REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO E DONNA, ESTETISTI ED AFFINI

INDICE

Art.

 1:

Oggetto del Regolamento
Art. 2: Commissione consultiva comunale
Art. 3: Modalità di svolgimento dell’attività
Art. 4: Autorizzazioni rilasciabili
Art. 5: Autorizzazione amministrativa
Art. 6: Distanze
Art. 7: Criteri di misurazione delle distanze
Art. 8: Trasferimento degli esercizi
Art. 9: Superfici minime dei locali
Art. 10: Idoneità igienica sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.
Art. 11: Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti.
Art. 12: Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio
Art. 13: Altre disposizioni igienico sanitarie
Art. 14: Domande di nuove autorizzazioni
Art. 15: Trasferimento dell’esercizio
Art. 16: Subingressi
Art. 17: Casi particolari di subingresso
Art. 18: Decadenza, revoca e sospensione dell’autorizzazione
Art. 19: Conclusione del procedimento amministrativo
Art. 20: Obblighi dei titolari di autorizzazione
Art. 21: Orari
Art. 22: Controlli e vigilanza
Art. 23: Sanzioni
Art. 24: Norme transitorie
Art. 25: Entrata in vigore
  
All. A: Documentazione
All. B: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R 
   

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono disciplinate, oltre che dalle leggi speciali dello Stato e della Regione Piemonte, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Tra le attività sopra elencate, sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, sia che l’attività sia esercitata in luogo pubblico che privato. (reparti di alberghi , hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, presso convivenze, su proprietà particolari FF.SS. aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d’impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

Con il termine BARBIERE si designano le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba e di ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale dei capelli.

Con il termine PARRUCCHIERE si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o su donna, relative al taglio dei capelli, all’acconciatura degli stessi, all’applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure alla pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell’attività di estetista; tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile o femminile”, “acconciatore unisex”, “parrucchiere per uomo”, “parrucchiere per signora”, “pettinatrice” e dizioni similari.

Con il termine ESTETISTA si designa l’attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti,. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alle legge 4.01.90, n.1, secondo quanto previsto dal punto 1 dell’art. 10 della medesima legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.86, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 
È compresa nell’attività di estetista, quella di SOLARIUM per la quale valgono i medesimi requisiti previsti per l’estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda si rimanda al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium, di cui al D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R, posto in allegato, che costituisce parte integrante al presente regolamento, nonché sue successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì comprese nel presente regolamento, in quanto affini all’attività di estetica, quelle di PIERCING e TATOO, per le quali si rimanda all’appendice del presente regolamento nonché al D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46, posto in allegato, che costituisce parte integrante al presente regolamento, nonché sue successive modificazioni ed integrazioni. 

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ARTICOLO 2
Commissione consultiva comunale

E’ costituita la Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista si sensi dell’art. 3 della legge n.1142/70, composta come segue:

  1. Sindaco o suo delegato che la presiede.
  2. N. 2 rappresentanti delle associazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza dei barbieri e dei parrucchieri.
  3. N. 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi.
  4. N. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell’Artigianato o suo delegato, artigiano della categoria residente nel Comune.
  5. Il Dirigente del Comando Polizia Municipale o suo delegato.
  6. Funge da Segretario un funzionario del Comune.
  7. Dovrà essere convocato, e pertanto costituirà un membro della Commissione, il direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell’U.S.S.L. competente sul territorio, o suo delegato allorquando verranno affrontate tematiche che abbiano attinenza con problematiche igienico – sanitarie relative alle norme regolamentari ed alla definizione di linee di indirizzo.

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

  1. Alla redazione del regolamento e sue modifiche.
  2. Alle domande di autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di quelli esistenti.
  3. Alla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi.
  4. All’adozione di provvedimenti di annullamento, revoca o decadenza delle autorizzazioni.
  5. Ad ogni altra questione riguardante la categoria.

La Commissione è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L’astensione dal voto equivale a parere contrario . In caso di parità prevale il voto del Presidente.

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ARTICOLO 3
Modalità di svolgimento dell’attività

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente, da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell’Autorità competente nei locali adibiti all’esercizio dell’attività. Detti locali devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, muniti di idoneo servizio igienico ad uso della clientela e devono avere la superficie minima stabilita dal presente regolamento. Anche per tali esercizi è richiesto il rispetto delle distanze di cui al successivo articolo 6.

E’ vietato l’esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento, senza la prescritta autorizzazione anche se le stesse sono svolte a titolo di “dimostrazione” di prodotti per la cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 5, escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

  1. le prestazioni non comportino il pagamento di alcun corrispettivo sotto qualsiasi forma;
  2. le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso delle conoscenze sui rischi connessi alle attività e sulle corrette prassi igieniche da osservarsi ai fini preventivi. Dette conoscenze sono autocertificabili ai sensi di legge.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all’attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

I barbieri e i parrucchieri, nell’esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall’art. 9 della legge 4.01.90, n.1.

Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento, possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l’obbligo della comunicazione per l’apertura di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, fatti salvi gli aspetti fiscali.

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ARTICOLO 4
Autorizzazioni rilasciabili

Ad una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/85, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
Ad una stessa società, avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/85, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell’impresa.

Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa, in possesso della corrispondente qualificazione professionale. In questo caso sull’autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell’azienda.
Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di un’autorizzazione amministrativa.

Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un’unica autorizzazione.

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ARTICOLO 5
Autorizzazione amministrativa

L’esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicata.

L’autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione comunale di cui al precedente art. 2, sulla base dei criteri indicati nei successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell’azienda, come previsto dalle leggi in vigore;
b) della idoneità igienico sanitaria, dimostrata con nullaosta rilasciato dalla competente A.S.L., dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed alle conoscenze possedute dal personale addetto relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute dei clienti, connesse alla lavorazione e sulle corrette procedure ai fini di assicurare adeguata prevenzione degli stessi;
c) della conformità dell’insediamento alle vigenti norme urbanistiche, dimostrata con nullaosta rilasciato dal competente ufficio comunale.

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ARTICOLO 6
Distanze

La distanza minima tra esercizi aventi la medesima tipologia, occorrente per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, è determinata per ciascuna zona commerciale della città tenuto conto della superficie della zona medesima, della relativa popolazione e del numero degli addetti in attività, nonché di quelli ritenuti necessari.

Per le sola zona centro il dato della popolazione residente è aumentato del 30% per ricomprendere la popolazione gravitante verso il centro storico.

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

  • Un addetto ogni 800 persone per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;
  • Un addetto ogni 1600 persone per l'attività di estetista.
  • Sono istituite tre maxi-zone così composte:
  • Zona centro (ex zone 1, 2, 3, 4, 5);
  • Zona periferia (ex zone 6, 7, 8, 9);
  • Zona frazioni (ex zone 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

Per ciascuna zona e tipologia di esercizio le distanze minime risultanti sono le seguenti:

CENTRO PERIFERIA FRAZIONI
Parrucch. Uomo 80 120 150
Parrucch. Donna 80 120 150
Estetiste 150 200 250

Ai fini delle disposizioni del presente articolo, non rileva l'attività di manicure svolta congiuntamente a quella di parrucchiere per uomo o per donna.

I trasferimenti nell'ambito della stessa zona sono concessi purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia sia uguale o superiore a quella fissata a norma del presente articolo, o non sia inferiore a quella che intercorreva tra la sede precedente e l'esercizio ad essa più vicino.

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ARTICOLO 7
Criteri di misurazione delle distanze

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti della stessa via o di vie diverse, si dovranno seguire le seguenti fasi:

  1. Individuazione dei due ingressi tra loro più vicini;
  2. tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso, dell’asse perpendicolare alla via d’accesso all’esercizio fino ad incontrarne la mezzeria;
  3. misurazione della distanza in metri lineari come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d’ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte, si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede. In assenza del marciapiede, sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria.

Nel caso di esercizi ubicati in piazze o particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l’andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni.

Per gli esercizi situati all’interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell’esercizio, ancorché interna rispetto all’accesso al fabbricato.

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ARTICOLO 8 
Trasferimento degli esercizi

L’autorizzazione al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui all’art. 6 (fatto salvo quanto previsto per i trasferimenti nell’ambito della stessa zona), dei requisiti igienico sanitari, nonché alle superfici minime di cui al successivo art. 9.

Sentito il parere della Commissione comunale si potrà inoltre derogare alle distanze minime di cui al precedente art. 6 ed al presente articolo, nei seguenti casi:

  1. definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio ecc….;
  2. sfratto esecutivo non dovuto a morosità oppure sopravvenuta indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
  3. altre cause di forza maggiore.

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ARTICOLO 9
Superfici minime dei locali

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l’apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali adibiti allo svolgimento dell’attività, esclusi cioè i locali accessori non di uso pubblico:

  1. Barbieri, parrucchieri mq. 10 per un solo posto di lavoro, più mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
  2. Estetisti mq 14. Per gli esercizi di estetista e dei mestieri affini è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Tutte le strutture devono essere dotate di servizio igienico; per il numero, la dislocazione, le caratteristiche costruttive, si rimanda al successivo art. 10.

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ARTICOLO 10
Idoneità igienica sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate,
dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

  1. I locali adibiti all’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:

    a) – essere accessibili ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, nel rispetto della legge 13/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

    b) – l’altezza dei locali deve essere almeno pari a mt. 3,00 (come previsto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro), fatto salvo l’insediamento dell’attività in fabbricati esistenti ed in locali già destinati ad attività di tipo produttivo (artigianale o di servizi) dove in ogni caso l’altezza minima non può essere inferiore a mt. 2,70. 

    c) – la superficie aereo illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. Dove l’illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all’illuminazione artificiale ( D.P.R. 303/1956, art.10).

    d) – in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell’aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
  2. I servizi igienici interni all’edificio, collegati funzionalmente con i locali di lavoro, devono essere in numero e posizione adeguati sia all’esigenza di privatezza e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Relativamente ai nuovi insediamenti, i servizi igienici ad uso degli avventori devono essere accessibili a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Sono ammessi solo in particolari casi (piccoli Comuni, centri storici) ed in nessun caso se trattasi di nuovi insediamenti, anche servizi igienici esterni all’edificio, previa valutazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente.
    Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 2,00 e dotati di lavandino all’interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
    Per i nuovi insediamenti ed in ragione delle capacità produttive si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti.
  3. gli impianti elettrici devono essere eseguiti sulla base di un progetto, nel rispetto degli specifici fascicoli CEI EN, e ne deve essere dichiarata la conformità alla regola d’arte come previsto dalla legge 05.03.1990, n. 46. A norma della medesima legge devono essere certificati gli altri impianti soggetti.
  4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.03.56, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

    a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve comunque superare il 75% nell’aria ambiente.
    b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano un adeguato ricambio d’aria, in conformità ai dettati del fascicolo UNI 10339.
    c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
    d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
  5. Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acque disinfettanti ovvero da marmo; le pareti, fino ad un’altezza di metri 2,00, devono essere rivestite da piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili o trattate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile applicato fino a mt. 2,00. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.
  6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’A.S.L: competente vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
    Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
    I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
    Il taglio e l’acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
    Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questo è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
  7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice. La preparazione e la miscelazione di sostanze volatili o infiammabili normalmente usati nella lavorazione che possono essere fonte di pericolo per addetti e clienti, devono avvenire in appositi recipienti ed in un locale od area separata dotata di cappa di aspirazione da banco (con caratteristiche tecniche di cui alle “linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura”).
    Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.56, n. 303 art. 18).
  8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
    In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
  9. tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
    Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso chirurgico (tagli); dovrà essere disponibile anche un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
  10. il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l’attività di barbiere di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
    Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
  11. Al titolare dell’autorizzazione incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
    a) - l’esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
    b) - il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento di lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
    c) - prima di iniziare ciascun servizio l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
    d) - nelle attività che comportano un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
    e) - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
    f) - tutti gli attrezzi occorrenti per l’esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o disinfettante chimico; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere sottoposti a trattamento di sanificazione e sterilizzazione secondo le indicazioni dell’art. 10 punto 11 lettera q del presente regolamento;
    g) - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
    h) - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
    i) - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
    j) - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
    k) - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l’uso dei piumini;
    l) - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, manipolati con l’utilizzo di guanti monouso e secondo le procedure previste dalle “linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura”( vedasi Art. 10 punto 7 del presente regolamento); 
    m) - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell’ambiente;
    n) - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l’emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
    o) - durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme libere;
    p) 1. gli strumenti da punta e da taglio da riutilizzo devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, in alternativa, a disinfezione ad alto livello.
    2. la sterilizzazione a vapore rappresenta il metodo elettivo per la strumentario riutilizzabile: si effettua in autoclave a 121° C, per un minimo di 20 minuti.
    La sterilizzazione a secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.
    3. nei casi in cui tali procedure non sono applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti secondo le loro caratteristiche costruttive e merceologiche.
    Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.
    I disinfettanti ad alto livello da utilizzare sono: ipoclorito di sodio, alla concentrazione di 5000 ppm, e la glutaraldeide al 2%.
    4. i materiali e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o disinfezione ad alto livello devono essere puliti accuratamente prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore.
    5. gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati prima del riuso.
    6. nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. 
    q) lo strumentario già sottoposto a trattamento di disinfezione / sterilizzazione può essere conservato, al fine del mantenimento delle condizioni di asepsi, in appositi apparecchi generanti raggi ultravioletti;
    r) - gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
  12. il titolare dell’autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività. I titolari dell’autorizzazione devono procedere alla segnalazione altresì all’ente assicuratore eventuali danni derivati o riferibili all’uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti, in quanto questi ultimi sono da classificare quali malattie professionali 
  13. Gli addetti impegnati nel servizio alla clientela devono possedere la conoscenza sulle corrette prassi igieniche a salvaguardia della salute dei clienti e informati e formati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività svolta, così come previsto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 25/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni).
    Il personale dipendente o ad esso equiparato deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla base della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in accordo ai disposti delle vigenti norme di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle norme a tutela del lavoro minorile. 
    Il personale di minore età o in condizioni di apprendista deve essere sottoposto ad accertamento dell’idoneità generica e specifica alla mansione come previsto dalla legge 17.10.1967, n.977 e sulla base del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. 
  14. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 14, 2° comma, punto B della legge regionale 26.03.90, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrano nei limiti di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell’osservanza dei Regolamenti emanati dall’Ente gestore dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

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ARTICOLO 11
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto dell’attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante per la particolare attività, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente e purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l’ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell’attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, dove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere sottoposti a trattamento di sterilizzazione o disinfezione secondo le procedure previste nell’art. 10 comma 11 lettera q del presente regolamento dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l’esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto dal personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell’attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

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ARTICOLO 12
Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell’esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) – Locali:
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici, questi ultimi con le caratteristiche di cui all’allegato tecnico all’art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e alla tazza.
Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
b) – Impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio:
deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o di altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all’allegato tecnico all’art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.
Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l’ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l’eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all’attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell’esercizio dall’abitazione.
Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell’esercizio ovvero qualora si intraprendano interventi di manutenzione a carattere straordinario o a seguito di sostanziali modificazioni strutturali nell’ambito dell’insediamento.

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ARTICOLO 13
Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

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ARTICOLO 14
Domande di nuove autorizzazioni

La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di un nuovo esercizio per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:

  1. generalità del richiedente, codice fiscale;
  2. ubicazione dell’esercizio (via e numero civico)
  3. dichiarazione dell’attività che il richiedente intende svolgere;

A tale istanza devono essere allegati:

  1. documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell’azienda.
  2. planimetria dell’esercizio, comprensiva dei servizi igienici, regolarmente timbrata e firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale, recante le esatte dimensioni di tutti i vani, le altezze le aperture e gli accessi.

Ai fini del rilascio del nullaosta sanitario da parte dell’A.S.L. deve essere prodotta ulteriore istanza, sempre indirizzata al Sindaco, con la documentazione riportata al punto 1) dell’allegato A) al presente regolamento.

Qualora In pari data siano prodotte domande di nuova autorizzazione e di trasferimento relative agli stessi locali, sarà darà la priorità alla domanda di trasferimento.

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ARTICOLO 15
Trasferimento dell’esercizio

Le ditte che intendono trasferire l’esercizio in altri locali dovranno, prima di effettuare l’operazione, presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere la prescritta autorizzazione sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2.
L’autorizzazione al trasferimento è subordinata all’osservanza della norme contenute nel presente regolamento. 

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ARTICOLO 16
Subingressi

Le domande di subingresso nella titolarità di esercizi già esistenti, non sono soggette al parere della Commissione comunale dei cui all’art. 2. Esse sono accolte purché il subentrante dimostri l’effettivo trapasso dell’azienda e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, ad eccezione delle distanze minime tra esercizi e delle superfici minime dell’esercizio.

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ARTICOLO 17
Casi particolari di subingresso

Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare dell’autorizzazione, relativamente ad impressa iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell’imprenditore possono richiedere, entro sei mesi dall’evento, l’intestazione dell’autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l’attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l’autorizzazione decade di diritto salvo che l’intestatario non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi.

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ARTICOLO 18
Decadenza, revoca e sospensione dell’autorizzazione

L’autorizzazione di cui al precedente art. 5 è sospesa in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 17, ed è revocata qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 2, lett. b), del presente articolo.

L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

  1. Mancata attivazione dell’esercizio entro sei mesi dalla data di notifica dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare.
  2. Sospensione dell’attività per oltre un anno, salvo proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare.

L’autorizzazione può essere sospesa per sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi necessari per il rilascio della stessa, nonché in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento, o di illeciti regolarmente contestati.

Della sospensione dell’attività dell’esercizio deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco, nel caso essa debba protrarsi per più di un mese 

Nel caso di cessazione dell’attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro trenta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l’autorizzazione formale in atto.

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ARTICOLO 19
Conclusione del procedimento amministrativo

I termini per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e nullaosta previsti dal presente regolamento sono fissati in 60 giorni.
Per quant’altro previsto in materia, si fa riferimento alla normativa vigente.
Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l’interessato, relativamente a successive analoghe richieste.

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ARTICOLO 20
Obblighi dei titolari di autorizzazione

E’ fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento, di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, l’autorizzazione all’esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate, l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, nonché qualunque altro atto od avviso che l’autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

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ARTICOLO 21
Orari

Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista debbono osservare l’orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria ed il parere della Commissione comunale.

Il Sindaco, nelle località ad economia turistica, individuate con apposito provvedimento dalla Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali.

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ARTICOLO 22
Controlli e vigilanza

Agli effetti dell’applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all’articolo 1.

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ARTICOLO 23
Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500 da applicarsi secondo le norme vigenti in materia. 

In caso di particolare gravità o di recidiva nella stessa violazione, il Sindaco può ordinare la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il Sindaco, inoltre, ordina la cessazione delle attività di cui al presente regolamento esercitate senza la prescritta autorizzazione.

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ARTICOLO 24
Norme transitorie

Tutte le imprese che all’entrata in vigore del presente regolamento esercitino l’attività di barbiere, parrucchiere (per uomo o per donna) ed estetista e siano in possesso di regolare autorizzazione, sono autorizzate a continuare l’attività.

Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che utilizzano gli strumenti e le attrezzature di cui all’elenco allegato alla legge 04.01.90, n. 1, sono considerate soggette al presente regolamento.

Tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla base di quanto in esso disposto, esercitano le attività di estetica previste dall’art. 1 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa per l’esercizio delle stesse, utilizzando gli strumenti e le attrezzature di cui all’elenco allegato alla legge 04.01.90, n. 1, possono continuare dette attività a condizione che presentino al Sindaco regolare istanza, entro 90 giorni da tale data, allegando alla stessa:

  1. planimetria attestante la disponibilità delle superfici minime previste dal presente regolamento per l’attività di estetista 
  2. la documentazione atta a dimostrare il possesso e l’utilizzo delle attrezzature di cui all’elenco allegato alla legge 04.01.90, n. 1;
  3. autocertificazione relativa alle attività esercitate ed estremi dell’autorizzazione o nullosta sanitario. 

Entro tre anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma precedente le imprese di cui sopra hanno diritto ad ottenere il rilascio, in deroga alle distanze minime di cui all’art. 6, dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di estetista a condizione che sia dimostrato l’ottenimento della qualificazione professionale ed il rispetto delle superfici minime dei locali di cui all’art. 9, fatti salvi gli aspetti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente.

Allo scadere di tale termine, le imprese di cui sopra che non avranno ottenuto la qualificazione professionale o non siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento (ad esclusione delle distanze di cui all’art. 6) dovranno cessare la propria attività. In caso contrario saranno perseguite a norma del precedente art. 23.

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ARTICOLO 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio della deliberazione consiliare divenuta esecutiva.
Il presente regolamento abroga tutti i precedenti atti vigenti in materia. 
Per quanto in esso non contemplato si fa riferimento alla legislazione vigente.

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ALLEGATO A)

1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA SANITARIO DA PARTE DELL’U.S.S.L. DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA AL SINDACO.

a) Copia della domanda relativa al rilascio dell’autorizzazione amministrativa
b) Relazione tecnico descrittiva riguardante:

  • la ragione sociale e la sede sociale dell’impresa.
  • ubicazione dell’esercizio.
  • il numero dei locali e la loro destinazione d’uso.
  • lo svolgimento del ciclo lavorativo 
  • l’attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo alle tecnologie impiegate per la disinfezione / sterilizzazione dello strumentario
  • protocollo operativo per la gestione delle operazioni di disinfezione sterilizzazione dello strumentario contenente altresì le procedure e le tempistiche per la verifica dell’efficienza ed efficacia degli interventi di sterilizzazione 
  • metodo di smaltimento dei rifiuti solidi.
  • metodo di smaltimento dei rifiuti liquidi
  • approvvigionamento idrico.
  • le caratteristiche tecniche dei punti di aspirazione localizzata (se presenti)
    In caso di installazione di impianti di microclimatizzazione gli elaborati grafici e le relazioni riportanti tutte le specifiche tecniche ed i parametri microclimatici assicurati.


c) Planimetria e sezione dei locali, in scala adeguata, completa di destinazione d’uso, metratura, rapporto aereo - illuminante, timbro e firma originali del professionista.


2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL S.I.S.P. DELL’U.S.S.L. PRIMA DEL SOPRALLUOGO. 

a) copia della scheda di denuncia dell’impianto di messa a terra.
b) Copia della certificazione dell’impiantista ai sensi della legge n. 46/90.
c) Copia della scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo.
d) Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti sanitari di sopralluogo (bollettino da ritirare presso gli uffici A.S.L. 21 Servizio Igiene e Sanità’ Pubblica).

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ALLEGATO B)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R 

Regolamento regionale delle Attività di solarium. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n, 1); 
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1; 
Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30; 
Visto l’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78; 
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003; 
emana 
il seguente regolamento 
REGOLAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ DI SOLARIUM 

SOMMARIO 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
ART. 2 - DEFINIZIONI 
ART. 3 - NOTIFICA 
ART. 4 - REGISTRO 
ART. 5 - MANUALE D’USO 
ART. 6 - NOTA INFORMATIVA 
ART. 7 - SCHEDA INDIVIDUALE 
ART. 8 - APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4 
ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL’ESERCIZIO 
ART. 10 - NORME DI GESTIONE 
ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
ALLEGATI 

Art. 1.
(Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari. 
2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell’ambito di strutture sanitarie. 
Art. 2.
(Definizioni)
1. Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d’onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell’effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono. 
2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101). 
3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l’effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d’onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. 4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d’onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d’onda comprese tra 250nm e 320nm l’irradianza efficace deve essere minore di 500µW/m2. 
5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l’effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d’onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d’onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d’onda comprese tra 250nm e 320nm l’irradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m2 e 150mW/m2. 
6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l’effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d’onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d’onda comprese tra 250nm e 400nm. 
7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l’effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d’onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze d’onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d’onda comprese tra 250nm e 320nm l’irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m2. La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l’avvertenza “Utilizzare unicamente dietro consiglio medico” (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1). 
8. Manuale d’uso: manuale predisposto dal costruttore dell’apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l’utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell’utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all’azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall’utente. 
Art. 3.
(Notifica)
1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell’attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell’allegato A. 
2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all’attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante. 
Art. 4.
(Registro)
1. Il registro è, insieme al manuale d’uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l’esercizio. 
2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell’assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo. 
3. Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B). 
4. L’obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore. 
Art. 5.
(Manuale d’uso)
1. Il manuale d’uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento. 
2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d’esposizione allegate al manuale. 
3. In caso di indisponibilità del manuale d’uso “originale” di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all’originale, fino alla dismissione dell’apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78. 
4. In particolare: 
a) se l’apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l’obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall’ultima produzione di un determinato modello; 
b) se l’apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio. 
5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d’uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d’uso alla ditta costruttrice. 
6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l’attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve: 
a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l’impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio; 
b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all’albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati: 
1) caratteristiche tecniche dell’apparecchio: 
2) tensione di alimentazione; 
3) potenza attiva; 
4) fattore di potenza (cos f); 
5) tipo UV; 
6) irradianza efficace in banda UV-A; 
7) irradianza efficace in banda UV-B; 
8) energia irradiata in un minuto per metro quadro; 
9) filtri: numero, modello; 
10) lampade: numero, modello; 
11) modalità di manutenzione; 
12) modalità di funzionamento. 
7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L’acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d’uso. 
Art. 6.
(Nota informativa)
1. Il gestore deve portare a conoscenza dell’utente le controindicazioni all’esposizione e le corrette modalità d’uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C1). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall’utente, deve essere conservata da parte del gestore. 
2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita. 
Art. 7.
(Scheda individuale)
1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell’esposizione cumulativa all’utente che ne risulti sprovvisto. 
2. La scheda è uno strumento fornito all’utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse. 
3. Per consentire all’utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l’obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2. 
4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell’utente. 
Art. 8.
(Apparecchiature UV di tipo 4)
1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l’utente presenta un certificato medico attestante l’assenza di controindicazioni all’esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4. 
2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall’utente e deve essere presentata all’esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall’organo di vigilanza durante l’utilizzo dell’apparecchio. 
3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l’obbligo di non sottoporre ad esposizione l’utente. 
4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato. 
Art. 9.
(Requisiti igienico sanitari dell’esercizio)
1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare: 
a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all’uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; 
b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un altezza di m. 1,80; 
c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati; 
d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico; 
e) è da prevedersi una reception e/o una sala d’attesa. 
2. Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie. 
Art. 10.
(Norme di gestione)
1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione. 
2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l’apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione. 
3. Non deve essere fornita all’utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell’esposizione. 
4. Deve essere messa a disposizione dell’organo di vigilanza la seguente documentazione: 
a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti); 
b) copia dell’avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente; 
c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti; 
d) registro di ogni apparecchiatura generante UV; 
e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature; 
f) manuale d’uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura; 
g) cartellonistica o marcatura sull’apparecchio riportante le precauzioni d’uso; 
h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute. 
Art. 11.
(Formazione degli operatori)
1. L’esercizio dell’attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dall’amministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame. 
2. Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l’attività di solarium. 
3. I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale. 
Art. 12. 
(Attività di controllo) 
1. L’attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento. 
2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l’inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994. 
3. L’inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell’esercizio. 
Art. 13. 
(Norme transitorie e finali) 
1. Per coloro che, all’entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano l’attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dell’esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all’articolo 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere l’esame di profitto, senza l’obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell’esame finale, l’attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall’articolo 11 e dai successivi provvedimenti. 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Torino, addì 7 aprile 2003. 

Enzo Ghigo 



(Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 16 del 17 / 04 / 2003)


ALLEGATO B)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 
Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e di piercing 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Considerato che le pratiche invasive nel corpo, collegate alle attività di tatuaggio e piercing, costituiscono un veicolo di trasmissione di malattie infettive, per via ematica, quali quelle prodotte dal virus dell’epatite B (HBV) e dal virus dell’AIDS (HIV), che a volte sono causa anche di eventi mortali; 
rilevato che l’inoculazione nella cute di sostanze chimiche costituisce un rischio di reazioni indesiderate di tipo tossicologico o di sensibilizzazione allergica; 
considerato che l’attività di tatuaggio e piercing è in costante diffusione, come fenomeno di costume, coinvolgendo una parte sempre crescente di popolazione, con un sensibile rischio per la salute pubblica e relativi costi di ricaduta sulla spesa sanitaria; 
preso atto che, in assenza di normativa nazionale e regionale, è impellente la necessità di una disciplina della materia; 
ritenuto, pertanto, urgente intervenire con l’emanazione di prime direttive che tutelino, sotto il profilo sanitario, in primo luogo la integrità fisica dei soggetti che si sottopongono a tali interventi fornendo, nel contempo, indicazioni in merito all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, in attesa dell’approvazione di uno specifico disegno di legge regionale di disciplina più compiuta di tali attività anche sotto il profilo amministrativo. 
Vista la L.833/78 artt. 20 e 32; 
Visto il D.Lgs. 112/98 artt. 113, 114, 115 comma 2 sub c); 
Vista la L.R. 30/82; 
Visto il D.Lgs.. 626/94; 
Visto il D.Lgs. 502/92 
Visto il DPCM del 29/11/2001 
Viste le Linee guida del Consiglio Superiore di Sanità, emanate dal Ministero della Salute con Circolare del 05.02.1998; 
decreta 
Articolo 1 
1. L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente. 
L’attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all’inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione. 
2. L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L). 
3. La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere redatta sul modello di cui all’allegato A) del presente provvedimento e deve essere trasmessa al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, a cui compete la vigilanza in merito a quanto previsto dal presente provvedimento. 
4. Per le nuove attività, la notifica deve essere presentata preliminarmente all’attivazione e nell’ambito delle procedure autorizzative previste dai provvedimenti regolamentari comunali vigenti. 
5. Per le attività esistenti la presentazione della notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Articolo 2 
1. I locali, le apparecchiature ed il materiale d’uso devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche. Le procedure utilizzate per esercitare l’attività di tatuaggio e piercing in sicurezza, sono specificate nell’allegato B). 
2. Presso ogni esercizio, prima di ogni trattamento, deve essere compilata dall’esercente l’attività, una scheda individuale relativa ad ogni utente, sul modello di cui all’allegato C. 
3. È fatto obbligo agli esercenti l’attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi, dei quali deve essere informato l’utente, sono elencati nell’allegato D che l’utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso dovrà essere conservata dal gestore per almeno cinque anni. 
4. L’applicazione di tatuaggio e piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solo previo consenso di chi esercita la patria potestà (Allegato E). 
5. Il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle) anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato soltanto da personale medico, in strutture sanitarie, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l’abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari. 
6. Tutta la documentazione di cui agli allegati A, B, C, D, E, del presente provvedimento deve essere conservata nel locale dove viene svolta l’attività e, su richiesta, messa a disposizione dell’Organo di vigilanza. 
Articolo 3 
Il presente provvedimento ha carattere temporaneo, in attesa dell’approvazione di apposito disegno di legge in itinere, atto a normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing. 
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni 

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Appendice 

Regolamento comunale per attività di tatuaggio e piercing


ART. 1
(Rischi e definizioni)

1. Le procedure che implicano l’impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. Tali procedure, inoltre, possono essere responsabili anche di infezioni sistematiche gravi e di effetti tossici a livello neurologico conseguenti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

2. L’attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l’attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.


Art. 2.
(Autorizzazione all'esercizio)

1. Coloro che intendono esercitare attività di tatuaggio e piercing devono richiedere specifica autorizzazione al Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamento da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) n. 21 di Casale Monferrato, dell'esistenza dei requisiti igienico-sanitari relativamente a:
a) procedimenti tecnici usati;
b) sostanze usate;
c) attrezzature usate;
d) locali;
e) attestato di frequenza e di superamento di specifico corso autorizzato dalla Regione Piemonte.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante della struttura al sindaco. Copia della richiesta deve essere presentata anche all’ASL che deve esprimere, entro 30 giorni, il parere di competenza. La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è indicata nell’allegato A al presente regolamento.
3. È fatto obbligo all'esercente l'attività di tatuaggio e di piercing di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta. In mancanza di tale polizza i comuni non autorizzano l'attività.


ART. 3
(Requisiti per l’esercizio)

1. L’esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è consentita esclusivamente a coloro che sono maggiorenni ed in possesso di attestato di frequenza e di superamento di specifico corso autorizzato dalla Regione Piemonte e di idonei locali ed attrezzature, di cui all’art 4 del presente regolamento.



ART. 4
Requisiti dei locali, degli impianti e dei piani di lavoro


1. I locali minimi per l’attività di tatuaggio e piercing sono costituiti da: locale di attesa, locale adibito alla pratica di tatuaggi o piercing, locale destinato alla sterilizzazione/disinfezione, locale deposito materiale sporco, deposito/spazio materiale pulito, servizi igienici, locale spogliatoio operatori
2. locali destinati all'attività devono avere altezza non inferiore a m. 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto per gli ambienti di lavoro e dal Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.
3. La dimensione minima del locale riservato all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 14.
4. La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing ed il locale destinato alle attività di pulizia, disinfezione/sterilizzazione dello strumentario devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale (pedale o fotocellula).
5. Per consentire una facile pulizia e disinfezione la superficie delle pareti del locale adibito all’attività di tatuaggio e/o piercing fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile, disinfettabile ed impermeabile; il pavimento deve essere lavabile e disinfettabile. Gli angoli di raccordo tra pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Ogni laboratorio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti ed un servizio igienico per gli operatori.
7. Per i nuovi insediamenti deve essere garantito il radicale abbattimento delle barriere architettoniche; l’accessibilità alla struttura a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie deve essere garantita anche in caso di subingressi o negli insediamenti in cui si eseguano interventi di manutenzione straordinaria.
8. I piani di lavoro devono essere lisci, non porosi, facilmente lavabili e disinfettabili
9. Per tutti gli impianti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità, secondo le modalità di legge. La documentazione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli apparecchi deve essere dimostrabile in qualsiasi momento.
10. Tutte le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente; per ogni attrezzatura deve essere trasmessa, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL n. 21, copia delle specifiche tecniche


ART. 5
Procedure operative igienico sanitarie

1. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento: non essendo possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

2. Lavaggio delle mani e misure di barriera: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato delle mani con antisettico. Il lavaggio va effettuato sempre, indipendentemente dall’impiego di guanti sterili. 
È inoltre necessario l’uso di misure protettive quali maschere ed occhiali.
E’ altresì opportuno che l’operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

3. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario: Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione a vapore è il metodo elettivo per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).
La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.
Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è
possibile applicare la sterilizzazione.
I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono: ipoclorito di sodio alla concentrazione di
5000 ppm e glutaraldeide al 2%.
Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono
essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del
produttore (dello strumento o dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

4. Decontaminazione degli schizzi di sangue: il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con germicidi chimici.
Quando si verifica uno spandimento consistente, l’area contaminata deve essere cosparsa da un
germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente, decontaminata con germicida chimico.
In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

5. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare: Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.
Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l’uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.
Nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria
nazionale o estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto)
ed eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito;
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto.

6. Precauzioni universali: Nel caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati.
Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l’esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l’eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle procedure.
Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati o
volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l’uso, gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.
Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

7. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni:
I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura, debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:
a) La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
b) La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
c) Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo
detersivo ad una temperatura superiore ai 71° C. per 25 minuti.


ART. 6
Consenso alla pratica

1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi dei quali deve essere informato l'utente sono elencati nell'allegato C al presente regolamento che l'utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso deve essere conservata dal gestore per almeno 5 anni.

2. È proibita l’esecuzione di tatuaggi e piercing a soggetti di età inferiore ai 18 anni salvo che questi ultimi siano in possesso del consenso di cui al precedente comma, espresso per iscritto, dei genitori / tutori 

ART. 7
Disposizioni finali

1. Al fine di garantire il rispetto delle procedure operative sopra riportate dovrà essere prevista:
- l’adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell’apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e
sterilizzazione;
- detta formazione dovrà essere assicurata mediante l’esecuzione, da parte degli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di corsi obbligatori secondo le disposizioni della Regione Piemonte 
- l’esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle procedure operative sopra esposte;
- l’indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite
procedure di piercing e tatuaggio.

2. Per quanto non contemplato nella presente appendice si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

3. Qualora la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46, approvi una specifica legge per normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing, il presente Regolamento sarà applicato qualora non contrasti con detto provvedimento.


APPENDICE: ALLEGATO A
(ART. 2)


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING


1. Pianta e sezione dei locali con la rappresentazione delle apparecchiature ed arredi fissi e dei posti di lavoro. Gli elaborati grafici dovranno essere a firma di tecnico abilitato, che garantisce la conformità con quanto licenziato dal Comune, e presentati in triplice copia. Tali elaborati saranno vistati dal Servizio e così trasmessi uno al Comune e uno al titolare, il terzo sarà trattenuto dallo stesso Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
2. Dichiarazione di conformità di ogni impianto (elettrico, a gas, idraulico). Si ricorda che in seguito a modifiche degli impianti deve essere acquisita nuova dichiarazione di conformità.
3. Elenco delle attrezzature usate. Tutte le apparecchiature devono dare riscontro in modo corretto del marchio di sicurezza CE ed essere dotate del manuale d'uso, della scheda tecnica e del libretto o scheda di manutenzione.
4. Elenco dei materiali usati. Per ogni sostanza usata deve essere allegata la scheda tecnica tossicologica comprensiva anche delle modalità di impiego. Tutte le sostanze usate devono essere atossiche.
5. Documento della valutazione dei rischi; tale documento contiene la descrizione delle procedure seguite per tatuaggio e piercing (comprese quelle di sterilizzazione degli strumenti, di disinfezione e di pulizia degli ambienti), con l'analisi dei rischi. Tale documento è firmato dal titolare o da altra persona competente.
6. Attestato di frequenza e profitto.
7. Polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta.
8. Scheda per il consenso informato che deve essere sottoscritta dall'utente e conservata dall'esercente per almeno 5 anni.


APPENDICE: ALLEGATO B

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO DI CHI INTENDE SOTTOPORSI
A PROCEDURE DI TATUAGGIO O DI PIERCING


I rischi dovuti all'applicazione di un tatuaggio o di un piercing sono i seguenti:

 Infezioni
Le infezioni possono essere causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute, che tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso, da microrganismi provenienti dal cliente precedente attraverso gli strumenti non adeguatamente sterilizzati, da microrganismi provenienti dall'operatore.
 Infezioni locali: in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o chelodi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie.
 Infezioni sistemiche: gli agenti infettanti possono essere virus epatitici, in particolare l'epatite B, il virus HIV (noto come il virus dell'AIDS), e qualsiasi tipo di virus e di batteri.
È stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite.
La regolamentazione dell'attività di tatuaggio e di piercing ha come scopo principale quello di limitare la diffusione di tali infezioni.

 Sensibilizzazioni allergiche
L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine. Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere ai servizi di emergenza sanitaria.
Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel.

 Altre manifestazioni patologiche
Reazione infiammatorie: sono state segnalate granulomatosi (iperplasia capillare emangiomatosa), lichenoide, fenomeno di Koebner (solitamente tale fenomeno si osserva in soggetti affetti da psoriasi in seguito a terapie troppo aggressive, a reazioni a farmaci, a sospensione della terapia sistemica con corticosteroidi). Sono state segnalate inoltre lesioni di nervi con conseguente alterazione della sensibilità o della motricità locale. Complicazioni serie anche se rare sono melanoma maligno e carcinoma delle cellule basali.

 Rischi in relazione alla sede di applicazione del piercing
I piercing espongono i clienti ai rischi elencati sopra e a specifici rischi per la sede di applicazione degli stessi.
La mucosa nasale e l'ombelico sono zone ricche di microrganismi, in queste sedi l'applicazione di piercing dà luogo ad infezioni con maggiore frequenza. In seguito a scontro frontale automobilistico si è avuto soffocamento a causa di un piercing applicato al naso che si è inserito nelle vie respiratorie.
Si sono verificati casi nei quali in seguito ad applicazione di piercing nella cartilagine dell'orecchio si è avuta una infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare.
Il piercing applicato alla lingua può essere fonte di complicazioni in caso di anestesia totale per intervento chirurgico o di rianimazione o comunque in tutti i casi in cui è necessario inserire uno strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopio, intubazione per la respirazione assistita, o per semplice intervento chirurgico, ecc.). In tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie. La presenza di piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura: disfagia (disturbi nel masticare, deglutire), aumento della salivazione, danneggiamenti alle gengive e ai denti, infezioni. Soprattutto a chi pratica sport sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale, e al naso; il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree. È buona norma quindi farsi togliere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chirurgico. L'osservazione di un danneggiamento alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall'applicazione di un piercing alla lingua è frequente.
L'applicazione di piercing sui denti determina dopo alcuni anni la perdita del dente.


Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance, abrasioni della cornea in seguito ad applicazione di piercing sulle palpebre.
Gli orecchini nei bambini piccoli possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.
L’asportazione di un tatuaggio o piercing lascia una cicatrice permanente.
Non è consentito sottoporsi a tatuaggio o piercing a donne in gravidanza o con patologie in atto.
Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing, dovrà essere segnalata a personale medico.






Il sottoscritto …………………………..……………………., nato a…………………………., in data ………….……….., residente in …………………………….………..……………, Via ……………………………………………………………., dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nel presente documento.

_____________________________
Firma

Data ………………………………



APPENDICE: ALLEGATO C
(ART. 6)


AUTORIZZAZIONE AL MINORE PER L’ESECUZIONE DI TATUAGGIO O PIERCING


(padre) Io sottoscritto ……………………………………………………………………………….., nato il …………..….……., a ……………………………………………………….. (….…), residente in ……………………………………………….…………… (……) 
Via ………………………………………………….…………………… n. ……


(madre) Io sottoscritta ……………………………………………………………………………….., 
nata il …………..….……., a ……………………………………………………….. (….…), residente in ……………………………………………….…………… (……) 
Via ………………………………………………….…………………… n. ……


in qualità di ….……………………………………….…...….. del minore (cognome e nome) …………………………………………………...……….. nato il …………….…..….……., a …………………………………..…………………………………….. (….…), residente in ………….………………………… (……) Via …………………………………… n. ……

informati sui possibili rischi derivanti dall’esecuzione di tatuaggio e piercing, consentiamo l’effettuazione sul minore del seguente intervento: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(descrivere il tipo di tatuaggio o di piercing ed indicare la sede di applicazione)

si riportano di seguito gli estremi del seguente documento:

(padre) (madre)
Tipo di documento: …..……………..……….…….... Tipo di documento: …..…………………….……....…
N° ………………………………………..…..…..…… N° ………………………………………..…..…..……
Autorità che l’ha rilasciato: ………………..…….…… Autorità che l’ha rilasciato: ………………..…….……
Data di rilascio: ..…………………………..….……… Data di rilascio: ..…………………………..….………
Data di scadenza: ..……………………………...…..… Data di scadenza: ..……………………………...…..…

______________________________________
(firma) 

______________________________________
(firma)


Data: …………………………..

 Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675, i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono richiesti.
 Sui dati dichiarati gli Organi accertatori possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti d’ufficio.

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