Stemma    CITTA' DI CASALE MONFERRATO



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 34 DEL 16.5.1994
MODIFICATO CON:
- C.C. N.65 DEL 11.11.1996
- C.C. N.11 DEL 30.01.2001
- C.C. N.7 DEL 10.02.2003
 - C.C. N. 72 DEL 19.12.2005

La classificazione delle aree pubbliche è stata approvata con la deliberazione del consiglio comunale n.33 del 16 maggio 1994.

Le tariffe sono state approvata con deliberazione del consiglio comunale n.35 del 16 maggio 1994 e modificate con deliberazione della giunta comunale n.71 del 24 febbraio 2003.

INDICE SISTEMATICO

TARIFFE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO   1 - disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
ARTICOLO   2 - domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO   3 - denuncia occupazioni permanenti
ARTICOLO   4 - mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
ARTICOLO   5 - concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO   6 - occupazioni d'urgenza
ARTICOLO   7 - rinnovo della concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO   8 - decadenza della concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO   9 - revoca della concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO 10 - obblighi del concessionario
 

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ARTICOLO 11 - rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive
ARTICOLO 12 - costruzione gallerie sotterranee
ARTICOLO 13 - classificazione del Comune
ARTICOLO 14 - suddivisione del territorio in categorie
ARTICOLO 15 - tariffe
ARTICOLO 16 - soggetti passivi
ARTICOLO 17 - durata dell'occupazione
ARTICOLO 18 - criterio di applicazione della tassa
ARTICOLO 19 - misura dello spazio occupato
ARTICOLO 20 - passi carrabili e tende
ARTICOLO 20/bis - ammontare minimo
ARTICOLO 21 - autovetture per trasporto pubblico
ARTICOLO 22 - distributori di carburante
ARTICOLO 23 - apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
ARTICOLO 24 - occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento
ARTICOLO 25 - occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari
ARTICOLO 26 - maggiorazioni della tassa
ARTICOLO 27 - riduzioni della tassa permanente
ARTICOLO 28 - riduzione tassa temporanea
ARTICOLO 29 - esenzione della tassa
ARTICOLO 29/bis - zone intercluse al traffico o difficilmente raggiungibili per lavori pubblici
ARTICOLO 30 - esclusione della tassa
ARTICOLO 31 - sanzioni
ARTICOLO 32 - versamento della tassa
ARTICOLO 33 - rimborsi
ARTICOLO 34 - ruoli coattivi
ARTICOLO 35 - norme transitorie
ARTICOLO 36 - entrata in vigore

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs. e loro successive modifiche ed integrazioni.

Indice

ARTICOLO 1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
     
  2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

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ARTICOLO 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

  1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (ARTICOLO 50, commi 1 e 2 ).
     
  2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
     
  3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
     
  4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
     
  5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
     
  6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
     
  7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

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ARTICOLO 3
Denuncia occupazioni permanenti

  1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art, 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune o della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
     
  2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

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ARTICOLO 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

  1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
    L'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio del commercio in forma itinerante è soggetta ad imposizione.
    La sosta nei luoghi e per la durata indicata nell'atto di autorizzazione comporta, infatti, un utilizzo particolare del suolo pubblico comune ed un beneficio economico.
    La tassazione, in tali ipotesi, non riguarda le eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano dall'atto di autorizzazione medesime.

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ARTICOLO 5
Concessione e/o autorizzazione

  1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (ARTICOLO 50, comma 1).
     
  2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
     
  3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
     
  4. Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
     
  5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'ARTICOLO 2 del presente Regolamento.
     
  6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito di almeno 30 giorni lavorativi la data per cui si richiede l'occupazione.
     
  7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione o pubblicità, senza oneri dei confronti dei concessionari.

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ARTICOLO 6
Occupazioni d'urgenza

  1. Per far fronti a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
     
  2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
     
  3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'ARTICOLO 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

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ARTICOLO 7
Rinnovo della concessione e /o autorizzazione

  1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'ARTICOLO 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (ARTICOLO 50 comma 2).
     
  2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
     
  3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

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ARTICOLO 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

  1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
     
    le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti di sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
     
    la violazione delle norma di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
     
    l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
     
    la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
     
    il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
     
  2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

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ARTICOLO 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

  1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (ARTICOLO 41, comma 1).
     
  2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

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ARTICOLO 10
Obblighi del concessionario

  1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
     
  2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.
     
  3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
     
  4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

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 CAPO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI NATURA TRIBUTARIA

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ARTICOLO 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

  1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

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ARTICOLO 12
Costruzione gallerie sotterranee

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'ARTICOLO 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo " una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.
    Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

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ARTICOLO 13
Classificazione del Comune

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III' classe.
    La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'ARTICOLO 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

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ARTICOLO 14
Suddivisione del territorio in categorie

  1. In ottemperanza dell'ARTICOLO 42, comma 3, del predetto D.Lgs 507/93 il territorio di questo Comune si divide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con C.C. n. 33 del 16.5.1994 contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto ARTICOLO 42.

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ARTICOLO 15
Tariffe

  1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1' gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (ARTICOLO 40, comma 3).
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.
     
  3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'ARTICOLO 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
     
    prima categoria 100 per cento;
     
    seconda categoria 42 per cento;
     
    terza categoria 30 per cento;
     
  4. Le suddette proporzioni si applicano anche alle tariffe per occupazioni con distributori di carburanti.

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ARTICOLO 16
Soggetti passivi

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titoli su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

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ARTICOLO 17
Durata dell'occupazione

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa le occupazioni sono permanenti o temporanee:
     
    1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e /o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
       
    2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

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ARTICOLO 18
Criterio di applicazione della tassa

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa al metro quadrato o metro lineare.
     
  2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore salvo i casi di cui al successivo articolo 19 punto 3.
     
  3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'ARTICOLO 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
     
  4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria, autonoma in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade delle altre aree pubbliche.

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ARTICOLO 19
Misura dello spazio occupato

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
     
  2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
     
  3. Le occupazioni inferiori a 0,50 mq. o lineare non sono soggette ad imposizione ove sussistano le condizioni di cui all'ARTICOLO 3 comma 59 della L.n.549/95.
     
  4. Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 61 punto 3 della L.28.12.1995 n.549 viene stabilito di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

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ARTICOLO 20
Passi carrabili e tende

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 63 della L. 549/95 viene stabilito che la tassa non si applica sui passi carrabili.
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 61 punto 3 della L. 28.12.1995 n. 549 viene stabilito di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

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ARTICOLO 20/BIS
Ammontare minimo

  1. La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta se l'ammontare è inferiore o uguale a € 10,33. ( ARTICOLO 3 comma 63 lett.c L.549/95).

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ARTICOLO 21
SOPPRESSO (*)

(*) L’articolo 21 è stato soppresso con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 30 gennaio 2001

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ARTICOLO 22
Distributori di carburante

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tassa va aumentata 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.
     
  2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
     
  3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoio sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
     
  4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
     
  5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoio sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
     
  6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'ARTICOLO 6 del presente Regolamento.

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ARTICOLO 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e simili e la conseguente occupazione dei suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

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ARTICOLO 24
Occupazione temporanee - Criteri e misure di riferimento

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
     
  2. La tassa si applica, in relazione alle ore effettive di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa (un'ora = 1/24 della tariffa prevista in via ordinaria a giorno).
     
  3. Le riduzioni di tariffa previste per le occupazioni temporanee di cui all'ARTICOLO 45 D.Lgs 507/93 si cumulano fra loro.
    Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese si applicano contemporaneamente le riduzioni di cui ai commi 1 e 8 dello stesso articolo.
     
  4. Ai sensi dell'ARTICOLO 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo la tariffa.

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ARTICOLO 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

  1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

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ARTICOLO 26
Maggiorazioni della tassa

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda categoria, del 50 per cento se in terza categoria.

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ARTICOLO 27
Riduzioni della tassa permanente

  1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
    ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

    a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;

    b) per le superfici eccedenti i 1200 metri quadri e fino a 1500 mq. del 10 per cento;

    c) per le superfici eccedenti i 1500 mq., del 10 per cento.
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO 44, comma 1, e dell'ARTICOLO 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a un terzo.

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ARTICOLO 28
Riduzione tassa temporanea

Ai sensi dell'ARTICOLO 45:
Comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a un terzo;
 
comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 
comma 5 ed ARTICOLO 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
 
comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 
comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 
comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 %;
 
Ai sensi dell'ARTICOLO 45 comma 6 per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune LA TARIFFA RIDOTTA DEL 30%.

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ARTICOLO 29
Esenzione dalla tassa

  1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'ARTICOLO 49 del D.L. 15 novembre 1993 n. 507:
     
    1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
       
    2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
       
    3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
       
    4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
       
    5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
       
    6. le occupazioni di aree cimiteriali;
       
    7. i passi carrabili o pedonali;
       
    8. le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.
       
    9. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate ivi comprese le occupazioni effettuate in via permanente da terzi concessionari su aree destinate dall’Ente a parcheggio. (*)
       
  2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
     
    1. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
       
    2. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
       
    3. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
       
    4. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

(*) La lettera I del comma 1 è stata aggiunta con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 30 gennaio 2001 sulla base delle disposizioni della legge 549 del 28/12/1995.

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ARTICOLO 29/bis (*)
Zone intercluse al traffico o difficilmente raggiungibili per Lavori pubblici

Sono esenti dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea e permanente del suolo ed aree pubbliche le occupazioni poste in essere dalle attività commerciali o artigianali ubicate in zone del territorio comunale che risultino:

caso A) precluse al traffico a causa dell’apertura di cantieri per lavori pubblici comunali che si protraggano per oltre sei mesi

caso B) difficilmente raggiungibili a causa dell’apertura di cantieri per lavori pubblici comunali che si protraggano per oltre 12 mesi.

La durata dell’apertura del cantiere e il perimetro della zona interclusa al traffico o difficilmente raggiungibile dovrà essere certificata dal settore gestione urbana e territoriale sentito il comando polizia municipale e comunicata al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell’imposta sulla pubblicità.

(*) Inserito dalla deliberazione consiglio comunale n.7 del 10 febbraio 2003

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ARTICOLO 30
Esclusione dalla tassa

  1. Ai sensi dell'ARTICOLO 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
     
  2. Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

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ARTICOLO 31
Sanzioni

Soprattasse.
Per le sanzioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'ARTICOLO 53 del D.Lgs. 507/1993.
 
Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 
Sulle somme dovute a titolo di tassa di applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

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ARTICOLO 32
Versamento della tassa

  1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
     
  2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio “o in caso di nuove disposizioni tributarie entro il sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti. (”)
     
  3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
     
  4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

(°) Il periodo riportato tra virgolette è stato aggiunto al comma 2 dell’art.32 con deliberazione del consiglio comunale n.24 del 26 febbraio 2001.

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ARTICOLO 33
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

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ARTICOLO 34
Ruoli coattivi

  1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'ARTICOLO 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
     
  2. Si applica l'ARTICOLO 2752 del Codice Civile.

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ARTICOLO 35
Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'ARTICOLO 56:

  1. comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 ARTICOLO 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
     
  2. comma 4 - Per le occupazioni di cui all'ARTICOLO 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di € 25,82;
     
  3. comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
     
  4. comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'ARTICOLO 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

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ARTICOLO 36
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'ARTICOLO 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

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TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (formato PDF)

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (formato PDF)

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