REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
APPROVATO CON
DELIBERAZIONE
C.C. N. 34 DEL 16.5.1994
MODIFICATO CON:
- C.C. N.65 DEL 11.11.1996
- C.C. N.11 DEL 30.01.2001
- C.C. N.7 DEL 10.02.2003
- C.C. N. 72 DEL 19.12.2005
La classificazione delle aree pubbliche è
stata approvata con la deliberazione del consiglio comunale n.33 del 16
maggio 1994.
Le tariffe sono state approvata con
deliberazione del consiglio comunale n.35 del 16 maggio 1994 e modificate
con deliberazione della giunta comunale n.71 del 24 febbraio 2003.
INDICE SISTEMATICO
TARIFFE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 1
- disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di
occupazione
ARTICOLO 2 - domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
ARTICOLO 3 - denuncia occupazioni
permanenti
ARTICOLO 4 - mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
ARTICOLO 5 - concessione e/o
autorizzazione
ARTICOLO 6 - occupazioni d'urgenza
ARTICOLO 7 - rinnovo della concessione e/o
autorizzazione
ARTICOLO 8 - decadenza della concessione
e/o autorizzazione
ARTICOLO 9 - revoca della concessione e/o
autorizzazione
ARTICOLO 10 - obblighi del concessionario
CAPO II -
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
ARTICOLO 11 - rimozione dei materiali relativi ad
occupazione abusive
ARTICOLO 12 - costruzione gallerie sotterranee
ARTICOLO 13 - classificazione del Comune
ARTICOLO 14 - suddivisione del territorio in
categorie
ARTICOLO 15 - tariffe
ARTICOLO 16 - soggetti passivi
ARTICOLO 17 - durata dell'occupazione
ARTICOLO 18 - criterio di applicazione della tassa
ARTICOLO 19 - misura dello spazio occupato
ARTICOLO 20 - passi carrabili e tende
ARTICOLO 20/bis - ammontare minimo
ARTICOLO 21 - autovetture per trasporto pubblico
ARTICOLO 22 - distributori di carburante
ARTICOLO 23 - apparecchi per la distribuzione dei
tabacchi
ARTICOLO 24 - occupazioni temporanee criteri e misure
di riferimento
ARTICOLO 25 - occupazione sottosuolo e soprassuolo
casi particolari
ARTICOLO 26 - maggiorazioni della tassa
ARTICOLO 27 - riduzioni della tassa permanente
ARTICOLO 28 - riduzione tassa temporanea
ARTICOLO 29 - esenzione della tassa
ARTICOLO 29/bis - zone intercluse al traffico o
difficilmente raggiungibili per lavori pubblici
ARTICOLO 30 - esclusione della tassa
ARTICOLO 31 - sanzioni
ARTICOLO 32 - versamento della tassa
ARTICOLO 33 - rimborsi
ARTICOLO 34 - ruoli coattivi
ARTICOLO 35 - norme transitorie
ARTICOLO 36 - entrata in vigore
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le
concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle
vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507
e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs. e loro successive
modifiche ed integrazioni.
Indice
ARTICOLO 1
Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione
- Ai sensi dell'ARTICOLO 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed
aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, nonché
gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica
concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta
dell'interessato.
- Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni
occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente
Regolamento.
Indice
ARTICOLO 2
Domanda per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione.
- Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di
servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale,
all'Amministrazione Comunale (ARTICOLO 50, commi 1 e 2 ).
- Ogni domanda deve contenere le
generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente,
l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le
esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché
la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le
condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore,
nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse
prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico
transito e della pubblica proprietà.
- Qualora l'occupazione comporti opere che
rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere
corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad
identificare l'opera stessa.
- Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà
richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal
competente ufficio.
- Dovranno essere prodotti tutti i
documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della
decisione sull'istanza.
- Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro
30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- Per le occupazioni temporanee la domanda
deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta
dell'occupazione.
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ARTICOLO 3
Denuncia occupazioni permanenti
- Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art, 50 del D.Lgs. n.
507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e
gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune o della
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa, deve
essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di
concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della
concessione medesima.
- L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di
prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni
nella occupazione.
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ARTICOLO 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante
- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore,
ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici
individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali
attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
L'occupazione di aree pubbliche per l'esercizio del commercio in forma
itinerante è soggetta ad imposizione.
La sosta nei luoghi e per la durata indicata nell'atto di autorizzazione
comporta, infatti, un utilizzo particolare del suolo pubblico comune ed un
beneficio economico.
La tassazione, in tali ipotesi, non riguarda le eventuali soste effettuate
dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano dall'atto di
autorizzazione medesime.
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ARTICOLO 5
Concessione e/o autorizzazione
- Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente
autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello
spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione
e/o
autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla
decadenza o revoca della medesima (ARTICOLO 50, comma 1).
- La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune
non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi
al rilascio della occupazione.
- E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non
porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le
occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro
abitato del Comune.
- La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o
autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni
dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della
documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'ARTICOLO 2 del presente
Regolamento.
- Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è
stabilito di almeno 30 giorni lavorativi la data per cui si richiede
l'occupazione.
- Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati,
impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione o
pubblicità, senza oneri dei confronti dei concessionari.
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ARTICOLO 6
Occupazioni d'urgenza
- Per far fronti a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere
alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione
può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale
provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a
sanatoria.
- In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o
l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione
dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In
caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché
quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa
rinvio a quanto disposto a riguardo dell'ARTICOLO 30 e seguenti del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
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ARTICOLO 7
Rinnovo della concessione e /o autorizzazione
- Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione
dell'occupazione, ai sensi dell'ARTICOLO 2 del presente Regolamento, possono
richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (ARTICOLO 50 comma
2).
- Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per
il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni
temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve
contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle
ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del
canone di concessione, se dovuto.
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ARTICOLO 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
| le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti di
sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
|
| la violazione delle norma di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione dei suoli;
|
| l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto
con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto
nella concessione e/o autorizzazione;
|
| la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione
senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione
temporanea;
|
| il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del
canone di concessione se dovuto.
|
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta
non verrà restituita.
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ARTICOLO 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione
- La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo
pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (ARTICOLO 41, comma
1).
- In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il
periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
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ARTICOLO 10
Obblighi del concessionario
- Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti di suolo
pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
- Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti
addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali
appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o
autorizzazione di suolo pubblico.
- E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le
specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o
autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che
occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della
concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie
spese.
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CAPO 2 -
DISPOSIZIONI GENERALI NATURA TRIBUTARIA
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ARTICOLO 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive
- Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione
abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle
relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei
materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con
addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
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ARTICOLO 12
Costruzione gallerie sotterranee
- Ai sensi dell'ARTICOLO 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune nel caso di
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei
cavi e degli impianti oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'ARTICOLO 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo " una tantum" pari al 10% delle spese
di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.
Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere
tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
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ARTICOLO 13
Classificazione del Comune
- Ai sensi dell'ARTICOLO 43 comma 1, questo Comune, agli effetti
dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III' classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della
popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale
dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini
previsti dall'ARTICOLO 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.
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ARTICOLO 14
Suddivisione del territorio in categorie
- In ottemperanza dell'ARTICOLO 42, comma 3, del predetto D.Lgs 507/93 il
territorio di questo Comune si divide in tre categorie come da elenco di
classificazione delle aree pubbliche deliberato con C.C. n. 33 del 16.5.1994
contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal
predetto ARTICOLO 42.
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ARTICOLO 15
Tariffe
- Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta
Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1' gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (ARTICOLO 40, comma 3).
- Ai sensi dell'ARTICOLO42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure
minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.
- Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di
variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed
articolati, ai sensi dell'ARTICOLO 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
| prima
categoria 100 per cento;
|
| seconda
categoria 42 per cento;
|
| terza
categoria 30 per cento;
|
Le
suddette proporzioni si applicano anche
alle tariffe per occupazioni con
distributori di carburanti.
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ARTICOLO 16
Soggetti passivi
- Ai sensi dell'ARTICOLO 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di
concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta
all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le
occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titoli su tratti di
strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
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ARTICOLO 17
Durata dell'occupazione
- Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa le
occupazioni sono permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
del rilascio di atto di concessione e /o autorizzazione aventi comunque
durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di
manufatti o impianti.
- si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
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ARTICOLO 18
Criterio di applicazione della tassa
- Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie
occupata, espressa al metro quadrato o metro lineare.
- Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate
con arrotondamento alla misura superiore salvo i casi di cui al successivo
articolo 19 punto 3.
- La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale
insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto
del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'ARTICOLO 14 e nell'elenco
di classificazione approvato ai sensi di legge.
- Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a
ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria, autonoma in unica
soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie
categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade delle altre
aree pubbliche.
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ARTICOLO 19
Misura dello spazio occupato
- Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie
occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si
determina autonomamente per ciascuna di esse.
- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro
quadrato o metro lineare superiore.
- Le occupazioni inferiori a 0,50 mq. o lineare non sono soggette ad
imposizione ove sussistano le condizioni di cui all'ARTICOLO 3 comma 59 della L.n.549/95.
- Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 61 punto 3 della L.28.12.1995 n.549 viene
stabilito di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili,
fisse o retrattili.
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ARTICOLO 20
Passi carrabili e tende
- Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 63 della L. 549/95 viene stabilito che la tassa
non si applica sui passi carrabili.
- Ai sensi dell'ARTICOLO 3 comma 61 punto 3 della L. 28.12.1995 n. 549 viene
stabilito di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili,
fisse o retrattili.
Indice
ARTICOLO 20/BIS
Ammontare minimo
-
La
tassa per l'occupazione
permanente o temporanea di
spazi ed aree pubbliche non è
dovuta se l'ammontare è
inferiore o uguale a € 10,33. (
ARTICOLO 3 comma 63 lett.c L.549/95).
Indice
ARTICOLO 21
SOPPRESSO (*)
(*) L’articolo 21 è stato
soppresso con deliberazione
del consiglio comunale n.11
del 30 gennaio 2001
Indice
ARTICOLO 22
Distributori di carburante
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i
distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un
solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il
serbatoio è di maggiore capacità la tassa va aumentata 1/5 per ogni mille
litri o frazione di mille litri.
-
E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
-
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoio
sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene
applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5
ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
-
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi,
la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
-
La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e
sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoio
sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su
una superficie non superiore a mq. 4.
-
Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono
soggetti alla tassa di occupazione di cui all'ARTICOLO 6 del presente
Regolamento.
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ARTICOLO 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 48, comma
7, per l'impianto e l'esercizio di
apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e simili e la
conseguente occupazione dei suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa
annuale, come da tariffa.
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ARTICOLO 24
Occupazione temporanee -
Criteri e misure di riferimento
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni
inferiori all'anno.
-
La tassa si applica, in relazione alle ore effettive di occupazione, in
base alle misure giornaliere di tariffa (un'ora = 1/24 della tariffa
prevista in via ordinaria a giorno).
-
Le riduzioni di tariffa previste per le occupazioni temporanee di cui
all'ARTICOLO 45 D.Lgs 507/93 si cumulano fra loro.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese si
applicano contemporaneamente le riduzioni di cui ai commi 1 e 8 dello stesso
articolo.
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo,
sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in
genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo la
tariffa.
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ARTICOLO 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo -
Casi particolari
-
Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni
permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di
erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in
base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di
esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di
pubblico passaggio.
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ARTICOLO 26
Maggiorazioni della tassa
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in
occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria,
del 50 per cento se in seconda categoria, del 50 per cento se in terza
categoria.
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ARTICOLO 27
Riduzioni della tassa permanente
-
In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le
seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
ai sensi dell'ARTICOLO 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri
quadrati la tariffa è così ridotta:
a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
b) per le superfici eccedenti i 1200 metri quadri e fino a 1500 mq. del 10
per cento;
c) per le superfici eccedenti i 1500 mq., del 10 per cento.
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 44, comma 1, e dell'ARTICOLO 45, comma 2, lettera c), per
le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche e
sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a un terzo.
Indice
ARTICOLO 28
Riduzione tassa temporanea Ai sensi dell'ARTICOLO 45:
|
Comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a un terzo;
|
|
comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da
pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto;
|
|
comma 5 ed
ARTICOLO 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale
utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100
mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e
del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
|
|
comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per
cento;
|
|
comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
|
|
comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia sono ridotte del 50 %;
|
|
Ai sensi dell'ARTICOLO 45 comma 6 per le occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune LA TARIFFA RIDOTTA DEL
30%. |
Indice
ARTICOLO 29
Esenzione dalla tassa
-
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui
all'ARTICOLO 49 del D.L. 15 novembre 1993 n. 507:
-
occupazioni
effettuate
dallo Stato,
Regioni,
Province,
Comuni e
loro
consorzi, da
Enti
religiosi
per
l'esercizio
di culti
ammessi
nello Stato,
da Enti
pubblici per
finalità di
assistenza,
previdenza,
sanità,
educazione,
cultura e
ricerca
scientifica;
-
le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le
aste delle bandiere;
-
le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale,
durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
-
le
occupazioni
occasionali
di durata
non
superiore a
quella che
si sia
stabilita
nei
regolamenti
di polizia
locale e le
occupazioni
determinate
dalla sosta
dei veicoli
per il tempo
necessario
al carico e
allo scarico
delle merci;
-
le
occupazioni
con impianti
adibiti ai
servizi
pubblici nei
casi in cui
ne sia
prevista,
all'atto
della
concessione
o
successivamente,
la
devoluzione
gratuita al
comune al
termine
della
concessione
medesima;
-
le occupazioni di aree cimiteriali;
-
i passi
carrabili o
pedonali;
-
le
occupazioni
con tende o
simili,
fisse o
retrattili.
-
Le
occupazioni
permanenti
con
autovetture
adibite a
trasporto
pubblico o
privato
nelle aree
pubbliche a
ciò
destinate
ivi comprese
le
occupazioni
effettuate
in via
permanente
da terzi
concessionari
su aree
destinate
dall’Ente a
parcheggio.
(*)
-
Sono inoltre
esenti le
seguenti
occupazioni
occasionali:
-
occupazioni
sovrastanti
il suolo
pubblico
con
festoni,
addobbi,
luminarie
in
occasione
di
festività
o
ricorrenze
civili e
religiose.
La
collocazione
di
luminarie
natalizie
è esente
quando
avvenga
nel
rispetto
delle
prescrizioni
di cui al
vigente
Regolamento
di Polizia
Urbana;
-
occupazioni
di pronto
intervento
con ponti,
steccati,
scale,
pali di
sostegno
per
piccoli
lavori di
riparazione,
manutenzione,
o
sostituzione
riguardanti
infissi,
pareti,
coperti,
di durata
non
superiore
ad un'ora;
-
occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei
negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze,
purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in
contenitori facilmente movibili;
-
occupazioni
per
operazioni
di
trasloco e
di
manutenzione
del verde
(es.
potatura
di alberi)
con mezzi
meccanici
o
automezzi
operativi,
di durata
non
superiore
alle 6
ore.
(*) La
lettera I
del comma
1 è stata
aggiunta
con
deliberazione
del
consiglio
comunale n.11
del 30
gennaio
2001 sulla
base delle
disposizioni
della
legge 549
del
28/12/1995.
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ARTICOLO 29/bis
(*)
Zone intercluse al traffico o difficilmente raggiungibili per
Lavori pubblici Sono esenti dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea e
permanente del suolo ed aree pubbliche le occupazioni poste in essere dalle
attività commerciali o artigianali ubicate in zone del territorio comunale
che risultino: caso A) precluse al traffico a causa dell’apertura di cantieri per lavori
pubblici comunali che si protraggano per oltre sei mesi caso B)
difficilmente raggiungibili a causa dell’apertura di cantieri per
lavori pubblici comunali che si protraggano per oltre 12 mesi.
La durata dell’apertura del cantiere e il perimetro della zona interclusa al
traffico o difficilmente raggiungibile dovrà essere certificata dal settore
gestione urbana e territoriale sentito il comando polizia municipale e
comunicata al concessionario del servizio di accertamento e riscossione
della TOSAP e dell’imposta sulla pubblicità.
(*)
Inserito
dalla
deliberazione
consiglio
comunale n.7
del 10
febbraio
2003
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ARTICOLO 30
Esclusione dalla tassa
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni
effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere
stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al
patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle
strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno
del centro abitato.
-
Ai sensi dell'ARTICOLO 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni
di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio
statale.
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ARTICOLO 31
Sanzioni Soprattasse.
|
Per le sanzioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le
sanzioni di cui all'ARTICOLO 53 del D.Lgs. 507/1993.
|
|
Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari
al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
|
|
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari
al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
|
|
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento,
effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono
ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
|
|
Sulle somme dovute a titolo di tassa di applicano gli interessi moratori
in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto. |
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ARTICOLO 32
Versamento della tassa
-
Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per
l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione
e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di
rilascio medesimo.
-
Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni
nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio
“o in caso di nuove disposizioni tributarie entro il sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in essa espressamente previsti. (”)
-
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a
mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di
affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento
alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento
lire o per eccesso se è superiore.
-
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il
pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in
conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto
di concessione e/o autorizzazione.
(°)
Il
periodo
riportato
tra
virgolette
è
stato
aggiunto
al
comma
2
dell’art.32
con
deliberazione
del
consiglio
comunale
n.24
del
26
febbraio
2001.
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ARTICOLO 33
Rimborsi I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
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ARTICOLO 34
Ruoli coattivi
-
La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità
previste dall'ARTICOLO 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica
soluzione.
-
Si applica l'ARTICOLO 2752 del Codice Civile.
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ARTICOLO 35
Norme transitorie La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'ARTICOLO 56:
- comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994,
con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia
di cui al titolo 1 ARTICOLO 2 del presente Regolamento, ed effettuare il
versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va
effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già
iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe
adottate dall'Amministrazione;
- comma 4 - Per le occupazioni di cui all'ARTICOLO 13 del presente regolamento,
la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per
cento, con una tassa minima di € 25,82;
- comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili
per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità
precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati
con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L, approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli,
fatta salva l'ipotesi di cui all'ARTICOLO 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio
1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità
fino al 1994.
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ARTICOLO 36
Entrata in vigore Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'ARTICOLO 46 della
Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
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TARIFFE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE (formato PDF)
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (formato PDF)
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