REGOLAMENTO D'IGIENE

Aggiornamento a Ottobre 1996
 

INDICE

TITOLO I   Ufficio d'Igiene, assistenza sanitaria ed esercizio delle professioni sanitarie ed affini.
CAPO I   Ufficio d'Igiene.
ARTICOLO 1   Sindaco.
ARTICOLO 2   Ufficio d'Igiene.
ARTICOLO 3   Laboratorio d'Igiene.
ARTICOLO 4   Analisi.
ARTICOLO 5    
ARTICOLO 6    
ARTICOLO 7  

Attribuzioni del laboratorio d'Igiene.

ARTICOLO 8    
ARTICOLO 9   Attribuzioni dell'Ufficiale sanitario.
ARTICOLO 10   Attribuzioni del veterinario capo.
ARTICOLO 11   Attribuzioni del veterinario supplente.
ARTICOLO 12   Obblighi del personale dell'Ufficio d'Igiene.
CAPO

II

  Assistenza Sanitaria.
ARTICOLO 13   Enti che provvedono all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita ai poveri.
ARTICOLO 14   Requisiti per ottenere l'assistenza sanitaria gratuita.
CAPO

III

  Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.
ARTICOLO 15   Divieto di occupare lo spazio pubblico per operazioni relative all'arte salutare e vendita di farmaci.
ARTICOLO 16   Soluzioni per uso ipodermico.
       
TITOLO

II

 

Igiene del suolo e dell'abitato

CAPO

I

  Igiene del suolo e dell'abitato della Città
ARTICOLO 17   Licenza di costruzione.
ARTICOLO 18   Norme per la costruzione degli edifici.
ARTICOLO 19  

 

ARTICOLO 20    
ARTICOLO 21    
ARTICOLO 22   Elevazione sul piano stradale o di campagna.
ARTICOLO 23  

Altezza degli ambienti.

ARTICOLO 24    
ARTICOLO 25  

Illuminazione ed aerazione.

ARTICOLO 26  

Cubatura e superficie degli ambienti.

ARTICOLO 27   Riscaldamento e umidità.
ARTICOLO 28  

Solai nei sottotetti abitabili.

ARTICOLO 29  

Anditi, corridoi, ecc.

ARTICOLO 30  

Sotterranei.

ARTICOLO 31    
ARTICOLO 32  

Pavimenti.

ARTICOLO 33  

Smaltimento delle spazzature domestiche nelle case di nuova costruzione.

ARTICOLO 34   Locali deposito per immondizie ove non sono previste le canne di caduta.
ARTICOLO 35  

Provvista di acqua potabile.

ARTICOLO 36    
ARTICOLO 37    
ARTICOLO 38    
ARTICOLO 39    
ARTICOLO 40    
ARTICOLO 41  

Tubi di caduta delle latrine.

ARTICOLO 42  

Pozzi neri.

ARTICOLO 43    
ARTICOLO 44    
ARTICOLO 45  

Spurgo dei pozzi neri.

ARTICOLO 46    
ARTICOLO 47    
ARTICOLO 48    
ARTICOLO 49  

Urinatoi.

ARTICOLO 50    
ARTICOLO 51    
ARTICOLO 52  

Riscaldamento delle abitazioni: ubicazione delle canne fumarie - caloriferi - stufe a cherosene.

ARTICOLO 53  

Pavimentazione dei cortili.

ARTICOLO 54  

Terreni scoperti entro l'abitato.

ARTICOLO 55  

Bucato e preparazione trippe.

ARTICOLO 56    
ARTICOLO 57    
ARTICOLO 58    
ARTICOLO 59  

Materiali di rifiuto e battitura dei tappeti.

ARTICOLO 60    
ARTICOLO 61  

Depositi della spazzatura delle case, dei cortili, delle stalle e scuderie.

ARTICOLO 62  

Materiali di rifiuto, rottami ecc. sul suolo pubblico.

ARTICOLO 63  

Spazzamento, innaffiamento.

ARTICOLO 64    
ARTICOLO 65  

Raccolta delle spazzature.

ARTICOLO 66  

Stalle e scuderie entro la cinta urbana.

ARTICOLO 67    
ARTICOLO 68    
ARTICOLO 69  

Norme per l'asportazione dei materiali di rifiuto.

ARTICOLO 70    
ARTICOLO 71    
ARTICOLO 72  

Suolo pubblico davanti alle botteghe.

ARTICOLO 73  

Pulizia cortili, anditi, scale, ecc.

ARTICOLO 74  

Demolizioni.

ARTICOLO 75  

Altezza delle case ed ampiezza dei cortili.

ARTICOLO 76  

Piante degli orti e giardini.

CAPO

II

 

Igiene del suolo e dell'abitato nella zona rurale.

ARTICOLO 77  

Edilizia nelle frazioni e in zona rurale.

ARTICOLO 78  

Precauzioni contro l'umidità.

ARTICOLO 79  

Intercapedini.

ARTICOLO 80  

Piano delle case.

ARTICOLO 81  

Altezza degli ambienti.

ARTICOLO 82  

Controsoffitti.

ARTICOLO 83  

Pavimenti.

ARTICOLO 84  

Ricoveri notturni.

ARTICOLO 85  

Latrine.

ARTICOLO 86  

Pozzi neri.

ARTICOLO 87    
ARTICOLO 88  

Provvista di acqua potabile.

ARTICOLO 89  

Pozzi a scopo agricolo.

ARTICOLO 90  

Stalle, ovili, porcili, pollai.

ARTICOLO 91    
ARTICOLO 92  

Cubatura delle stalle.

ARTICOLO 93  

Mangiatoie.

ARTICOLO 94  

Abbeveratoi.

ARTICOLO 95    
ARTICOLO 96    
ARTICOLO 97    
ARTICOLO 98  

Depositi per la spazzatura delle stalle, ovili, porcili, pollai.

ARTICOLO 99    
ARTICOLO 100

Asportazione del letame

ARTICOLO 101  

Terreni scoperti fuori della città.

ARTICOLO 102  

Costruzione dei condotti di scarico.

ARTICOLO 103    
CAPO

III

 

Disposizioni generali sull'Igiene del suolo e dell'abitato.

ARTICOLO 104  

Vigilanza sui lavori di costruzione e restauro.

ARTICOLO 105  

Autorizzazione ad abitabilità criteri di valutazione del grado di umidità dei muri.

ARTICOLO 106    
ARTICOLO 107  

Igiene nelle case abitate.

ARTICOLO 108    
ARTICOLO 109    
ARTICOLO 110  

Case rurali per l'abitazione dei lavoratori.

ARTICOLO 111    
       
TITOLO III  

Industrie - scuole - asili - convitti - educandati e simili
Istituti di cura medico-chirurgica - bagni.

CAPO I  

Opifici, fabbriche, concimazione dei terreni, casa di cura zooiatrica, depositi di cenci e di merci in genere, maceratoi, risaie, teatri, parrucchieri.

ARTICOLO 112  

Opifici industriali.

ARTICOLO 113    
ARTICOLO 114    
ARTICOLO 115  

Stabilimenti e laboratori insalubri.

ARTICOLO 116    
ARTICOLO 117  

Canne fumarie e comignoli per forni per pane e impianto termico di laboratori artigiani.

ARTICOLO 118  

Manifatture fabbriche e simili.

ARTICOLO 119    
ARTICOLO 120  

Distanza dall'abitato delle industrie insalubri.

ARTICOLO 121  

Chiusura delle fabbriche ed allontanamento dei depositi insalubri.

ARTICOLO 122    
ARTICOLO 123  

Scoli e residui industriali e artigianali.

ARTICOLO 124  

Valori accettati nelle acque di scarico.

ARTICOLO 125  

Divieto di allevare in città animali bovini, ovini, suini, oche, anitre, conigli, cavie.

ARTICOLO 126  

Case di cura zooiatrica.

ARTICOLO 127  

Produzioni di odori e fumi molesti.

ARTICOLO 128  

Depositi molesti.

ARTICOLO 129  

Depositi di cenci, di ossa, di piume e simili.

ARTICOLO 130    
ARTICOLO 131  

Transito dei cenci e delle ossa.

ARTICOLO 132  

Maceratoi.

ARTICOLO 133    
ARTICOLO 134    
ARTICOLO 135  

Risaie.

ARTICOLO 136  

Terreni irrigati.

ARTICOLO 137  

Ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali e di falda.

ARTICOLO 138  

Fosse di prestito, bacini industriali.

ARTICOLO 139  

Concimazione dei terreni.

ARTICOLO 140  

Terricciati e composte.

ARTICOLO 141  

Concimazione degli orti.

ARTICOLO 142  

Aggregati di abitazioni.

ARTICOLO 143  

Fabbriche di birra, ghiaccio artificiale, acque gazose e simili.

ARTICOLO 144  

Locali di lavorazione delle farine.

ARTICOLO 145  

Lavoro notturno dei panettieri e pasticcieri.

ARTICOLO 146  

Teatri.

ARTICOLO 147    
ARTICOLO 148  

Barbieri e parrucchieri.

ARTICOLO 149    
CAPO

II

 

Scuole, Asili, Convitti, Educandati e simili, Istituti di cura medico-chirurgica, bagni.

ARTICOLO 150  

Autorizzazione ad aprire scuole, convitti e simili.

ARTICOLO 151    
ARTICOLO 152  

Aule scolastiche.

ARTICOLO 153  

Pavimento delle aule scolastiche.

ARTICOLO 154  

Mobilio delle scuole.

ARTICOLO 155  

Dormitori.

ARTICOLO 156    
ARTICOLO 157  

Cortili dei convitti educandati e simili.

ARTICOLO 158  

Infermeria, bagni, locale d'isolamento.

ARTICOLO 159  

Ispezione ai convitti, educandati e simili.

ARTICOLO 160  

Pulizia delle scuole, convitti, educandati e simili.

ARTICOLO 161  

Durata del riposo da concedersi ai convittori.

ARTICOLO 162  

Istituti di cura medica, stabilimenti balneari e termici.

ARTICOLO 163    
ARTICOLO 164    
ARTICOLO 165    
       
TITOLO IV   Esercizi aperti al pubblico.
CAPO I  

Alberghi, trattorie e simili.

ARTICOLO 166  

Alberghi, trattorie, affitta-letti e simili.

ARTICOLO 166 bis   Autorizzazioni sanitarie.
ARTICOLO 167  

 

ARTICOLO 168  

Camere da letto.

ARTICOLO 169    
ARTICOLO 170    
ARTICOLO 171  

Illuminazione.

ARTICOLO 172  

Cucine.

ARTICOLO 173  

Latrine, orinatoi.

ARTICOLO 174  

Riscaldamento.

ARTICOLO 175    
ARTICOLO 176  

Biancheria da letto e da tavola.

ARTICOLO 177  

Lavatura delle stoviglie, posate, bicchieri, ecc.

ARTICOLO 178
ARTICOLO 179    
CAPO

II

 

Spacci di derrate alimentari.

ARTICOLO 180  

Autorizzazione ad aprire spacci di derrate alimentari.

ARTICOLO 181  

Condizione cui debbono rispondere gli spacci e depositi.

ARTICOLO 182    
ARTICOLO 183    
ARTICOLO 184    
ARTICOLO 185  

Spacci di carne macellata.

ARTICOLO 186    
ARTICOLO 187    
ARTICOLO 188  

Locali di lavorazione delle carni.

ARTICOLO 189    
ARTICOLO 190    
ARTICOLO 191  

Trasporto delle carni.

ARTICOLO 192  

Ghiacciaie private.

ARTICOLO 193  

Vendita girovaga della carne.

ARTICOLO 194  

Spacci di erbaggi e frutta.

ARTICOLO 195    
ARTICOLO 196   Botteghe di pollaioli.
ARTICOLO 197   Sostanze alimentari esposte sui mercati, piazze ecc.
ARTICOLO 198    
       
TITOLO V   Macellazioni delle carni.
CAPO I   Macellazione delle carni nel pubblico mattatoio.
ARTICOLO 199  

Obbligo della macellazione nel pubblico mattatoio.

ARTICOLO 200  

Visita degli animali destinati alla macellazione.

ARTICOLO 201    
ARTICOLO 202   Distinzione delle carni da macello secondo la specie.
ARTICOLO 203   Animali esclusi dalla macellazione.
ARTICOLO 204   Divieto di macellare animali stati sottoposti a maltrattamento.
ARTICOLO 205   Uccisione degli animali, modalità.
ARTICOLO 206   Raccolta del sangue.
ARTICOLO 207   Ispezione degli animali macellati e bollatura delle carni.
ARTICOLO 208    
ARTICOLO 209   Divieto di asportare parti dell'animale prima della visita sanitaria.
ARTICOLO 210   Norme per l'ispezione delle carni.
ARTICOLO 211    
ARTICOLO 212   Norme per la bollatura e vendita delle carni di bassa macelleria.
ARTICOLO 213   Cottura delle carni.
ARTICOLO 214   Lardi panicati.
ARTICOLO 215   Visceri affetti da malaria.
ARTICOLO 216   Tempo utile per eseguire la cottura e distruzione delle carni.
ARTICOLO 217   Actinomicosi.
ARTICOLO 218   Gravidanza.
ARTICOLO 219   Insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni.
ARTICOLO 220   Orario per la macellazione e per l'uso delle ghiacciaie.
ARTICOLO 221   Autorizzazione a macellare nei giorni festivi.
ARTICOLO 222    
ARTICOLO 223   Carri pel trasporto delle carni.
ARTICOLO 224   Recipienti pel trasporto del sangue.
ARTICOLO 225   Macellazione per conto dell'Autorità militare.
ARTICOLO 226   Macellazione pei serragli di belve.
ARTICOLO 227   Macellazione pei privati.
ARTICOLO 228   Contravvenzioni.
ARTICOLO 229   Risoluzione delle controversie.
CAPO

II

  Disposizioni speciali per la macellazione nel forese.
ARTICOLO 230   Macellazione forese, denuncia.
ARTICOLO 231   Visita degli animali, modalità.
ARTICOLO 232    
ARTICOLO 233    
ARTICOLO 234   Bollatura delle carni macellate nel forese.
ARTICOLO 235    
ARTICOLO 236   Sequestro delle carni riconosciute pericolose.
ARTICOLO 237    
ARTICOLO 238   Animali macellati d'urgenza appartenenti ad altri Comuni.
ARTICOLO 239   Macellazione privata nel forese.
ARTICOLO 240   Abbattitoi annessi agli spacci del forese.
ARTICOLO 241   Orario per la macellazione dei suini nel forese.
ARTICOLO 242    
        
TITOLO VI   Ispezioni annonarie.
CAPO I   Disposizioni Generali.
ARTICOLO 243   Norme per le ispezioni annonarie.
ARTICOLO 244    
ARTICOLO 245    
ARTICOLO 246    
ARTICOLO 247    
ARTICOLO 248    
ARTICOLO 249    
ARTICOLO 250    
ARTICOLO 251    
ARTICOLO 252   Divieto di vendere sostanze alimentari guaste, infette od adulterate.
ARTICOLO 253    
ARTICOLO 254   Vendita delle sostanze alimentari mescolate con ingredienti innocui.
ARTICOLO 255    
ARTICOLO 256   Divieto di vendere sostanze alimentari confezionate come oggetti di uso comune, pericolose.
ARTICOLO 257 Carta da involgere e modalità della pesata.
ARTICOLO 258   Foglie di vite.
CAPO

II

  Disposizioni speciali.
ARTICOLO 259   Carni.
ARTICOLO 260    
ARTICOLO 261    
ARTICOLO 262    
ARTICOLO 263    
ARTICOLO 264    
ARTICOLO 265    
ARTICOLO 266    
ARTICOLO 267    
ARTICOLO 268    
ARTICOLO 269   Selvaggina, pollame, conigli.
ARTICOLO 270    
ARTICOLO 271    
ARTICOLO 272    
ARTICOLO 273    
ARTICOLO 274    
ARTICOLO 275    
ARTICOLO 276    
ARTICOLO 277    
ARTICOLO 278   Pesci, crostacei, molluschi.
ARTICOLO 279    
ARTICOLO 280    
ARTICOLO 281    
ARTICOLO 282    
ARTICOLO 283    
ARTICOLO 284    
ARTICOLO 285   Animali destinati alla produzione del latte, crema, burro, formaggio, margarina.
ARTICOLO 286    
ARTICOLO 287    
ARTICOLO 288    
ARTICOLO 289    
ARTICOLO 290    
ARTICOLO 291    
ARTICOLO 292    
ARTICOLO 293    
ARTICOLO 294    
ARTICOLO 295    
ARTICOLO 296    
ARTICOLO 297    
ARTICOLO 298    
ARTICOLO 299    
ARTICOLO 300    
ARTICOLO 301    
ARTICOLO 302   Uova.
ARTICOLO 303    
ARTICOLO 304   Grani, farine, crusca, pane, paste alimentari.
ARTICOLO 305    
ARTICOLO 306    
ARTICOLO 307    
ARTICOLO 307 bis    
ARTICOLO 308   Frutti, legumi, erbaggi e simili.
ARTICOLO 309    
ARTICOLO 310    
ARTICOLO 311   Funghi.
ARTICOLO 312   Norme per la vendita dei funghi.
ARTICOLO 313    
ARTICOLO 314    
ARTICOLO 314 bis    
ARTICOLO 315   Cacao.
ARTICOLO 316   Cioccolato.
ARTICOLO 317    
ARTICOLO 318    
ARTICOLO 319    
ARTICOLO 320   Gelati.
ARTICOLO 321   Sterilizzazione delle bottiglie per la vendita della birra ed acque gazose.
ARTICOLO 322   Acqua potabile.
ARTICOLO 323    
ARTICOLO 324    
ARTICOLO 325    
ARTICOLO 326    
ARTICOLO 327    
ARTICOLO 328   Ghiaccio e neve.
ARTICOLO 329    
ARTICOLO 330    
ARTICOLO 331    
ARTICOLO 332    
ARTICOLO 333    
ARTICOLO 334    
ARTICOLO 335    
        
TITOLO VII   Profilassi delle malattie infettive.
CAPO I   Disposizioni generali.
ARTICOLO 336   Casi in cui è obbligatoria la denuncia.
ARTICOLO 337    
ARTICOLO 338   Modo di compilare la denuncia.
ARTICOLO 339   Dichiarazione di ricevuta della denuncia.
ARTICOLO 340   Obblighi dell'Ufficiale Sanitario in seguito alla denuncia.
ARTICOLO 341    
ARTICOLO 342    
ARTICOLO 343    
ARTICOLO 344   Obblighi dei medici curanti in caso di malattia contagiosa.
ARTICOLO 345   Isolamento dei convalescenti di malattie contagiose.
ARTICOLO 346   Disinfezione dei guariti di malattie contagiose.
ARTICOLO 347   Isolamento di chi assiste ammalati di malattie contagiose.
ARTICOLO 348    
ARTICOLO 349   Obblighi dei capi di famiglia, conduttori alberghi, trattorie e simili.
ARTICOLO 350   Disinfezione della biancheria, oggetti letterecci e simili.
ARTICOLO 351    
ARTICOLO 352   Trasporto degli oggetti infetti.
ARTICOLO 353    
ARTICOLO 354    
ARTICOLO 355   Divieto di attendere, nei pubblici spacci e negozi, a servizi di qualsiasi genere alle persone affette o convalescenti di malattie contagiose.
ARTICOLO 356   Importazione e disinfezione delle piume usate, mobili, effetti di vestiario.
ARTICOLO 357   Certificato di provenienza per gli oggetti di vestiario, letterecci e simili importati da altri Comuni.
ARTICOLO 358   Divieto di indire fiere o mercati in casi di epidemia.
ARTICOLO 359   Divieto di sputare sui pavimenti.
ARTICOLO 360    
ARTICOLO 361   Istruzioni per le disinfezioni.
ARTICOLO 362   Spese per le disinfezioni.
ARTICOLO 363   Norme per la lavatura della biancheria e simili.
ARTICOLO 364    
ARTICOLO 365   Divieto di introdurre nel Comune individui affetti da malattie contagiose.
CAPO

II

  Disposizioni speciali.
ARTICOLO 366   Oftalmia dei neonati.
ARTICOLO 367   Vaiuolo, vaiuoloide.
ARTICOLO 368   Infezione tifoidea, dissenteria, colera.
ARTICOLO 369    
ARTICOLO 370    
ARTICOLO 371   Assistenza sanitaria nei locali di meretricio.
ARTICOLO 372    
ARTICOLO 373    
ARTICOLO 374    
ARTICOLO 375    
ARTICOLO 376    
ARTICOLO 377    
ARTICOLO 378    
ARTICOLO 379   Sorveglianza sulle nutrici mercenarie.
CAPO

III

  Profilassi nelle scuole.
ARTICOLO 380   Profilassi delle malattie infettive ed ispezione delle scuole.
ARTICOLO 381    
ARTICOLO 382    
ARTICOLO 383    
ARTICOLO 384    
ARTICOLO 385    
ARTICOLO 386    
ARTICOLO 387    
        
TITOLO VIII    
CAPO I   Polizia Veterinaria.
ARTICOLO 388   Isolamento dei cani che hanno morsicato.
ARTICOLO 389   Provvedimenti per gli animali rabbiosi e morsicati da animali riconosciuti affetti da rabbia.
ARTICOLO 390    
ARTICOLO 391    
ARTICOLO 392   Musoliera e collare da applicarsi ai cani.
ARTICOLO 393    
ARTICOLO 394   Denuncia della morte di animali.
ARTICOLO 395    
ARTICOLO 396   Distruzione degli animali morti.
ARTICOLO 397    
ARTICOLO 398   Assistenza veterinaria sui mercati, fiere, circhi equestri, serragli di belve.
ARTICOLO 399    
        
TITOLO IX    
CAPO I   Polizia mortuaria.
ARTICOLO 400    
ARTICOLO 401   Trasporto dei cadaveri nelle camere mortuarie.
       
TITOLO

X

  Disposizioni generali e penali.
CAPO

I

  Disposizioni generali.
ARTICOLO 402    
CAPO

II

  Disposizioni penali.
ARTICOLO 403    
ARTICOLO 404    
ARTICOLO 405   Prescrizioni sulla modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto.

 


TITOLO I

Ufficio d'Igiene, assistenza sanitaria ed esercizio delle professioni sanitarie ed affini.
 

CAPO I

Ufficio d'Igiene.


ARTICOLO 1.

Sindaco.

La tutela dell'igiene e della Sanità pubblica e tutti i servizi a ciò attinenti sono esercitati, secondo le Leggi e i Regolamenti Sanitari, dal Sindaco o dall'Assessore delegato per mezzo dell'Ufficio d'Igiene (art. 1 Testo Unico Leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 2.

Ufficio d'Igiene.

L'ufficio d'Igiene è costituito col seguente personale:

  1. Un Ufficiale Sanitario.
    Dovrà essere laureato in medicina, chirurgia ed ostetricia, competente in igiene ed in tutto ciò che si riferisce alla pubblica sanità e competente inoltre in microscopia e batteriologia.
    Sarà, previa approvazione del Prefetto, il capo responsabile dell'ufficio (art. 12 della Legge 25 febbraio 1904, n. 57).
     

  2. Un medico-chirurgo ostetrico assistente, il quale ha l'obbligo del servizio necroscopico nella Città, coadiuva il medico capo e lo sostituisce nella sua assenza od in caso di malattia.
    Anch'esso dovrà essere competente in microscopia e batteriologia.
     

  3. Un chimico con laurea in chimica od in chimica e farmacia e competente in chimica bromatologica.
     

  4. Un veterinario capo.
     

  5. Un veterinario supplente.
     

  6. Un commissario provvisto del titolo di vigile sanitario.
     

  7. Due inservienti.

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ARTICOLO 3.

Laboratorio d'Igiene.

Annesso all'Ufficio d'Igiene vi sarà un laboratorio per le osservazioni microscopiche e batteriologiche e per le analisi chimiche (art. 3 (seconda alinea) Testo Unico Leggi Sanitarie 1° agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 4.

Analisi.

E' fatta facoltà all'ufficio di acquistare nei negozi, al prezzo corrente, le derrate che stimerà necessarie per le opportune analisi.

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ARTICOLO 5.

Le analisi saranno intraprese dal personale scientifico, nell'interesse della sanità cittadina, o per iniziativa del capo d'ufficio, o per ordine del Sindaco, o su domanda dei privati.

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ARTICOLO 6.

Il prezzo delle analisi eseguite per conto dei privati sarà stabilito da apposita tariffa approvata dalla Giunta Municipale.

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ARTICOLO 7.

Attribuzioni del laboratorio d'Igiene.

Il laboratorio esegue le analisi:

  1. delle sostanze alimentari;
     

  2. di tutti gli oggetti che, falsificati, possono nuocere alla salute.

I documenti relativi alle analisi fatte nel laboratorio saranno firmati dall'operatore col visto dell'Ufficiale sanitario e conservati nell'archivio del laboratorio stesso.

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ARTICOLO 8.

Il risultato delle analisi, che si trascriverà su apposito registro, dovrà essere esposto in termini chiari ed intelligibili, anche per coloro che non avessero cognizioni tecniche speciali.

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ARTICOLO 9.

Attribuzioni dell'Ufficiale sanitario.

L'Ufficiale sanitario, oltre il servizio di vaccinazione e rivaccinazione gratuita degli abitanti della Città, la sorveglianza sul servizio di assistenza medico-chirurgica-ostetrica nel Comune e le altre attribuzioni impostegli dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.
Informa le Autorità intorno alle questioni tecniche che esigono conoscenza di Igiene pubblica e privata.
Sorveglia, ispeziona ed all'uopo riferisce sullo stato sanitario delle scuole, istituti educativi, monasteri e simili, dei teatri e locali di pubblico spettacolo, degli ospedali, farmacie, carceri, chiese, luoghi di pubblico accesso, opifici, fabbriche, cimiteri, e, nei casi previsti dalla Legge, anche delle case dei cittadini.
Ha cura eziandio dell'igiene del suolo pubblico e privato, delle piazze, dei mercati, sorveglia il commercio delle derrate alimentari e delle bevande, nonchè la condizione, sotto l'aspetto igienico, degli utensili destinati alla preparazione dei cibi ed alla conservazione degli alimenti.
Vigila poi in special modo le malattie infettive, quelle importate e tutto quanto riguarda più direttamente la salute dei cittadini, e ne tiene costantemente informato, oltre all'Autorità Comunale, il medico provinciale.

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ARTICOLO 10.

Attribuzioni del veterinario capo.

Oltre le attribuzioni impostegli dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, il veterinario capo ha la direzione sanitaria del macello, del mercato bestiame, e tiene costantemente informato il capo dell'Ufficio sull'andamento del servizio veterinario nel Comune.

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ARTICOLO 11.

Attribuzioni del veterinario supplente.

Il veterinario supplente coadiuva il veterinario capo e lo sostituisce in caso di assenza o di malattia, sottostando a tutti gli obblighi portati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

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ARTICOLO 12.

Obblighi del personale dell'Ufficio d'Igiene.

Il personale addetto all'Ufficio d'Igiene dovrà osservare il regolamento generale degli impiegati del Comune ed attenersi all'orario che l'Autorità Municipale si riserva di stabilire o modificare a seconda delle esigenze del servizio.

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CAPO II

Assistenza Sanitaria.


ARTICOLO 13.

Enti che provvedono all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita ai poveri.

Alla gratuita assistenza medico-chirurgica-ostetrica e farmaceutica per i poveri del Comune, provvede l'Opera Pia detta Misericordia, sussidiata dal Municipio, con Statuto e regolamento propri, sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria Municipale. (art. 24 (ultimo alinea) e 36 Testo Unico Leggi Sanitarie 1° agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 14.

Requisiti per ottenere l'assistenza sanitaria gratuita.

Sono ritenuti poveri, e come tali hanno diritto alla cura medico-chirurgica-ostetrica e farmaceutica gratuita, i nullatenenti, senza beni di fortuna, con imperfezioni fisiche, e gli individui con famiglia numerosa non atta a lavoro proficuo. Il reddito annuo complessivo della famiglia non deve in ogni caso superare le L. 800 (art. 16 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466).
 

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CAPO III

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.


ARTICOLO 15.

Divieto di occupare lo spazio pubblico per operazioni relative all'arte salutare e vendita di farmaci.

E' proibita l'occupazione di qualsiasi spazio pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare o per vendere sostanze annunziate come farmaci di uso interno od esterno.

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ARTICOLO 16.

Soluzioni per uso ipodermico.

Le soluzioni di farmaci preparate dai farmacisti per uso ipodermico dovranno essere poste in commercio e distribuite al pubblico perfettamente sterili.

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TITOLO II

Igiene del suolo e dell'abitato


CAPO I

Igiene del suolo e dell'abitato della Città


ARTICOLO 17.

Licenza di costruzione.

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Questa domanda per l'esecuzione di nuove costruzioni, ampliamenti o modifiche, oltre che dei disegni in armonia con quanto richiesto a tale proposito dal Regolamento Edilizio Comunale, deve, ai fini igienico-edilizi, contenere notizie circa:

  1. la costituzione del terreno
     

  2. il livello della falda acquea
     

  3. il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile
     

  4. il sistema di smaltimento dei liquami biologici, e in genere, delle cosiddette "acque nere"
     

  5. il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi dalle singole unità abitative a dell'intero fabbricato, ai sensi degli artt. 33 e 34 modificati
     

  6. il sistema di riscaldamento, secondo le norme integrative del Regolamento d'Igiene.
    In difetto di tali notizie non avrà corso il provvedimento per il rilascio della licenza edilizia.

Per il Progetto di costruzione, ampliamento, rifacimento di stabilimenti o di laboratori industriali, oltre a quanto richiesto ai punti precedenti, dovranno essere indicati a corredo della domanda di costruzione:

  1. il tipo di lavorazione svolta nello stabilimento o laboratorio.
     

  2. le materie prime impiegate e le trasformazioni alle quali saranno sottoposte.
     

  3. il numero delle persone addette alla lavorazione principale e a quelle accessorie, nonchè quello degli impiegati di ogni ordine e grado.
     

  4. il tipo, la quantità e la destinazione degli eventuali scarichi liquidi, nonchè i sistemi previsti per la loro neutralizzazione e bonifica, in armonia a quanto ricorre gli artt. 123 e 124 del Regolamento d'Igiene.
     

  5. gli impianti termici e tutti gli altri capaci di contribuire all'inquinamento atmosferico, secondo quanto prescritto nelle apposite norme integrative, a tale proposito del Regolamento Municipale d'Igiene.
    In difetto di tali notizie non avrà corso il procedimento di rilascio della licenza edilizia.
    Qualora il Progetto riguardi uno stabilimento o laboratorio, del quale non è nota al proprietario la successiva destinazione, nella dichiarazione dovrà essere fatta esplicita menzione di questo fatto.
    L'eventuale rilascio della licenza edilizia non costituirà comunque titolo per installare nei locali dello stabilimento laboratorio attività in contrasto con la destinazione di zona o tali, comunque, da provocare molestia al vicino.

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ARTICOLO 18.

Norme per la costruzione degli edifici.

Se il terreno dove si deve costruire è abitualmente umido od esposto all'invasione delle acque della falda sotterranea, si dovrà munirlo di drenaggio, o provvedere diversamente perchè l'acqua non penetri nei locali sotterranei.
In questi casi sarà inoltre obbligo di separare le fondazioni dai muri soprastanti con strati impermeabili.

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ARTICOLO 19.

E' vietato edificare sul terreno che abbia servito in antecedenza come deposito di immondezze (letame od altro materiale insalubre) se non dopo aver bonificato il suolo corrispondente con opere riconosciute adatte dall'Autorità Municipale.

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ARTICOLO 20.

Le norme per l'uso di aree appartenute ai cimiteri soppressi sono stabilite dall'art. 103 del Regolamento di Polizia Mortuaria 25.7.1892, n. 448.

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ARTICOLO 21.

Nella costruzione di muri, riempimento di pavimenti e coperture, è proibito l'uso di vecchi materiali di demolizione, salnitrati o comunque inquinati. E' pure proibito l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e di materiali molto igroscopici.
I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o comunque apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni.

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ARTICOLO 22.

Elevazione sul piano stradale o di campagna.

L'elevazione del pavimento del piano terreno delle abitazioni di nuova costruzione, sul piano stradale o di campagna, è fissata in metri 0,50, o più, da utilizzarsi per vespaio se non esiste sotterraneo.
Per rimesse, magazzini, laboratori, opifici, negozi, esercizi pubblici ecc. detta elevazione è riducibile a metri 0,10 con le stesse condizioni.

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ARTICOLO 23.

Altezza degli ambienti.

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione ed uffici è fissata in metri 2,70, riducibili a metri 2,40 per corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Per i locali a piano terreno adibiti a laboratori, opifici, negozi, esercizi pubblici ecc. detta altezza dovrà essere almeno di metri 3,00 (art. 6 D.P.R. 303 del 19.03.1956); per i magazzini e rimesse si osserveranno le norme correnti di agibilità, nel rispetto dell'altezza minima di metri 2,20.
L'altezza minima interna utile è misurata dal piano pavimento al limite inferiore del soffitto.
Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza la media fra l'altezza del piano di imposta e quella di chiave. Per i locali adibiti ad abitazioni con soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati, e con minimo assoluto di metri 2,00.

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ARTICOLO 24

In caso di ricostruzioni o risanamenti totali con modificazione delle strutture si osserveranno le disposizioni dei precedenti art. 21 - 22 - 23.

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ARTICOLO 25.

Illuminazione ed aerazione.

Tutti i locali degli alloggi ed uffici, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione ed areazione naturale diretta.
Quando le caratteristiche tipologiche danno luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. Per ciascun locale di abitazione o di ufficio dovrà esserci almeno una finestra la cui superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, nel caso di ventilazione meccanica centralizzata si dovranno avere almeno 3 ricambi completi del volume d'aria dei vani, nelle 24 ore. L'illuminazione diretta od indiretta dovrà assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ricorrendo perciò ove occorra all'aumento proporzionale delle superfici illuminanti.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale sarà assicurata, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati di sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
I locali dei servizi igienici, se non aerati direttamente dall'esterno devono essere dotati di apparecchi idonei ad assicurare, in ogni caso l'aspirazione dei vapori ed esalazioni nei punti di produzione prima che si diffondano. Il posto di cottura eventualmente al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile e comunicante con l'esterno avente le stesse caratteristiche di cui al 2° e 3° comma del presente articolo.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto di pertinenza, ai laboratori, opifici, negozi, esercizi pubblici, ecc.

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ARTICOLO 26.

Cubatura e superficie degli ambienti.

Gli alloggi dovranno assicurare una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9, se per 1 persona, e di mq. 14 se per 2 persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
Ferma restando l'altezza minima interna di metri 2,70, ogni alloggio monostanza, per 1 persona, deve avere, superficie minima, comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per 2 persone.
Per uffici, laboratori, negozi, opifici, ecc. saranno assicurati mq. 2 di superficie e mc. 10 di cubatura per singolo occupante.

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ARTICOLO 27.

Riscaldamento e umidità.

In tutti i locali adibiti ad abitazione, uffici, servizi, ecc. deve essere assicurata, mediante opportuni impianti, una temperatura minima omogenea dell'aria interna compresa tra i 18° ed i 20° c.
Nelle condizioni di occupazione e di uso dei vani destinati ad abitazione, uffici, laboratori, opifici, negozi, esercizi pubblici, convitti, educandati e simili, le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente o umidità da igroscopicità.
Le cause di condensazione ed idroscopia dovranno, a cura dei rispettivi proprietari, o degli occupanti, relativamente al tipo ed alla specie degli inconvenienti, venire immediatamente eliminate con opportuni lavori riconosciuti idonei dalla competente Autorità Comunale.

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ARTICOLO 28.

Solai nei sottotetti abitabili.

Nei sottotetti abitabili, il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi sarà sempre un rivestimento interno o controsoffitto con spazio di aria interposto.

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ARTICOLO 29.

Anditi, corridoi, ecc.

Gli anditi, i corridoi comuni, le gabbie di scale ecc., saranno ben illuminati ed aerati.
Avranno le pareti, fino all'altezza di almeno metri 2, rivestite di materiale di facile pulitura.

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ARTICOLO 30.

Sotterranei.

Nessun locale, che in tutto ed in parte stia dentro terra, potrà adoperarsi per abitazione permanente di una o più persone.

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ARTICOLO 31.

I sotterranei potranno venire adibiti a cucine, laboratori, sale di pubblici esercizi, ecc. alle seguenti condizioni:
a) pavimento elevato di almeno metri 0,50 sul livello massimo dell'acqua del sottosuolo;
b) muri e pavimenti protetti mediante idonei materiali dall'umidità;
c) impianto attivo di aerazione e ventilazione meccanica con immissione di aria opportunamente captata che assicuri tre ricambi completi e costanti dell'intero volume nelle 24 ore;
d) illuminazione con valore non inferiore al 2% del fattore medio di luce diurna.
Chi intende utilizzare sotterranei per gli usi consentiti dal presente Regolamento deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco allegando alla domanda idonea e permanente documentazione e regolamentazione tecnica sul funzionamento degli impianti di aerazione e ventilazione, illuminazione e salubrità.

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ARTICOLO 32.

Pavimenti.

I pavimenti delle abitazioni dovranno essere formati od almeno rivestiti di materiale impermeabile e dovranno sempre essere mantenuti in ottimo stato di conservazione.

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ARTICOLO 33.

Smaltimento delle spazzature domestiche nelle case di nuova costruzione.

Tutti gli impianti devono essere composti dei seguenti elementi:

  1. colonna di caduta
     

  2. sportelli di scarico ed evacuato
     

  3. dispositivo di recezione
     

  4. tubo di aspirazione dei gas di fermentazione
     

  5. (eventuali) sportelli di ispezione
     

  6. ( " " ) dispositivo di lavaggio e spazzolatura.

Colonna o canna di caduta

I tubi componenti la colonna di caduta possono essere:

  1. di cemento, lisciato o impermeabilizzato internamente
     

  2. di gres ceramico
     

  3. di cemento-amianto
     

  4. di resina sintetica (però rivestiti esternamente con adeguata cortina di muratura).


I tubi potranno essere tondi o quadrati o rettangolari, con spigoli arrotondati o con innesti a maschio e femmina per la giunzione stagna.
La misura interna non deve mai essere inferiore ai 30 cm. di lato o diametro, ma salirà ai 40 cm. se lo stabile dovesse avere un numero di piani uguale o superiore ai 5.
La colonna terminerà sul tetto con un tubo terminale a cappello e si eleverà sulla superficie del tetto per almeno metri 1.
Per ragioni di tiraggio tale tubo terminale dovrà essere di una misura interna almeno uguale a quella dei tubi componenti la colonna stessa.
La colonna deve essere diritta da cima a fondo senza deviazioni o curve; è tuttavia tollerata in casi eccezionali e di difficile installazione una leggera obliquità fino a 15°.
La canna di caduta deve essere sempre installata all'esterno e si consiglia come ottima ubicazione quella lungo i terrazzini esterni in comunicazione con la cucina.
Non sarà invece tollerata l'installazione nella tromba delle scale con sportelli di scarico a livello dei singoli pianerottoli.

Sportelli di scarico o evacuatori

Vanno installati lungo la canna di caduta e dovranno sempre essere a chiusura ermetica per impedire il passaggio da un piano all'altro di insetti, polveri, gas, ecc.
Si consigliano gli evacuatori con la bocca otturata anche a sportello aperto ( a doppia chiusura).
Dovranno sempre essere forniti di zanche per l'ancoraggio alla colonna di caduta e potranno essere installati sia a livello del pavimento che ad un'altezza comoda per lo scarico in essi del recipiente domestico delle immondizie.

Dispositivo di recezione

Per la città di Casale varrà soltanto il tipo a caduta diretta nel bidone regolamentare. E' permesso solo quando nel bidone si convoglino le spazzature di un massimo di 5 alloggi. Oltre tale numero, si dovrà provvedere alla costruzione di una seconda colonna di caduta dotata di tutti gli elementi costituenti regolamentari.
Può raccogliere col sistema in parola le immondizie che si accumulano direttamente nel bidone.
Il dispositivo di recezione è munito:

  1. di una chiusura a farfalla o a ghigliottina, avente lo scopo di non lasciare a terra le immondizie presenti eventualmente nella canna di caduta, quando viene asportato in bidone dal personale addetto.
     

  2. di un dispositivo di bloccaggio a rapido nel balcone alla base della colonna di caduta.
     

  3. di un collettore per il tubo di aspirazione del gas.


Il dispositivo di recezione va installato in una apposita cameretta a nicchia munita di porta a chiusura ermetica. Le dimensioni minime della cameretta devono essere: metri 2 di altezza metri 0,90 e metri 0,90 di profondità. Le pareti del soffitto devono essere lisce e lavabili e impermeabili. Anche il pavimento deve essere impermeabile e liscio con pendenza verso un punto più decline, ove verrà ricavato il tappo di scarico delle acque di lavaggio, sia della colonna di caduta che della cameretta stessa in modo che i liquidi non abbiano ad essere eliminati attraverso la porticina.
La porta sarà tenuta stagna (metri 0,90 x 1,80) in modo da evitare la fuoriuscita di polveri e odori.
Nessuna tubazione (acqua, fogna, gas, riscaldamento ecc.) deve attraverso la cameretta. E' ammesso il cavetto per l'illuminazione elettrica con interruttore stagno all'esterno. In tutta prossimità ad essa, ma sempre all'esterno, deve essere installato un rubinetto, al quale poter avvitare il tubo di gomma di lavaggio della cameretta. La cameretta sarà possibilmente costruita al piano cortile; se ricavata invece in un sotterraneo, ci dovrà essere accesso diretto e indipendente col piano del pavimento inclinato.

Tubo di aspirazione dei gas di fermentazione.

Per evitare che ad ogni apertura di sportello la persona sia costretta a respirare i gas putridi, nocivi e spesso pericolosi, che si formano nella canna di caduta e nei bidoni, è necessario installare un tubo di aspirazione (ventilazione secondaria) il quale, partendo dalla base della colonna di caduta (e cioè dal dispositivo di recezione) si prolunghi, ininterrottamente, fin sopra il tetto dell'edificio, terminando con un normale cappello. Il suo diametro non potrà essere mai inferiore ai 5 cm.

Eventuali sportelli di ispezione di caduta

Vanno installati lungo la colonna di caduta dei punti, ove si prevede una probabile ostruzione, come nel tratto iniziale di una eventuale deviazione della colonna, oppure quando il tratto di colonna, tra due successivi sportelli di scarico, è eccessivamente lungo, come ad esempio nelle installazioni con sportelli di scarico a piani alternati. E ciò tanto più quanto minore è la sezione della colonna.

Eventuale dispositivo di lavaggio, disinfezione e spazzolatura.

Serve a rendere l'impianto completo e razionale, in quanto a lungo andare la canna si riveste, anche se accuratamente resa liscia nell'interno, di polveri, muffe, ecc. produttrici di cattivi odori e talora anche di colonie batteriche pericolose. L'operazione di lavaggio, spazzolatura e disinfezione toglie questi inconvenienti e mantiene la colonna sempre pulita e inodora. Il dispositivo in questione consta di un forte getto d'acqua, tipo doccia, posto nella parete alta della canna di caduta, e di un pesante spazzolone di forma e diametro uguale a quello interno della canna di caduta, che scende e sale alternativamente, comandato da una carrucola con corda ancorata alla sommità prima dell'aeratore del tetto. Esso viene immesso nella parte alta della canna di caduta attraverso un particolare sportello a tenuta ermetica manovrabile dall'ultimo ballatoio.

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ARTICOLO 34.

Locali deposito per immondizie ove non sono previste le canne di caduta.

In tutti i fabbricati di nuova costruzione nei quali non sono state previste le canne di caduta, dovrà essere predisposto un apposito locale per il deposito dei bidoni delle immondizie, munito di tubo di sfiato a cappello a metri 1 dalla superficie del tetto.
Le caratteristiche costruttive di tale locale sono le stesse di quelle prescritte per i fabbricati, ove sono previste le canne di caduta, mentre le dimensioni varieranno a seconda del numero dei bidoni da ricoverarsi. Per il ricovero di un singolo bidone si dovrà calcolare una profondità e una larghezza del locale di almeno cm. 65 per una altezza di almeno metri 1, mentre per il ricovero di più bidoni le dimensioni saranno proporzionate per profondità, lunghezza e altezza al numero di bidoni da custodire.

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ARTICOLO 35.

Provvista di acqua potabile.

Nessuna casa sarà dichiarata normale o potrà essere data in tutto o in parte in affitto se non sia provvista di acqua sufficiente e riconosciuta salubre, come all'art. 324 del presente Regolamento, dall'Ufficio Municipale d'Igiene. La spesa per le analisi, il cui risultato dovrà sempre essere unito agli altri documenti prescritti dagli artt. 17 e 77, sarà a carico del proprietario e liquidata secondo la tariffa allegata al presente Regolamento. In caso di contestazione si ammetterà una nuova perizia, però con l'osservanza delle seguenti norme:

il prelevamento dei campioni dovrà farsi in presenza dell'Ufficiale Sanitario.
 

l'analisi dovrà essere eseguita dal laboratorio d'Igiene di Torino o di Milano, a scelta del Sindaco.
 

le case di nuova costruzione dovranno essere fornite in tutti i piani dell'acqua dell'Acquedotto Municipale, se le case stesse sorgeranno in località servite dall'Acquedotto.

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ARTICOLO 36.

Per le altre case di nuova costruzione non sarà ammesso altro pozzo all'infuori di quello Norton. Saranno tollerati i pozzi in muratura già esistenti purchè siano rivestiti nell'interno di cemento, chiusi ermeticamente alla loro bocca e muniti di tromba per la presa d'acqua. Detti pozzi dovranno essere ripuliti e disinfettati almeno una volta all'anno. Inoltre:

  1. volendosi praticare nuovi pozzi o modificare pozzi già esistenti, si dovrà chiederne per iscritto il permesso al Sindaco. Il permesso sarà dato come all'ultimo alinea dell'art. 17. ubicazione dei pozzi di acqua potabile.
     

  2. i pozzi di acqua potabile dovranno essere situati in modo che, dalla faccia esterna delle loro pareti alla faccia esterna delle pareti dei pozzi neri circostanti, vi sia una distanza minima di metri 5 se in terreni impermeabili e di metri 10 se in terreni permeabili.
     

  3. i pozzi che vengono abbandonati o dei quali sia ordinata la chiusura per ragioni d'igiene dovranno essere riempiti completamente con sabbia mista a ghiaia minuta.

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ARTICOLO 37.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine opportunamente collocate e precisamente: una per ogni appartamento di quattro locali o più, o per ogni cinque camere quando siano affittate ad una ad una o a piccoli gruppi, situate sullo stesso piano, munite di acqua corrente e tubo di cacciata tenuto, a cura dei rispettivi proprietari, in ottime condizioni di funzionamento.

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ARTICOLO 38.

Le latrine avranno:

  1. il pavimento impermeabile con sufficiente pendenza verso il tubo di caduta;
     

  2. le pareti ad angoli arrotondati in materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile fino all'altezza di almeno metri 2, o rivestite in ceramica o altro materiale simile fino ad un'altezza di metri 1,50;
     

  3. abbondante aria e luce direttamente dall'esterno della casa o un attivo impianto di aspirazione e ventilazione, in modo che il ricambio di aria sia in essa continuo;
     

  4. uscio ben connesso e facilmente chiudibile con attivata idonea illuminazione.

I gabinetti, i bagni e le stanze da bagno situate negli alloggi, non potranno aprirsi immediatamente nella cucina o in altra camera di abitazione ma vi si accederà attraverso corridoi o disimpegni o idoneo antibagno o antigabinetto.

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ARTICOLO 39.

Nelle case di nuova costruzione ogni alloggio deve essere fornito di almeno una stanza da bagno dotata di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio di aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno é proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
Il presente articolo si applica nei casi di modificazioni o ripristini di vecchi stabili.

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ARTICOLO 40.

Le disposizioni di cui agli artt. 37 - 38 - 39 si applicano, per quanto di pertinenza ed a discrezione insindacabile dell' Autorità Sanitaria locale, agli uffici, negozi, laboratori, opifici, esercizi pubblici, convitti, educandati e simili.
In detti locali, destinati alla frequenza di più persone, dovrà esservi almeno un gabinetto, a turca, completo di lavamani e acqua corrente ogni 20 persone, separati per maschi e femmine.
Tutti gli scarichi dei vasi, piattaforme, lavelli, lavabo, vasche, docce, bidet, ecc. devono essere forniti di sifone a chiusura idraulica.
Le latrine, i gabinetti, ecc. devono essere tenuti rigorosamente puliti e non emanare cattive esalazioni, quelle in comune lo saranno a cura dei rispettivi proprietari o amministratori.
Durante la costruzione di edifici o il mantenimento di cantieri di lavoro, i costruttori ed i proprietari dovranno provvedere una conveniente e provvisoria latrina per gli operai.

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ARTICOLO 41.

Tubi di caduta delle latrine.

Detti tubi saranno impermeabili, ben connessi nei giunti, a sezione circolare e sufficientemente ampi.
Saranno prolungati di almeno metri 1 oltre il tetto e muniti di mitra o cappello di ventilazione, allo scopo di mettere il pozzo nero in diretta comunicazione con l'aria libera.

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ARTICOLO 42.

Pozzi neri.

E' vietato lo scarico del cessino nella tombinatura stradale.
Però man mano che il Comune avrà provveduto alla costruzione della fognatura, i proprietari delle case che si troveranno nella possibilità di praticare in essa tale scarico, dovranno eseguire le opere che verranno allo scopo stabilite con speciali disposizioni regolamentarie.
Intanto tutte le case dovranno essere provviste di pozzi neri, di capacità proporzionata alla loro destinazione, aventi parete e pavimento impermeabili fatti con calcestruzzo di cemento dello spessore di almeno metri 0,50 rivestiti internamente pure di cemento.

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ARTICOLO 43.

I pozzi neri avranno forma cilindrica ed il fondo costrutto a bacino. Dovranno essere possibilmente collocati nei cortili ed in altre aree interne dei fabbricati e, solo in caso eccezionale, sotto il piano dei sotterranei. Il pavimento dei pozzi neri non potrà mai essere situato a profondità maggiore di metri 5 dal suolo, affinché riesca facile spurgarli colle botti a vuoto pneumatico.

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ARTICOLO 44.

Le bocche dei pozzi neri dovranno essere munite di doppia chiusura in pietra con cuscinetto di sabbia interposto dello spessore di almeno metri 0,10.

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ARTICOLO 45.

Spurgo dei pozzi neri.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla regolare espurgazione dei pozzi neri col sistema pneumatico o con qualunque altro sistema assolutamente inodoro riconosciuto adatto.

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ARTICOLO 46.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, non fosse possibile l'espurgazione col sistema pneumatico, il Sindaco potrà permetterla col sistema antico (delle secchie) purchè:

  1. l'operazione non sia incominciata avanti le ore 23 nè protratta oltre il levar del sole;
     

  2. qualora l'espurgazione non possa compiersi in una sola notte, sia intanto otturato il pozzo nero in modo da impedire ogni nociva od incomoda esalazione;
     

  3. appena ultimata l'operazione il pozzo nero sia restituito allo stato primitivo;
     

  4. siano inoltre lavati e disinfettati diligentemente col latte di calce i muri e selciati che fossero rimasti imbrattati di materie fecali.

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ARTICOLO 47.

Ad ogni espurgazione, in qualunque modo eseguita, terrà dietro la disinfezione completa del pozzo nero con latte di calce.

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ARTICOLO 48.

Salvo il caso di estrema necessità, riconosciuta dall'Ufficiale Sanitario e senza pregiudizio della contravvenzione incorsa, l'espurgazione dei pozzi neri col sistema antico sarà sempre proibita nella notte del sabato e della domenica ed in qualunque notte dal 1° giugno al 15 settembre.

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ARTICOLO 49.

Urinatoi.

Gli urinatoi pubblici e privati dovranno essere costantemente mantenuti puliti. Agli urinatoi che si troveranno nel raggio di diramazione della fognatura, si applicherà la disposizione del 1° alinea dell'art. 42.

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ARTICOLO 50.

I pozzetti degli urinatoi saranno regolarmente svuotati e disinfettati: quelli pubblici per cura del Municipio, quelli privati per cura dei rispettivi proprietari.

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ARTICOLO 51.

Qualora un pozzo nero, un pozzetto od una fossa per la spazzatura ed il letame venga abbandonato, subirà il trattamento di cui all'art. 36, comma c).

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ARTICOLO 52.

Riscaldamento delle abitazioni: ubicazione delle canne fumarie - caloriferi - stufe a cherosene.

  1. Ogni abitazione deve poter essere convenientemente riscaldata, cioè nei locali d'abitazione deve essere possibile raggiungere una temperatura di almeno +20° Celsius anche con temperatura esterna di -7° Celsius.
     

  2. e' vietato inserire stufe, fornelli, caldaie di riscaldamento, scaldabagni ecc. ad una colonna fumaria già impegnata per l'evacuazione di prodotti di combustione di altri focolari, quando non si tratti di canna fumaria ramificata prevista dal 1° comma dell'art. 31 delle Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione, controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico. Va chiarito che è da ritenersi canna fumaria appartenente ad un alloggio o vano, e ad uso del medesimo, quella che vi inizia con la sua bocchetta e non quella che, incassata nella muratura, attraversa più o meno verticalmente una parete dell'alloggio o vano stesso, provenendo da locali sottostanti.
     

  3. le canne fumarie di qualunque tipo di focolare non possono mai essere costruite nè esternamente nè nello spessore dei muri perimetrali prospettanti il suolo pubblico. Non possono esalare al di sotto dei tetti, nè venire addossati a pareti o strutture di materiali combustibili, a meno che ne siano distanziati almeno 20 cm. o da uno strato di materiale termocoimbente di spessore adeguato. Devono essere sempre intubate e non formate da semplici condotti ricavati nello spessore della muratura, anche se questi sono convenientemente lisciati all'interno da cemento o malta. Per la intubatura, di cui trattasi, è vietato l'uso di tubi in cemento amianto. Prima del comignolo, nel tratto terminale della canna fumaria, deve essere ricavato una bocchetta d'ispezione e pulitura della canna fumaria stessa, chiudibile da uno sportello a perfetta tenuta di fumo e gas. Il fomaiolo o comignolo deve osservare il dispositivo dell'art. 33 delle Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico.
     

  4. Caloriferi ad aria calda. Quando siano costruiti da una unica apparecchiatura comprendente la sorgente di calore e l'impianto di distribuzione di aria calda, almeno 1/5 dell'aria erogata deve essere permanentemente ed in modo diretto prelevato dall'esterno degli ambienti da riscaldare attraverso un condotto con imboccatura esterna munita di reticella e privo di qualsiasi valvola limitatrice della sua sezione. La bocca della conduttura posta all'esterno deve essere situata ad almeno 1 metro da terra, al riparo da sorgenti di polvere o di esalazione moleste. Se la potenzialità termica dell'apparecchiatura supera le 30mila Kcal/h, si applicano anche le disposizioni delle apposite Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione, controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico nonchè quelle per la prevenzione degli incendi. Negli impianti centralizzati ad aria calda dovranno essere adottate le opportune soluzioni per evitare che l'aria immessa nei locali abbia una velocità superiore a 1m/secondo, trascini qualsiasi prodotto della combustione, sia eccessivamente secca e polverosa.
    I condotti di distribuzione dell'aria devono essere muniti di portelli per la ripulitura della polvere e degli eventuali depositi solidi da effettuarsi almeno una volta all'anno.
     

  5. Stufe a cherosene e a gas di petrolio liquefatto. Devono essere installate e fatte funzionare in modo che esse non costituiscano pericolo per gli occupanti degli ambienti, nei quali sono installati e funzionanti. In caso diverso il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario adotterà specifici provvedimenti intesi a rimuovere le cause del pericolo.

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ARTICOLO 53.

Pavimentazione dei cortili.

I cortili saranno pavimentati con materiale impermeabile eccetto che abbiano una superficie doppia di quella minima stabilita dal Regolamento Edilizio (art. 24), nel qual caso potranno avere pavimento in selciato od in battuto di ghiaia, sistemato e conservato in modo da assicurare il pronto e continuo scolo delle acque; ma avranno però sempre una superficie in lastre di pietra o cemento, larga almeno metri 1,10, lungo il muro degli edifici.

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ARTICOLO 54.

Terreni scoperti entro l'abitato.

Anche gli altri terreni scoperti dentro l'abitato dovranno essere tenuti, per cura dei rispettivi proprietari, assolutamente sgombri da ristagni d'acqua.

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ARTICOLO 55.

Bucato e preparazione trippe.

E' proibito fare il bucato e preparare trippe sulle vie e nei cortili completamente privi di pavimentazione impermeabile.

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ARTICOLO 56.

Le acque di scarico dei lavandini, vasche di bagni e simili non potranno sboccare liberamente al suolo, ma dovranno essere convogliate nella fognatura stradale. Per le case che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al 2° alinea dell'art. 42 lo scarico dovrà farsi come prescritto nello stesso 2° alinea dell'art. 42 precitato.

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ARTICOLO 57.

Dove manca la fognatura stradale solo le acque pluviali potranno versarsi liberamente sul suolo. Tutte le altre dovranno invece essere immesse nel pozzo nero od in apposito pozzetto per mezzo di condotto impermeabile.

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ARTICOLO 58.

E' proibito fare immondizie tanto nei luoghi pubblici quanto nei cortili od altri recinti privati fuori dei luoghi a ciò destinati.

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ARTICOLO 59.

Materiali di rifiuto e battitura dei tappeti.

E' vietato gettare dalle case sul suolo pubblico o privato qualsiasi materiale di rifiuto, come pure di scuotere, battere dalle finestre prospicienti vie, vicoli e piazze, tappeti, panni od altri oggetti da cui possano separarsi polvere od immondizie.

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ARTICOLO 60.

lo sbattimento delle stuoie o tappeti interi da pavimento, dei sacchi da calce e cementi, anche all'infuori dell'esistenza di qualsiasi infezione nella casa, dovrà farsi esclusivamente nei luoghi e nelle ore che saranno fissati dalla Giunta.

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ARTICOLO 61.

Depositi della spazzatura delle case, dei cortili, delle stalle e scuderie.

Le fosse in muratura destinate a ricevere le immondizie e la spazzatura delle case, dei cortili, nonchè il letame delle stalle e scuderie saranno costruite in buona muratura laterizia, rivestita di cemento, a fondo concavo ed angoli interni arrotondati e munite di coperchio ben connesso da tenersi sempre abbassato. Esse disteranno almeno metri 5 da finestre di stanze abitate o da pozzi di acqua potabile e saranno spurgate non appena ripiene. Ad ogni spurgo seguirà la disinfezione con latte di calce. In mancanza delle fosse suaccennate, o dove non sia possibile mantenere la distanza segnata nel secondo alinea, le immondizie, la spazzatura ed il letame saranno raccolti in recipienti impermeabili a chiusura perfetta da rimettersi giornalmente agli spazzini municipali.

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ARTICOLO 62.

Materiali di rifiuto, rottami ecc. sul suolo pubblico.

E' vietato accumulare sul suolo pubblico la spazzatura, i materiali di rifiuto, i rottami o qualunque altra materia ingombrante; ma si dovranno invece immediatamente asportare nei luoghi e depositi da stabilirsi dalla Giunta, sentito l'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 63.

Spazzamento, innaffiamento.

Allo spazzamento, innaffiamento ed allo sgombro della neve e della spazzatura del suolo pubblico provvede il Municipio.

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ARTICOLO 64.

Lo spazzamento del suolo pubblico, dei cortili, ecc. dovrà eseguirsi ogni giorno, previo uniforme innaffiamento, durante la primavera, l'estate, l'autunno e durante l'inverno nelle giornate asciutte.

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ARTICOLO 65.

Raccolta delle spazzature.

Per la raccolta ed esportazione delle spazzature e dei rifiuti domestici, gli spazzini municipali faranno uso di recipienti metallici e di carretti impermeabili, ben connessi, muniti di coperchio, da disinfettarsi almeno una volta la settimana con latte di calce.

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ARTICOLO 66.

Stalle e scuderie entro la cinta urbana.

Nulla è innovato per le stalle e scuderie attualmente esistenti nel territorio del Comune: quando però in alcuna di esse si manifestassero casi di malattia infettiva con o senza carattere epizootico, se tale stalla non si trova in lodevoli condizioni o non vi si possano eseguire disinfezioni veramente efficaci, sarà chiusa e non ne sarà permessa la riapertura finché non si sia posta nelle condizioni volute dal presente Regolamento.

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ARTICOLO 67.

Le urine, le acque di lavaggio delle stalle e scuderie preindicate saranno convogliate, mediante condotto sotterraneo, o nel pozzo nero od in altro pozzetto da svuotarsi frequentemente.

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ARTICOLO 68.

Tanto nelle fogne stradali quanto nei condotti di scarico delle acque luride domestiche e nelle stalle e nei tubi di caduta delle latrine è vietato immettere corpi solidi capaci di otturarli od ostacolarne la circolazione interna.

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ARTICOLO 69.

Norme per l'asportazione dei materiali di rifiuto.

L'asportazione del letame, delle immondizie ed in genere di ogni materia facile ad imputridire si farà con carri muniti di spalletta ai quattro lati. Il carico non dovrà essere culminante al centro, nè sopravvanzare le spallette, e dovrà essere coperto con assiti o con tele. In ogni caso anche quando si tratti di piccole quantità di materia trasportata su carri usuali, senza spallette, costituirà titolo di contravvenzione il disperdere lungo la via la materia asportata.

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ARTICOLO 70.

Detti trasporti potranno effettuarsi percorrendo le vie più brevi e meno frequentate per uscire dalla città e coll'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficiale Sanitario. Per l'orario provvede l'art. 139.

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ARTICOLO 71.

Il 3° alinea dell'art. 69 riguarda anche i casi di disperdimento di materie escrementizie estratte dai pozzi neri ed orinatoi.

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ARTICOLO 72.

Suolo pubblico davanti alle botteghe.

Coloro che tengono botteghe sotto i portici od in vie con o senza marciapiede hanno l'obbligo di mantenere pulito il tratto di suolo pubblico che sta loro di fronte.

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ARTICOLO 73.

Pulizia cortili, anditi, scale, ecc.

I proprietari nonchè gli inquilini saranno obbligati a tenere puliti i cortili, anditi, scale, vestiboli di porte e muri esteriori delle loro case, come pure a procurare la spazzatura e lavatura con acqua dei canali scoperti, od altri scolatori che si trovassero ancora esistenti nella pubblica via lungo la rispettiva fronte della casa medesima.

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ARTICOLO 74.

Demolizioni.

Prima di qualsiasi demolizione si procederà allo svuotamento e pulitura, previa disinfezione con latte di calce, dei pozzi neri, smaltitoi, canali sotterranei ecc. Durante la demolizione si eviterà il sollevarsi della polvere con opportuni innaffiamenti.

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ARTICOLO 75.

Altezza delle case ed ampiezza dei cortili.

Per l'altezza delle case, ampiezza dei cortili e per le dimensioni degli illuminatoi o trombe di luce, provvede il locale Regolamento Edilizio (art. 23 - 24 - 25 - 26). Nell'abitato non si potrà tracciare alcuna nuova strada se non sentito l'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 76.

Piante degli orti e giardini.

Le piante degli orti e dei giardini dovranno essere tenute a tale distanza dalle abitazioni e disposte in modo che non abbiano a recare umidità o difetto di aria e di luce alle abitazioni medesime.

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TITOLO II


CAPO II

Igiene del suolo e dell'abitato nella zona rurale.


ARTICOLO 77.

Edilizia nelle frazioni e in zona rurale.

Per qualsiasi nuova edificazione, ampliamento, modifica o demolizione vale il dispositivo integrale dell'art. 17 di questo Regolamento con l'avvertenza che quando si richiede alla sua lettera e), quando non esista servizio di asportazione dei rifiuti, si dovrà indicare sui disegni ove si intenda ricavare la fossa in muratura impermeabile e a chiusura ermetica, di cui all'art. 61, per il deposito temporaneo dei rifiuti stessi.

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ARTICOLO 78.

Precauzioni contro l'umidità.

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere preferibilmente collocata su terreno asciutto e con falda acquea profonda. Ove ciò non sia possibile si adotteranno le norme di cui all'art. 18.

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ARTICOLO 79.

Intercapedini.

Non sarà permesso di addossare muri di edifici a colline e terrapieni ma dovranno tenersene distanti almeno metri 3, per agevolare la ventilazione attorno ad essi costruendo, ove occorra, adatte intercapedini, con muri di sostegno, e cunette di scolo per le acque.

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ARTICOLO 80.

Piano delle case.

Il piano di costruzione delle case sarà elevato almeno metri 0,40 dal suolo, e metri 0,70 almeno sul più alto livello cui possano giungere i corsi acqua che si trovano nelle vicinanze e non mai meno di metri 1 sopra il livello massimo della falda idrica.

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ARTICOLO 81.

Altezza degli ambienti.

L'altezza minima interna utile delle camere di abitazione delle case rurali non dovrà essere inferiore a metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli, misurata come all'art. 23. Per la cubatura e la superficie degli ambienti si osserveranno le stesse disposizioni di cui all'art. 26.

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ARTICOLO 82.

Controsoffitti.

Le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto, avranno un contro soffitto come all'art. 28 e non potranno avere altezza inferiore di quella stabilita all'art. 23 ultimo comma.

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ARTICOLO 83.

Pavimenti.

Il pavimento delle stanze dovrà essere rivestito di materiale ben connesso.

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ARTICOLO 84.

Ricoveri notturni.

Per ricoveri notturni di regola si dovranno adibire locali situati al primo piano; se questi saranno al piano terreno dovranno essere convenientemente difesi dall'umidità sia col sopraelevare il pavimento, sia con drenaggi, vespai o cantine. Dovranno essere provvisti di porte e di telai a vetri ed avere le pareti e le volte tinte di bianco. Nei ricoveri notturni i dormitori dei maschi dovranno essere separati da quelli delle femmine. Per la cubatura dispone l'art. 81.

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ARTICOLO 85.

Latrine.

Ogni abitazione per una famiglia sarà provveduta di una latrina rispondente alle prescrizioni degli artt. 37 e 38. Per le case di nuova costruzione saranno osservate le disposizioni dell'art. 39. Anche per le case rurali valgono le norme contenute nel precedente art. 40.

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ARTICOLO 86.

Pozzi neri.

Per raccogliere le materie fecali si farà uso dei pozzi neri come agli artt. 42 (2° alinea), 43 e 44.

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ARTICOLO 87.

Detti pozzi neri saranno regolarmente spurgati dai rispettivi proprietari con qualunque sistema, osservate però le norme dell'art. 46 quando si faccia uso del sistema antico e 47 qualunque sistema si adoperi.

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ARTICOLO 88.

Provvista di acqua potabile.

Quando sia dimostrata l'impossibilità di provvedere la casa di acqua potabile con pozzi tubolari, si potrà ricorrere ai pozzi in muratura ed alle cisterne costrutti e conservati come all'art. 36.

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ARTICOLO 89.

Pozzi a scopo agricolo.

I pozzi destinati esclusivamente a scopo agricolo non sono soggetti ad alcuna speciale norma igienica, ma dovranno però sempre essere provveduti, al loro orificio, di riparo alto almeno metri 0,90 dal suolo.

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ARTICOLO 90.

Stalle, ovili, porcili, pollai.

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, saranno possibilmente tenuti lontani dalle case. Quando facciano corpo colla casa, non saranno posti in diretta comunicazione con essa, ma separati da muri divisori resi impermeabili.

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ARTICOLO 91.

Non potranno essere utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti alle stalle, ovili, porcili e pollai.

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ARTICOLO 92.

Cubatura delle stalle.

Le stalle saranno abbondantemente ventilate ed illuminate. Non saranno utilizzate come camere da dormire. Avranno una cubatura di almeno mc. 25 per ogni capo grosso di bestiame e la metà per ogni capo piccolo.

Pavimento.

Il pavimento sarà dotato di pendenza sufficiente, sarà lastricato con lastre di pietra ben congiunte con cemento od altro materiale impermeabile ed avrà gli scoli necessari.

Pareti.

Tanto le pareti, che avranno gli angoli arrotondati, quanto le volte, saranno rivestite di intonaco liscio in modo da poter essere all'occorrenza disinfettate, e saranno mantenute costantemente pulite.

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ARTICOLO 93.

Mangiatoie.

Le mangiatoie saranno costruite in pietra, in cemento od altro materiale impermeabile, meno la parte anteriore che potrà essere in legno trattato col carbolineo od altra materia equivalente ed avranno gli angoli interni arrotondati.

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ARTICOLO 94.

Abbeveratoi.

Gli abbeveratoi saranno pure costruiti di materiale impermeabile, con spigoli interni arrotondati. Dovrà esservi assicurato il rinnovamento dell'acqua.

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ARTICOLO 95.

Anche i porcili saranno sufficientemente aerati ed illuminati. Pel pavimento, per le pareti e per gli scoli valgono le disposizioni contenute nel 4° e 5° alinea dell'art.92. Non dovranno essere sorgente di fetide esalazioni.

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ARTICOLO 96.

I pollai saranno costruiti in modo da poter essere all'occorrenza completamente disinfettati.

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ARTICOLO 97.

La lettiera delle stalle e dei porcili, ovunque ubicati, dovrà essere fatta con torba, paglia, foglie od altro strame asciutto e mantenuta in condizioni normali e non in stato di fermentazione. E' proibito di fare lettiere col contenuto di pagliericci appartenuti ad ammalati o morti di malattie contagiose.

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ARTICOLO 98.

Depositi per la spazzatura delle stalle, ovili, porcili, pollai.

Nei sobborghi adiacenti alla città il letame e la spazzatura dei porcili, stalle e pollai, dei cortili e delle case saranno raccolti entro fosse come all'art. 61. Le urine e le acque domestiche si raccoglieranno come prescritto dall'art. 67.

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ARTICOLO 99.

Soltanto nelle case rurali e nelle frazioni esterne agglomerate è tollerata la raccolta dei materiali di cui al 1° alinea dell'articolo precedente in mucchi che poseranno però sempre su piattaforma di materiale impermeabile, con bordi pure impermeabili, rilevati di almeno metri 0,30. Detti mucchi saranno collocati alla maggior distanza possibile dalle abitazioni, dai pozzi e cisterne d'acqua .

Raccolta delle acque luride delle stalle, ecc.

Le urine e le acque di lavaggio comprese quelle domestiche potranno essere immesse nel letamaio mediante condotti impermeabili, a fondo concavo.

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ARTICOLO 100.

Asportazione del letame

L'asportazione del letame, delle immondizie ecc. dall'abitato dei sobborghi adiacenti alla città si effettuerà secondo le norme prescritte dagli articoli 69 e 70.

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ARTICOLO 101.

Terreni scoperti fuori della città.

I terreni fuori della città, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, dovranno conservarsi, dai rispettivi proprietari, costantemente liberi da impaludamenti e provveduti, ove occorra, dei necessari canali di scolo mantenuti in perfetto stato di funzionamento.

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ARTICOLO 102.

Costruzione dei condotti di scarico.

I condotti di scarico di cui agli artt. 57 (2° alinea) e 67 dovranno essere di calibro sufficiente, assolutamente impermeabili, a sezione circolare od ovale, ben connessi nei giunti. Dovranno essere muniti di sifone od altro interruttore a chiusura idraulica, mantenuto sempre in perfetto stato di funzionamento. Però nelle case rurali, nei sobborghi adiacenti alla città e nelle frazioni esterne agglomerate, che si trovino fuori dalla diramazione della fognatura municipale, le chiusure idrauliche potranno omettersi.

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ARTICOLO 103.

Si applicheranno inoltre alle case rurali, ai sobborghi adiacenti alla città e alle frazioni esterne agglomerate le disposizioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 24, 27, 29 (1° alinea), 30, 31, 36 (comma a, b, c), 51, 52, 58, 68, ai soli sobborghi adiacenti alla città e frazione esterne agglomerate le disposizioni di cui agli artt. 35 (ultimo alinea), 42, 49, 50, 53, 56, 57, 59, 62, 71, 72, 74, 75, 76.

Costruzione pozzetti.

I pozzetti di cui agli artt. 57 (2° alinea) e 67 saranno costrutti come prescrivono gli artt. 42 (2° alinea), 43 e 44, regolarmente svuotati e disinfettati secondo le indicazioni degli artt. 45, 46, 47.

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TITOLO II


CAPO III

Disposizioni generali sull'Igiene del suolo e dell'abitato.


ARTICOLO 104.

Vigilanza sui lavori di costruzione e restauro.

Il Sindaco, valendosi del personale addetto agli Uffici d'Igiene e d'arte, sorveglierà i lavori e visiterà le case durante il periodo della costruzione, per assicurarsi che esse rispondano ai progetti di cui agli artt. 17 e 77 ed in caso contrario potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori.

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ARTICOLO 105.

Autorizzazione ad abitabilità criteri di valutazione del grado di umidità dei muri.

1. In esecuzione del dispositivo dell'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 nessun edificio per abitazione di nuova costruzione o rifatto o ampliato di cui all'art. 17 di questo Regolamento Municipale d'Igiene, potrà essere abitato in modo parziale o totale o in maniera continua o discontinua senza aver prima ottenuto dal Sindaco la prescritta autorizzazione di abitabilità. Analogamente qualsiasi altra costruzione sorta con permesso edilizio (capannone, edicola funeraria, stabilimento, ecc.) dovrà ottenere la relativa autorizzazione di agibilità prima di venir occupata o usata. E' in facoltà del Sindaco ordinare e fare eseguire lo sgombero delle costruzioni, che venissero occupate o usate in contrasto con il precedente disposto o assoggettare semplicemente a procedimento, per violazione delle regole sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare o abiti in locali, di cui è questione, prima che i medesimi siano stati autorizzati all'abitabilità o all'uso.

2. Agli effetti del paragrafo precedente, di qualsiasi stabile di nuova costruzione o ampliato o ricostruito ecc. non sarà autorizzata l'abitazione o, comunque, l'uso e l'occupazione (e quindi non potrà essere abitato, usato o occupato) se prima non sarà stato assoggettato a sopralluogo da parte dell'Ufficiale Sanitario o da parte del personale tecnico o ciò da lui delegato e dall'Ingegnere Capo o da personale tecnico da lui in ciò delegato, previa presentazione al Sindaco della domanda in bollo da parte del proprietario della costruzione. Nel corso dei sopralluoghi si accettano, oltre all'eventuale collaudo degli eventuali cementi armati, la rispondenza della costruzione al progetto o alle varianti approvata; il perfetto prosciugamento dei muri e degli orizzontamenti, l'esistenza ed il funzionamento a termini di regolamento degli impianti idro-sanitari; la buona potabilità dell'acqua ad uso alimentare, la costruzione regolamentare dei depositi delle spazzature, l'avvenuta apposizione (o quanto meno la presentata domanda all'Ufficio Anagrafe) del numero civico, quando necessario; la rispondenza degli impianti termici di potenzialità inferiore a 30mila Kcal/h alle disposizioni del Titolo III delle Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione ed il controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico. Se lo stabile è riscaldato da un impianto termico di potenzialità superiore alle 30mila Kcal/h, contestualmente alla domanda per la richiesta di autorizzazione da parte del Sindaco all'abitabilità il proprietario dovrà indicare il numero e la data del certificato di prevenzione incendio rilasciato per l'impianto stesso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per ottenere dal Sindaco l'agibilità di stabilimento industriale il proprietario dovrà, oltre a quanto precede, dimostrare di aver ottemperato tutto quanto ricorre al Titolo IV delle dianze citate Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene. L'autorizzazione all'agibilità o all'occupazione è rilasciata dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, sentito l'Ingegnere Capo del Comune. Qualora all'atto del sopralluogo siano accertate irregolarità igieniche edilizie con riflessi negativi sulle condizioni igieniche del fabbricato (Consiglio di Stato, sez. V decisione n. 661 del 03.07.1970) o l'inosservanza delle citate Norme Integrative al Regolamento Comunale d'Igiene, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata, se non quando saranno state eliminate le irregolarità ed osservate le Norme stesse.

3. Criterio di valutazione dell'umidità dei muri. Agli effetti del presente articolo, e quando si richieda un giudizio sanitario, sull'umidità di un vano qualsiasi di un edificio, si intenderà malsano quel locale, la cui malta e materiale costruttivo ad esso legato, nello spessore dei muri maestri ad altezza di cm. 40÷140÷240 dal pavimento sulla stessa verticale, dia in media con il metodo della conducibilità elettrica, un grado di umidità permanente superiore al 3% per muratura in laterizio, o superiore al 6% per muratura in pietra leggera assorbente, ad es. tufo. Per l'indagine sui pavimenti si sottoporrà ad esame il materiale subito sotto il pianellato e varranno gli stessi criteri precedenti.

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ARTICOLO 106.

Il rifiuto di tale autorizzazione sarà notificato agli interessati, i quali potranno ricorrere al Prefetto a norma dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636.

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ARTICOLO 107.

Igiene nelle case abitate.

Il Sindaco farà ispezionare frequentemente le case abitate per riconoscere:

  1. se l'acqua potabile sia salubre come all'art. 324, e sufficientemente protetta da pericoli di inquinamento;
     

  2. se cessi, i pozzi neri, gli acquai, i lavandini, la fognatura domestica, siano mantenuti in lodevole stato di funzionamento;
     

  3. se sia conservata la pulizia dei cortili, delle scale e corridoi che hanno con essi comunicazione.
    In caso negativo e, salvo la contravvenzione incorsa, intimerà ai rispettivi proprietari le opere ritenute necessarie.

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ARTICOLO 108.

Ogni qualvolta nelle case già costruite l'Ufficiale Sanitario riconosca che le condizioni di una abitazione non siano in armonia con le disposizioni sanitarie vigenti e col presente Regolamento per modo che vi sia pericolo per chi vi abita o per chi abita quelle vicine, il Sindaco promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti perchè l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità eliminate. Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti od i proprietari si rifiutino di introdurli, il Sindaco dichiarerà la casa in tutto o in parte inabitabile e ne ordinerà la chiusura a termini dell'art. 71 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, salvo il ricorso al Prefetto.

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ARTICOLO 109.

Il ricorso di cui sopra avrà effetto sospensivo eccetto quando sia fatta al Sindaco facoltà di provvedere d'urgenza a termini dell'art. 151 della Legge Comunale e Provinciale. (art. 100 (2° alinea) del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45).

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ARTICOLO 110.

Case rurali per l'abitazione dei lavoratori.

Per le case rurali, adibite ad abitazione di coloro che sono addetti in modo permanente od avventizio alla coltivazione dei fondi appartenenti al proprietario della casa stessa hanno inoltre vigore i comma 1° e 2° dell'art. 15 della Legge 25 febbraio 1904, n. 57. (art. 71 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 111.

Trattandosi di ricostruzione o riforma di edifici già esistenti, potrà il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, approvare progetti che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche ancorché non siano state esattamente osservate le prescrizioni del presente Regolamento.

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TITOLO III

Industrie - scuole - asili - convitti - educandati e simili
Istituti di cura medico-chirurgica - bagni.



CAPO I

Opifici, fabbriche, concimazione dei terreni, casa di cura zooiatrica, depositi di cenci e di merci in genere, maceratoi, risaie, teatri, parrucchieri.



ARTICOLO 112.

Opifici industriali.

Chiunque voglia attivare un opificio industriale o laboratorio, a senso dell'art. 1 del Regolamento 29 Gennaio 1903, n. 41, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, dovrà, indipendentemente dalle altre denuncie imposte da speciali disposizioni legislative, darne avviso scritto 15 giorni prima al Sindaco.

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ARTICOLO 113.

Gli opifici e laboratori di cui all'art. 112, oltre le condizioni di salubrità stabilite dal presente Regolamento per i locali d'abitazione, dovranno:

  1. avere il pavimento e le pareti protetti dall'umidità e mantenuti costantemente in stato di pulizia, ove a ciò non osti la natura dell'industria;
     

  2. avere cubatura proporzionata al numero degli operai;
     

  3. avere attivata una sufficiente ventilazione anche ad ambiente chiuso;
     

  4. Essere illuminati in modo che tutti gli operai possano attendere al lavoro senza sforzo dell'organo visivo;
     

  5. essere provvisti di acqua salubre come all'art. 324, in quantità sufficiente ed in condizioni tali da escludere ogni pericolo di contaminazione per parte dei prodotti o rifiuti dell'opificio o per altra causa qualunque.

Nei locali di lavoro dove si ha sviluppo di polvere o di gas deleteri o di esalazioni puzzolenti, la cubatura dovrà essere sufficiente per ciascun lavorante e l'aria vi dovrà essere opportunamente rinnovata mediante attiva ventilazione artificiale. Si dovrà altresì provvedere all'aspirazione rapida della polvere o dei gas con mezzi riconosciuti efficaci dall'Autorità Municipale.

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ARTICOLO 114.

Tutti gli altri laboratori non compresi nell'art. 1 del Regolamento 29 Gennaio 1903, n. 41, dovranno almeno rispondere alle condizioni di cui all'art. 113 (alinea a, b, c, d, e). Circa i locali destinati alla manipolazione delle farine per la confezione del pane, paste alimentari, pasticcerie e simili, e circa gli operai relativi, provvedono gli artt. 144 e 145.

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ARTICOLO 115.

Stabilimenti e laboratori insalubri.

Negli stabilimenti e laboratori dove si compiono operazioni pericolose od insalubri sarà proibito agli operi di portare cibi e bevande e di mangiare e bere nei locali di lavoro.

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ARTICOLO 116.

Negli stabilimenti o laboratori con contingente normale di oltre 30 individui, o dove si sviluppino esalazioni nocive o sgradevoli, polveri, fuliggine, o dove in qualunque altro modo gli operai siano soggetti ad insudiciarsi, si dovrà porre a loro disposizione un lavabo con catinelle in numero sufficiente, provviste anche di sapone per lavamento delle mani e del viso.

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ARTICOLO 117.

Canne fumarie e comignoli per forni per pane e impianto termico di laboratori artigiani.

Le canne fumarie per forni per pane e quelle per forni o impianti termici di laboratori artigiani, di cui alla lettera f) art. 1 D.P.R. 22.12.1970 n. 1371 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 615/1966 per quanto attiene agli impianti termici", devono avere sezione adeguate alla potenzialità del forno o impianto, cappa di aspirazione sul focolare o altro idoneo apparato che garantisca sempre un ottimo tiraggio, e devono essere tanto più isolate dalle pareti che attraversano quanto maggiore è la temperatura e la quantità dei fumi emessi. I loro comignoli o fumaioli devono rispondere a quanto dispone l'art. 33 delle Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione, controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico.

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ARTICOLO 118.

Manifatture fabbriche e simili.

Tutti gli stabilimenti industriali o laboratori di cui all'art. 116 dovranno essere sempre provveduti del necessario per i primi soccorsi d'urgenza.

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ARTICOLO 119.

La Giunta, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, potrà permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria, manifattura o fabbrica, iscritta nella 1^ classe (industria da isolarsi), quando risulti accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi e di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato. (articolo 68 (5° alinea) del Testo Unico Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907 n. 636).

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ARTICOLO 120.

Distanza dall'abitato delle industrie insalubri.

Tanto la distanza dall'abitato quanto le cautele da adottarsi a difesa della pubblica salute, per le industrie, manifattura o fabbriche attivande contemplate nell'art. 119, saranno di volta in volta stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Capo dell'Ufficio d'Arte, ciascuno secondo la sua competenza.

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ARTICOLO 121.

Chiusura delle fabbriche ed allontanamento dei depositi insalubri.

La Giunta, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi salvo, nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 151 della Legge Comunale e Provinciale. (art. 94 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901, n. 45).

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ARTICOLO 122.

L'ordine di cui all'art. precedente sarà notificato dal messo comunale agli interessati, i quali potranno ricorrere a termine degli artt. 95 e 96 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901.

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ARTICOLO 123.

Scoli e residui industriali e artigianali.

E' vietata l'immissione degli scoli e dei residui industriali e artigianali ingombranti o pericolosi nei corsi d'acqua e canali d'acqua, come pure ne è vietato il disperdimento nelle falde sotterranee e il deposito sulla superficie del suolo, anche per scopi agricoli, prima che dette acque e residui abbiano seguito una conveniente depurazione con metodi appropriati, ritenuti tali dall'Autorità Sanitaria Comunale, sentiti eventualmente i pareri di istituti ed organi competenti.

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ARTICOLO 124.

Valori accettati nelle acque di scarico.

La scelta del metodo di depurazione sarà rimessa ai proprietari dell'industria o dell'attività artigianale; però all'Autorità Municipale compete il diritto di controllare in qualunque momento, avvelendosi anche di Istituti e di organi competenti, l'efficacia del metodo adottato. Per lo sversamento di affluenti industriali o artigianali in corsi d'acqua e canali superficiali, anche se tali affluenti prima di raggiungerli debbano percorrere una rete di fognatura (6) non sono ammessi valori superiori ai seguenti:

CARATTERISTICA SCARICO LIMITE ACCETTABILE
pH 6,5 * 8,5
Temperatura 30°C (1)
Odore non deve essere causa di molestia
Colore non riscontrabile dopo diluizione
1 : 10 su spessore 10 cm.
Solidi grossolani assenti
Sostanze in sospensione 30 mg./l.
Sostanze sedimentabili (in due ore) 0,5 ml/l.
B.O.D.5 a 20° C 30 mg/l.
C.O.D. (coa K1 Cr= O7 a due ore) 125 mg/l.
Ossigeno consumato
(KMnO1 4 ore a 27° C) 80 mg/l.
Ossigeno disciolto = 5 mg/l.
Stabilità relativa a 20° C = 5 giorni
N - ammoniacale (NH4) 5 mg/l. (2)
N - nitroso (NO2) 1 mg/l.
N - nitrico (NO3) 30 * 50 mg/l. (2)
Argento 0,1 mg/l.
Cianuri (CN) 0,05 mg/l.
Arsenico 0,05 mg/l.
Bario 4 mg/l.
Boro 4 mg/l.
Cadmio 0,05 mg/l.
Cromo (trivalente) 1,0 mg/l.
Cromo (esavalente) 0,05 mg/l.
Ferro + Manganese 2,0 mg/l.
Mercurio 0,005 mg/l.
Molibdeno 0,05 mg/l.
Nichel 1,0 mg/l.
Piombo 0,05 mg/l.
Rame 0,5 mg/l. (3)
Selenio 0,05 mg/l.
Zinco 1,0 mg/l.
Somma metalli:Cu, Cr, Zn, Hg,
Cd, Se, Ag, Pb, As) 1,0 mg/l.
Cloruri (Cl ) 300 mg/l.
Fluorari (F ) 10 mg/l.
Fosfati (PO4 ) 5 mg/l. (2)
Solfati (SO4 ) 250 mg/l.
Soliti (SO3 ) 1,0 mg/l.
Idrocarburi 2,0 mg/l. (4)
Grassi ed oli commestibili 10 mg/l.
Fenoli 0,05 mg/l.
Solventi organici assenti
Tensioattivi (MBAS) 2,0 mg/l.
Formaldeide 1,0 mg/l.
Cloro libero 1,0 mg/l.
Radioattività legislazione specifica.

*****************

  1. In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata a valle dello scarico di un raggio di metri 100 non deve superare di 3° C la temperatura misurata a monte.
     

  2. Per scarichi in acque lacustri i valori massimi di ammoniaca, nitrati solfati dovranno essere rispettivamente di 2 mg/l, 5 mg/l e 0,5 mg/l.
     

  3. Per scarichi in acque marine: 0,05 mg/l.
     

  4. Per le stazioni di servizio: tollerabile un limite di 5 mg/l.
     

  5. Per scarichi in acque marine: 0,1 mg/l.
     

  6. Quando lo scarico avviene in fognatura munita di impianto finale di depurazione, i valori di accettabilità dovranno essere fissati in funzione del tipo di trattamento.

Nella tabella sono riportati i valori limite per le caratteristiche più comuni da determinare sugli affluenti; ve ne sono altre che dovranno essere prese in considerazione quando se ne ravvisi la necessità (es. Alluminio, Stagno, contenuto salino, pesticidi, coliformi, saggi di tossicità per i pesci, ecc.).

********************

Quando l'affluente industriale o artigianale, per mancanza di corsi d'acqua o di canali idonei, giudicati tali dall'autorità sanitaria, deve essere forzatamente disperso nella falda sotterranea, l'autorizzazione sanitaria a tale metodo di eliminazione è concessa solo dopo che di volta in volta l'Autorità Sanitaria, avvalendosi anche dell'eventuale opera di competenti organi e Istituti tecnici, ha appurato i limiti massimi concedibili, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e geologiche. Analogamente si procederà nel caso di deposito sulla superficie del suolo, anche per scopi agricoli, purchè l'acqua non abbia ad impaludare. Le spese per tali controlli intesi a ottenere l'autorizzazione a scaricare sia nei corsi d'acqua, tramite o no la fognatura, sia nel sottosuolo o sulla superficie sono a carico della attività industriale o artigianale interessata. Nulla è dovuto, invece per i controlli d'ufficio.

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ARTICOLO 125.

Divieto di allevare in città animali bovini, ovini, suini, oche, anitre, conigli, cavie.

Eccezione fatta per le sole vacche lattifere, non sarà permesso nella città di tenere ed allevare animali bovini, maiali, capre, pecore, oche, anitre. Il Sindaco potrà, in via precaria, rilasciare agli esercenti macellai ed ai conduttori di alberghi e stallaggi uno speciale permesso per ricoverare bovini destinati al mattatoio o al pubblico mercato in numero proporzionato alla cubatura delle stalle, dopo visita dell'Ufficiale Sanitario e del veterinario Municipale i quali accertino che gli ambienti trovansi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento. Il permesso di cui sopra dovrà, per cura del titolare, essere rinnovato ogni anno.

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ARTICOLO 126.

Case di cura zooiatrica.

Pure nella città è vietato tenere conigli, cavie e polli a scopo di allevamento commerciale. Le case di cura zooiatrica o stazioni di allevamento di cani sono subordinate al permesso del Sindaco, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del veterinario Municipale. Esse dovranno sempre avere un locale adatto per isolarvi gli animali affetti da malattie contagiose.

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ARTICOLO 127.

Produzioni di odori e fumi molesti.

Nell'interno delle case, seminterrati, cortili privati o spazi pubblici, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di odori molesti, deve essere praticata in modo che gli stessi siano captati nel punto di produzione ed esalati sopra i tetti o in punti riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario. E' vietato bruciare in spazi pubblici o privati, all'aria aperta o in locali nei quali non esistano apposite canne fumarie, materiale la cui combustione possa provocare o provochi fumo, che all'altezza di metri 2 dal suolo, superi in capacità il n. 2 del comparatore di Ringelman, oppure sia causa di esalazioni moleste o pericolose, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Ufficiale Sanitario circa il luogo, i metodi e i tempi dell'operazione. L'autorizzazione stessa dovrà essere richiesta, almeno cinque giorni prima dell'operazione di bruciamento, con domanda scritta, presentata in duplice copia di cui una in bollo, al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 3 delle Norme Integrative del Regolamento Comunale d'Igiene per la prevenzione controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico, che provvederà a restituire quella in carta legale entro il termine di cinque giorni con l'annotazione del provvedimento adottato dall'Ufficiale Sanitario. La semplice presentazione della domanda non autorizza il compimento dell'operazione.

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ARTICOLO 128.

Depositi molesti.

Nella località di cui all'art. precedente (1° alinea) sono vietati i depositi di merci od oggetti da cui emanino odori molesti. Sono altresì vietati i depositi di merci di qualunque natura e di semi (non esclusi i cereali) alterati o invasi da parassiti vegetali od animali.

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ARTICOLO 129.

Depositi di cenci, di ossa, di piume e simili.

I depositi di cenci, di piume, di ossa e simili dovranno essere collocati in case isolate, fuori dell'antica cinta daziaria e della linea segnata dal Canale Lanza, ben ventilati ed illuminati, con pavimento impermeabile e pareti rivestite di intonaco pure impermeabile. Non avranno alcuna comunicazione diretta con gli alloggi e saranno completamente disinfettati almeno due volte all'anno come agli artt. 360, 361, 362.

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ARTICOLO 130.

I piccoli depositi temporanei di dette merci, dipendenti da minuti acquisti, potranno essere tollerati anche nella città, ma con l'osservanza delle seguenti norme:

  1. L'acquisitore dovrà fare denuncia all'Ufficio d'Igiene della località in cui intende tenere il deposito temporaneo;
     

  2. tale deposito non dovrà mai contenere più di chili 400 di cenci e chili 50 di ossa;
     

  3. qualunque sia la quantità acquistata, essa non potrà mai rimanere nel deposito provvisorio durante la notte, nè oltre le ore 20; e nei mesi di Maggio, Giugno Luglio e Agosto lo sgombro dovrà farsi due volte al giorno, prima delle ore 12 e delle ore 20.

Le guardie Municipali avranno libero accesso in detti locali in qualunque ora anche di notte.

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ARTICOLO 131.

Transito dei cenci e delle ossa.

Entro città è vietata l'introduzione ed il transito dei cenci e delle ossa in quantità superiore a chili 50 per le ossa, e chili 400 per i cenci; così pure è vietato disperdere lungo la strada le dette sostanze.

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ARTICOLO 132.

Maceratoi.

La macerazione del lino, della canapa, ed in generale delle piante tessili, è permessa soltanto in vasche a pareti e fondo di muratura impermeabile. E' vietata a distanza minore di metri 100 dalla strada di circonvallazione e di metri 30 dalle altre strade pubbliche, dagli aggregati di abitazione, da pozzi, da serbatoi di acqua potabile ed acquedotti. (Art. 67 Testo Unico Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 133.

Lo sbocco dei canali di scarico dei maceratoi dovrà farsi in luogo ed in modo da evitare qualsiasi danno o molestia.

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ARTICOLO 134

Durante la macerazione l'acqua dovrà coprire completamente e costantemente i materiali deposti nella vasca. Finita la macerazione la vasca dovrà essere accuratamente ripulita ed i residui estratti dovranno essere sparsi sul terreno asciutto circostante od altrimenti distrutti.

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ARTICOLO 135.

Risaie.

Le risaie dovranno avere una sufficiente pendenza ed i canali di scolo necessari perchè il deflusso dell'acqua sia in esse continuamente libero ed attivo e dovranno essere sistemate in modo che la risaia si possa rapidamente e completamente prosciugare.

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ARTICOLO 136.

Terreni irrigati.

L'irrigazione dei terreni a scopo agricolo, escluse le risaie, è permesso soltanto alla condizione che l'acqua vi subisca un continuo ricambio e l'irrigazione sia fatta in modo che i terreni stessi non diventino paludosi.

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ARTICOLO 137.

Ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali e di falda.

E' vietato costruire sul corso dei canali di acque superficiali qualsiasi opera o sbarramento che impedisca il regolare deflusso delle acque dai terreni, canali, bacini adiacenti e che cagioni impaludamenti permanenti nei terreni stessi. Così pure sono vietate le opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso della falda acquea. (Art. 36 Legge Sanitaria 22 Dicembre 1888).

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ARTICOLO 138.

Fosse di prestito, bacini industriali.

L'escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolte stagnanti non potrà farsi senza licenza del Sindaco. I bacini di raccolta di acqua a scopi industriali debbono avere il fondo e le pareti di muratura impermeabile.

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ARTICOLO 139.

Concimazione dei terreni.

La concimazione dei terreni col cessino sia allo stato naturale, sia in qualunque modo diluito, potrà eseguirsi soltanto dalle ore 22 alle ore 8 dal 1° Marzo a tutto Settembre, dalle ore 22 fino alle ore 10 negli altri mesi. Però ogni qualvolta possa ragionevolmente temersi che tale sistema di concimazione abbia a pregiudicare la pubblica salute, potrà il Sindaco impedirne la continuazione.

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ARTICOLO 140.

Terricciati e composte.

I miscugli di terra col cessino per farne terricci e l'innaffiamento col cessino della spazzatura e del letame di stalla dovranno eseguirsi a distanza non minore di metri 40 dalla strada di circonvallazione e di metri 20 dagli altri punti indicati dall'art. 132 (2° alinea) osservato l'orario stabilito al 1° alinea dell'art. 139. Le materie di mano in mano che si verseranno, dovranno subito coprirsi con un sufficiente strato di terra.

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ARTICOLO 141.

Concimazione degli orti.

La concimazione col cessino è assolutamente vietata nei terreni coltivati ad ortiglia, a qualunque distanza ubicati. Così pure è vietato di innaffiare gli ortaggi con cessino puro o diluito anche se disinfettato. Tale concimazione, tanto se pura quanto se commista con altre materie, è permessa soltanto su terreno privo di ortaggi.

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ARTICOLO 142.

Aggregati di abitazioni.

Agli effetti dell'art. 132 (2° alinea), si considerano come aggregati di abitazioni gli edifici e le riunioni di edifici dove convivono più di 100 persone. (Regolamento Provinciale per la risicultura nella Prov. di Alessandria).

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ARTICOLO 143.

Fabbriche di birra, ghiaccio artificiale, acque gazose e simili.

Chiunque voglia attivare una fabbrica di birra, di acque minerali e gazose (compresa l'acqua di seltz) ad uso di bevanda, o di ghiaccio artificiale, dovrà richiederne l'approvazione del Sindaco, trasmettendo all'uopo i documenti riflettenti il metodo di fabbricazione che si intende adottare. Tali fabbriche dovranno essere provvedute di apparecchi, riconosciuti efficaci dall'Ufficiale Sanitario, per la lavatura e disinfezione delle bottiglie destinate alla vendita della birra e delle acque gazose. Per le fabbriche preindicate, trovantesi fuori dal raggio di distribuzione dell'acquedotto Municipale, si dovrà presentare, con gli altri documenti, anche quello riflettente l'analisi chimica e batteriologica dell'acqua che si vuole adoperare.

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ARTICOLO 144.

Locali di lavorazione delle farine.

I locali destinati alla manipolazione delle farine per la confezione del pane, paste alimentari, pasticcerie e simili, oltre alle disposizioni contenute nell'art. 113 (comma a, b, c, d, e), dovranno avere non meno di 15 m. c. di capacità per ciascun individuo che vi sta a lavorare, non comunicheranno con cessi o stalle e non saranno adibiti come camera da dormire.

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ARTICOLO 145.

Lavoro notturno dei panettieri e pasticcieri.

E' proibito ai panettieri, fornai e pasticcieri il lavoro notturno dalle ore 21 alle ore 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle ore 23. Le concessioni modificanti il suesposto divieto sono disciplinate dalla Legge 22 marzo 1908, n. 105 e Regolamento relativo.

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ARTICOLO 146.

Teatri.

I teatri ed altri luoghi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere abbondantemente aerati qualora occorra anche con apparecchi di ventilazione, collocati in modo che non rechino molestia.

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ARTICOLO 147.

Durante il periodo degli spettacoli la spazzatura dei locali di cui all'art. precedente, dovrà eseguirsi ogni giorno, nelle ore antimeridiane, previa bagnatura del pavimento con soluzione disinfettante.

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ARTICOLO 148.

Barbieri e parrucchieri.

I barbieri e parrucchieri dovranno curare la pulizia delle loro persone e la disinfezione degli strumenti (rasoi, forbici, pettini, spazzole, ecc.), ogni qualvolta abbiano servito, con prolungata immersione in acqua bollente od in soluzioni antisettiche riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario. Per l'aspersione di polveri o di liquidi odorosi faranno uso di polverizzatori o di batuffoli di cotone che saranno distrutti volta per volta.

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ARTICOLO 149.

Per insaponare la barba i barbieri dovranno usare il sapone in polvere. E' proibito l'uso del sapone in pezzi.


TITOLO III


CAPO II

Scuole, Asili, Convitti, Educandati e simili, Istituti di cura medico-chirurgica, bagni.

 

ARTICOLO 150.

Autorizzazione ad aprire scuole, convitti e simili.

Chiunque intenda aprire scuole, asili, convitti, educandati, od altri istituti destinati alla convivenza di parecchie persone, dovrà farne denuncia scritta al Sindaco. Il Sindaco permetterà l'apertura dopo che l'Ufficiale Sanitario avrà accertato che furono adempite tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

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ARTICOLO 151.

Il permesso di cui all'articolo precedente sarà negato ai facenti parte di ordini religiosi che attendono all'assistenza degli infermi, sempre quando non abbiasi la certezza che il personale infermiere vive completamente e permanentemente isolato dal personale insegnante.

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ARTICOLO 152.

Aule scolastiche.

Le aule scolastiche dovranno presentare le necessarie garanzie di salubrità riguardo l'ubicazione, l'illuminazione e la ventilazione. Avranno inoltre:

  1. la cubatura di almeno mc. 4.50 ed una superficie pari ad 1 mq. per ogni scolaro;
     

  2. l'altezza non minore di m. 4;
     

  3. le pareti tinte in colore giallognolo, ad angoli arrotondati, rivestite di materiale suscettibile di lavatura almeno fino all'altezza di m. 2 e, dove siavi pericolo di umidità, rivestite di materiale idrofugo fino alla stessa altezza.

Si osserveranno inoltre, per la costruzione degli edifici scolastici, le istruzioni tecnico-igieniche annesse al regolamento 15 Novembre 1900, n. 484.

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ARTICOLO 153.

Pavimento delle aule scolastiche.

Il pavimento delle aule scolastiche dovrà essere di legno ben connesso o di altro materiale refrattario all'umidità e tale da permettere la quotidiana pulitura.

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ARTICOLO 154.

Mobilio delle scuole.

Il mobilio scolastico ed in ispecie i banchi dovranno essere adatti alla statura degli alunni cui sono destinati. Preferibilmente ogni allievo avrà il suo banco od almeno il suo sedile.

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ARTICOLO 155.

Dormitori.

I dormitori, come qualunque altro ambiente, sia del piano terreno, sia degli altri piani, saranno abbondantemente ventilati ed illuminati. Avranno altezza, pareti e pavimento come agli artt. 152 (alinea b, c) e 153. Il volume di aria assegnato ad ogni letto non sara' minore di m. c. 15.

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ARTICOLO 156.

Negli ambienti di cui agli artt. 152, 155, quando, per essere la casa di antica costruzione, non fosse possibile ottenere l'altezza come all'art. 152 (alinea b), che in ogni caso non sarà mai inferiore a metri 3,20, si avrà cura di provvedere al rinnovamento dell'aria con apparecchi riconosciuti adatti.

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ARTICOLO 157.

Cortili dei convitti educandati e simili.

I convitti, gli educandati ed istituti analoghi dovranno avere cortili sufficientemente ampi e locali adatti per la ricreazione degli alunni, indipendenti dalle scuole e dai dormitori, riparati dalle intemperie.

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ARTICOLO 158.

Infermeria, bagni, locale d'isolamento.

Saranno inoltre provveduti di infermeria bene aerata ed illuminata, salubre e disposta opportunamente onde evitare il contatto degli ammalati coi sani. Annessi all'infermeria ed in apposito locale vi saranno bagni in numero bastevole. Vi sarà inoltre possibilmente un locale distinto per l'isolamento dei colpiti da malattie infettive. L'infermeria, il locale d'isolamento e quello pei bagni avranno pavimento impermeabile escluso il legno.

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ARTICOLO 159.

Ispezione ai convitti, educandati e simili.

Gli istituti compresi nell'art. 150 saranno frequentemente visitati dall'Ufficiale Sanitario, senza preavviso, per accertare lo stato sanitario ed igienico delle persone, dei locali, nonchè degli affetti, delle sostanze alimentari e delle bevande in essi distribuite. (Art. 145 Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901, n. 45).

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ARTICOLO 160.

Pulizia delle scuole, convitti, educandati e simili.

La pulizia di tutti indistintamente i locali dei preindicati istituti e delle scuole pubbliche si farà ogni giorno in ora adatta, rimuovendo dal posto i mobili ed attrezzi e previa bagnatura del pavimento, ovvero con panni bagnati, se il pavimento è di legno. Per la pulitura dei banchi, delle cattedre, ecc. si dovranno usare strofinacci umidi.

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ARTICOLO 161.

Durata del riposo da concedersi ai convittori.

Alle persone conviventi nei collegi, educandati e simili, per iscopo di lavoro o di istruzione, dovranno essere accordate almeno 13 ore di riposo sulle 24, di cui 9 da destinarsi al sonno, 4 alla ricreazione o passeggiata, da compiersi quest'ultima preferibilmente fuori dell'istituto.

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ARTICOLO 162.

Istituti di cura medica, stabilimenti balneari e termici.

Gli istituti di cura ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901 dovranno rispondere inoltre alle disposizioni di cui agli artt. 152 (1° alinea e commi b, c), 156, 158 (2° e 3° alinea), 159. Avranno pavimento impermeabile escluso il legno. Per ogni letto sarà assegnata una cubatura di mc. 16.

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ARTICOLO 163.

I gabinetti degli stabilimenti di bagni avranno finestre di riscontro, il pavimento impermeabile, munito dei necessari scoli con chiusini inodori, le pareti ad angoli arrotondati, intonacate e ricoperte di vernice almeno fino all'altezza di metri 2 dal pavimento.

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ARTICOLO 164.

Le vasche saranno di cemento, di pietra o di ferro smaltato, munite di condotto di scarico come all'art. 102 (1° e 2° alinea). Dopo ogni bagno saranno spurgate e disinfettate. L'uso delle vasche in cattivo stato di conservazione, costrutte con legno o con altro materiale assorbente o di difficile pulitura e disinfezione, è severamente vietato.

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ARTICOLO 165.

Sulla sponda destra del fiume Po è vietato l'impianto di stabilimenti di bagni a distanza minore di metri 300 a monte ed a valle dello sbocco di fogne o canali convoglianti acque immonde.

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TITOLO IV

Esercizi aperti al pubblico.
 

CAPO I

Alberghi, trattorie e simili.


ARTICOLO 166.

Alberghi, trattorie, affitta-letti e simili.

All'art. 150 dovrà ottemperare chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, trattorie, caffè, birrerie, osterie, affitta-letti e simili. Nella domanda, cui si dovrà unire il consenso del proprietario dello stabile, si indicherà la via ed il numero della casa in cui verrà aperto l'esercizio.

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ARTICOLO 166 bis.

Autorizzazioni sanitarie.

La normativa Statuale e Regionale in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti indica le attività il cui esercizio è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Fatti salvi i provvedimenti di natura contingibile e urgente il Sindaco, qualora venga esercitata un'attività soggetta, a norma del comma precedente, ad autorizzazione sanitaria può, in difetto di quest'ultima, ordinare la sospensione dell'attività e la chiusura dei locali ove essa è esercitata, sentito il competente Servizio Igiene Pubblica. In caso di subingresso in attività soggetta ad autorizzazione sanitaria il subentrante di questi ultimi oggetto di pregressa autorizzazione sanitaria, deve avere ottenuto nuova autorizzazione sanitaria. In difetto il Sindaco, sentito il competente Servizio di Igiene Pubblica, potrà ordinare la chiusura dei locali stessi a prescindere da situazioni di contangibilità e urgenza. E' impregiudicata l'eventuale azione penale.

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ARTICOLO 167.

Tutte indistintamente le pareti dei locali suindicati dovranno essere immuni da umidità, pulite ed imbiancate. Tutti gli ambienti avranno una o più finestre proporzionate alla loro ampiezza.

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ARTICOLO 168.

Camere da letto.

Le camere da letto per l'altezza e la cubatura dovranno rispondere agli artt. 23, 25,26. La pulizia dei letti dovrà costantemente essere mantenuta in modo inappuntabile.

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ARTICOLO 169.

Le camere della famiglia del conducente e del personale di servizio saranno sottoposte alle stesse condizioni stabilite dagli artt. 167, 168.

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ARTICOLO 170.

Tutte le camere componenti l'esercizio verranno distinte con lettera alfabetica o con numero progressivo.

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ARTICOLO 171.

Illuminazione.

I locali destinati ad alloggio e le latrine dovranno, durante la notte, poter essere illuminate.

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ARTICOLO 172.

Cucine.

Le cucine dovranno rispondere alle stesse condizioni di aerazione ed illuminazione stabilite pei locali abitabili. Non potranno servire come camera da dormire, né come deposito di effetti ed oggetti sudici.

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ARTICOLO 173.

Latrine, orinatoi.

I locali di cui agli artt. 146, 150, 166, le case di cura medica e chirurgica e di assistenza ostetrica, gli stabilimenti di bagni ed i postriboli dovranno avere latrine in numero sufficiente, costrutte come agli artt. 38, 39, 40, 41, munite però tutte quante di chiusura idraulica con servizio di acqua per la lavatura dei tubi di caduta e poste in luogo appartato. Dovranno inoltre avere orinatoi provvisti anch'essi di acqua per la lavatura e posti pure in luogo appartato. Gli istituti di cui all'art. 150 frequentati dai due sessi, ed i locali di cui all'art. 146 avranno latrine distinte per maschi e femmine. Tanto le latrine quanto gli orinatoi, saranno mantenuti in modo che non tramandino odori molesti e spesso disinfettati.

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ARTICOLO 174.

Riscaldamento.

Nei locali di cui agli artt. 146, 150, 163, 166, nelle case di cura medica e chirurgica e di assistenza ostetrica, nei locali di meretricio, il riscaldamento dovrà farsi in modo da raggiungere nella stagione fredda almeno i 15° C. introducendo aria presa dal di fuori, e provvedendo in pari tempo al rinnovamento dell'aria.

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ARTICOLO 175.

Nei locali preindicati è vietato l'uso dei caloriferi a gas o carbone senza tubo di asportazione dei prodotti della combustione, il quale, in nessun caso, avrà valvole di chiusura. E' inoltre vietato l'uso di apparecchi in cui l'aria venga a trovarsi a contatto con pareti metalliche roventi.

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ARTICOLO 176.

Biancheria da letto e da tavola.

Nei locali ed esercizi di cui agli artt. 148, 163, 166, nelle case di cura medica e chirurgica e di assistenza ostetrica, nei locali di meretricio, la biancheria usata da un avventore, anche una sola volta, dovrà essere convenientemente disinfettata e lavata prima di farla servire per altri.

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ARTICOLO 177.

Lavatura delle stoviglie, posate, bicchieri, ecc.

Negli istituti di cui agli artt. 157, nelle case di cura medica e chirurgica e di assistenza ostetrica, negli alberghi, trattorie, osterie, birrerie e simili, la lavatura delle stoviglie, posate, bicchieri, attrezzi da cucina e da tavola, dovrà eseguirsi dapprima con acqua calda contenente una sufficiente quantità di soda, poi con sufficiente acqua calda parecchie volte rinnovata. Saranno quindi asciugati con strofinacci puliti.

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ARTICOLO 178.

Nei caffè, birrerie, osterie e locali analoghi, i bicchieri, cucchiai e simili, dopo lavati come all'art. 177, saranno tenuti immersi in acqua sempre pulitissima che presenti le condizioni di cui all'art. 324. A tale scopo le vasche di immersione saranno provvedute di adatto congegno perchè l'acqua in esse contenuta si rinnovi continuamente.

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ARTICOLO 179.

I locali indicati negli artt. 126 (2° alinea), 143, 144, 146, 148, 150, 166, quelli di cura medica chirurgica ed ostetrica, e quelli di meretricio dovranno sempre essere mantenuti puliti ed ordinati in ogni loro parte. La mancanza di ordine e di pulizia costituisce contravvenzione.

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TITOLO IV


CAPO II

Spacci di derrate alimentari.


ARTICOLO 180.

Autorizzazione ad aprire spacci di derrate alimentari.

Coloro che intendono aprire spacci di derrate alimentari, di qualunque genere, o vaccherie destinate alla produzione del latte, dovranno ottenerne l'autorizzazione del Sindaco, facendone domanda come all'art. 150. Nella domanda sarà indicato il numero e l'ubicazione tanto degli ambienti adibiti a spaccio quanto di quelli adibiti a laboratorio, deposito o stalle.

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ARTICOLO 181.

Condizione cui debbono rispondere gli spacci e depositi.

Tutti gli spacci e locali annessi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere asciutti, bene aerati ed illuminati. Non saranno utilizzati come camera da dormire, nè come deposito di effetti ed oggetti sudici. Non potranno essere dimezzati con reticolati rivestiti di tela o carta, ma soltanto con opere di muratura innalzate fino alla volta.

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ARTICOLO 182.

In detti locali è proibito tenere, in vicinanza di derrate alimentari o di bevande, sostanze che possano insudiciarle, inquinarle, adulterarle o renderle in qualsiasi modo insalubri o nocive. Così pure è proibito mettere in mostra sulle pubbliche vie, piazze e negli spacci, sostanze alimentari, esclusi gli erbaggi e la frutta secca, che non siano riparate dalla polvere e dagli insetti con panni, con veli a fitta maglia di colore bianco nettissimi, oppure con campane o vetrine adatte. (Art. 48 Reg. 3 Agosto 1890, n. 7045).

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ARTICOLO 183.

Le sostanze contenute negli spacci e nei locali di deposito non dovranno esalare odori molesti; nel qual caso verranno trasportate fuori dell'abitato con recipienti a perfetta tenuta d'aria, ermeticamente chiusi, colle norme che saranno impartite dall'Ufficiale Sanitario, a cura e spese dell'interessato.

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ARTICOLO 184.

Nei locali di cui agli artt. 180, 199, 240 (1° alinea), è vietato tendere insidie ai topi, scarafaggi, ecc. con paste, polveri od altri preparati contenenti sostanze venefiche od altrimenti pericolose.

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ARTICOLO 185.

Spacci di carne macellata.

La vendita della carne macellata, di qualunque specie o categoria, potrà farsi soltanto in appositi spacci i quali avranno:

  1. pavimento costrutto con materiale impermeabile e le pareti rivestite di lastre di vetro o di altro materiale inattaccabile e liscio, almeno fino all'altezza di metri 2,50 dal pavimento;
     

  2. le finestre difese da inferriate a rete metallica fissa;
     

  3. gli accessi muniti di cancellata di cui almeno la parte superiore resterà costantemente aperta.

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ARTICOLO 186.

Tutti gli spacci di carne, compresi quelli di carne suina, dovranno prospettare vie pubbliche o piazze e dovranno portare affisso all'ingresso un'insegna indicante a caratteri ben visibili il prenome e nome dell'esercente, la specie della carne esposta in vendita.

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ARTICOLO 187.

Il banco e i tavoli non avranno altezza maggiore di metri 1,20. Avranno piattaforma di marmo bianco o rivestita di altro materiale levigato, pure bianco, impermeabile. Le rastrelliere che dovranno essere di metallo, e tutti gli utensili ed attrezzi, che possono venire a contatto colle carni, non saranno verniciati ma stagnati con stagno puro.

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ARTICOLO 188.

Locali di lavorazione delle carni.

I locali di lavorazione delle carni dovranno rispondere alle disposizioni contenute negli artt. 181, 182, 183, 184, 185 (comma a, b), 187.

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ARTICOLO 189.

Negli spacci di carne, compresi quelli di carne suina, e nei locali di cui agli artt. 172, 188 e 240 (1° alinea), il personale dovrà indossare giubbe o grembiali di tela sempre puliti.

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ARTICOLO 190.

Su domanda dell'esercente, il Sindaco potrà concedere il permesso di vendere in uno stesso spaccio carni macellate di specie diverse, esclusa però la carne equina.

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ARTICOLO 191.

Trasporto delle carni.

Il trasposto delle carni dagli spacci delle case private, istituti, alberghi, ghiacciaie, dovrà farsi con carri aventi i requisiti indicati nell'art. 223 o con cesti di vimini, mantenuti in accurato stato di pulizia, portanti esternamente una placca colle indicazioni prescritte pei carri. La carne, contenuta in detti cesti, dovrà essere avvolta in pannolini nettissimi, in modo che nessuna parte di essa resti visibile. (Art. 49 Regol. 3 Agosto 1890, n. 7045).

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ARTICOLO 192.

Ghiacciaie private.

Non si potrà far uso di ghiacciaie per la conservazione delle carni, se non previo permesso del Sindaco ed in seguito a constatazione della loro salubrità. Le ghiacciaie dovranno avere le pareti ed il pavimento completamente rivestiti di cemento, prive di qualsiasi infiltrazione. Dovranno inoltre essere provvedute di adatto armamentario in metallo, onde evitare qualsiasi contatto delle sostanze alimentari, coi muri e col ghiaccio. Questa proibizione di contatto di generi alimentari col ghiaccio si estende pure ai generi conservati nei locali di rivendita.

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ARTICOLO 193.

Vendita girovaga della carne.

E' proibita la vendita girovaga di qualunque specie di carni preparate, macellate e di ogni loro parte.

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ARTICOLO 194.

Spacci di erbaggi e frutta.

I banchi, le ceste ed i recipienti per la esposizione della merce, negli spacci di erbaggi e di frutta saranno collocati a distanza non minore di metri 0,20 dalle pareti. Le volte e le pareti di detti spacci, nonchè di quelli di cui all'art. 196 saranno ritinte con latte di calce almeno due volte all'anno colla formalità di cui all'art. 360 (2° alinea).

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ARTICOLO 195.

Tutti gli altri spacci di derrate alimentari dovranno essere sottoposti a generale pulitura delle pareti, degli scaffali, dei banchi, ecc. almeno una volta all'anno.

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ARTICOLO 196.

Botteghe di pollaioli.

Nelle botteghe dei pollaioli, i polli vivi saranno tenuti chiusi in stie di sufficiente grandezza. Dette stie saranno conservate sempre pulite e saranno disinfettate con latte di calce almeno due volte al mese. Sotto le stie si terrà un sufficiente strato di torba o di segatura di legno da cambiarsi con molta frequenza.

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ARTICOLO 197.

Sostanze alimentari esposte sui mercati, piazze ecc.

Nei pubblici mercati, vie e piazze, le sostanze alimentari, di qualunque genere, dovranno essere esposte su banchi ben connessi e mantenuti in lodevole stato di nettezza. Inoltre, per cura dei rispettivi proprietari, si manterrà sempre mondo di lordure il suolo sottostante e circostante a detti banchi.

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ARTICOLO 198.

Negli spacci di carne, come in qualunque altro spaccio di derrate alimentari e locali annessi destinati a deposito, la mancanza di ordine e di pulizia costituisce contravvenzione.

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TITOLO V

Macellazioni delle carni.


CAPO I

Macellazione delle carni nel pubblico mattatoio.



ARTICOLO 199.

Obbligo della macellazione nel pubblico mattatoio.

La macellazione degli animali bovini, bufalini, ovini, suini ed equini si farà, di regola, esclusivamente nel pubblico mattatoio, nei giorni feriali, secondo le norme infra stabilite (Regolamento 3 Agosto 1890, n. 7045).

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ARTICOLO 200.

Visita degli animali destinati alla macellazione.

Tutti i bovini, bufalini, suini, ovini, equini, destinati all'alimentazione dell'uomo, dovranno essere sottoposti prima della macellazione, a visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e le condizioni di salute.

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ARTICOLO 201.

Non si potrà procedere a macellazione degli animali colpiti da malattie comuni se non dopo che il proprietario abbia prodotto dichiarazione motivata del veterinario curante; assoggettandosi poscia al controllo del veterinario municipale prima e dopo l'abbattimento. Nei soli casi di meteorismo, timpanite, di frattura o di lesioni accidentali gravi che rendono necessaria la pronta macellazione degli animali, si potrà omettere la visita di cui all'art. 200 o la presentazione della dichiarazione di cui nel precedente comma, dandone però immediato avviso al veterinario municipale, il quale in questi casi dovrà constatare pure se effettivamente era giustificata la necessità dell'immediata macellazione. Le denunzie e le richieste di cui nell'art. presente, dovranno essere presentate al veterinario capo del pubblico mattatoio. La inosservanza delle suddette disposizioni, oltre alle ammende di cui al presente Regolamento, darà luogo al sequestro ed alla distruzione di detti animali.

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ARTICOLO 202.

Distinzione delle carni da macello secondo la specie.

Le carni da macello sono di 5 specie:

  1. Carne bovina
     

  2. carne bufalina
     

  3. carne ovina
     

  4. carne suina
     

  5. carne equina
     

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ARTICOLO 203.

Animali esclusi dalla macellazione.

Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, bufalini, suini, ovini ed equini vecchi e denutriti e quelli che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare la completa nutritività delle loro carni. Di regola non sarà permessa la macellazione in età inferiore ad un mese pei bovini, bufalini e suini, ed a 20 giorni per gli ovini. E' ammessa la macellazione dei verri, scrofe e caproni: il veterinario ispettore giudicherà di volta in volta le qualità organolettiche delle carni e stabilirà o meno, in base ad esse, l'uso e la classificazione.

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ARTICOLO 204.

Divieto di macellare animali stati sottoposti a maltrattamento.

E' vietata ancora la macellazione degli animali febbricitanti e di quelli che subirono mali trattamenti fino a quando non si saranno riavuti delle lesioni patite. Come mali trattamenti consideransi le marce forzate, il cattivo modo di trasporto, i violenti esercizi e le brutali coercizioni.

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ARTICOLO 205.

Uccisione degli animali, modalità.

L'uccisione dovrà eseguirsi con metodi riconosciuti idonei ad ottenere la rapida morte dell'animale ed in modo da escludere ogni atto di crudeltà. Per abbattere tori, buoi, equini, e vacche si dovrà di regola fare uso della pistola "Stoff" sotto la diretta sorveglianza del veterinario municipale. E' di facoltà del Sindaco di imporre, ove lo ritenga opportuno, l'uso della suddetta pistola per abbattere anche i vitelli ed i suini.

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ARTICOLO 206.

Raccolta del sangue.

Il sangue estratto si raccoglierà in bacinelle metalliche, preferibilmente smaltate, restando assolutamente esclusi i recipienti in legno.

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ARTICOLO 207.

Ispezione degli animali macellati e bollatura delle carni.

Il veterinario procederà ad una seconda visita degli animali dopo che saranno stati abbattuti e sparati e, riconosciuti sani, farà apporre, in presenza dell'esercente o dei suoi dipendenti, quel numero di bolli che crederà opportuno, affinchè l'Ufficio Igiene possa, in ogni tempo, esercitare una efficace vigilanza sulle carni in deposito, in vendita o comunque trovate nel territorio del Comune.

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ARTICOLO 208.

Per le carni bovine, bufaline, suine, equine ed ovine, i timbri saranno ad umido, costituiti dal nome corrispondente alla specie cui appartiene l'animale.

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ARTICOLO 209.

Divieto di asportare parti dell'animale prima della visita sanitaria.

Prima della seconda visita sanitaria e relativa bollatura, nessuna parte dell'animale, non escluso il sangue, potrà essere asportata dal mattatoio.

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ARTICOLO 210.

Norme per l'ispezione delle carni.

Per l'ispezione delle carni si applicheranno gli artt. 110 (1°, 2°, 3°, 4° e 5° alinea) e 111 e l'articolo 157 (secondo capoverso) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901. Le stesse disposizioni dell'articolo 111 precitato si intendono estese anche al grasso. Però la dicitura "vendute nelle basse macellerie" del 5° alinea dell'art. 110, verrà sostituita dalla seguente:
"saranno bollate colle lettere B. M. e vendute nei modi e luoghi prescritti dall'art. 212".

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ARTICOLO 211.

Saranno inoltre utilizzate a scopo alimentare, previa cottura, le carni dei suini affetti da panicatura di lieve grado.

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ARTICOLO 212.

Norme per la bollatura e vendita delle carni di bassa macelleria.

Tutte le carni destinate alla cottura, quelle di cui all'art. 201 (escluse a giudizio del veterinario quelle di animali affetti da traumatismi recenti), saranno bollate colle lettere B. M. e prestamente vendute nel pubblico mattatoio.

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ARTICOLO 213.

Cottura delle carni.

La cottura dovrà eseguirsi a norma del 6° capoverso dell'art. 110 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901, sotto la sorveglianza del veterinario municipale.

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ARTICOLO 214.

Lardi panicati.

I lardi dei suini affetti da panicatura di lieve grado saranno ammessi al consumo soltanto dopo aver subito la salatura per almeno mesi 3 in locali adatti da designarsi, sotto la vigilanza del veterinario municipale.

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ARTICOLO 215.

Visceri affetti da malaria.

Le parti dell'animale colpite da malattia o da parassiti, saranno totalmente distrutte, permettendosi l'uso delle rimanenti carni.

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ARTICOLO 216.

Tempo utile per eseguire la cottura e distruzione delle carni.

Tanto la cottura quanto la distruzione delle carni non adatte al consumo dovranno sempre eseguirsi nei 3 giorni seguenti quello in cui furono decretate.

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ARTICOLO 217.

Actinomicosi.

Per gli animali affetti da actinomicosi, se essa è limitata ad un organo, dovrà essere solo questo distrutto.

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ARTICOLO 218.

Gravidanza.

Se durante la macellazione si venisse a scoprire che una bestia è pregnante, il veterinario dovrà ordinare la distruzione dell'utero e del feto.

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ARTICOLO 219.

Insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni.

Insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo, allo scopo di facilitare il distacco della pelle, ed il rigonfiamento dei polmoni, non potrà farsi che con i mezzi meccanici o con aria filtrata attraverso bambagia sterilizzata.

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ARTICOLO 220.

Orario per la macellazione e per l'uso delle ghiacciaie.

Per la macellazione dei bovini, bufalini, ovini, suini, equini e per l'uso delle ghiacciaie, di adotterà l'orario stabilito dalla Giunta Municipale.

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ARTICOLO 221.

Autorizzazione a macellare nei giorni festivi.

Si potrà, in via eccezionale, autorizzare la macellazione anche nei giorni festivi, purché l'esercente ne faccia regolare domanda.

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ARTICOLO 222.

Le carni degli animali macellati, in qualunque stagione, dovranno restare sotto pelle almeno 24 ore, salvo disposizioni speciali del veterinario.

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ARTICOLO 223.

Carri pel trasporto delle carni.

Il trasporto delle carni debitamente bollate, nonché dei visceri, dal mattatoio agli spacci ed alle ghiacciaie private, dovrà farsi mediante carretti chiusi con coperchio, puliti, ben connessi, rivestiti internamente di lamiera di zinco, costrutti in guisa che il loro contenuto rimanga nascosto alla vista del pubblico e sia impedito ogni disperdimento. I carretti porteranno esternamente in lettere ben visibili, il cognome e nome dell'esercente e la specie della carne che debbono contenere.

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ARTICOLO 224.

Recipienti pel trasporto del sangue.

Il sangue sarà esportato dal mattatoio in recipienti come all'art. 206, muniti di coperchio a chiusura ermetica, portanti essi pure, a grossi caratteri, il cognome e nome dell'esercente.

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ARTICOLO 225.

Macellazione per conto dell'Autorità militare.

Gli animali macellati per conto dell'Autorità militare saranno sottoposti alle stesse norme indicate nel presente Regolamento. Però l'Autorità militare potrà far visitare di nuovo, dai suoi veterinari, gli animali suddetti e potrà anche far apporre, previa dichiarazione dell'Autorità municipale, un bollo speciale alle carni.

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ARTICOLO 226.

Macellazione pei serragli di belve.

Anche gli equini macellati per conto dei proprietari di serragli di belve saranno sottoposti alle norme e cautele fissate dal presente Regolamento.

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ARTICOLO 227.

Macellazione pei privati.

Indipendentemente dai casi di cui all'art. 201, il privato abitante entro mura potrà, per uso esclusivo della sua famiglia, macellare soltanto suini ed ovini, perché la macellazione venga eseguita nel pubblico mattatoio.

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ARTICOLO 228.

Contravvenzioni.

I macellai, pizzicagnoli, trippai, dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni di questo Regolamento e del Regolamento interno del macello, e saranno responsabili, secondo le norme del diritto comune, dei guasti operati dai loro dipendenti e delle contravvenzioni di cui questi ultimi si rendessero colpevoli.

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ARTICOLO 229.

Risoluzione delle controversie.

Le controversie relative al servizio del mattatoio saranno decise dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, sentito l'Ufficiale Sanitario. Contro le decisioni loro l'esercente potrà ancora ricorrere al Prefetto a norma della Legge comunale.

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TITOLO V


CAPO II

Disposizioni speciali per la macellazione nel forese


ARTICOLO 230.

Macellazione forese, denuncia.

Nel forese il macellaio, il pizzicagnolo, o qualunque altra persona vorrà macellare, per uso pubblico, dovrà avvertire l'Ufficio d'Igiene almeno 24 ore prima ed ottenerne l'autorizzazione.

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ARTICOLO 231.

Visita degli animali, modalità.

Le visite degli animali da abbattersi nel forese saranno fatte dai veterinari municipali.

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ARTICOLO 232.

Chi, per sua colpa, impedisse di effettuare l'ispezione sanitaria nell'ora denunciata, sarà tenuto a pagare un nuovo onorario per altra visita da effettuarsi in base a nuova denuncia.

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ARTICOLO 233.

Per la macellazione, per la visita degli animali destinati al consumo, e per la vendita delle loro carni, valgono le norme in proposito dettate nel Capo 1° Titolo V.

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ARTICOLO 234.

Bollatura delle carni macellate nel forese.

Le carni normalmente macellate nel forese, di qualunque specie, riconosciute sane, saranno bollate ad umido colle lettere M.F. (macellazione forese). Le carni equine però saranno bollate colla lettera E. Le carni indicate nell'art. 212 saranno bollate colle lettere M.B. (bassa macelleria) e vendute od in località da stabilirsi, sotto la sorveglianza del veterinario municipale, oppure nei luoghi e modi prescritti dallo stesso art. 212.

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ARTICOLO 235.

La bollatura sarà negata quando o per dolo, o per negligenza, o per altra causa, siasi sottratta parte dell'animale e siasi impedita la regolarità dell'ispezione.

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ARTICOLO 236.

Sequestro delle carni riconosciute pericolose.

Tanto in tale caso, quanto nel casi in cui si tratti di malattie pericolose per la pubblica salute, il veterinario dichiarerà il sequestro provvisorio di tutto quanto l'animale.

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ARTICOLO 237.

Ordinato il sequestro definitivo, e quindi la distruzione di un intero animale o di parte di esso, il trasporto sul luogo fissato per la distruzione sarà fatto a cura e spese dell'esercente, sotto la sorveglianza dell'autorità municipale.

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ARTICOLO 238.

Animali macellati d'urgenza appartenenti ad altri Comuni.

Le carni degli animali che, trovandosi accidentalmente nel territorio del Comune, hanno dovuto subire il trattamento di cui all'art. 201, saranno, se riconosciute sane, respinte al Comune di origine accompagnate dal certificato prescritto dall'art. 112 (alinea b) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901. Se riconosciute non adatte all'alimentazione saranno sequestrate e distrutte.

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ARTICOLO 239.

Macellazione privata nel forese.

Per la macellazione privata nella zona rurale del comune dispone l'art. 227, omessa la dicitura "e purchè la macellazione sia eseguita nel pubblico mattatoio".

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ARTICOLO 240.

Abbattitoi annessi agli spacci del forese.

Gli esercenti fuori della cinta urbana (Porta Milano, Valentino, Ronzone, oltre il ponte in ferro sul Po, fino al Rondò compreso), potranno essere autorizzati, in via precaria, a macellare in locali di loro proprietà debitamente approvati dall'Ufficio d'Igiene. Però la visita degli animali bovini ed equini vivi dovrà sempre eseguirsi nel pubblico mattatoio e, solo in casi eccezionali, in luogo da stabilirsi dal Sindaco.

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ARTICOLO 241.

Orario per la macellazione dei suini nel forese.

La macellazione dei suini nel forese si effettuerà nei giorni e coll'orario fissati dalla Giunta.

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ARTICOLO 242.

La macellazione, eseguita prima dell'ora fissata dall'Ufficio Igiene, costituisce contravvenzione.

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TITOLO VI

Ispezioni annonarie.


CAPO I

Disposizioni Generali.


ARTICOLO 243.

Norme per le ispezioni annonarie.

L'Ufficiale Sanitario direttamente, od a mezzo degli impiegati dell'Ufficio d'Igiene, può eseguire, in ogni tempo, ispezioni sulle bevande, sugli alimenti e sugli oggetti di uso personale e domestico, sia nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci, negli esercizi pubblici e loro dipendenze, sui mercati, intesi questi nel senso più largo, sia in transito pel territorio del Comune sopra veicoli o su qualsiasi altro mezzo di trasporto. (Reg. 6 Luglio 1890, n. 7042).

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ARTICOLO 244.

Chi compie l'ispezione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Sindaco.

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ARTICOLO 245.

Quando siavi motivo di contravvenzione per vendita di sostanze od oggetti alterati, adulterati, nocivi o sospetti di esserlo, si redigerà verbale sottoscritto anche dal contravventore e, qualora questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione sul verbale stesso. Le sostanze e gli oggetti preindicati saranno, quando necessario, sottoposti a sequestro provvisorio mediante chiusura e suggellamento, colla firma anche dell'esercente e, come questi si rifiuti di firmare ne sarà fatta menzione come sopra. Copia del verbale sarà rilasciata all'interessato, ove lo richieda. L'Ufficiale Sanitario potrà promuovere dall'Autorità comunale i provvedimenti atti ad impedire che le sostanze e gli oggetti sequestrati siano trafugati e smerciati.

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ARTICOLO 246.

Occorrendo sottoporre ad analisi sostanze od oggetti di cui all'art. precedente, se ne preleveranno tre campioni, ciascuno dei quali sarà chiuso e suggellato. Un campione verrà consegnato al proprietario e, se questi lo rifiuti, se ne terrà nota in verbale. E' fatta facoltà del proprietario, venditore o detentore di apporre anche i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati. Nel verbale redatto, come all'art. 245, si segnerà l'indicazione colla quale la merce sospetta è offerta al pubblico, il nome e domicilio della Ditta da cui essa eventualmente proviene e la data in cui fu ricevuta. Il verbale e due dei campioni prelevati verranno trasmessi all'Ufficio d'Igiene; uno dei detti campioni sarà tenuto a disposizione dell'Autorità giudiziaria fino a procedura completa, l'altro sarà sottoposto ad analisi.

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ARTICOLO 247.

Qualora dall'ispezione o dall'analisi dei campioni sospetti risultasse un'alterazione od adulterazione, come pure nel caso di denuncia di vendita di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procederà, o farà procedere, immediatamente al prelevamento dei campioni dalla fabbrica, dal magazzino o dallo spaccio da cui il rivenditore dichiarò di aver acquistata la merce.

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ARTICOLO 248.

L'Ufficiale Sanitario potrà eseguire detto prelevamento in qualunque località, purchè nel territorio del Comune, non escluse le stazioni ferroviarie, i vagoni, e qualunque altro mezzo di trasporto. Quando il luogo dichiarato di provenienza della merce fosse fuori del Comune, l'Ufficiale Sanitario ne farà rapporto al medico provinciale.

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ARTICOLO 249.

Eseguita l'analisi, quando siavi luogo a contravvenzione, l'Ufficiale Sanitario, con motivata conclusione, ne rimetterà i risultati al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria.

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ARTICOLO 250.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate soggette a putrefazione, alterate, falsificate o comunque pericolose alla pubblica salute, oppure potrà permetterne l'utilizzazione nei modi e colle garanzie che saranno indicate dall'Ufficiale stesso.

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ARTICOLO 251.

L'Autorità municipale ordinerà la pubblicazione dei nomi dei fabbricanti o dei venditori che risultassero, per sentenza passata in giudicato, contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d'uso personale o domestico; quanto però ai venditori nel solo caso in cui siano recidivi.

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ARTICOLO 252.

Divieto di vendere sostanze alimentari guaste, infette od adulterate.

E' proibito vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda che siano riconosciute guaste, infette, adulterate od in altro modo insalubri o nocive. (Art. 114 Testo Unico Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636).

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ARTICOLO 253.

E' proibito fabbricare, vendere o ritenere per vendere un prodotto alimentare od una bevanda non rispondente per natura, sostanza o qualità alla denominazione colla quale viene designato o colla quale viene richiesto.

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ARTICOLO 254.

Vendita delle sostanze alimentari mescolate con ingredienti innocui.

I fabbricanti, depositari, venditori di prodotti alimentari o di bevande mescolate con ingredienti innocui, per facilitarne la vendita od il consumo, non a scopo di aumentare fraudolentemente il peso od il volume o di celarne la cattiva qualità, sono esenti dalla contravvenzione se muniscono i prodotti stessi di un cartello che indichi, a chiare lettere, la vera natura di questi prodotti e la segnalino al compratore.

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ARTICOLO 255.

E' pure proibito di vendere, senza prevenirne il compratore, un prodotto alimentare od una bevanda qualunque da cui siasi sottratto in tutto od in parte un costituente di riconosciuto valore alimentare.

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ARTICOLO 256.

Divieto di vendere sostanze alimentari confezionate come oggetti di uso comune, pericolose.

E' proibito fabbricare, vendere o ritenere per vendere sostanze alimentari in forma uguale od analoga ad oggetti di uso comune, coi quali possano essere scambiate per inavvertenza così da derivarne pericolo o nocumento.

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ARTICOLO 257.

Carta da involgere e modalità della pesata.

E' vietato negli spacci di sostanze alimentari, di tenere per avvolgere ed avvolgere dette sostanze in carta sudicia, colorata con materie nocive, o che contenga gesso, bario od allume, o che ceda facilmente il colore, stampata, manoscritta, o che superi il peso di gr. 1,5 per decimetro quadrato. La carta stampata e manoscritta, purché non sudicia, sarà tollerata solo negli spacci di derrate alimentari secche e per avvolgere soltanto queste derrate. (Art. 126 Regol. Gener. Sanit. 3 Feb. 1901, n. 45). Nella pesata della carta posta sul piatto per contenere la merce, dovrà essere compensata nell'altro piatto o nell'altra parte dei pesi con altrettanta carta della stessa qualità, misura e peso in modo che la merce sia sempre venduta al peso netto.

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ARTICOLO 258.

Foglie di vite.

E' vietato l'uso di foglie di vite per involgere e tenere fresche le sostanze alimentari.

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TITOLO VI


CAPO II

Disposizioni speciali.


ARTICOLO 259.

Carni.

Si considerano come carni di animali da macello i muscoli e altre parti molli dei bovini, bufalini, suini, equini ed ovini. (Regolam. 3 Agosto 1890, n. 7045).

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ARTICOLO 260.

E' proibito di vendere, distribuire o tenere negli spacci, carni diventate insalubri per decomposizione anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche o per la presenza di larve di insetti (mosche ecc.).

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ARTICOLO 261.

Nella confezione delle carni insaccate è proibito:

  1. mescolare carni appartenenti ad animali di specie diversa, a meno che tale mescolanza non venga dichiarata in commercio nei modi indicati dall'art. 254;
     

  2. colorare le carni con colori artificiali, tanto nocivi quanto innocui;
     

  3. usare, per l'insaccamento delle carni, intestini di animali non sani o non convenientemente lavati.

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ARTICOLO 262.

Nella preparazione dei sanguinacci, salami di fegato e salsiccie, non si potranno adoperare visceri conservati e sangue stantio, al di là cioè di 24 ore dalla loro estrazione dal corpo degli animali. Nella confezione delle salsicce è proibito adoperare pane polverizzato, farine od altre sostanze estranee, eccettuate le droghe.

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ARTICOLO 263.

Le carni insaccate, salate o comunque preparate e conservate, poste in vendita o ritenute nei siti di deposito, che venissero riconosciute guaste od adulterate con sostanze nocive, dovranno essere sequestrate e distrutte.

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ARTICOLO 264.

Alle prescrizioni degli articoli precedenti dovranno pure sottostare i laboratori di carne da conservarsi in scatole, attenendosi inoltre a quanto è stabilito per le altre conserve alimentari riguardo i recipienti e loro saldature.

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ARTICOLO 265.

La salagione dei lardi si farà col cloruro di sodio cristallizzato o con salamoia frasca. La conservazione dei medesimi dovrà farsi in luoghi asciutti e ben ventilati.

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ARTICOLO 266.

La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grasso di maiali stati dichiarati atti al consumo. E' quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee, ancorché non nocive.

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ARTICOLO 267.

L'introduzione nel Comune dei lardi, della carne macellata fresca, delle carni insaccate, salate e preparate, da mangiarsi tanto crude quanto cotte, provenienti da altri Comuni o dall'estero e dirette agli spacci pubblici, è permessa purché dette carni siano accompagnate da certificato come all'art. 112 (alinea b) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901. Dette carni però dovranno inoltre essere visitate e riconosciute adatte dal Veterinario Municipale. I pezzi per gli spacci non potranno essere inferiori al quarto dell'animale. Le carni suindicate sprovviste del soprascritto documento, quantunque giudicate sane, saranno respinte al luogo d'origine; se trovate guaste od in qualunque modo non adatte al consumo, saranno invece sequestrate e distrutte.

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ARTICOLO 268.

I privati che intendono introdurre, per loro uso esclusivo e nella quantità non eccedente il peso di Kg. 3 al giorno, carni fresche spezzate, senza obbligo del certificato e della visita di cui al precedente articolo, dovranno farne preventiva dichiarazione all'Ufficio d'Igiene. L'Ufficio rilascerà ai dichiaranti una tessera personale, non cedibile che ai membri della famiglia, da rinnovarsi ogni anno e da rendere ostensibile agli agenti municipali.

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ARTICOLO 269.

Selvaggina, pollame, conigli.

La selvaggina a pelo, come cinghiale, capriolo, cervo, daino, ecc., destinata all'alimentazione pubblica, dovrà pure sottostare alla visita sanitaria da eseguirsi nel pubblico mattatoio. Se riconosciuta sana sarà bollata colla lettera S (sana); in caso contrario sarà sequestrata e distrutta.

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ARTICOLO 270.

La selvaggina a pelo dovrà portare evidenti le tracce dell'avvenuta uccisione e dovrà essere esclusa dal consumo quella morta per malattia e che si trovi deteriorata od in via di putrefazione anche solo incipiente.

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ARTICOLO 271.

Saranno dispensati dalla visita i piccoli selvatici (lepri, conigli, ecc.), a meno che risulti dominare in questi animali malattie d'indole epizootica, contagiosa od altre comunicabili, specie agli animali da macello.

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ARTICOLO 272.

Anche la selvaggina a piuma dovrà portare evidenti le tracce dell'uccisione. In caso contrario, e quando si trovasse in via di putrefazione, sarà sequestrata e distrutta.

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ARTICOLO 273.

L'Ufficio d'Igiene e gli agenti di polizia vigileranno a che siano osservate le leggi ed i regolamenti sulla caccia.

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ARTICOLO 274.

E' vietata l'introduzione nel Comune di anitre, oche, fagianelle, polli, tacchini, piccioni morti, salvo speciale permesso da rilasciarsi dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 275.

La vendita dei volatili morti, elencati nell'articolo precedente, potrà farsi soltanto negli spacci di derrate alimentari o nel pubblico mercato, su appositi banchi come all'art. 197, purchè detti volatili siano completamente spogliati dalle piume, siano tenuti coperti con veli bianchi o panni nettissimi e rispondano al prescritto dell'art. 270.

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ARTICOLO 276.

E' vietato insufflare aria sotto la pelle degli animali allo scopo di farli comparire in migliori condizioni di nutrizione, tenerli nell'acqua per conservarli, o sottometterli a qualsiasi operazione che possa nascondere l'iniziata decomposizione. Il sangue estratto dal pollame ucciso, che si voglia vendere per uso alimentare, dovrà essere raccolto e conservato in recipienti puliti e tenuto al riparo dalla polvere e dagli insetti; in caso contrario sarà sequestrato e distrutto.

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ARTICOLO 277.

E' proibito vendere conigli magri, vecchi, affetti da psorospermosi o da altre malattie. Quelli morti, esposti in vendita, dovranno rispondere al prescritto dell'art. 270.

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ARTICOLO 278.

Pesci, crostacei, molluschi.

La vendita dei pesci, crostacei, molluschi, dovrà farsi esclusivamente nei locali designati dal Municipio od in rivendite speciali. La vendita girovaga del pesce fresco, dei crostacei e dei molluschi è soggetta a licenza del Sindaco.

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ARTICOLO 279.

Saranno sequestrati e distrutti i pesci in istato di incipiente alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, pescati in acque pantanose o di macerazione del lino e della canapa.

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ARTICOLO 280.

E' proibito l'impiego delle sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di far apparire come freschi i crostacei, pesci e molluschi alterati.

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ARTICOLO 281.

I pesci conservati colla salagione o coll'affumicamento, così detti marinati od all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati, dovranno essere sequestrati e distrutti.

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ARTICOLO 282.

Le vasche, dove si ammolla o si mette a guazzo il merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso, dovranno essere di marmo, di porcellana, di vetro o di altro materiale impermeabile che soddisfi alle disposizioni dell'art. 125 (modificazione 23 Giugno 1904 all'art. 125 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901), e saranno provvedute del congegno come all'art. 178 ultimo alinea.

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ARTICOLO 283.

L'acqua da servire a tale scopo dovrà essere salubre e continuamente rinnovantesi. Pei locali situati nel raggio di distribuzione dell'acquedotto municipale è obbligatorio l'uso dell'acqua fornita dall'acquedotto stesso.

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ARTICOLO 284.

L'importazione ed il commercio di ostriche, mitili e simili, sono disciplinati dall'art. 118 (alinea 2° e 6°) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901. Le ostriche dovranno essere conservate in locali puliti e salubri e non dovranno essere poste a contatto con sostanze od oggetti capaci di inquinarle.

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ARTICOLO 285.

Animali destinati alla produzione del latte, crema, burro, formaggio, margarina.

Tutte le vacche destinate alla produzione del latte dovranno essere denunciate dai rispettivi proprietari all'Ufficio d'Igiene, il quale ne farà rilevare, coi mezzi scientifici ritenuti più sicuri, dal Veterinario Municipale, l'età, lo stato di salute e di nutrizione. Saranno esclusi gli animali vecchi, ammalati, denutriti od in avanzata gestazione.

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ARTICOLO 286.

Per le vacche lattifere, che subirono la prova della tubercolina sarà rilasciato uno speciale attestato, purché però l'animale riceva un bollo di riconoscimento sulle corna o sulle unghie.

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ARTICOLO 287.

Le capre destinate a somministrare latte, saranno pure soggette alle stesse norme degli artt. 285 e 286.

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ARTICOLO 288.

Se una vacca od una capra, destinata alla produzione del latte, si ammala, il veterinario curante ed il proprietario dovranno darne immediato avviso all'Ufficiale Sanitario , il quale farà tosto eseguire apposita visita dal Veterinario Municipale. Anche quando trattasi di malattia non comunicabile, l'animale sarà tenuto isolato dagli altri e non si permetterà, fino a guarigione completa, la vendita del latte da esso fornito.

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ARTICOLO 289.

Le vacche e le capre da latte dovranno essere nutrite con foraggi di buona qualità e tenute colla massima nettezza.

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ARTICOLO 290.

La mungitura non potrà farsi da persona ammalata, convalescente per malattia contagiosa od avente piaghe o lesioni qualsiasi alle mani.

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ARTICOLO 291.

Immediatamente prima della mungitura, la persona che deve praticarla, si laverà con cura le mani con acqua e sapone, risciacquandole poscia ripetutamente in acqua pulita. In modo analogo si laveranno le mammelle degli animali ed in ispecie i capezzoli.

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ARTICOLO 292.

Per ciò che riguarda il materiale di cui saranno formati i recipienti per la raccolta, conservazione e vendita del latte, si seguiranno le norme stabilite dall'art. 125 (modificazione 25 Giugno 1904 all'art. 125 del Regolamento generale Sanitario 3 Febbraio 1901). E' vietato l'uso di recipienti di legno.

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ARTICOLO 293.

Tali recipienti dovranno essere ben coperti e mantenuti costantemente puliti. Verranno spesso disinfettati con soluzioni bollenti di soda caustica, con latte di calce diluito o con altri mezzi indicati dall'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 294.

I recipienti, che servono a portare il latte per la vendita, dovranno avere una scritta fissa, ben chiara, indicante nome e cognome del proprietario.

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ARTICOLO 295.

E' permessa soltanto la vendita del latte intero.

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ARTICOLO 296.

E' vietata la vendita:

  1. del colostro;
     

  2. del latte di animali affetti da malattia delle mammelle e di quelli colpiti da malattie specialmente infettive;
     

  3. del latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale;
     

  4. del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido, con colore, odore, o sapore anormale;
     

  5. del latte che contenga tracce di sterco o comunque sudicio;
     

  6. del latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico e coll'ebollizione;
     

  7. del latte a cui siano state aggiunte sostanze estranee per conservarlo, renderlo commerciabile o correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, ecc. E' fatta eccezione pel latte condensato cui è permesso aggiungere zucchero;
     

  8. del latte annacquato o comunque sofisticato;
     

  9. del latte che contenga più di 1 gr. per 1000 di sudiciume.

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ARTICOLO 297.

Il latte intero dovrà avere, alla temperatura 15° C., un peso specifico compreso fra i 1029 e 1033, un titolo in sostanza grassa non inferiore al 3%, ed un residuo secco totale non inferiore al 9,50%. Il residuo magro non sarà inferiore all'8,50%.

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ARTICOLO 298.

Nei locali di deposito e di vendita del latte non si potranno vendere contemporaneamente sostanze come il petrolio, carbone, ecc., che possano in qualunque modo alterare od insudiciare il latte. In detti locali dovrà sempre essere tenuto a disposizione dell'Autorità Sanitaria un densimetro Quevenne ed un cremometro Chevallier.

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ARTICOLO 299.

E' proibita la vendita della crema inacidita o proveniente da latte che trovisi nelle condizioni dell'art. 296; della crema a cui si sia aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivate dal latte od altre sostanze estranee.

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ARTICOLO 300.

Pel commercio del burro, formaggio e latticini provvedono gli artt. 102, 110, 111, 112 del Regolamento 3 Agosto 1890 ed il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1° Agosto 1907 dall'art. 117 al 122. E' soggetto a contravvenzione anche il burro riconosciuto all'analisi sospetto di essere margarinato, se posto in vendita senza l'indicazione prescritta dall'art. 255 e quello che contiene più di 5 gr.% di caseina. Per la produzione ed il commercio del vino provvede la Legge 11 Luglio 1904 n. 388. A tal fine l'Ufficiale Sanitario sarà obbligato a prelevare campioni colle norme dettate dalla stessa Legge ed a spedirli al Laboratorio Governativo autorizzato per le analisi.

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ARTICOLO 301.

La vendita della crema, del burro e dei formaggi dovrà farsi nelle rivendite di latte, negli spacci privati o nelle località pubbliche indicate dal Municipio, oppure ambulatoriamente da persone che ne ottengano annualmente l'autorizzazione dall'ufficio d'Igiene. Non è permessa la vendita cumulativa di burro, formaggi e latticini naturali con burro, formaggi e latticini margarinati.

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ARTICOLO 302.

Uova.

Le uova di cui è permessa la vendita, vanno distinte in fresche e non fresche e debbono dal venditore essere segnalate con queste denominazioni all'acquirente nel modo stabilito dall'art. 254.

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ARTICOLO 303.

E' proibito vendere le uova guaste o colorate con sostanze nocive. Quelle conservate alla calce od in qualsiasi altro modo dovranno essere vendute coll'avvertimento del processo che hanno subito, a norma dell'art. 254.

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ARTICOLO 304.

Grani, farine, crusca, pane, paste alimentari.

I grani o le farine impure od avariate non si potranno vendere che per l'alimentazione degli animali e dovranno essere annunciati come tali, con apposito cartello, ed esposti al pubblico in luogo a parte.

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ARTICOLO 305.

E' vietato sofisticare la crusca destinata all'alimentazione del bestiame con la segatura di legno o con sostanze minerali anche se innocue.

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ARTICOLO 306.

E' vietata la vendita del pane che contenga una quantità di acqua (determinata alla temperatura di 100° C. maggiore del 28%; per le forme di peso non superiore ai 250 gr.; del 32% per le forme di peso superiore a quello testè indicato, e del 37% per il pane di munizione.

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ARTICOLO 307.

La lavorazione del pane, delle paste alimentari, dei confetti e simili, si dovrà fare unicamente con mezzi meccanici e con tutte le cautele di nettezza per quanto riguarda gli ambienti, gli attrezzi e il personale.

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ARTICOLO 307 bis.

Il pane portato dai garzoni o commessi delle panetterie e dei forni, ai privati o alle rivendite dovrà essere contenuto in cesti o recipienti muniti di copertura a solida chiusura.

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ARTICOLO 308.

Frutti, legumi, erbaggi e simili.

E' vietata la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acqua inquinata o comunque sospetta di contenere materiali luridi, e dovunque in vicinanza degli sbocchi di fogne. Pei locali di vendita degli erbaggi e delle verdure, trovantisi nel raggio di distribuzione dell'acquedotto municipale, vale l'obbligo di cui all'ultimo alinea dell'art. 283.

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ARTICOLO 309.

Non si potranno vendere frutti, legumi, erbaggi e simili immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati. E' pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati, che subirono la congelazione, od affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.

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ARTICOLO 310.

E' altresì vietato di esporre in vendita e di vendere erbaggi non perfettamente puliti o che furono concimati col cessino sia allo stato naturale, sia in qualunque modo diluito.

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ARTICOLO 311.

Funghi.

La vendita dei funghi non potrà farsi che nei siti indicati dall'Autorità Municipale e dovrà sempre essere preceduta da visita del Commissario d'Igiene.

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ARTICOLO 312.

Norme per la vendita dei funghi.

Le specie dei funghi freschi ammesse alla vendita nel Comune di Casale sono:
Nome Italiano Nome locale Nome scientifico
Porcino comune
Boleto porcino Boulè Boletus edulis
Porcino
Uovolo buono
Uovolo
Oev Amarita caesarea
Ovolo
Chiodino ciudin o ourgina Armillaria mellea
Famigliola buona
Agarico campestre Funghi coltivaz. Agaricus campestris
Spugnola gialla Springola Morchella esculenta
Spugnola grigia Springola Morchella conica vulgaris
Tartufo bianco Trifula bianca Tuber magnatum
Tartufo nero Trifula neira Tuber brumale
Tutti i funghi freschi appartenenti alle specie sopra elencate non potranno mai essere posti in vendita nell'ambito del Comune, se prima non saranno stati sottoposti ad esame da parte dell'apposito incaricato dall'Ufficio comunale d'Igiene, presso (e soltanto) il mercato ortofrutticolo all'ingrosso. A visita avvenuta detto incaricato applicherà all'involucro contenente la merce visitata uno speciale biglietto dell'Ufficio d'Igiene debitamente firmato e recante, oltre alla data della visita, anche in chiare lettere il nome della specie fungina dichiarata commestibile e le generalità e residenza del venditore autorizzato. I funghi, freschi di cui sopra, se riscontrati alterati da incipiente fermentazione, soverchiamente ammaccati, contusi, verminosi, o spezzettati o in condizioni tali, da non dare l'assoluta certezza della loro commestibilità o innocuità, saranno distrutti sul posto dall'incaricato dell'Ufficio d'Igiene. E' esclusa da mercato all'ingrosso, come del resto nell'intero territorio del Comune, la vendita di funghi secchi sfusi.

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ARTICOLO 313.

E' proibita la vendita dei funghi, ancorché di buona qualità, quando si riscontrino alterati da incipiente fermentazione o soverchiamente ammaccati o contusi.

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ARTICOLO 314.

E' proibita l'introduzione nel Comune dei funghi secchi; se ne potrà autorizzare l'introduzione solo quando siano accompagnati da certificato dell'Ufficiale Sanitario, vistato dal Sindaco del luogo di provenienza, dichiarante che detti funghi possono essere licenziati al consumo senza pericolo.

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ARTICOLO 314 bis.

E' vietata la fabbricazione ed il commercio di preparati alimentari a base di funghi in polvere di qualsiasi specie.

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ARTICOLO 315.

Cacao.

E' proibita la vendita, sotto il nome di cacao sgrassato, polvere di cacao, cacao solubile, del cacao che contenga oltre il 30% di materia grassa o che contenga più di gr. 8,5 di cenere su 100 gr. di polvere di cacao sgrassato, e se questa cenere contenga più di gr. 3 di carbonato potassico. Il cacao solubile non deve contenere sostanze estranee anche se innocue o la buccia torrefatta del seme Thêobroma cacao.

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ARTICOLO 316.

Cioccolato.

Il nome di cioccolato (senz'altra specificazione) è riserbato al prodotto ottenuto colla polvere dei semi di Thêobroma cacao, zucchero (saccarosio) ed aromi.

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ARTICOLO 317.

E' vietata la vendita del cioccolato contente la buccia torrefatta del seme di Thêobroma cacao, acido borico o borace, di quello sofisticato con calce, ocra o con altri materiali estranei minerali o vegetali, anche se innocui, salvo il caso contemplato dall'articolo seguente.

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ARTICOLO 318.

I preparati contenenti cacao e zucchero, ai quali siano state aggiunte sostanze innocue, ma dotate di riconosciuto valore alimentare, devono essere posti in vendita coll'indicazione della qualità e quantità della sostanza estranea aggiunta.

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ARTICOLO 319.

Il cioccolato, cui sia stato aggiunto grasso diverso dal burro di cacao, potrà essere posto in vendita soltanto quando siano segnalate al compratore, con apposita indicazione la natura e la qualità del grasso aggiunto.

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ARTICOLO 320.

Gelati.

Nella confezione dei gelati è proibito l'impiego della fecola di patate, delle farine in genere, di altre polveri solide, anche se innocue, e di colori compresi negli elenchi pubblicati dal Ministero a norma dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1° Agosto 1907 n. 636.

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ARTICOLO 321.

Sterilizzazione delle bottiglie per la vendita della birra ed acque gazose.

Le bottiglie destinate a contenere la birra e le acque gazose, da porsi in vendita, dovranno essere ogni volta accuratamente lavate e sterilizzate.

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ARTICOLO 322.

Acqua potabile.

L'autorità Municipale, a mezzo dell'Ufficio d'Igiene, procederà frequentemente all'analisi chimica-bacteriologica delle acque potabili fornite tanto dall'acquedotto municipale quanto dai pozzi esistenti nel territorio del Comune.

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ARTICOLO 323.

Qualora l'acqua di un pozzo sia riconosciuta insalubre, e quando lo consiglino ragioni speciali d'igiene in conseguenza di malattie, l'autorità ne ordinerà la chiusura in modo che non si possa estrarre acqua per alcun uso. Sarà però concesso al proprietario che abbia chiuso il pozzo di eseguire, a proprie spese ed entro il termine stabilito dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, tutte le opere atte a rendere l'acqua salubre. La riapertura del pozzo, anche dopo eseguite le riparazioni di cui al precedente alinea, non potrà farsi senza licenza del Sindaco, il quale la concederà previa nuova analisi chimica e batteriologica dell'acqua, a spese del proprietario. In caso di contestazione tanto sull'analisi che ha provocato la chiusura del pozzo, quanto su quella prescritta per la riapertura, valgono le norme di cui all'art. 35 e dell'art. 324. Durante tali contestazioni il pozzo dovrà rimanere chiuso. Durante il periodo di chiusura è fatto obbligo al proprietario di provvedere, senza dilazione alcuna, gli inquilini di una sufficiente quantità di acqua riconosciuta salubre dall'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 324.

Dovranno chiudersi i pozzi le cui acque non soddisfino a tutte le seguenti condizioni per essere dichiarate potabili:

  1. quando la superficie del suolo nella zona di raccolta, distribuzione ecc. non siano mantenute in modo da dare sicura garanzia che le acque restino difese da inquinamenti;
     

  2. quando le acque non si conservino limpide, incolori (in istato di almeno m. 0,70) ed inodori anche dopo riscaldamento di più ore a 45° - 50° C., senza sapore o di sapore fresco e gradevole; quando si intorbidino e formino deposito dopo breve riposo in vasi chiusi, tenuti in sito fresco ed alla luce diffusa;
     

  3. quando le acque contengono germi patogeni o sospetti di esserlo, detriti organici o vegetali;
     

  4. quando le acque contengono più di 50 germi banali per ogni cm. c., per litro, una quantità di indici dell'inquinamento (espressi in millig.) maggiore di quella sottoindicata:

    Sostanze organiche (in permanganato) 10
    Ammoniaca.................................... 0,2
    Anidride nitrica...................................10
    Cloro.................................................10

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ARTICOLO 325.

E' vietato inquinare in qualsiasi modo l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei serbatoi e della falda idrica sotterranea.

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ARTICOLO 326.

Nei locali di cui agli artt. 116, 143, 144, 146, 150, 162, 163, 166, 188, nelle sale di toeletta dei parrucchieri, nei locali in cui si confezionano i gelati e nelle case di tolleranza, che si trovino nel raggio di distribuzione dell'acquedotto municipale, è obbligatorio l'impiego dell'acqua fornita dalla conduttura stessa per qualsiasi uso, anche per la pulizia degli ambienti.

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ARTICOLO 327.

La tubatura destinata alla distribuzione dell'acqua potabile dovrà rispondere ai requisiti di cui nella modificazione 23 Giugno 1904 all'art. 125 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901.

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ARTICOLO 328.

Ghiaccio e neve.

Il ghiaccio, destinato in qualsiasi modo ad uso alimentare, deve essere conservato in serbatoi muniti di una scritta indicante la natura alimentare del ghiaccio, da segnalarsi al compratore. Il ghiaccio distribuito al pubblico negli alberghi, trattorie, caffè, birrerie e simili, dovrà essere quello artificiale.

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ARTICOLO 329.

Sulle sponde del fiume Po, nel tratto compreso fra i due ponti, ed a distanza di metri 150 a monte ed a valle dei medesimi, è proibito estrarre e depositare ghiaccio. Parimenti è proibito estrarre ghiaccio da fossi di scolo, canali convoglianti acque immonde o destinate all'irrigazione oppure da pozzanghere.

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ARTICOLO 330.

Il ghiaccio ricavato dal fiume Po, oltre i limiti preindicati, quello ricavato da campi sottoposti a coltivazione, potrà essere distribuito o venduto soltanto per uso industriale (come refrigerante), escluso però anche in questo caso ogni contatto diretto con sostanze alimentari; e dovrà essere denunciato come tale al compratore mediante cartello sui locali o recipienti che lo contengono.

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ARTICOLO 331.

In uno stesso spaccio o deposito non si potrà tenere, per vendere ghiaccio alimentare e ghiaccio industriale.

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ARTICOLO 332.

Il trasporto del ghiaccio alimentare non potrà essere fatto con carri destinati al trasporto del ghiaccio industriale o di qualsiasi altro prodotto o sostanza. I carri ed attrezzi per detto trasporto dovranno sempre essere conservati pulitissimi.

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ARTICOLO 333.

La neve destinata alle ghiacciaie dovrà essere pulitissima e non dovrà contenere terra od altre materie estranee. In caso contrario sarà sequestrata e distrutta.

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ARTICOLO 334.

Qualora risulti che una ghiacciaia fu riempita con neve non conforme all'articolo precedente, l'Autorità Municipale ne ordinerà lo sgombro a spese del rispettivo proprietario.

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ARTICOLO 335.

E' proibito l'uso di colori arsenicali per colorare oggetti di vestiario, di ornamentazione, ecc. Nella colorazione delle carte per uso domestico, dei giocattoli e simili è vietato l'impiego dei colori nocivi compresi negli elenchi pubblicati dal Ministero a termine dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 Agosto 1907, n. 636.

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TITOLO VII

Profilassi delle malattie infettive.


CAPO I

Disposizioni generali.


ARTICOLO 336.

Casi in cui è obbligatoria la denuncia.

I medici hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario i casi, anche solo sospetti, delle malattie designate nell'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901, osservati nel Comune, e di ottemperare inoltre all'art. 132 dello stesso Regolamento. L'obbligo della denuncia comprende pure i casi di meningite cerebro-spinale epidemica, tosse convulsiva, parotite epidemica, varicella, malattie parassitarie della pelle, oftalmie contagiose, constatati su individui che frequentano scuole, convitti, opifici, spacci aperti al pubblico o qualsiasi altro locale di convivenza collettiva. Circa la malaria i medici osserveranno, ove del caso, l'art. 26 del Regol. 28 Febbraio 1907, n. 61. I medici dei postriboli, aperti del Comune, dovranno denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario ogni caso di infezione gonorroica, di ulcera molle, di infezione sifilitica e di oftalmia contagiosa che si verificasse fra le donne affidate alle loro cure. Qualunque medico poi è tenuto all'osservanza dell'art. 7 della Legge 12 Giugno 1902, n. 427, contro la pellagra e 22 del Regolamento relativo.

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ARTICOLO 337.

Per le levatrici è obbligatoria l'immediata denuncia di tutti i casi di puerpere febbricitanti di febbre puerperale e di oftalmia dei neonati osservati nel Comune.

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ARTICOLO 338.

Modo di compilare la denuncia.

Le denuncie saranno compilate come all'art. 130 del Regolamento Generale sanitario, su moduli gratuitamente forniti dall'Ufficio d'Igiene. In esse si indicherà:

  1. se l'ammalato frequenta una scuola, un istituto, uno spaccio aperto al pubblico e quale;
     

  2. se nella sua famiglia sianvi scuolari, insegnanti od altre persone addette a qualche scuola, istituto, spaccio e quale.

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ARTICOLO 339.

Dichiarazione di ricevuta della denuncia.

L'Ufficio d'Igiene rilascerà ricevuta della denuncia, al medico denunciante, qualora ne sia fatta richiesta.

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ARTICOLO 340.

Obblighi dell'Ufficiale Sanitario in seguito alla denuncia.

Ricevuta la denuncia di cui sopra l'Ufficiale sanitario dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 141 del Regolamento Generale Sanitario.

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ARTICOLO 341.

Nei casi di cui al 1° e 2° alinea dell'art. 336, e sempre quando lo riconosca utile, l'Ufficiale Sanitario dovrà inoltre:

  1. provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono;
     

  2. prescrivere, alle persone che assistono l'infermo di disinfettarsi le mani ogni qualvolta hanno contatto con esso o con biancheria sudicia;
     

  3. vigilare che le secrezioni dell'infermo si raccolgano in vasi adatti contenenti soluzioni antisettiche e si versino poi nella latrina, la quale dovrà essere regolarmente disinfettata;
     

  4. provvedere, lungo il decorso della malattia, alla disinfezione della biancheria, degli oggetti di uso domestico e personale, dell'infermo o di altri della casa, che giudicasse veicoli di infezione;
     

  5. sorvegliare in corso di malattia, che la pulitura del pavimento e dei mobili della stanza in cui trovasi l'ammalato, si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzioni antisettiche.

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ARTICOLO 342.

Nei casi in cui al precedente articolo, se a giudizio dell'Ufficiale Sanitario non è possibile isolare efficacemente a domicilio, e sempre quando si tratti di colera, peste, febbre gialla e vaiuolo, il Sindaco ordinerà l'immediato trasporto dell'infermo in apposito locale d'isolamento.

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ARTICOLO 343.

Il trasporto degli infermi nel locale di isolamento si effettuerà come all'art. 133 del Regolamento Generale sanitario 3 Febbraio 1901.

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ARTICOLO 344.

Obblighi dei medici curanti in caso di malattia contagiosa.

In caso di malattia elencata nel comma a dell'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario, ed in caso di malattia indicata nel 2° alinea dell'art. 336 del presente Regolamento, il medico curante ha l'obbligo di avvisare l'Ufficiale sanitario del giorno in cui giudichi l'individuo guarito, oppure quando l'individuo abbandoni l'ospedale, o quando durante la malattia, l'individuo cambi l'abitazione.

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ARTICOLO 345.

Isolamento dei convalescenti di malattie contagiose.

I convalescenti delle malattie di cui all'art. precedente, continueranno ad essere tenuti isolati per un certo numero di giorni da stabilirsi dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 346.

Disinfezione dei guariti di malattie contagiose.

Avvenuta la guarigione, i colpiti dalle malattie indicate dall'art. 336 (1° e 2° alinea), dovranno, colla sorveglianza del personale addetto all'Ufficio d'Igiene, essere sottoposti a bagno o lavacro generale disinfettante ed indossare poscia biancheria ed abiti non infetti. Se l'infermo trovasi nell'ospedale od in qualche ricovero od istituto, il medico curante disporrà per l'assistenza a detto bagno o lavacro.

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ARTICOLO 347.

Isolamento di chi assiste ammalati di malattie contagiose.

Coloro che assistono infermi delle malattie di cui all'art. 336 (1° e 2° alinea), hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare con altre persone prima di essersi convenientemente lavati e disinfettati.

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ARTICOLO 348.

Trattandosi di malattia facilmente diffusibile come vaiuolo, morbillo, scarlattina, ecc. che abbia assunto una speciale gravità, o di altra giudicata similmente pericolosa, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà estendere l'isolamento, come all'art. 345 alle persone che assistono l'infermo, ed anche a tutti gli abitanti della casa in cui si manifestò la malattia.

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ARTICOLO 349.

Obblighi dei capi di famiglia, conduttori alberghi, trattorie e simili.

I capi di famiglia o chi per essi, i conduttori di alberghi, trattorie, gli affittacamere, i direttori degli istituti di cui agli artt. 150 delle case di cura medica, chirurgica ed ostetrica, i conducenti locali di meretricio, hanno l'obbligo di curare il rigoroso isolamento dei colpiti da malattia infettiva e diffusa, degenti nei loro locali, e di eseguire e far eseguire col massimo scrupolo le disposizioni contenute negli artt. 341,345, 346 e 347.

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ARTICOLO 350.

Disinfezione della biancheria, oggetti letterecci e simili.

E' obbligatoria la disinfezione delle biancherie, degli effetti letterecci e personali, appartenenti agli infermi delle malattie di cui agli artt. 129 (comma a, b, d, e) del Regolamento Generale Sanitario e 336 (2° alinea) del presente Regolamento.

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ARTICOLO 351.

E' vietato asportare, dagli alloggi in cui si verificò qualche caso di malattia infettiva, mobili, oggetti letterecci, abiti, biancheria e simili, per sottoporli a lavatura, pulitura, od esporli in vendita prima che siano stati disinfettati dal personale dell'Ufficio d'Igiene o sotto la sua direzione e vigilanza.

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ARTICOLO 352.

Trasporto degli oggetti infetti.

Il trasporto degli oggetti infetti, per essere disinfettati, si eseguirà come all'art. 138 (1°, 2°, 3° alinea) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901.

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ARTICOLO 353.

L'obbligo della disinfezione degli alloggi si intende stabilito come all'art. 137 del Regolamento precitato.

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ARTICOLO 354.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto la disinfezione degli oggetti e delle case, se ordinate dall'Autorità saranno gratuite; se richieste da privati, non iscritti nell'elenco dei poveri, saranno a pagamento, secondo la tariffa speciale allegata al presente Regolamento. Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni obbligatorie a loro cura e spese ma sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficio d'Igiene.

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ARTICOLO 355.

Divieto di attendere, nei pubblici spacci e negozi, a servizi di qualsiasi genere alle persone affette o convalescenti di malattie contagiose.

Nei negozi e spacci aperti al pubblico e nei laboratori è vietato alle persone affette o convalescenti di morbillo, scarlattina, vaiuolo e vaiuoloide, tifo addominale, tifo petecchiale, difterite e croup, febbre puerperale, peste bubbonica, parotite, tosse convulsiva, meningite cerebro-spinale epidemica e varicella, di attendere a qualsiasi servizio ed alla confezione, preparazione, vendita, manipolazione o contatto con merci di qualunque genere, sostanze alimentari e bevande. Identico divieto si considera pure esteso alle persone aventi nella loro famiglia individui affetti da malattia indicata nel disposto precedente, per tutto il tempo che sarà caso per caso stabilito dall'Ufficiale sanitario, quando risulti che l'isolamento dell'infermo nel domicilio non è mantenuto con sufficiente rigore.

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ARTICOLO 356.

Importazione e disinfezione delle piume usate, mobili, effetti di vestiario.

Le piume usate, non accompagnate da certificato come all'art. 357, dovranno essere introdotte nel Comune accuratamente chiuse in involucro di tela od in sacchi a tessuto fitto. Dette piume, come pure i mobili, gli effetti di vestiario e letterecci e i cartocci di granoturco per pagliericci usati, non potranno essere venduti o comunque ceduti prima di essere stati disinfettati per cura e colla sorveglianza dell'Ufficio d'Igiene. La spesa per la disinfezione sarà a carico del negoziante.

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ARTICOLO 357.

Certificato di provenienza per gli oggetti di vestiario, letterecci e simili importati da altri Comuni.

I mobili, gli effetti di vestiario e letterecci usati, i cenci, i cartocci di granoturco per pagliericci, le piume per guanciali e simili, provenienti da altri Comuni dovranno essere introdotti confezionati come al primo alinea dell'art. 356 ed accompagnati da certificato del Sindaco del luogo d'origine dichiarante che detti oggetti non sono appartenuti ad individui affetti da malattie contagiose o che furono regolarmente disinfettati se appartenuti a contagiosi.

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ARTICOLO 358.

Divieto di indire fiere o mercati in casi di epidemia.

Onde evitare la diffusione di malattie contagiose, l'Autorità Municipale potrà vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni; e potrà inoltre vietare o prescrivere speciali precauzioni per le esportazioni ed importazioni dei cenci, dei mobili, degli effetti d'uso personale e domestico usati. In casi particolari il divieto potrà essere esteso anche ad altri oggetti e dalle sostanze alimentari. Qualora per il concorrere di circostanze di carattere ambientale stagionale si vengano a verificare condizioni particolari che possano favorire l'insorgere di malattie esotiche o comunque infettive, il Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può emanare norme intese a prevenire le malattie stesse.

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ARTICOLO 359.

Divieto di sputare sui pavimenti.

Nelle chiese, scuole, convitti, educandati e simili, negli stabilimenti industriali e laboratori, negli alberghi e luoghi di pubblico ritrovo, dovranno essere affissi cartelli in numero sufficiente che vietino di sputare sui pavimenti, e si disporranno in luoghi adatti, recipienti destinati a quest'uso i quali dovranno contenere polveri o soluzioni antisettiche ed essere conservati sempre pulitissimi.

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ARTICOLO 360.

I locali contemplati agli artt. 129, 148, 150, 152, 163, le case di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica ed i locali di meretricio, le camere da letto, le sale da pranzo e di convegno ecc. degli esercizi contemplati dall'art. 166, gli ospedali, gli istituti in genere di ricoveri pubblici e privati, nonchè i dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura e raccolta del riso, dovranno essere sottoposti a generale pulitura, preceduta da disinfezione come all'articolo seguente, almeno una volta all'anno. In prova dell'avvenuta disinfezione, cui dovrà sempre assistere persona addetta all'Ufficio d'Igiene, il Sindaco rilascerà apposito certificato.

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ARTICOLO 361.

Istruzioni per le disinfezioni.

I pavimenti e le pareti saranno disinfettati con soluzione di sublimato corrosivo al 4 per mille. I mobili saranno lavati con spugne o strofinacci bagnati in soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille. E' pure permesso l'impiego della formaldeide alla dose del 5% se usata in forma liquida (formalina) ed alla dose di gr. 10 per ogni m.c. di spazio se usata in forma solida (paraform o formolo). In ogni caso però i pavimenti dovranno essere disinfettati con sublimato corrosivo alla dose suindicata.

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ARTICOLO 362.

Spese per le disinfezioni.

La spesa per queste disinfezioni sarà sempre a carico dell'Amministrazione o del proprietario del locale e, qualora l'esecuzione sia affidata al Municipio, la spesa sarà liquidata in base alla tariffa speciale allegata al presente regolamento.

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ARTICOLO 363.

Norme per la lavatura della biancheria e simili.

L'Autorità Municipale potrà, in casi speciali, ordinare che la lavatura della biancheria, effetti letterecci e personali degli individui colpiti da malattia infettiva, trasmissibile, e delle persone che li assistono, si effettui in una data località o lavanderia per tutto il tempo che sarà ritenuto utile dall'Ufficiale sanitario.

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ARTICOLO 364.

Gli oggetti colpiti dalla speciale prescrizione di cui all'art. precedente, ancorché disinfettati, non potranno essere lavati cumulativamente con altri effetti o biancherie immuni.

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ARTICOLO 365.

Divieto di introdurre nel Comune individui affetti da malattie contagiose.

Onde impedire la diffusione di malattie contagiose il Sindaco potrà vietare l'introduzione nel Comune, sia a scopo di ricovero negli ospedali, sia per qualunque altro scopo, degli affetti dalle malattie contemplate nell'articolo 129 (alinea a) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901.

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TITOLO VII

Profilassi delle malattie infettive.


CAPO II

Disposizioni speciali.


ARTICOLO 366.

Oftalmia dei neonati.

Nei casi di oftalmia dei neonati le levatrici hanno l'obbligo di avvertire la famiglia, che dovrà provvedere sollecitamente alla cura del neonato affidandolo ad un medico.

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ARTICOLO 367.

Vaiuolo, vaiuoloide.

Ricevuta la denuncia di un caso di vaiuolo o di vaiuoloide, oltre ad adottare le misure generali di cui agli articoli precedenti, si provvederà alla vaccinazione e rivaccinazione di tutte le persone della casa, oppure, se l'epidemia accenna a diffondersi, del gruppo di case in cui trovasi l'infermo.

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ARTICOLO 368.

Infezione tifoidea, dissenteria, colera.

Verificandosi un caso di infezione tifoidea, di dissenteria o di colera in un edificio, l'Ufficiale Sanitario ispezionerà le sorgenti e, dove esistono, le diramazioni dell'acqua potabile dell'edificio stesso, richiedendo all'uopo l'intervento dell'Ufficio d'Arte.

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ARTICOLO 369.

Nei casi di cui all'articolo precedente si dovrà intanto impedire immediatamente, come all'art. 323, l'uso dell'acqua sospetta e si provvederà alla disinfezione dei pozzi, d'acqua viva, dei pozzi neri e dei condotti delle acque luride circostanti. Durante il periodo di chiusura del pozzo, il proprietario dello stabile dovrà provvedere come all'ultimo alinea dell'art. 323.

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ARTICOLO 370.

I conducenti locali di meretricio dovranno mensilmente notificare al Sindaco il prenome, nome ed età delle donne che ricoverano nei loro esercizi, facendo uso dei moduli forniti dall'Ufficio d'Igiene. Detti moduli, su cui dovrà inoltre annotarsi l'esito delle visite sanitarie subite da ciascuna donna, porteranno la firma del conducente il postribolo e del medico fiduciario.

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ARTICOLO 371.

Assistenza sanitaria nei locali di meretricio.

I medici che hanno l'incarico della vigilanza sanitaria di un locale di meretricio assumono l'intera responsabilità dell'osservanza delle norme imposte dal Regolamento 27 Luglio 1905 e dal presente Regolamento per quanto riguarda i mezzi diretti ad impedire la propagazione delle malattie celtiche.

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ARTICOLO 372.

Essi visiteranno le donne addette al locale almeno due volte la settimana. La visita di ogni donna sarà completa ed accurata; non si limiterà alla sola ispezione esterna dei genitali, ma si estenderà a tutto quanto il corpo.

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ARTICOLO 373.

Le secrezioni purulente sospette saranno, qualora occorra, opportunamente raccolte e sottoposte ad analisi.

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ARTICOLO 374.

L'Ufficiale Sanitario ispezionerà con frequenza i locali di meretricio e sottoporrà a visita medica le donne ivi esistenti, attenendosi alle norme stabilite dagli articoli 372 (2° alinea) e 373.

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ARTICOLO 375.

Qualora una donna si rifiuti di subire la visita medica, di cui agli artt. 372 e 374, sarà considerata come infetta.

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ARTICOLO 376.

Le biancherie di uso personale delle donne trovate infette dovranno essere, per cura dell'Ufficiale Sanitario, convenientemente disinfettate prima di sottoporle a bucato.

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ARTICOLO 377.

Nelle case di meretricio è vietato inoltre l'esercizio del meretricio alle donne affette da oftalmia contagiosa, da tigna, scabbia e fitiriasi (pediculosis capitis, vestimentorum et pubis).

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ARTICOLO 378.

Nelle case di meretricio dovrà sempre trovarsi a disposizione dei medici ispettori tutto il materiale necessario, perchè la visita alle donne possa efficacemente effettuarsi.

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ARTICOLO 379.

Sorveglianza sulle nutrici mercenarie.

L'Ufficiale Sanitario avrà l'obbligo di sorvegliare le nutrici cui sono affidati i bambini dell'infanzia abbandonata per l'allattamento o la custodia. Vigilerà perché sia scrupolosamente curata l'igiene e la salute dell'infante e darà ove occorra, alle nutrici, consigli sull'allevamento, nutrizione e slattamento del poppante. Qualora constatasse difetti nell'assistenza, disporrà perchè l'infante sia affidato ad altra nutrice.

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TITOLO VII

Profilassi delle malattie infettive.


CAPO III

Profilassi nelle scuole.


ARTICOLO 380.

Profilassi delle malattie infettive ed ispezione delle scuole.

Le scuole pubbliche e private dovranno essere visitate dall'Ufficiale Sanitario, almeno una volta al mese senza preavviso.

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ARTICOLO 381.

L'Ufficiale Sanitario constaterà:

  1. se vi siano scuolari affetti da malattie contagiose;
     

  2. se vi siano scuolari affetti da malattie che, senza essere veramente contagiose, possano tuttavia riuscire dannose alla comunità (epilessia, isterismo a forma convulsiva o catalettica, tic nervoso, coree, ozena, fitiriasi, ecc.);
     

  3. se vi siano scuolari affetti da infermità che, avvertite in tempo e curate possono arrestarsi nel loro sviluppo od attenuarsi;
     

  4. se siano mantenute le condizioni igieniche delle scuole stesse.

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ARTICOLO 382.

Agli effetti dall'articolo precedente, e per quanto riguarda le misure da applicarsi nei casi di malattie trasmissibili constatati in uno degli istituti di cui all'articolo 150, valgono le norme contenute nel Regolamento 16 Ottobre 1903, n. 68 per la profilassi delle malattie contagiose nella scuola, aggiunte alle malattie del 1° gruppo, la fitiriasi o pediculosus vestimentorum et capitis.

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ARTICOLO 383.

Qualora l'Ufficiale sanitario lo ritenga utile, anche agli scuolari, insegnanti od altre persone addette alla scuola, abitanti nella stessa casa di un individuo colpito da malattia contagiosa annoverata nel 1° gruppo del Regolamento 17 Ottobre 1903 n. 68, potranno applicarsi le disposizioni dell'art. 4 del Regolamento precitato.

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ARTICOLO 384.

Gli scuolari, gli insegnanti e gli inservienti che si assentarono o furono allontanati da scuole e convitti, per causa di malattia, non potranno esservi riammessi senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 385.

Sarà obbligo dei parenti degli alunni di denunciare alla Direzione della scuola, con certificato del medico curante, la malattia per cui è assente l'alunno, ciò non più tardi di due giorni dopo incominciata l'assenza. Tale certificato verrà immediatamente trasmesso all'Ufficiale Sanitario.

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ARTICOLO 386.

L'Ufficiale Sanitario dovrà inoltre rivolgere speciale attenzione alla potenza visiva degli alunni e dovrà, nel caso di malattia di cui all'art. 381, avvertire il dirigente la scuola.

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ARTICOLO 387.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di respingere dalla scuola quegli alunni che non si presentino in condizioni irreprensibili di nettezza degli abiti e della persona.

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TITOLO VIII


CAPO I

Polizia Veterinaria.


ARTICOLO 388.

Isolamento dei cani che hanno morsicato.

I cani, che abbiano morsicato uomini od animali, saranno tenuti in rigoroso isolamento e posti nell'assoluta impossibilità di mordere per 15 giorni, sotto la responsabilità dei rispettivi proprietari e colla sorveglianza del veterinario municipale.

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ARTICOLO 389.

Provvedimenti per gli animali rabbiosi e morsicati da animali riconosciuti affetti da rabbia.

Gli animali riconosciuti affetti da rabbia e quelli morsicati da altri animali, riconosciuti rabbiosi, saranno uccisi e distrutti. L'animale morsicato da altro animale sospetto di rabbia o rimasto ignoto, qualora il proprietario non voglia ucciderlo, dovrà essere tenuto in osservazione per almeno quattro mesi, colle cautele e colle condizioni di cui al precedente articolo. Trattandosi di animali da macello, provvede l'articolo 157 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901.

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ARTICOLO 390.

I locali in cui siano stati ricoverati animali rabbiosi o sospetti di esserlo, gli attrezzi e gli arnesi per essi adoperati, saranno disinfettati; la paglia, il letame, gli oggetti di poco valore saranno distrutti col fuoco.

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ARTICOLO 391.

Le spese per la disinfezione tanto nei locali indicati nell'articolo precedente, quanto delle stalle, attrezzi agricoli ed arnesi infetti, saranno sempre a carico dei rispettivi proprietari; e saranno liquidate secondo la tariffa speciale allegata al presente Regolamento.

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ARTICOLO 392.

Musoliera e collare da applicarsi ai cani.

Tutti i proprietari o detentori di cani dovranno munirli di musoliera o paniere e di un collare portante il cognome, nome e domicilio del possessore. La musoliera sarà applicata in modo che l'animale non possa spostarla, lasciando indifesa l'apertura boccale. Il presente articolo non è applicabile ai cani da caccia nell'esercizio della caccia.

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ARTICOLO 393.

I cani mastini, bull-dogh ed altri di simile natura, oltre al collare e musoliera, dovranno essere custoditi con adatta e solida catenella.

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ARTICOLO 394.

Denuncia della morte di animali.

Occorrendo la morte, per qualsiasi causa, di animali ovini, suini, equini ed ovini, nel territorio del Comune, il proprietario dovrà farne immediatamente denuncia all'Ufficio d'Igiene.

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ARTICOLO 395.

Gli animali di cui all'art. 394 non potranno essere rimossi dal luogo in cui avvenne la morte senza l'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario o del Veterinario Municipale, eccetto che la morte sia avvenuta su una via o località pubblica, nel qual caso dovranno essere rimossi immediatamente e depositati in luogo isolato.

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ARTICOLO 396.

Distruzione degli animali morti.

La distruzione degli animali suindicati si eseguirà secondo le norme stabilite del § 2 (1° e 2° alinea del comma a) delle istruzioni annesse all'Ordinanza di polizia veterinaria 3 Marzo 1904. Qualora trattisi di animali morti per malattie infettive e diffuse si applicherà inoltre il § 3 delle istruzioni precitate. Il trasporto sul luogo scelto per la distruzione e l'eventuale disinfezione dei mezzi, si eseguiranno a spese del proprietario dell'animale.

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ARTICOLO 397.

Sempre quando non si tratti di morte per malattia contagiosa, e nel caso di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 33 dell'Ordinanza di polizia veterinaria 3 Marzo 1904, potrà concedersi al proprietario di utilizzare la pelle, le unghie e le corna dell'animale, per uso industriale, colle cautele che saranno prescritte dal Veterinario Municipale.

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ARTICOLO 398.

Assistenza veterinaria sui mercati, fiere, circhi equestri, serragli di belve.

Nessun mercato, nessuna fiera od esposizione di animali potrà farsi senza che il personale dell'Ufficio d'Igiene vi sorvegli per tutta la durata, coll'obbligo ai veterinari municipali di visitare gli animali al momento della loro entrata nel recinto e di verificare la regolarità ed autenticità dei certificati da cui devono essere accompagnati.

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ARTICOLO 399.

I proprietari ed esercenti scuderie, stalle, vaccherie, circhi equestri, serragli di belve nel territorio del Comune dovranno permettere il libero accesso nei loro locali al personale dell'Ufficio d'Igiene e fornire tutti gli schiarimenti richiesti.

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TITOLO IX


CAPO I

Polizia mortuaria.


ARTICOLO 400.

Per la Polizia Mortuaria provvede il Regolamento 25 Luglio 1892, n. 448, eccettuato però l'art. 41 del capitolo "autopsie" che si intende modificato come segue:
Permesso di eseguire autopsie.
Le salme di persone morte sia negli ospedali che a domicilio, il cui trasporto si deve fare a cura e spese del Municipio, potranno essere concesse, 24 ore dopo il decesso, per indagini o studi, qualora non si oppongano i parenti del defunto o qualora non sia stato altrimenti disposto dall'Autorità giudiziaria, ai medici esercenti che ne facciano regolare domanda scritta all'Ufficio d'Igiene, e possano valersi, per l'autopsia, della sala mortuaria del Cimitero o di altra sala adatta.

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ARTICOLO 401.

Trasporto dei cadaveri nelle camere mortuarie.

Negli istituti ed ospedali in cui esiste la camera mortuaria, i cadaveri dovranno essere depositati in essa non appena avvenuto il decesso.

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TITOLO X

Disposizioni generali e penali.


CAPO I

Disposizioni generali.


ARTICOLO 402.

I caffè, birrerie e simili, i teatri, i negozi di parrucchiere, le case di meretricio, dovranno avere permanentemente affisse nei loro locali, in luogo ben visibile al pubblico, le disposizioni del presente Regolamento che li riguardano.

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TITOLO X


CAPO II

Disposizioni penali.


ARTICOLO 403.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

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ARTICOLO 404.

E' abrogata qualunque disposizione anteriore non conforme o contraria al presente Regolamento.

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ARTICOLO 405.

Prescrizioni sulla modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto.

Date le particolari caratteristiche fisiche dell'amianto, resistenza al calore, filabilità, resistenza alla trazione, ecc., questo materiale è stato utilizzato per la realizzazione di parecchi prodotti per l'edilizia. E' altrettanto noto che l'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto determina una grave patologia polmonare che prende nome di asbestosi. Inoltre è stata scientificamente segnalata una significativa correlazione tra la presenza nell'organismo di fibre di amianto anche in bassissimo dosaggio e l'insorgenza di neoplasie maligne. Tutto ciò premesso, si ritiene necessario impartire alcune prescrizioni per quanto attiene alle operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto utilizzati in edilizia. Le presenti prescrizioni si applicano in particolare per i seguenti prodotti:

lastre ondulate per le coperture;
 

lastre piane per coperture e tamponamenti esterni ed interni;
 

manufatti vari (colmi, faldali, camini, canne fumarie, ecc.);
 

tubi.

Fatta salva tutta la normativa antinfortunistica vigente inerente all'attività lavorativa in campo edilizio si prescrive quanto segue:

  1. in caso di interventi che prevedano la rimozione dei prodotti di cui sopra, questi devono essere accuratamente smontati, accatastati, trasportati e conferiti allo smaltimento finale in discarica, con modalità tali da evitarne la rottura e conseguente possibile liberazione in atmosfera delle fibre in essi contenute, ed avendo l'accortezza di segnalare la natura del materiale con appositi cartelli indicatori come previsto dall'allegato 2 del D.P.R. 215 del 24.5.1988 (cartello indicatore recante nella sua parte superiore la lettera "a" in bianco su fondo nero, e, nella parte inferiore, la scritta chiaramente leggibile "attenzione contiene amianto - respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute - seguire le norme di sicurezza").
     

  2. Prima della fase di trasporto in discarica, tutto il materiale deve essere accuratamente bagnato.
     

  3. La discarica comunale di II categoria tipo A per materiali inerti, in strada per Frassineto Po, rappresenta il sito di smaltimento finale dei prodotti in questione che, al momento del conferimento, dovranno essere immediatamente interrati e ricoperti a cura dell'impresa che ne effettua lo smaltimento, e sempre con modalità tecniche tali da evitare la produzione di polverosità.
     

  4. Tutto il personale addetto alle fasi di smontaggio, accatastamento, trasporto e smaltimento finale in discarica dovrà necessariamente essere munito di idonea mascherina monouso protettiva delle prime vie aeree (naso e bocca), e tuta copriabito monouso, che al termine delle operazioni verranno interrate in discarica unitamente agli inerti.
     

  5. Qualora in corso di interventi di demolizione o manutenzione edilizia si riscontrino situazioni di impiego anomalo di detti materiali (pavimentazioni esterne realizzate con polvere di tornitura di tubi in cemento-amianto, sottofondi realizzati con rottami di manufatti in cemento-amianto, barriere protettive esterne realizzate con feltri impiegati a suo tempo per la produzione di lastre e tubi), dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio Ecologia comunale che impartirà di volta in volta specifiche modalità operative.

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