COMUNE DI CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO COMUNALE

NORME IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI



Approvato con D.C.C. n.°49 del 17/07/2002


Art.1 - Finalità
 

Il Comune di Casale Monferrato, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n.381, della Legge 22 febbraio 2001, n.36, disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione al fine di:
perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche e nel contempo pianificare uno sviluppo razionale del settore delle telecomunicazioni;
prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, assicurando la generale tutela dell’ambiente e del paesaggio;
assicurarne l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica; 
perseguire gli obiettivi di qualità , in coerenza con gli indirizzi statali;
assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.
Art. - 2 Definizioni 
 
Si riportano alcune definizioni:
aree sensibili: aree dove sono ubicati asili per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, strutture sanitarie che abbiano reparti di degenza, case di riposo e aree di particolare densità infrastrutturale per le quali la pubblica amministrazione prevede l’adozione di localizzazioni alternative;
catasto delle sorgenti di emissione elettromagnetiche: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli  impianti;
programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l’installazione di impianti nel territorio del  Comune;
impianti: impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione;
impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di
telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
obiettivo di qualità: è il livello di esposizione dovuto all’emissione di campo elettrico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Art. - 3 Campo di applicazione
 
Il campo di applicazione riguarda gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione che possono comportare l’esposizione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz e con potenza fornita al sistema irradiante superiore a 5 watt.
Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all’intero territorio comunale.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono definite tre categorie di zone:
• Zona A : aree sensibili, aree di particolare pregio storico-architettonico o
paesaggistico-ambientale; 
• Zona B : aree caratterizzate da media/bassa densità di popolazione;
• Zona C: restante territorio.

L’indicazione di tali zone sarà individuata in una cartografia che sarà resa disponibile entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento.

In via generale, nella zona A non è consentita l’installazione di impianti, nella zona B è consentita l’installazione di impianti che utilizzino tecnologie che minimizzano l’esposizione della popolazione residente (impianti di tecnologia UMTS) mentre nelle zone C è consentita l’installazione di tutti gli impianti.

I pali o tralicci di supporto alle antenne devono superare di almeno 3 metri l’altezza degli edifici circostanti, presenti in un raggio di almeno 100 metri o previsti per la zona dal Piano Regolatore Generale Comunale. 
La distanza di civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e loro pertinenze può essere inferiore a 50 metri dal centro dell’antenna a condizione che tali fabbricati non siano interessati dal cono di emissione dell’impianto, inteso come spazio in cui l’attenuazione di antenna nelle due direzioni, orizzontale e verticale, sia inferiore a 3 dB. 

Il Comune, allorché la scelta del sito risponda a requisiti di prevalenti interessi pubblici, può autorizzare l’installazione di impianti in deroga rispetto ai comma precedenti.

L’installazione di impianti è soggetta alla concessione/autorizzazione edilizia (in conformità con la normativa vigente) ed all’autorizzazione all’esercizio.

Art. 4 – Piano Comunale di localizzazione degli impianti 
 
Il Comune, successivamente all’approvazione del presente Regolamento e avvalendosi del supporto dell’azienda locale da esso partecipata, provvederà alla redazione di un Piano Comunale di localizzazione degli impianti. 
Il Comune, in considerazione dell’ampia disponibilità di immobili, aree libere o edifici, di cui è proprietario esso stesso o le aziende da esso partecipate, intende utilizzare esclusivamente detti immobili per l’installazione degli impianti. Detti immobili faranno parte del Piano Comunale di localizzazione degli impianti.

Tale piano costituirà parte integrante del Presente Regolamento ed individuerà gli immobili e la loro ubicazione in conformità con le caratteristiche e le destinazioni del territorio.

Art. 5 – Norme transitorie e rilocazione degli impianti esistenti
 
Durante il periodo di 45 (quarantacinque) giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento, saranno concesse soltanto autorizzazioni per l’attivazione di impianti trasportabili e provvisori e non autorizzazioni per impianti fissi.

Gli impianti esistenti, che non siano installati su immobili indicati nel Piano Comunale di localizzazione degli impianti, devono essere rilocati ed installati sugli immobili di detto piano entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Regolamento.

Art. 6 – Documentazione richiesta e Autorizzazioni
 
Le istanze per l’installazione degli impianti devono essere presentate al Comune in duplice copia con i documenti e atti richiesti per la concessione/autorizzazione edilizia (in conformità con la normativa vigente), e corredate dei seguenti documenti e atti:

• relazione tecnica dell’impianto;
• elaborati o pratiche per il benestare sanitario (rilievi, planovolumetrici, ecc.)
comprensivi della valutazione preventiva del fondo elettromagnetico e la
valutazione dell’impatto del nuovo impianto;
• atto unilaterale con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a
spostare l’impianto ed i relativi supporti strutturali (pali o tralicci) a propria
cura e spese qualora:
- gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle 
condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione 
edilizia;
- l’autorità sanitaria competente ritenesse l’impianto pregiudizievole di 
danno alla salute;
- la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica 
delle destinazioni d’uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto cosi 
come determinato dal presente Regolamento.

L’autorizzazione per l’installazione, la modifica e l’esercizio degli impianti è rilasciata dal Comune sulla base del parere tecnico dell’ARPA.

Art. 7 – Obiettivi di qualità
 
Nelle aree sensibili deve essere perseguito l’obiettivo di qualità, con decorrenza immediata, al rispetto del valore di 3 V/m reali. Se da misure del campo non viene rispettato il valore di 3 V/m, ogni gestore dovrà depotenziare il proprio impianto in proporzione al proprio contributo al superamento del valore di 3V/m. 

Art. 8 – Piano annuale dei gestori 
 
I gestori si impegnano a fornire al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il programma localizzativo, riferito all’intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare per il completamento e l’aggiornamento della geo-referenziazione degli impianti per telefonia mobile esistenti sul territorio. 

Art. 9 – Installazioni in co-utenza
 
Il Comune, al fine di evitare il proliferare incontrollato degli impianti, di garantire una razionale distribuzione degli stessi e per favorire il riordino delle installazioni esistenti, invita le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture civili riducendo al minimo l’impatto ambientale.
In ordine alla condivisione dei siti, con particolare riferimento ad impianti nel centro storico, il Comune può imporre di realizzarli in co-utenza, a prezzi di mercato, con altri impianti già realizzati se esistono le condizioni tecniche/operative e se non penalizzano il servizio del gestore già presente nel sito. 

Art. 10 – Risanamento degli impianti fissi di telefonia mobile 
 
Gli impianti esistenti, che non rispettano le norme vigenti, sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Nell’attuazione delle azioni di risanamento, i gestori presentano al Comune il programma degli interventi contenente le modalità ed i tempi di realizzazione.
Il Comune da l’approvazione avvalendosi del parere tecnico dell’ARPA.

I gestori, non appena saranno disponibili collegamenti interrati in fibra ottica o equivalenti, dovranno attuare piani di eliminazione delle parabole al fine di ridurre l’impatto ambientale – paesaggistico.

Art. 11 – Vigilanza e controlli
 
L’attività di vigilanza e controllo sugli impianti di telefonia cellulare, volta a prevenire forme di inquinamento elettromagnetico nell’ambiente, sarà svolta dal Comune avvalendosi dell’ARPA o di altro soggetto abilitato individuato dall’ARPA stesso.
Tale attività sarà svolta con periodicità almeno annuale.

Art. 12 – Rapporto sull’elettromagnetismo
 
Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, il Comune, con il contributo economico dei gestori, affida all’ARPA un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell’ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico. 
Il Comune assicura la pubblicizzazione del rapporto.

Art. 13 – Responsabilità dei gestori e inadempienze 
 
I gestori sono responsabili della conformità dell’impianto e del rispetto dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici. Sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente al Comune e all’ARPA ogni modifica relativa agli impianti esistenti.
Ogni impianto dovrà essere garantito, prima dell’inizio dei lavori, da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile da consegnare al Comune per danni derivanti alle persone e alle cose a seguito del mancato rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con un massimale di almeno euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00).

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 14 – Esecutività 

Le disposizioni di cui al presente Regolamento saranno applicate dopo 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Art. 15 – Educazione ambientale
 
Il Comune, con il contributo economico dei gestori, promuove lo svolgimento di campagne di informazione ed educazione ambientale per la diffusione delle informazioni sull’inquinamento elettromagnetico mediante seminari sugli eventuali rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici, emessi dagli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi, da tenersi presso le Circoscrizioni ed Uffici Comunali. 

Art. 16 – Impianti mobili e provvisori di telefonia mobile
 
I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l’attivazione di impianti trasportabili e provvisori. Il Comune, al fine di evitare discriminazioni tra i gestori del servizio pubblico di comunicazioni mobili da l’autorizzazione all’esercizio temporaneo, constatato il parere favorevole dell’ARPA. Il gestore, dietro richiesta del Comune, deve rimuovere l’impianto immediatamente e incondizionatamente e trasferirlo su impianti fissi nelle aree indicate dal Comune come potenzialmente idonee.