Stemma    CITTA' DI CASALE MONFERRATO

SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL  26.11.1998

1^ MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 09.11.1999.

2^ MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 26.02.2001

3^ MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.41    DEL 26.06.2003

4^ MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28.02.2005

5^ MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 19/12/2005

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 121 del 26/11/1998, esecutiva in data 07/01/1999;
 

 la  1^ modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°79 del 9/11/1999 (introduzione dell’art.6/bis e modifica degli articoli 9 – 12 – 14), esecutiva in data 17/12/1999.
 

la  2^ modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26.02.2001 ( modificazione art.9 e art.12)
 

la 3^ modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 26/06/2003 (modificazione art.7)
 

la 4^ modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2005 (introduzione art.6/ter)
 

la 5^ modifica è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 19/12/2005 (introduzione art. 13/bis)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI   

ARTICOLO  1      –  Oggetto del Regolamento

ARTICOLO  2      –  Definizione di fabbricati ed aree

ARTICOLO  3      –  Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

ARTICOLO  4      –  Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

ARTICOLO  5      –  Responsabile

 

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO  6     -  Abitazione principale

ARTICOLO 6/BIS  - Pertinenze relative all’abitazione principale

ARTICOLO 6/TER - Maggiore detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

ARTICOLO  7    –  Riduzioni d’imposta

ARTICOLO  8    –  Esenzioni  

 

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI  

ARTICOLO  9    –  Denunce e dichiarazioni  

ARTICOLO 10   –  Versamenti

ARTICOLO 11   –  Differimento dei termini per i versamenti

ARTICOLO 12   –  Accertamenti

ARTICOLO 13   –  Attività di controllo

ARTICOLO 13/bis - Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art.1 della L.30 dicembre 2004 n.311

ARTICOLO 14   –  Rimborsi

ARTICOLO 15   –  Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

ARTICOLO 16   –  Sanzioni ed interessi

ARTICOLO 17   –  Contenzioso

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18   –  Norme di rinvio

ARTICOLO 19   –  Entrata in vigore

ARTICOLO 20   –  Norme transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

 ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Casale Monferrato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n°446, e da ogni altra disposizione normativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi Decreto Legislativo n° 504 del 30/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
 

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ARTICOLO 2 - Definizione di fabbricati ed aree

 

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:

fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stato attribuito o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 

area fabbricabile: l’area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli anche se fabbricabili quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo -  pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 

  1. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art.1 della Legge 9/1/1963 n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
     

  2. il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 75% (settantacinque per cento) del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente;
     

terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile.

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ARTICOLO 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Fermo restando che la base imponibile è determinata dall’art.5 del D.Lgs. 504/92,
per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della Legge 1/6/1939 n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, determina contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno di riferimento e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
In mancanza dell’adozione del provvedimento deliberativo vigono i valori determinati per l’anno precedente.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.

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ARTICOLO 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

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ARTICOLO 5 - Responsabile

Spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, che sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività ed esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

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TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

ARTICOLO 6 - Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune dimora abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  1. abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente;
     

  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
     

  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
     

  4. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine il soggetto interessato, o suo procuratore, dovrà ogni anno presentare presso l’Ufficio ICI apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizioni di cui sopra.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possono essere previste rispettivamente la seguenti agevolazioni:

aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui al punto a) e b) e d), se deliberata dal Consiglio Comunale;
 

detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d); l’ammontare della detrazione è determinato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di deliberazione vige la detrazione minima prevista dalla legge e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art.4. In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la riduzione, fino alla metà, dell’imposta. Anche tale potere è esercitabile con riferimento ad uno o più dei gruppi di immobili (abitazioni principali, alloggi dei soci delle cooperative a proprietà indivisa, alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ora ATC-Agenzia Territoriale per la Casa).
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

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ARTICOLO 6/BIS - Pertinenze relative all’abitazione principale

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico e identità di trattamento fiscale dell’abitazione principale; pertanto l’aliquota fissata per l’abitazione principale si estende automaticamente alle relative pertinenze.
L’unico ammontare della detrazione per l’abitazione principale se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesime, appartenenti al titolare di questa.

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ARTICOLO 6/TER - Maggiorazione detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

Ai sensi dell’art. 8 comma 2° e 3° del D.Lgs. n.504/92, viene stabilita in Euro 183,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo a abitazione principale e sue pertinenze il cui valore imponibile ai fini ICI sia pari o inferiore ad euro 51.000,00 (cinquantunmila) solo se sussistono le seguenti ulteriori condizioni:

L’unità immobiliare non deve essere di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) o A/8 (abitazioni in ville);
 

I componenti del nucleo familiare convivente nell’unità immobiliare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri beni immobili, ovunque ubicati, oltre all’abitazione principale ed alle sue pertinenze;
 

Il reddito complessivo annuo totale del nucleo familiare convivente non deve risultare superiore a:

Numero componenti Reddito Irpef complessivo
1 11.000,00 (euro undicimila)
2 18.000,00 (euro diciottomila)
3 27.000,00 (euro ventisettemila)
4 o più componenti 28.000,00 (euro ventottomila)

I redditi totali del nucleo familiare convivente, come sopra elencati, saranno aumentati di un importo pari ad euro 1.800,00 (milleottocento) annuo per i nuclei familiari nei quali figuri convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%.
 

I limiti di reddito sopra esposti saranno aggiornati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT-prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

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ARTICOLO 7 - Riduzioni d’imposta

Fabbricati inagibili o inabitabili
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
     

  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
     

  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

  1. mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
     

  2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968 n.15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
Nel caso in cui la detta verifica dia risultati diversi dall’autocertificata inagibilità o inabitabilità, fatte salve le azioni e responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.
 

Fabbricati invenduti
Con la deliberazione di cui all’art. 4 può essere stabilita l’aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
 

Recupero immobili storici nel centro storico o autorimesse – posti auto
Il comune, per particolari progetti di pianificazione o recupero del territorio, può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori e secondo le prescrizioni precisate nell’apposita delibera di Consiglio Comunale con la quale potrà essere stabilita l’eventuale aliquota agevolata.
 

Alloggi realizzati con il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica da concedere in locazione primaria denominato 20000 alloggi in affitto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.4-8482 del 24 febbraio 2003.
Con la deliberazione di cui all’art.4 potrà essere stabilita l’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria rapportandola alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale.

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ARTICOLO 8 - Esenzioni

Fatte salve le esenzioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, si precisa che:

l’esenzione prevista per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, competa solo agli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

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TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

 


ARTICOLO 9 - Denunce e dichiarazioni

A decorrere dal 01.01.2001, anche per le denunce o dichiarazioni inerenti il possesso degli immobili oggetto di imposta per l’anno 2000, la denuncia o la dichiarazione di variazione I.C.I. deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legge su modello conforme a quello approvato ai sensi dell’art.10 comma 4 e 5 D.Lgs.504/92.

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ARTICOLO 10 - Versamenti

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso.
I versamenti NON devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a Euro 2,07.

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ARTICOLO 11 - Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

  1. gravi calamità naturali;
     

  2. particolari situazioni di disagio economico, già accertate dagli uffici socio-assistenziali competenti, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

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ARTICOLO 12 - Accertamenti

Le sanzioni previste per ritardato od omesso versamento non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente (art.13 D.Lgs. 471/97).
Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in Euro 16,53. *
Tale limite resta valido per gli anni successivi fatti salvi gli effetti di eventuali atti già definiti.
Qualora norme di legge apportino variazioni a tale limite si intendono recepite senza necessità di modifica al presente Regolamento.
Se l’importo del credito supera il limite sopra previsto, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

* Il suddetto limite con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 14/03/2005 che ha modificato l’art.16 del Regolamento sulle Entrate è stato fissato a decorrere dal 2005 in Euro 10,33.

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ARTICOLO 13 - Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale da assumersi entro il 31 gennaio sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
La Giunta Comunale ed il Dirigente responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura della spesa per compensi incentivanti da attribuire al personale addetto agli uffici tributari del Comune nella misura percentuale che sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base dei compiti di accertamento e contenzioso affidati all’ufficio.
Per gli anni successivi in mancanza di adozione di deliberazione della Giunta comunale nel predetto termine, gli indirizzi per le azioni di controllo saranno gli stessi fissati dalla precedente deliberazione.

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ARTICOLO 13/BIS
Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art.1 della L.30 dicembre 2004 n.311.

  1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni non ancora prescritti con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota ICI vigente in ogni anno di riferimento, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti.
     

  2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2006.
     

  3. Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004 n.311.

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ARTICOLO 14 - Rimborsi

Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 31/12/1992 n.504, il contribuente può richiedere con domanda in carta libera al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
Non si fa luogo a rimborso quando l’importo dovuto al contribuente non risulta superiore a Euro 10,33. *
Il suddetto importo sarà sempre uguale a quello fissato come limite dall’art.12 del presente Regolamento.

* Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 14/03/2005.

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ARTICOLO 15 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.
L’ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell’intera imposta versata.
 

Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d’impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art.5, comma 5, dello stesso D.Lgs. n.504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell’art.5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n.504/1992.

Il rimborso compete per gli anni successivi al 1999.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di versamento.
Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

  1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell’art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
     

  2. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
     

  3. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
    La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. n.504/1992.

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ARTICOLO 16 - Sanzioni ed interessi

  1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art.14 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, così come modificato dall’art.14 del D.Lgs. 18/12/97 n.473, secondo le disposizioni generali previste dai D.Lgs. 18/12/97 n.471 e 472.
     

  2. Solo sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

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ARTICOLO 17 - Contenzioso

Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n.546.

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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

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 ARTICOLO 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

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ARTICOLO 20 - Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 9, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999 e comunque non oltre il termine di presentazione di dichiarazione dei redditi.

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