CITTA' DI CASALE MONFERRATO |
SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento ARTICOLO 2 – Definizione di fabbricati ed aree ARTICOLO 3 – Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile ARTICOLO 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta
TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ARTICOLO 6 - Abitazione principale ARTICOLO 6/BIS - Pertinenze relative all’abitazione principale ARTICOLO 7 – Riduzioni d’imposta
TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ARTICOLO 9 – Denunce e dichiarazioni ARTICOLO 11 – Differimento dei termini per i versamenti ARTICOLO 13 – Attività di controllo Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art.1 della L.30 dicembre 2004 n.311ARTICOLO 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree ARTICOLO 16 – Sanzioni ed interessi
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 19 – Entrata in vigore ARTICOLO 20 – Norme transitorie
TITOLO I ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Casale
Monferrato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n°446, e da ogni altra
disposizione normativa. ARTICOLO 2 - Definizione di fabbricati ed aree
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:
ARTICOLO 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile Fermo restando che la base
imponibile è determinata dall’art.5 del D.Lgs. 504/92, ARTICOLO 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. ARTICOLO 5 - ResponsabileSpettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, che sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività ed esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. TITOLO II
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aliquota ridotta, non inferiore al 4
per mille, per le abitazioni di cui al punto a) e b) e d), se deliberata
dal Consiglio Comunale; | |
detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d); l’ammontare della detrazione è determinato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di deliberazione vige la detrazione minima prevista dalla legge e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. |
Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare
l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le
modalità ed i termini di cui all’art.4. In alternativa alla
maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la
riduzione, fino alla metà, dell’imposta. Anche tale potere è
esercitabile con riferimento ad uno o più dei gruppi di immobili
(abitazioni principali, alloggi dei soci delle cooperative a proprietà
indivisa, alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ora ATC-Agenzia
Territoriale per la Casa).
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno
durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad
abitazione principale.
Sono considerate pertinenze dell’abitazione
principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche
se non appartengono allo stesso fabbricato.
Alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico e
identità di trattamento fiscale dell’abitazione principale; pertanto
l’aliquota fissata per l’abitazione principale si estende
automaticamente alle relative pertinenze.
L’unico ammontare della detrazione per l’abitazione principale se non
trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale
può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta
dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesime,
appartenenti al titolare di questa.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2° e 3° del D.Lgs. n.504/92, viene stabilita in Euro 183,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo a abitazione principale e sue pertinenze il cui valore imponibile ai fini ICI sia pari o inferiore ad euro 51.000,00 (cinquantunmila) solo se sussistono le seguenti ulteriori condizioni:
L’unità immobiliare non deve essere di
categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) o A/8 (abitazioni
in ville); | |
I componenti del nucleo familiare convivente
nell’unità immobiliare non devono essere proprietari o titolari di diritti
reali su altri beni immobili, ovunque ubicati, oltre all’abitazione
principale ed alle sue pertinenze; | |
Il reddito complessivo annuo totale del nucleo familiare convivente non deve risultare superiore a: |
Numero componenti | Reddito Irpef complessivo |
1 | 11.000,00 (euro undicimila) |
2 | 18.000,00 (euro diciottomila) |
3 | 27.000,00 (euro ventisettemila) |
4 o più componenti | 28.000,00 (euro ventottomila) |
I redditi totali del nucleo familiare
convivente, come sopra elencati, saranno aumentati di un importo pari ad
euro 1.800,00 (milleottocento) annuo per i nuclei familiari nei
quali figuri convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%. | |
I limiti di reddito sopra esposti saranno aggiornati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT-prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. |
ARTICOLO 7 - Riduzioni d’imposta
Fabbricati inagibili o inabitabili
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della
dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico
Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo
incaricati. | |
Fabbricati invenduti | |
Recupero immobili storici nel centro
storico o autorimesse – posti auto | |
Alloggi realizzati con il Programma
di Edilizia Residenziale Pubblica da concedere in locazione primaria
denominato 20000 alloggi in affitto di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n.4-8482 del 24 febbraio 2003. |
Fatte salve le esenzioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, si precisa che:
l’esenzione prevista per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, competa solo agli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali. |
A decorrere dal 01.01.2001, anche per le denunce o dichiarazioni inerenti il possesso degli immobili oggetto di imposta per l’anno 2000, la denuncia o la dichiarazione di variazione I.C.I. deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legge su modello conforme a quello approvato ai sensi dell’art.10 comma 4 e 5 D.Lgs.504/92.
ARTICOLO 10 - Versamenti
L’imposta è di norma versata
autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purchè il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile
condiviso.
I versamenti NON devono essere eseguiti quando l’importo risulta
inferiore a Euro 2,07.
ARTICOLO 11 - Differimento dei termini per i versamenti
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
gravi calamità
naturali;
particolari situazioni di disagio economico, già accertate dagli uffici socio-assistenziali competenti, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
ARTICOLO 12 - Accertamenti
Le sanzioni previste per
ritardato od omesso versamento non si applicano quando i versamenti sono
stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da
quello competente (art.13 D.Lgs. 471/97).
Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie
comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,
qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni
periodo d’imposta non superi l’importo fissato, fino al 31 dicembre
1997, in Euro 16,53. *
Tale limite resta valido per gli anni successivi fatti salvi gli effetti
di eventuali atti già definiti.
Qualora norme di legge apportino variazioni a tale limite si intendono
recepite senza necessità di modifica al presente Regolamento.
Se l’importo del credito supera il limite sopra previsto, si fa luogo
all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero
ammontare.
La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli
obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
* Il suddetto limite con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del
14/03/2005 che ha modificato l’art.16 del Regolamento sulle Entrate è
stato fissato a decorrere dal 2005 in Euro 10,33.
ARTICOLO 13 - Attività di controllo
Con deliberazione annuale
della Giunta Comunale da assumersi entro il 31 gennaio sono fissati gli
indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle
potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione
per le diverse tipologie di immobili.
La Giunta Comunale ed il Dirigente responsabile della gestione del
tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante
collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con
altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura
organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la
gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo
obiettivi di equità fiscale.
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la
copertura della spesa per compensi incentivanti da attribuire al
personale addetto agli uffici tributari del Comune nella misura
percentuale che sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base dei
compiti di accertamento e contenzioso affidati all’ufficio.
Per gli anni successivi in mancanza di adozione di deliberazione della
Giunta comunale nel predetto termine, gli indirizzi per le azioni di
controllo saranno gli stessi fissati dalla precedente deliberazione.
ARTICOLO 13/BIS
Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del
classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’art.1 della L.30 dicembre 2004 n.311.
I soggetti passivi dell’Imposta Comunale
sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero
per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel
territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del
Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di
attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, con
indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione
agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati
dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i
rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro
competenza riferite agli anni non ancora prescritti con il versamento di
una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta,
calcolata con l’applicazione dell’aliquota ICI vigente in ogni anno di
riferimento, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della
rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento
della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli
interessi e delle sanzioni amministrative dovuti.
La definizione agevolata delle annualità
arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in
autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di
attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da
presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2006.
Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004 n.311.
ARTICOLO 14 - Rimborsi
Ai sensi dell’art.13 del
decreto legislativo 31/12/1992 n.504, il contribuente può richiedere con
domanda in carta libera al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è
intervenuta decisione definitiva.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato
termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui
l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili
ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni
di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del
tributo.
Non si fa luogo a rimborso quando l’importo dovuto al contribuente non
risulta superiore a Euro 10,33. *
Il suddetto importo sarà sempre uguale a quello fissato come limite
dall’art.12 del presente Regolamento.
* Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 14/03/2005.
ARTICOLO 15 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Ai sensi dell’art.59, comma
1, lett. f) del D.Lgs. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il
rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai
versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve
conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le
varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che
abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi
competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi
nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i
quali è stata corrisposta l’imposta.
L’ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
Per le aree che non
risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al
quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso
dell’intera imposta versata. | |
Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art.5, comma 5, dello stesso D.Lgs. n.504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell’art.5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n.504/1992. |
Il rimborso compete per gli
anni successivi al 1999.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre
anni dalla data di versamento.
Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso di
imposta è che:
non siano state rilasciate
concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi
di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti
disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino
essere stati iniziati, ai sensi dell’art.31, comma 10, della legge 17
agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
non siano state intraprese
azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo
strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro
avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di
inedificabilità sulle aree interessate;
che le varianti agli
strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto
l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i
vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano
da norme di legge approvate definitivamente.
La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata
richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare
le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto
dall’art.13 del D.Lgs. n.504/1992.
ARTICOLO 16 - Sanzioni ed interessi
Si applicano le sanzioni
amministrative previste dall’art.14 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, così
come modificato dall’art.14 del D.Lgs. 18/12/97 n.473, secondo le
disposizioni generali previste dai D.Lgs. 18/12/97 n.471 e 472.
Solo sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.
ARTICOLO 17 - Contenzioso
Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n.546.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
ARTICOLO 20 - Norme transitorie
A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 9, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999 e comunque non oltre il termine di presentazione di dichiarazione dei redditi.