 - La pubblicità esterna
ARTICOLO 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
TITOLO II -
Disciplina dell’imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto
sulle pubbliche affissioni
CAPO I – Disciplina generale
ARTICOLO 16 - Applicazione dell’imposta e del diritto
ARTICOLO 17 - Classificazione del comune
ARTICOLO 18 - La deliberazione delle tariffe
ARTICOLO 18/bis - Categoria delle località
CAPO II – Imposta sulla pubblicità – disciplina
ARTICOLO 19 - Presupposto dell’imposta
ARTICOLO 20 - Soggetto passivo
ARTICOLO 21 - Modalità di applicazione dell’imposta
ARTICOLO 22 - Dichiarazione
ARTICOLO 23 - Rettifica ed accertamento d’ufficio
ARTICOLO 24 - Pagamento dell’imposta e del diritto
CAPO III – Imposta sulla pubblicità – tariffe
ARTICOLO 25 - Tariffe
ARTICOLO 26 - Pubblicità ordinaria
ARTICOLO 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
ARTICOLO 28 - Pubblicità con veicoli dell’impresa
ARTICOLO 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
ARTICOLO 30 - Pubblicità con proiezioni
ARTICOLO 31 - Pubblicità varia
ARTICOLO 32 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni
ARTICOLO 33 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni
ARTICOLO 33/bis - Zone intercluse al traffico o difficilmente
raggiungibili per lavori pubblici
CAPO IV – Il servizio delle pubbliche affissioni
ARTICOLO 34 - Finalità
ARTICOLO 35 - Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
ARTICOLO 36 - Criteri e modalità per l’espletamento del servizio
CAPO V – Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe
ARTICOLO 37 - Tariffe – applicazione e misura
ARTICOLO 38 - Tariffa – riduzioni
ARTICOLO 39 - Diritto – esenzioni
ARTICOLO 39/bis - Diritto esenzioni negli spazi riservati a favore dei
soggetti di cui all’art. 20 D.Lgs. 507/93
TITOLO III –
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I – Sanzioni
ARTICOLO 40 - Sanzioni tributarie
ARTICOLO 41 - Interessi
ARTICOLO 42 - Sanzioni amministrative
CAPO II – Contenzioso
ARTICOLO 43 - Giurisdizione tributaria
ARTICOLO 44 - Procedimento
CAPO III – Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 45 - Accertamenti e rettifiche d’ufficio di cui al D.P.R. n.
639/1972
ARTICOLO 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
ARTICOLO 47 - Entrata in vigore – effetti
TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
E DELLE AFFISSIONI
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 -
Oggetto del regolamento
- Il presente regolamento disciplina l’effettuazione nel territorio di
questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
- Stabilisce le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in
conformità a quanto disposto del capo I del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n.507.
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ARTICOLO 2 -
Ambito territoriale di applicazione
- Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione
delle forme di pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio del
Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
- dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art.
13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dell’art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- dall’art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall’art. 10 della legge 5
dicembre 1986, n. 856;
- dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti
per l’effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di
forme di pubblicità esterna.
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ARTICOLO 3 -
Gestione del servizio
- La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione
organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata
dal Comune in concessione a soggetti terzi.
- La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del
Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale
comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell’albo previsto
dall’art. 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
- La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà
essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente
regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
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ARTICOLO 4 -
Funzionario responsabile
Come previsto dall’art.11 D.Lgs 15.11.1993 n. 507 comma 9 le attribuzioni
del funzionario responsabile spettano al concessionario.
Dovrà essere cura del concessionario comunicare al Ministero delle Finanze
Direzione Centrale per la fiscalità locale il nominativo del responsabile.
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ARTICOLO 5 -
Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria
- 1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 3 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore
dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l’esecutività, a norma di
legge, della relativa deliberazione.
- Fino all’entrata in vigore del regolamento si osservano le
disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità
esterna e della pubbliche affissioni:
| dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; |
| dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art.
13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; |
| dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; |
| dalle altre norme di legge e regolamentari tutt’ora vigenti che
disciplinano l’effettuazione della pubblicità esterna e che non
risultano in contrasto con quelle sopra richiamate. |
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CAPO II -
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
ARTICOLO 6 -
Disciplina generale
- Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e
nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono
essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento
e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità
competenti.
- In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.132, è
riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni
demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando
la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali,
provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti
sulle linee ferroviarie.
- Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente
od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere
rimossi in conformità a quanto previsto dall’art. 42.
- Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od
effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare
immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.
- Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’art.
24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell’art. 42 del presente regolamento,
a seconda della loro natura.
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ARTICOLO 7 -
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela
di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere
autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non
con il previo consenso di cui all’art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.
- Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su
statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli
altri beni di cui all’art. 22 della legge 1 giugno 1939, n.1089, sul muro
di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a
sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato
collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi
adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile
compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e
dell’ambiente nel quale sono inseriti.
- Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’immediato
accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata
l’installazione, con idonee modalità d’inserimento ambientale, dei segnali
di localizzazione, turistici e di informazione di cui all’art. 131, 134,
135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495
- Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti
previsti dall’art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285. Modificato dall’art. 13 del D. Lgs 10 settembre 1993,
n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I,
titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n.495.
- All’interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che
hanno particolare pregio non è autorizzata l’installazione di insegne,
cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione
edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e
tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle
stesse compresi. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento
alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori
generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali
delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui
al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall’adozione del
presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa
perimetrazione.
- Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico,
adibiti ad attività culturali, nelle sedi di uffici pubblici, ospedali,
case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma
di pubblicità fonica.
- Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal
presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i
provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.
6.
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ARTICOLO 8 -
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- L’installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in
vista di esse fuori dei centri abitati dall’art. 23 del D. Lgs.30 aprile
1992, n. 285, modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n.
360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da
detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.
3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre
1992, n.495.
- All’interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni,
delimitati dal piano topografico dell’ultimo censimento:
- si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell’art. 7 per la
superficie degli stessi eventualmente classificata “ centro storico”;
- l’installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto
comma dell’art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall’art.
11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle
distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di
quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in
precedenza richiamate (1);
- i cartelli non potranno superare gli 0,7 mq. se le relative
strutture di appoggio venissero affisse, lungo i pali.
Nel caso, l’amministrazione provvedesse alla collocazione di idonee
strutture per l’apposizione di cartelli, essi dovranno presentare le
seguenti dimensioni massime: mq. 2,80 (cm. 200 larghezza, x cm.140
altezza); il poster su pali potrà presentare le dimensione massima di 18
mq.
- le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere
conformi a quelle stabilite dall’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
(1) L’installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra
nelle facoltà dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel
regolamento. In caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo
quanto dispone il D.P.R. n. 495/1992.
Vedere quanto prescrive l’art. 48 del D.P.R. n. 495/1992.
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ARTICOLO 9 -
Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono
classificate, secondo il D. Lgs.15 novembre 1993, n.507, in:
- pubblicità ordinaria;
- pubblicità effettuata con veicoli;
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- pubblicità varia.
- La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli,
locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine,
stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle
effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 47 del regolamento
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli
“altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi
gli “striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento
relative alla “pubblicità varia”.
E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni
effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.
- La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
- Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno
ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie,
battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, di seguito definita “
pubblicità ordinaria con veicoli”;
- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli
circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli
dell’impresa”.
Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le
disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495.
- La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli
od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o
la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui e per conto
proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel
titolo II.
- E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità
realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti.
- La pubblicità varie comprende:
- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri
mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita
“pubblicità con striscioni”;
- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime
limitrofi al territorio comunale, di seguito definita “ pubblicità da
aeromobili”;
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “
pubblicità con palloni frenati”;
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito
“pubblicità in forma ambulante”;
- la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili,
definita “ pubblicità fonica”;
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ARTICOLO 10 -
Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le
caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte
dall’art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l’osservanza di
quanto stabilito dall’art. 8 del presente regolamento.
- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è
consentita l’installazione, devono essere conformi a quanto prescrive
l’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi
aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9
all’interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che
viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite
dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari
luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto
comma dell’art. 7.
- I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in
corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali
delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il
bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di
m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di
calpestio dei marciapiedi e delle strade.
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ARTICOLO 11 -
Autorizzazioni
- Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla
installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri
abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse
visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere
presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo
comma.
- Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla
installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei
centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta
tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285.
- Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la
domanda presso l’ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
- una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15,
con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed
i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da
garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela
della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni
conseguente responsabilità;
- un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con
l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene
realizzato ed installato;
- una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende
collocare il mezzo;
- il nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa
non è comunale.
Per l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola
domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta
per mezzi aventi lo stresso bozzetto e caratteristiche, è allegata una
sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l’indicazione:
- della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- del funzionario responsabile del procedimento;
- della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il
provvedimento;
- il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo
direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro
30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla
presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun
provvedimento l’interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma,
può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa
presentazione in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità.
- E’ sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del
Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell’ambito delle zone
soggette alla disciplina di cui all’art. 7. Per i procedimenti agli stessi
relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
- Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e
10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
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ARTICOLO 12 -
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
- il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli
e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle
condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal
Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia
successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza
previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune.
- In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere
applicata la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
- Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali
reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha
l’obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott’ore
successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui
svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato
dei luoghi e delle superfici stradali.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in
cui l’installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a
seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
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CAPO III -
Il piano generale degli impianti pubblicitari
ARTICOLO 13 -
Criteri generali
- La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel
territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti
pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri
stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
- Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono
localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui
all’art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.
La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli
impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
- Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita
deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai
funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni,
urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è
affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del
servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto
a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20
giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della
Commissione o preso atto della scadenza del temine senza osservazioni,
procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto
previsto dal precedente comma.
- Dall’entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale
degli impianti viene dato corso alle istanze per l’installazione di
impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati
adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla
stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle
richieste di installazione di nuovi impianti.
- Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato
entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo per
effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del
Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità
e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del
provvedimento di modifica.
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ARTICOLO 14 -
La pubblicità esterna
- Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica
le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio
comunale.
- Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall’art. 7
del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello
stesso per l’installazione di mezzi pubblicitari all’interno dei centri
storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le
caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l’installazione può
essere consentita, con l’espletamento della procedura stabilita dalla
norma suddetta.
- Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati,
lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto
stabilito dal primo comma dell’art. 8, individua le località e le
posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse,
determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è
soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei
mezzi.
- Nell’interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione
di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali,
statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta
tecnico dell’ente proprietario:
- le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o
private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata
l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi
consentite nell’ambito di quelle massime stabilite dall’art. 8. Per quanto
possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni
pubblicitarie;
- le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata
l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni
per gli stessi consentite;
- le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed
altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o
costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui
quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove
questi sono situati.
- Il piano comprende:
- la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed
aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del
Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata
l’installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica
percepibili nell’interno e dall’esterno;
- la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà
o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di
cui alla precedente lettera a);
- i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la
collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni,
locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
- Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di
impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni
su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri
beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al
Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il
pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella
misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal
settimo comma dell’art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 50.
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ARTICOLO 15 -
Gli impianti per le Pubbliche affissioni
- La seconda parte del
piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni.
- In conformità a quanto dispone il terzo comma dell’art. 18 del D.Lgs 15
novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31
dicembre 2004, penultimo anno precedente quello di entrata in vigore del
presente, era costituita da n. 36.452 abitanti, la superficie degli impianti
da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 3.000
proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a
mq. 18 per ogni mille abitanti (1).
- La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni,
sopra determinata, è ripartita come appresso:
- 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o
comunque priva di rilevanza economica; il 10% viene destinato alle
affissioni di cui all’art.39/bis, il restante 5% per quelle effettuate dal
servizio comunale;
- 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal
servizio comunale;
c) 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata
direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del
servizio, ove lo stesso sia appaltato (2).
- Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- vetrine per l’esposizione di manifesti;
- stendardi porta manifesti;
- posters per l’affissione di manifesti;
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate
in materiali idonei per l’affissione di manifesti;
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di
recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo
servizio;
- da armature, steccati ponteggi schermature di carattere provvisorio
prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto
conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
- Tutti gli impianti hanno di regola, dimensioni pari o multiple di cm.
70x100 e sono collocati in posizione che consentono la libera e totale
visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti
i lati che vengono utilizzati per l’affissione. Ciascun impianto reca, in
alto o sul lato destro, una targhetta con l’indicazione “Comune di Casale
Monferrato Servizio Pubbliche Affissioni” ed il numero di individuazione
dell’impianto.
- Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata
l’installazione di mezzi pubblicitari dall’art. 7 del presente regolamento.
- L’installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta
alle disposizioni di cui all’art. 8 del presente regolamento e, in generale,
alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
- Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per
ciascuno di essi:
- la destinazione dell’impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- l’ubicazione;
- la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l’impianto contiene;
- la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.
- Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un
quadro di riepilogo comprendente l’elenco degli impianti con il numero
distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.
- La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con la deliberazione da adottarsi entro il 31
ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno successivo, qualora
nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od
insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il
riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle
effettive necessità accertate.
- Il Comune ha facoltà di provvedere allo
spostamento dell’ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in
qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,
circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso
che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano
affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora
in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di
continuare l’utilizzazione dell’impianto nella nuova sede oppure
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già
corrisposto per il periodo per il quale l’impianto non viene usufruito.
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TITOLO II
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I -
Disciplina generale
ARTICOLO 16 -
Applicazione dell’imposta e del diritto
- In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta
ad un imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune
nel cui territorio sono effettuate.
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ARTICOLO 17 -
Classificazione del Comune
- In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno 1992,
penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del
presente regolamento, che dai dati pubblicati dall’I.S.T.A.T. risulta
costituita da n. 38962 abitanti, il Comune è classificato, in conformità
all’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: III.
- Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione
determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che
comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta
comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre
e, contestualmente, dispone l’adeguamento delle tariffe per l’anno
successivo.
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ARTICOLO 18 -
La deliberazione delle tariffe
- Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di
ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo; qualora
non vengano modificate entro il termine predetto, s’intendono prorogate di
anno in anno.
- Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le
tariffe per l’anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
- Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti
commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui
al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve
essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero
delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta
giorni dall’adozione.
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ARTICOLO 18/Bis
-
Categoria delle località
- Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe
III, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione
alla loro importanza, agli effetti dell’applicazione:
| dell’imposta sulla pubblicità; |
| del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle
affissioni commerciali.
|
Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa
normale dell’imposta e del diritto del 150 %.
La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare
la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della
categoria speciale per l’anno successivo, entro il limite massimo del 150%
della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate
modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale
sono già state individuate con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del
7/3/1994. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella
complessiva stabilita dall’art. 15 del presente regolamento e verrà
mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli
impianti stessi.
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CAPO II -
Imposta sulla pubblicità – disciplina
ARTICOLO 19 -
Presupposto dell’imposta
- E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di
ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di
comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al
diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al
pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere
senza necessità di particolari autorizzazioni.
- Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
- i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo
di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi
natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto
pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene
esercitata un’attività.
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ARTICOLO 20 -
Soggetto passivo
- Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo,
del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
- E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce
o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è
pertanto tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità,
delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’imposta. Allo
stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e
nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva
dell’imposta, accessori e spese.
- Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo
pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di
riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’ufficio comunale
notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al
soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei
suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori
e spese.
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ARTICOLO 21 -
Modalità di applicazione dell’imposta
- L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della
minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo
pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso
contenuti.
- L’imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.
- Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non
collocate su struttura propria, sono assoggettate all’imposta per la
superficie corrispondente all’ideale figura piana minima in cui sono
comprese.
- L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è
calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo
sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompresso il
mezzo.
- Le superfici ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al
metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro
quadrato.
- L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati.
- Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di
bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli
riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione
fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a
diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne
l’efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a
cura dell’utenza all’esterno od all’interno di locali pubblici od aperti
al pubblico, è autorizzata dall’ufficio comunale, previo pagamento
dell’imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza
dell’esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere
ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta
dichiarazione, l’elenco completo dei locali nei quali detti mezzi
pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere
occasionale si prescinde dall’obbligo di presentare l’elenco dei locali.
In tal caso l’utente è tenuto a pagare forfettariamente l’imposta nella
misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle
locandine (1).
- L’imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli
impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva
di ciascun impianto, calcolata con l’arrotondamento di cui al comma 5,
applicato per ogni impianto.
- Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo sono sempre applicate
alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d’imposta non sono
cumulabili.
- L’imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12,
commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è
dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’imposta è
quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
(1) Nel caso di affidamento in concessione sostituire la parola “Comune” con
“concessionario del Comune”.
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ARTICOLO 22 -
Dichiarazione
- Ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 11, il soggetto passivo
dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare
all’ufficio comunale o al concessionario su apposito modulo presso lo
stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle
caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La
dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5, D.P.R. 26/10/1972, n.
642, modif. dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955).
- La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione
della pubblicità che comporti modifica dell’imposizione. Quando dalla
stessa risulti dovuta l’integrazione dell’imposta pagata per lo steso
periodo, e allegata all’attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che
sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le
necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale,
senza spese per l’utente.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli
anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che
comportino la modifica dell’imposta entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro
il predetto termine.
- Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di
cui all’art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14
commi 1 e 3 D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con
decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata. Le altre
forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma
3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno
del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
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ARTICOLO 23 -
Rettifica ed accertamento d’ufficio
- Entro due anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere –
presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad
accertamento d’ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente
anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
- Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta o della
maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi
interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- Nell’avviso devono essere inoltre precisate:
| l’ufficio comunale emittente il suo indirizzo ed orario di servizio
ed il numero telefonico; |
| il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui
al comma 4; |
| il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la
commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità
agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546;
|
Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal
funzionario comunale responsabile della gestione dell’imposta, con firma
apposta sotto tale qualifica e l’indicazione, a stampa od altra forma
idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in
concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del
concessionario.
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ARTICOLO 24 -
Pagamento dell’imposta e del diritto
- Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a
mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L’importo dovuto
è arrotondato a € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,25
e per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento
dell’imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 22. Negli anni successivi a quello della
dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto
d’imposta per essere esibite per eventuali controlli.
Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con
decreto ministeriale.
- L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno
solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima
dell’effettuazione, al momento della dichiarazione.
- L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica
soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia
superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate
trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
- Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi
carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente
postale, sia direttamente all’ufficio comunale al momento della richiesta
del servizio d’affissione. L’attestazione del pagamento del diritto a
mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per
l’affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l’ufficio rilascia
ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme
riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.
- La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua secondo
le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e
successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le
istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989
e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il
ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno successivo
a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai
diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili
del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell’art.
2752, comma quarto, del Codice Civile.
- Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato
effettuato il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la
restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta
libera (tabella B art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune,
Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel
termine di 90 giorni dalla richiesta.
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CAPO III -
Imposta sulla pubblicità – tariffe
ARTICOLO 25 -
Tariffe
- Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta
comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e
secondo quanto disposto dal presente regolamento per l’attuazione del
predetto decreto:
- con l’art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- con l’art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il
Comune;
- con l’art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell’atto
deliberativo;
- dalle norme di cui al presente capo.
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ARTICOLO 26 -
Pubblicità ordinaria
- L’imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui
all’art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa
stabilita, per la classe del Comune, con l’art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le
modalità di cui al precedente art. 21.
- Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica
per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa
annua.
- Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per
conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate
all’esposizione diretta di tali mezzi, si applica l’imposta ordinaria in
base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità
all’art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente
dall’effettiva durata dell’utilizzazione.
- Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
- compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell’imposta è maggiorata
del 50 per cento;
- superiore a mq. 8,5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100 per
cento.
- Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in
forma luminosa od illuminata, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 100
per cento.
- Le maggiorazioni d’imposta si applicano con le modalità previste dal
comma 10 dell’art. 21.
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ARTICOLO 27 -
Pubblicità ordinaria con veicoli
- L’imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri
mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art 9, comma terzo, lettera
a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe
del Comune, dal 1 comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno
solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di
cui al precedente art. 21.
- Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le
maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell’art. 26, quando le
dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma
previste.
- Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la
relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio.
- Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è
dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
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ARTICOLO 28 -
Pubblicità con veicoli dell’impresa
- L’imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli
di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è
dovuta, per anno solare:
| al comune ove ha sede l’impresa o qualsiasi sua dipendenza; |
| ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che
alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti; |
| secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità
all’art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
|
Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul
quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell’imposta è
raddoppiata.
Non è dovuta l’imposta per l’indicazione sui veicoli di cui ai
precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due
volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro
quadrato.
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta deve essere
conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti
autorizzati.
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ARTICOLO 29 -
Pubblicità con pannelli luminosi
- L’imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli
luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 9,
comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei
messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del
Comune, dal primo comma dell’art. 14 del D. Lgs n. 507/1993, per anno
solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di
cui all’art. 21.
- Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica
per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa
annua.
- L’imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per
conto proprio dell’impresa, si applica in misura paria alla metà delle
tariffe sopra previste.
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ARTICOLO 30 -
Pubblicità con proiezioni
- L’imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi
nelle tipologie previste dall’art. 9, quinto comma del regolamento,
effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la
tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’art. 14
del D. Lgs n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si
applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di
quella di cui al precedente comma.
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ARTICOLO 31 -
Pubblicità varia
- La tariffa dell’imposta per la pubblicità effettuata:
- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze
si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune,
dal primo comma dell’art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad
imposta è determinata con le modalità di cui all’art. 21, commi secondo e
settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla
dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d’acqua e fasce
marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o
frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del comune dall’art.
15, secondo comma, del decreto;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e
per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura
pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall’art. 15,
secondo comma, del decreto;
- in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o
veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante
persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura
stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’art. 15 del
decreto;
- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di
pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la
classe del Comune, dal quinto comma dell’art. 15 del decreto.
- L’indicazione “ decreto”, contenuta nei precedenti commi, s’intende
riferita al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
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ARTICOLO 32 -
Imposta sulla pubblicità – riduzioni
- La tariffa dell’imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
- per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di
cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell’art. 19 del presente
regolamento – effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti
pubblici;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi
relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche
l’indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito
all’organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione
prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano
associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui
all’art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell’imposta
senza alcuna riduzione.
- I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono
autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all’art.
22, con formula predisposta dall’ufficio e sottoscrizione dell’interessato
autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per
verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il
Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare
all’ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta
necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere.
L’autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima
dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in
occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma
sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall’ufficio comunale
attraverso l’esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò
non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del
messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella
dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la
corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e
spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto
alla riduzione dell’imposta.
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ARTICOLO 33 -
Imposta sulla pubblicità – esenzioni
- Sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
- la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita
di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività
esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle
insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali
suddetti purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro
quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- gli avvisi al pubblico:
- esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove
queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all’attività svolta;
- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- la pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione
dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle
rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle
pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei negozi
ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di
trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all’attività
esercitata dall’impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle
esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario di
viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative
alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli
aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e
simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli
enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi
di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non
persegue scopi di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a
mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano
espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al precedente comma
l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali,
di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle
imprese presso la Camera di Commercio.
- L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera g) del precedente
primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità
effettuata nell’ambito della loro circoscrizione.
- I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in
visione all’ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per
beneficiare dell’esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a
tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per
quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l’esposizione. La
mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti,
comporta l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non essendo stato
provato il diritto all’esenzione.
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ARTICOLO 33 bis -
Zone intercluse al traffico o difficilmente raggiungibili per lavori
pubblici
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
permanente le insegne di esercizio di attività commerciali o artigianali
ubicate in zone del territorio comunale che risultino:
caso a) precluse
al traffico a causa dell’apertura di cantieri per lavori pubblici comunali
che si protraggano per oltre sei mesi;
caso b) difficilmente raggiungibili a causa di cantieri per lavori
pubblici comunali che si protraggano per oltre dodici mesi.
La durata dell’apertura del cantiere e il perimetro della zona interclusa
al traffico o difficilmente raggiungibile dovrà essere certificata dal
settore Gestione Urbana e Territoriale sentito il comando Polizia Municipale
e comunicata al concessionario del servizio di accertamento e riscossione
della Tosap e dell’Imposta sulla Pubblicità. (1)
(1) inserito dalla deliberazione C.C. n. 7 del 10/02/2003
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CAPO IV -
Il servizio delle pubbliche affissioni
ARTICOLO 34 -
Finalità
- Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura
l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti
costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e,
nella misura prevista dall’art. 15, di messaggi diffusi nell’esercizio di
attività commerciali.
- I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di
finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli
per i quali l’affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui
all’art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei
successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
- La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al
precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai
cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all’attività del
Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole
all’amministrazione dell’ente e per provvedere tempestivamente
all’esercizio dei loro diritti.
- I manifesti che diffondono messaggi relativi all’esercizio di
un’attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare
l’immagine del soggetto pubblicizzato.
- I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta
direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui
all’art.15, c.3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
- I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da
attribuire a soggetti privati per l’effettuazione di affissioni dirette
nei limiti di cui all’art.15, c.3 lettera c) del regolamento sono
classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a
quanto dispone il terzo comma dell’art. 12 dei D. Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun
impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del
precedente art. 26.
- Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una
classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di
spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del
Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più
di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall’art. 15. Alla
scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le
modalità di cui all’art. 15. Qualora nel proseguo del tempo siano
confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il
Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione
degli spazi.
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ARTICOLO 35 -
Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
- L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene
all’ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata
dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto.
- Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, contenente tutte
le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di
prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del
servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad
altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni
sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
- Il registro cronologico è tenuto presso l’ufficio affissioni e deve
essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
- Il committente può richiedere espressamente che l’affissione sia
eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una
maggiorazione del 100 per cento del diritto(1).
(1) D.Lgs n. 507/1993, art. 19, 5 comma: “ Nei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti, qualora il committente richieda espressamente
che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è
dovuta una maggiorazione del 100% del diritto”. Nei comuni con meno di
30.000 abitanti il quarto comma è da escludere dal regolamento.
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ARTICOLO 36 -
Criteri e modalità per l’espletamento del servizio
- I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale,
nell’orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima
di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
- I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è
indicato l’oggetto del messaggio pubblicitario e:
- per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il
numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di
composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai
singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’ufficio una
copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza
relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro
cronologico di cui all’art. 35.
- La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata
effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente,
l’ufficio comunale mette a sua disposizione l’elenco delle posizioni
utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
- Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio
comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse
condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni
caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata
richiesta, l’ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione,
per scritto, al committente.
- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione,
con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che l’affissione possa
essere effettuata.
- Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la
commissione con avviso da inviarsi all’ufficio comunale entro 10 giorni
dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del
committente al quale l’ufficio comunale provvede a rimborsare
integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento
dell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del
committente presso l’ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo,
possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione
dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui
importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere
all’affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o
per una durata inferiore a quella richiesta, l’ufficio comunale provvede
ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale
comunicazione la commissione non viene annullata, l’ufficio comunale
provvede all’affissione nei termini e per le quantità rese note all’utente
e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti
quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente
presso l’ufficio per 30 giorni scaduti i quali saranno inviati al macero,
salvo che ne venga richiesta la restituzione o l’invio ad altra
destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene
detratto dai diritti eccedenti.
- In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o
parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita
comunicazione in scritto, può autorizzare l’ufficio comunale ad effettuare
il conguaglio fra l’importo dovuto per affissioni successivamente
richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- Il Comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari
dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al
richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi
spazi.
- I manifesti pervenuti per l’affissione senza la relativa commissione
formale e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto se non
ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno
inviati al macero senz’altro avviso.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di
affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore
20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del
diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
- Nell’ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la
pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- le tariffe del servizio;
- l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con
l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono (1);
- il registro cronologico delle commissioni.
- Le disposizioni previste dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dal
presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per
quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle
pubbliche affissioni.
(1) Il punto b) e riferito ai Comuni delle prime tre classi. Per gli
altri comuni scrivere: b) l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche
affissioni.
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CAPO V -
Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe
ARTICOLO 37 -
Tariffe - applicazione e misura
- Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede
alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell’interesse del quale esso viene effettuato.
- Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità relativa ai
manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene
corrisposto.
- Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di
dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del
Comune dal secondo comma dell’art. 19 del D. Lgs n. 507/1993,
distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5
giorni o frazione.
- Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al
precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è
maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato
del 100%.
- Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono
cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al
pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10
giorni.
- Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione avvenga
in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100
per cento (1)
(1) La maggiorazione, prevista dal quinto comma dell’art. 19 del D. Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, si applica nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti. Il comma 8 è da cancellare per i comuni di popolazione
inferiore.
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ARTICOLO 38 -
Tariffa – Riduzioni
- La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è
ridotta alla metà:
- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti
pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista
l’esenzione dall’art. 39;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro
ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
- per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari.
- I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le
modalità di cui al terzo comma dell’art. 32.
- I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati
attraverso l’esame di cui al quarto comma dell’art. 32.
- Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima
del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d’urgenza dal
comma 14 dell’art. 36.
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ARTICOLO 39 -
Diritto – esenzioni
- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del
Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio
territorio;
- i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle
liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di
tributi;
- i manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed
amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati.
- Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività
e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le
norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per
finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della
comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede
l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la
disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia
obbligatoria.
- Per l’affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il
soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai
quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati
dall’autorità competente.
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ARTICOLO 39/bis
- Diritto esenzioni negli spazi riservati a favore dei soggetti
di cui all’art. 20 D.Lgs. 507/93
- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti affissi
negli spazi riservati di cui all’art.20/bis D.Lgs. 507/93 introdotto dalla
Legge 311 del 30.12.2004 dalle persone fisiche per conto dei soggetti di
cui all’articolo 20 del D.Lgs. 507/93 e come da art. 38 del presente
Regolamento.
Al di fuori dei detti spazi riservati gli stessi soggetti rientrano nelle
situazioni dell’art.38.
- La persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di
cui all’art.20 del D.Lgs. 507/93 negli spazi riservati esenti dal diritto
sulle pubbliche affissioni deve presentare apposita richiesta presso il
concessionario dell’accertamento e riscossioni del diritto sulle pubbliche
affissioni.
La richiesta deve contenere le indicazioni circa la durata dell’affissione
e la misura degli spazi che verranno occupati.
I manifesti dovranno comunque essere presentati durante l’orario di
apertura presso il concessionario che provvederà a timbrarli con la
dicitura “AFFISSIONE ESENTE AI SENSI ART.39/BIS REGOLAMENTO COMUNALE.
DURATA DAL ………. AL……………”.
L’affissione avverrà negli spazi che il Concessionario indicherà senza
intervento di personale da parte del concessionario.
Il concessionario terrà apposito registro di prenotazione.
Le richieste di affissione saranno iscritte nell’apposito registro in
ordine cronologico di arrivo.
Il Registro è tenuto presso l’Ufficio Affissioni e deve essere esibito a
chiunque nel faccia richiesta.
La durata dell’affissione richiesta non potrà comunque essere superiore a
giorni 15 – per avvisi funebri a giorni 3.
Lo spazio concesso per ogni richiesta non potrà comunque essere superiore
a 5,6 mq.
- I manifesti che venissero affissi negli spazi riservati privi di
timbratura da parte del concessionario verranno rimossi o coperti.
Ogni ulteriore sanzione è a carico esclusivamente dell’esecutore materiale
dell’affissione.
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TITOLO III -
Disposizioni Finali e transitorie
CAPO I -
Sanzioni
ARTICOLO 40 -
Sanzioni Tributarie
- Per l’omessa tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di
cui all’art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del
soggetto obbligato oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti,
una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto, in
conformità a quanto dispone l’art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.
- Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta, delle singole rate
della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall’applicazione
di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento
dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se
la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30
giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte
alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica
dell’accertamento.
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ARTICOLO 41 -
Interessi
- Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti
per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni
e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura
del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel
quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell’effettuato
pagamento.
- Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti
allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e
del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella
misura e con le modalità di cui al precedente comma.
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ARTICOLO 42 -
Sanzioni Amministrative
- Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia
Municipale, dell’Ufficio Tecnico e del servizio Pubblicità ed Affissioni,
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette
alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
- Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n.
689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
- Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in
esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite
nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la
sanzione da € 103,29 a € 1.032,92 il verbale con riportati gli estremi
delle violazioni e l’ammontare della sanzione è notificato agli
interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle violazioni.
- Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi,
dandone avviso all’interessato a mezzo del verbale di cui al precedente
comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino
dell’immobile occupato entro il termine nell’avviso stesso stabilito. Nel
caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi
entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai
responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso
con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. . Se il rimborso non è
effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune
entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito
con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa
di riscossione a carico dell’interessato.
- Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
dell’applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il
concessionario del servizio, può effettuare l’immediata copertura della
pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre
la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi oltre
all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune
provvede all’accertamento d’ufficio dell’imposta o del diritto dovuto per
il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e
l’applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai
precedenti articoli 40 e 41.
- I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati
con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di
rimozione e di custodia, sia dell’imposta, delle soprattasse ed interessi.
Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli
interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato
versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita
nell’ordinanza stessa, d’importo non inferiore a quello complessivamente
dovuto.
- I proventi della sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono
dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al
miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito
direttamente, all’impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza
nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione
e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all’art. 13.
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CAPO II -
Contenzioso
ARTICOLO 43 -
Giurisdizione tributaria
-
La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto
sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria
provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone
il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
-
Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale.
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ARTICOLO 44 -
Procedimento
- Per la presentazione del ricorso, l’individuazione degli atti
impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini
relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite
dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546
- Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere
l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto,
della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da
osservare per la presentazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto
richiamato nel precedente comma.
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CAPO III -
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 45 -
Accertamenti e rettifiche d’ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
- Il comune può procedere a rettifica ed accertamento d’ufficio
dell’imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639,
entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o
doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con
le modalità di cui all’art. 23 del predetto decreto.
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ARTICOLO 46 -
Pubblicità annuale iniziata nel 1993
- La pubblicità annuale iniziata prima dell’anno 1993 e nel corso dello
stesso, per la quale sia stata pagata l’imposta dovuta fino al 31 dicembre
di detto anno, è prorogata per l’anno 1994 e per quelli successivi senza
la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento
dell’imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la
relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.
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ARTICOLO 47 -
Entrata in vigore – effetti
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
di cui al primo comma dell’art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza
approvate, nella materia, da questo Comune.
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TARIFFE
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI (formato PDF)
TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (formato PDF)
Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari
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