REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI
Allegato alla Deliberazione C.C. n. 41 del 20 luglio 2005
SOMMARIO
TITOLO I Norme Generali
ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento
ARTICOLO 2 Definizioni
ARTICOLO 3 Definizione di spettacoli viaggianti
ARTICOLO 4 Aree comunali
ARTICOLO 5 Concessione
ARTICOLO 6 Durata delle manifestazioni
ARTICOLO 7 Divieto di occupazione aree prima della concessione
ARTICOLO 8 Riconsegna delle aree
ARTICOLO 9 Revoca della concessione
ARTICOLO 10 Assenza ingiustificata - decadenza della concessione
ARTICOLO 11 Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
ARTICOLO 12 Raccolta rifiuti - Allacciamento acqua e luce
ARTICOLO 13 Tasse
TITOLO II Spettacoli Viaggianti
ARTICOLO 14 Concessione delle aree
ARTICOLO 15 Domande di partecipazione
ARTICOLO 16 Padiglioni dolciari o gastronomici - Commercianti su area
pubblica
ARTICOLO 17 Elenchi delle attività e dei partecipanti. - Punteggi di
anzianità
ARTICOLO 18 Istruttoria delle domande - Commissione consultiva
ARTICOLO 19 Criteri per l'assegnazione delle concessioni
ARTICOLO 20 Criteri di collocazione delle attrazioni all’interno dei parchi
ARTICOLO 21 Anzianità di frequenza e cambio dell'attrazione
ARTICOLO 22 Attrazioni Novità
ARTICOLO 23 Organico ottimale
ARTICOLO 24 Sostituzione temporanea dell'attrazione
ARTICOLO 25 Società, consorzi, cooperative
ARTICOLO 26 Subingresso
ARTICOLO 27 Divieto di sub concessione - Rappresentanza
ARTICOLO 28 Installazione attrazioni
ARTICOLO 29 Limitazioni e divieti
ARTICOLO 30 Iniziative promozionali
ARTICOLO 31 Divieti di occupazione spazi
TITOLO III Circhi Equestri e Spettacoli Circensi in genere
ARTICOLO 32 Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli minori
ARTICOLO 33 Criteri per l'assegnazione delle concessioni
ARTICOLO 34 Cauzione
ARTICOLO 35 Divieto di sub concessione - Rinuncia
ARTICOLO 36 Disposizioni finali e transitorie
TITOLO I - NORME GENERALI
ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento
-
Le concessioni di suolo pubblico a favore
di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi
equestri, per la predisposizione dei parchi divertimento, sono effettuate a
norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto
comma dell'ARTICOLO 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Indice
ARTICOLO 2 - Definizioni
-
Agli effetti del presente regolamento per
«legge 337» si intende la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi
equestri e sullo spettacolo viaggiante"; per «T.U.L.P.S.» il Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773; per «elenco
ministeriale» si intende l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e
trattenimenti di cui all'ARTICOLO 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
-
Per "manifestazioni ricorrenti" si
intendono le manifestazioni con carattere di ciclicità annuale o inferiore
all’anno in occasione di tradizionali festività od eventi.
-
Per “abituali frequentatori” dei parchi
divertimento disciplinati dal presente Regolamento si intendono le Ditte che
nell’ultimo decennio hanno registrato un’anzianità superiore alle sette
presenze, di cui quattro nell’ultimo quinquennio.
-
Per “concessionario” si intende la ditta
titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico per
l’installazione delle attività di cui all’ARTICOLO 1, nonché delle abitazioni
e degli automezzi adibiti al trasporto.
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ARTICOLO 3 - Definizione di spettacoli
viaggianti
-
Sono considerati "spettacoli viaggianti" le
attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di
attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco
ministeriale.
-
Il carattere della mobilità
dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia
collegata al suolo in modo non precario.
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ARTICOLO 4 - Aree comunali
-
L'elenco delle aree comunali disponibili
per le installazioni dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante
e dei parchi divertimento è approvato dalla Giunta Comunale.
-
La dimensione delle aree parco è quella
risultante dalle planimetrie facenti parte della deliberazione di cui sopra.
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ARTICOLO 5 - Concessione
-
La concessione delle aree per le attività
di cui all'ARTICOLO1 è rilasciata ai titolari di autorizzazione all'esercizio
dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività
rimane disciplinata dall'ARTICOLO 69 del T.U.L.P.S., dagli artt. 122 e
seguenti del Regolamento, R.D. 6.5.1940, n. 635, dalla legge 337, fatte salve
le disposizioni vigenti in materia.
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ARTICOLO 6 - Durata delle manifestazioni
-
L'Amministrazione comunale, sentito il
parere della commissione, determinerà la durata di ogni manifestazione,
stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta
salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.
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ARTICOLO 7 - Divieto di occupazione aree
prima della concessione
-
Chiunque occupi aree senza autorizzazione è
punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 con obbligo di
rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.
-
Sarà inoltre determinata l’esclusione
dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo
di tre anni, oltre alla decurtazione dell’eventuale punteggio di anzianità del
50%.
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ARTICOLO 8 - Riconsegna delle aree
-
Il concessionario non potrà apportare alcuna
modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione comunale.
-
Lo stesso dovrà restituire, al termine della
concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli
era stata consegnata.
-
Le violazioni di cui ai commi precedenti
sono punite con la sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 6.000, fermo
restando l'obbligo di cui al successivo comma.
-
Ogni alterazione o modificazione causata
dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese,
non appena smontata l'attrezzatura.
-
Qualora non venga ottemperato a quanto
prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori.
Il concessionario sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio
comunale per un periodo di 6 anni.
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ARTICOLO 9 - Revoca della concessione
-
Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica
o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione
può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in
concessione.
-
Il concessionario non avrà diritto ad alcun
rimborso o risarcimento.
-
E' sempre fatta salva la possibilità di
revoca per abuso da parte del titolare.
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ARTICOLO 10 - Assenza ingiustificata
Decadenza della concessione
-
Qualora l'interessato ingiustificatamente
non occupi l'area entro la data fissata ai sensi del precedente ARTICOLO 6, ed
indicata nell'avviso di concessione, o nella concessione medesima, la stessa
decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri aventi titolo senza che
l'interessato possa avanzare alcun diritto.
-
Fatta salva l'applicazione dei commi 5 e 6
dell'ARTICOLO 17, l’inadempiente sarà escluso da qualsiasi concessione nel
territorio comunale per un periodo di due anni, oltre alla decurtazione
dell’eventuale punteggio di anzianità del 50%.
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ARTICOLO 11 - Sistemazione degli automezzi e
delle abitazioni
-
La sistemazione delle abitazioni e degli
automezzi adibiti al trasporto dovrà avvenire nelle località indicate e con
le modalità impartite dal Comune.
-
Le aree occupate dovranno essere sgombrate
entro tre giorni dal termine del parco, salvo eventuali proroghe, per gravi
motivi, concesse dal Comune.
-
Le violazioni di cui ai commi precedenti
sono punite con la sanzione amministrativa da €. 100 a € 600.
Indice
ARTICOLO 12 - Raccolta rifiuti
Allacciamento acqua e luce
-
I concessionari sono tenuti a collocare
giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori
appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate.
-
Il concessionario dovrà provvedere al
pagamento della tassa rifiuti, in base agli importi stabiliti dalle vigenti
disposizioni di legge.
-
Sono a carico dei concessionari tutte le
spese di allacciamento e consumo di acqua potabile ed energia elettrica.
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ARTICOLO 13 - Tasse
-
L’autorizzazione ad occupare le aree di cui
agli artt. 4, e 11 è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento
della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa relativa alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani. In difetto trova applicazione il disposto
dell’ARTICOLO 7.
Indice
TITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI
ARTICOLO 14 - Concessione delle aree
-
Il presente titolo disciplina la concessione
di aree per l'installazione delle singole attività degli spettacoli
viaggianti.
-
Per le concessioni da rilasciare per le
manifestazioni ricorrenti, gli interessati dovranno far pervenire la domanda
al Protocollo Generale del Comune entro novanta giorni dalla data di ogni
singola manifestazione.
-
Per le concessioni da rilasciare per
l'installazione temporanea nei restanti periodi dell’anno, le domande dovranno
pervenire entro trenta giorni dalla data di inizio.
-
Per le concessioni per l’installazione
permanente di attrazioni (durata uguale o superiore all’anno) le domande
dovranno pervenire entro il 30 novembre per l’anno successivo.
-
I suddetti termini sono da considerarsi
perentori. L’Amministrazione comunale comunicherà alle Organizzazioni di
categoria i termini di cui ai commi 2 e 3.
-
Nel caso di più richieste di occupazione
permanente nella stessa area, si applicano, per il rilascio delle concessioni,
i seguenti criteri:
-
anzianità di presenza sull’area;
-
anzianità di appartenenza alla categoria.
Indice
ARTICOLO 15 - Domande di partecipazione
-
Le domande, in carta legale, devono
contenere:
-
generalità del richiedente, codice
fiscale, sua residenza e sicuro recapito postale, se diverso dalla
residenza;
-
manifestazione per la quale si richiede
la concessione;
-
precisa denominazione dell'attrazione che
si intende installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal comune
di residenza;
-
copia del certificato di iscrizione al
registro delle imprese, già registro ditte;
-
copia della polizza assicurativa R.C.
dell’attrazione;
-
le precise dimensioni dell'attrazione come
massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane
perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la
stessa non sia compresa nelle dimensioni predette;
-
dimensioni di ingombro, seguendo i criteri
di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e dei carri
attrezzi, con indicazione del loro numero.
-
Alle domande dovrà essere allegata:
|
fotocopia dell'autorizzazione comunale di
esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal comune di residenza o
sede legale.
|
|
una fotografia dell'attrazione. Qualora
l'interessato abbia già provveduto in domande precedenti, e non abbia
apportato modifiche all'attrazione, la fotografia può essere omessa.
|
Le istanze che non contengono tutti i dati,
gli allegati e le dichiarazioni previste potranno essere regolarizzate entro
e non oltre la data di scadenza per la presentazione dell'istanza prevista per
ciascun parco. In difetto, saranno considerate nulle, e pertanto prive di
effetti sia ai fini della compilazione della graduatoria che per
l'attribuzione del punteggio per "anzianità di domanda".
Gli uffici competenti potranno, in fase di
istruttoria, richiedere all’interessato ulteriori precisazioni in relazione ad
elementi rilevanti nel procedimento.
Indice
ARTICOLO 16 - Padiglioni dolciari o
gastronomici
Commercianti su area pubblica
-
I padiglioni dolciari e/o gastronomici sono
riconosciuti come tradizionali frequentatori e inseriti nelle aree riservate
ai parchi stessi, o nelle loro immediate adiacenze.
-
Ad essi si applicano tutte le norme del
presente regolamento, oltre alle normative di carattere igienico sanitario.
Indice
ARTICOLO 17 - Elenchi delle attività e dei
partecipanti.
Punteggi di anzianità
-
Per i parchi divertimento in occasione delle
manifestazioni ricorrenti il Dirigente del Settore competente determinerà
l’organico ottimale, secondo le modalità di cui al successivo ARTICOLO 23.
-
Gli organici, per le suddivisioni delle
varie attività e attrazioni in relazione alle loro particolarità tecnico
costruttive, alle loro caratteristiche funzionali e denominazioni, sono
determinati con riferimento alle categorie stabilite nell'elenco ministeriale.
-
Per ciascuna manifestazione ricorrente viene
redatto dall’Ufficio un elenco di richiedenti e partecipanti, con indicazione
della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, e del
punteggio attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
-
Per ogni anno di partecipazione: punti 1;
-
Per ogni anno di presentazione della
domanda, senza concessione: punti 0,2;
-
Per ogni concessione sporadica, “una
tantum”: punti 0,5.
Sulla base di tale elenco si procederà annualmente agli aggiornamenti
secondo i criteri e le norme contenute nel presente regolamento.
-
Il punteggio annuale determinato ai sensi
del presente articolo, punto a), non viene ridotto o decurtato, per una sola
volta ogni quinquennio, nel caso di assenza giustificata da seri e validi
motivi, preventivamente notificata al comune almeno tre giorni prima
dell'inizio del periodo obbligatorio.
-
La mancata comunicazione nei termini di cui
sopra, o l'assenza, anche se giustificata, per più di una volta ogni
quinquennio comporta oltre la perdita del punteggio annuale di cui al punto
a) del comma 3, anche la riduzione del 30% del punteggio di anzianità totale
già acquisito.
-
L’assenza per tre anni consecutivi comporta
comunque l’azzeramento del punteggio di anzianità.
-
In caso di assenza ingiustificata si fa
riferimento al disposto del precedente ARTICOLO 10.
Indice
ARTICOLO 18 - Istruttoria delle domande
Commissione consultiva
-
Il Comune procede al rilascio delle
concessioni previa istruttoria effettuata dagli uffici competenti, sentita la
commissione, sulla base dei criteri determinati all'ARTICOLO 19.
-
La commissione è composta:
|
dal dirigente del Settore Sviluppo
Economico, o suo delegato, che la presiede;
|
|
dal dirigente del Settore Gestione Urbana
e territoriale, o suo delegato;
|
|
dal comandante del Corpo di Polizia
Municipale, o suo delegato;
|
|
da un rappresentante per ogni
organizzazione di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente
rappresentative a livello regionale.
|
Le riunioni devono essere convocate. con
almeno otto giorni di preavviso.
Le riunioni della commissione sono valide
con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni
sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le
astensioni equivalgono a voto contrario.
Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un componente della commissione.
La partecipazione alla Commissione non
comporta alcuna indennità o gettone.
Nel caso in cui siano trattati argomenti
riguardanti espressamente un componente della commissione, o propri
ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, l'interessato dovrà
abbandonare la seduta, non potendo prendere parte alla discussione né alla
votazione.
Il parere della Commissione è consultivo.
Indice
ARTICOLO 19 - Criteri per l'assegnazione
delle concessioni
-
L'assegnazione delle concessioni per le
manifestazioni ricorrenti viene fatta, tenendo conto degli organici ottimali,
fatto salvo il disposto dell’ARTICOLO 23, comma 4, sulla base dei seguenti
criteri:
-
Assegnazione agli abituali frequentatori
che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione hanno il maggior
punteggio, relativamente alle categorie di appartenenza; in caso di parità
di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria si farà
riferimento alla maggiore anzianità di categoria desumibile dal nulla osta
ministeriale (T.F.) o, in mancanza, dalla data di iscrizione al Registro
Imprese;
-
Assegnazione occasionale "una tantum" ai
titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo ARTICOLO 22;
-
Assegnazione di posteggi eventualmente
disponibili, purché non in soprannumero rispetto all’organico ottimale
della categoria interessata.
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ARTICOLO 20 - Criteri di collocazione delle
attrazioni all’interno dei parchi
-
I concessionari delle manifestazioni
ricorrenti devono collocare le attrazioni negli spazi assegnati, risultanti
dalla planimetria del parco, e secondo le indicazioni impartite dal personale
addetto.
-
I criteri di collocazione delle singole
attrazioni nell'ambito dei parchi divertimento sono nell'ordine i seguenti:
-
tutela delle esigenze di sicurezza, di
viabilità del parco e motivi di pubblico interesse;
-
caratteristiche tecniche delle
attrazioni;
-
anzianità di frequenza al parco;
-
anzianità di appartenenza alla categoria
dello spettacolo viaggiante risultante dal numero di nulla osta
Ministeriale o, in mancanza, di iscrizione al registro imprese;
-
tutela dell'ordine estetico e razionale
del parco, anche in relazione alle diverse categorie di utenti delle
attrazioni.
Indice
ARTICOLO 21 - Anzianità di frequenza e
cambio dell'attrazione
-
La domanda di cambio di attrazione non può
essere presentata dai concessionari prima di tre anni di frequenza ininterrotta
con la vecchia attrazione per ognuna delle manifestazioni ricorrenti.
-
Le richieste di cambio di attrazione di qualsiasi tipo sono sempre e comunque
subordinate alla disponibilità di spazi all’interno dell’area destinata a parco
divertimenti, e alla condizione che la nuova attrazione non impedisca o intralci
il posizionamento delle altre già presenti nel parco.
-
Può essere chiesto il cambio di attrazione, uscendo dalla categoria di
appartenenza per inserirsi in un’altra, unicamente se l’organico ottimale
preveda disponibilità; in tal caso la ditta richiedente sarà inserita in coda
alle attrazioni del settore in cui si presenta, con decurtazione del proprio
punteggio di anzianità all’unità inferiore dell’ultima ditta presente in quel
settore.
-
Può essere chiesto il cambio di attrazione all’interno della stessa
categoria, ma variando il settore di appartenenza, unicamente se l’organico
ottimale preveda disponibilità per quel settore; in tal caso la ditta
richiedente sarà inserita in coda alle attrazioni del settore stesso, con
decurtazione del proprio punteggio di anzianità all’unità inferiore dell’ultima
ditta presente in quel settore.
-
Può essere chiesto il cambio di attrazione all’interno della stessa
categoria e dello stesso settore pur in esubero rispetto all’organico ottimale.
In tal caso il punteggio di anzianità della ditta richiedente:
-
sarà decurtato all’unità inferiore dell’ultima ditta presente in quel
settore qualora il cambio riguardi un’attrazione già presente nel settore
stesso;
-
sarà mantenuto, senza decurtazioni, qualora il cambio riguardi un’attrazione
completamente diversa, e quindi non presente nel settore, o costituisca una
semplice sostituzione della propria attrazione con una nuova, uguale e di stesse
dimensioni.
-
In tutti gli altri casi il cambio di attrazione non può essere autorizzato.
Indice
ARTICOLO 22 -
Attrazioni Novità
-
Nell’organico ottimale del parco di divertimenti di San Giuseppe, viene
riservata un'area a disposizione di un’attrazione denominata "novità",
intendendo per tale quella appartenente alla categoria “grandi attrazioni” non
costituita semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti
nel parco, ma con sostanziali innovazioni, mancante da almeno quattro anni e
che per la particolare tipologia costituisca elemento di richiamo o
valorizzazione per il parco.
-
L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dal Comune,
prescindendo da ogni punteggio o requisito previsto dal presente regolamento.
-
L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e dà diritto
all'attribuzione del punteggio previsto dall'ARTICOLO 17, terzo comma, lettera
c). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il
requisito di "novità" nei tre anni successivi, ma sarà in ogni caso inserito
nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà
partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.
-
Il titolare di attrazione "novità" che abbia
ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco,
oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito, sarà escluso da
qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di cinque anni.
Indice
ARTICOLO 23 -
Organico ottimale
-
L’organico ottimale inteso come la composizione quantitativa e qualitativa
ottimale delle attrazioni ammesse alle manifestazioni ricorrenti, è il
risultato della valutazione dei seguenti elementi:
|
determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in
relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza e
agli interessi economici degli esercenti dello spettacolo viaggiante, nei limiti
e nel rispetto delle norme vigenti e contenute nel presente regolamento;
|
|
rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle
concessioni rilasciate per le manifestazioni ricorrenti nell'edizione
antecedente alla data di approvazione del presente regolamento;
|
|
verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità
tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero;
|
Per la suddivisione delle attrazioni in categorie e settori si fa riferimento
all’elenco allegato alla Legge 337.
Per ciascun settore sono determinati ulteriori e specifici criteri operativi
e gestionali, consistenti in un’ulteriore e più specifica differenziazione
tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri,
rotonde, ecc.).
L'eliminazione delle sole attrazioni degli abituali frequentatori e
risultanti numericamente in soprannumero rispetto agli organici ottimali è
ottenuta - fatte comunque salve esigenze di disponibilità di superficie,
sicurezza, forza maggiore o pubblica utilità - attraverso il loro naturale
esaurimento, salvo il disposto di cui al successivo ARTICOLO 26, quinto comma. A
tal fine le concessioni relative a dette attrazioni non potranno essere
rilasciate ad altri richiedenti in caso di esclusione, rinuncia, assenza o
cessazione del titolare.
Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o
numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate
all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria.
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ARTICOLO 24 -
Sostituzione temporanea dell'attrazione
-
E' consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra
identica, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria sia
determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile.
-
Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non sono ammesse
sostituzioni.
-
La sostituzione autorizzata è consentita una
volta sola ogni quinquennio.
Indice
ARTICOLO 25 -
Società, consorzi, cooperative
1. Sono riconosciute e sono accettate le domande relative a società, consorzi,
cooperative di attrazionisti, purché sia allegata alla prima domanda fotocopia
dell'atto costitutivo.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione, vistata
per l'anno in corso, rilasciata ai sensi della legge 337 alla società,
consorzio o cooperativa.
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ARTICOLO 26 -
Subingresso
-
Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività dello spettacolo
viaggiante per atto tra vivi comporta di norma il trasferimento dei diritti
acquisiti dal cedente.
-
Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente con
un abbattimento pari al 20%, con eventuale ricollocazione dell’attrazione
all’interno dei parchi in funzione del punteggio aggiornato.
-
Lo stesso dovrà inoltre gestire l’attrazione per almeno tre anni prima di
chiedere un eventuale cambio della stessa.
-
Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell’atto di
cessione, regolarmente registrato nonché copia dell’autorizzazione comunale con
l’indicazione dell’attività rilevata.
-
Nel caso di cessione in proprietà o in gestione delle attività appartenenti a
categorie e/o settori in esubero rispetto agli organici ottimali, si applicano
le seguenti disposizioni:
-
per le cessioni riguardanti le attrazioni con maggiore anzianità di punteggio
si applicano le disposizioni previste al secondo comma fino alla concorrenza
del 50% delle attrazioni in organico;
-
per le cessioni riguardanti le altre attrazioni (oltre il 50% dell’organico)
il cessionario pur conservando il punteggio acquisito abbattuto del 20%, perde
ogni diritto di concessione sul parco. Qualora nel triennio successivo si
ricreino le condizioni per la concessione di attrazioni appartenenti a detta
categoria e/o settore, l’anzianità acquisita dal cessionario potrà costituire
titolo di priorità per l’ottenimento della concessione.
-
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma, lett. b), non si
applicano in caso di trasferimento mortis causa o per grave e documentata
invalidità permanente del titolare nonché nei casi di cessione dell’attività ad
ascendenti o discendenti di primo grado o al coniuge.
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ARTICOLO 27 -
Divieto di sub-concessione.
Rappresentanza
-
Il concessionario non può cedere la propria concessione ad altri.
-
Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. E’
ammessa temporaneamente la presenza di componenti del nucleo famigliare del
titolare o dipendenti regolarmente assunti. In ogni caso il titolare deve
garantire la propria presenza entro due ore dall’accertamento.
-
Agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'ARTICOLO 7.
Indice
ARTICOLO 28 -
Installazione attrazioni
-
1. Nessuna attrazione può essere installata o disinstallata nel parco
divertimenti durante il periodo di frequenza obbligatoria salvo espressa
autorizzazione da concedersi, in via eccezionale e per gravissimi motivi, da
parte del Comune.
-
In caso di autorizzazione all'installazione o alla disinstallazione
dell'attrazione, è comunque vietato procedere a tale attività nelle ore di
apertura del parco divertimenti.
-
Le violazioni di cui al primo comma sono punite con una sanzione
amministrativa da €. 100 a €. 600, nonché con la sanzione prevista dal secondo
comma dell'ARTICOLO 7. Le violazioni di cui al secondo comma sono punite con la
sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300, ed in caso di recidiva, da €. 100 a
€. 600.
Indice
ARTICOLO 29 -
Limitazioni e divieti
-
In tutti i parchi divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di
imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente
necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e
contenuto nei limiti di cui alla vigente normativa.
-
Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione
sonora oltre i limiti consentiti è punita con la sanzione amministrativa da €.
50 a €. 300. Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono
punite con la sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300.
-
Nel caso di più violazioni del presente
articolo commesse durante l'apertura del parco divertimenti, la concessione
decade, e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio
comunale per il periodo di due anni.
Indice
ARTICOLO 30 -
Iniziative promozionali
-
Previo parere della Commissione possono essere definite particolari
promozioni per la categoria e/o per particolari fasce di utenti.
-
Rappresentanti degli esercenti, designati dalla Commissione, cureranno la
stampa dei biglietti e della corrispondente numerazione che dovrà essere
apposta, ben visibile, presso le attrazioni che partecipano alle promozioni.
-
Qualora venga accertato che le ditte
partecipanti rifiutino i biglietti omaggio, nei loro confronti sarà disposta
l’esclusione da qualsiasi concessione nel territorio comunale per il biennio
successivo.
Indice
ARTICOLO 31 -
Divieti di occupazione spazi
-
Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ogni
manifestazione ricorrente, è vietata la concessione delle stesse aree pubbliche
per l'installazione di spettacoli viaggianti. Tale periodo è ridotto a 20
giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre o uno spettacolo
circense.
-
Fanno eccezione attrazioni isolate eventualmente inserite in manifestazioni
locali particolari (feste patronali, di quartiere, ecc.), purché la permanenza
sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa
configurarsi la formazione di un parco di divertimenti come definito ai sensi di
legge.
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Il primo comma non trova applicazione nel caso in cui le manifestazioni in
esso citate siano organizzate da partiti politici o associazioni a carattere
politico.
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TITOLO III -
CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI CIRCENSI
IN GENERE E ALTRI SPETTACOLI MINORI
ARTICOLO 32 - Concessione delle aree ai
circhi ed agli spettacoli minori
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Il presente titolo disciplina la
concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, spettacoli
circensi in genere e degli altri spettacoli minori.
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Nell'arco dell'anno solare non potranno
essere concesse più di due autorizzazioni per l'effettuazione di spettacoli
circensi e simili, da ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.
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Inoltre non potranno essere concesse, in
aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, più di due autorizzazioni per
l’effettuazione di altri spettacoli minori, come auto e moto acrobatiche,
esposizioni varie (con esclusione di mostre o esposizioni faunistiche), da
ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.
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Relativamente agli spettacoli con auto e
moto acrobatiche, o altri spettacoli simili, alla domanda dovrà essere
allegata, oltre ala documentazione di rito, relazione tecnica, redatta da
professionista qualificato, relativa alle emissioni sonore dei veicoli
utilizzati, con dichiarazione che le stesse rispettano le soglie di tolleranza
previste dalle vigenti normative
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Le domande per gli spettacoli di cui ai
commi 2 e 3, in carta legale, dovranno pervenire in un periodo compreso fra il
1° luglio e il 30 settembre dell’anno precedente per quanto riguarda il primo
semestre, e fra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno di riferimento per
quanto riguarda il secondo semestre. Tali termini sono da considerarsi
perentori.
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Le domande regolarmente pervenute saranno
inserite in un elenco secondo la data di presentazione, fatto salvo quanto
disposto ai successivi articoli.
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ARTICOLO 33 - Criteri per l'assegnazione
delle concessioni
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La comunicazione di concessione sarà
inviato all'avente diritto, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo
spettacolo con lettera raccomandata A.R.
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Tale comunicazione dovrà indicare la durata
della concessione, l’obbligo di versamento della cauzione di cui al successivo
ARTICOLO 34, e tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della
concessione.
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Le concessioni saranno rilasciate secondo
la graduatoria di cui all’ARTICOLO 32, comma 5, sulla base dei seguenti
criteri:
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Osservanza del periodo di “vacatio“ di cui
all'ARTICOLO 31;
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Nel caso di più richiedenti per lo stesso
periodo, sarà accordata precedenza ai circhi di categoria superiore;
-
I concessionari saranno esclusi da future
concessioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo, per garantire una
opportuna rotazione fra le ditte richiedenti, fatto salvo il disposto del
successivo punto.
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Qualora la stessa ditta concessionaria abbia
ripresentato, nei termini di cui al precedente articolo, domanda anche per
l'anno successivo e non vi siano altre ditte incluse nella graduatoria
suddetta non si darà applicazione al disposto del punto c).
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ARTICOLO 34 - Cauzione
-
Oltre alla produzione di tutta la
documentazione richiesta dalla comunicazione di concessione e dalla normativa
vigente, per ottenere l’autorizzazione dovrà essere corrisposto, mediante
versamento presso gli Uffici comunali competenti, un deposito cauzionale
infruttifero di €. 2.000 per le attrazioni di cui all’ARTICOLO 32, secondo
comma, e di € 1.000 per quelle di cui all’ARTICOLO 32, terzo comma.
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Il deposito cauzionale sarà restituito dopo
aver accertato che l'area non è stata modificata o alterata e viene consegnata
nelle stesse condizioni in cui era stata assegnata.
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Ogni alterazione o modificazione causata dal
concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, ed
entro le 24 ore dalla contestazione.
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Qualora non venga ottemperato a quanto
prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori
avvalendosi della cauzione prestata. Ciò comporterà in ogni caso l'esclusione
dell'interessato da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per
un periodo di tre anni.
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ARTICOLO 35 - Divieto di subconcessione
Rinuncia
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Il concessionario non potrà in nessun caso
cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui
indicate.
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La mancata occupazione o rinuncia dell’area
non dà diritto alla restituzione della cauzione versata.
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L'eventuale giustificata rinuncia dovrà
pervenire al Comune entro venti giorni dalla data di inizio della
manifestazione. La ditta sarà in ogni caso esclusa da qualsiasi futura
concessione nel territorio comunale per il biennio successivo.
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La rinuncia pervenuta dopo tale termine,
anche se giustificata, comporta l'esclusione della ditta da qualsiasi futura
concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
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Non è considerato giustificato motivo di
rinuncia la variazione del calendario itinerante (tournee).
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Il Comune, nel caso di rinuncia del
concessionario, potrà concedere l'area ad altre ditte richiedenti mediante
scorrimento della graduatoria di cui al quinto comma dell'ARTICOLO 32.
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ARTICOLO 36 - Disposizioni finali e
transitorie
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Per quanto non previsto nel presente
regolamento si osserverà quanto disposto dalla legge 337, dal T.U.L.P.S. e
relativo Regolamento, dalle altre leggi che disciplinano la materia relativa
agli spettacoli viaggianti e circhi equestri e da tutte le altre disposizioni
vigenti, ivi compresi gli usi e consuetudini locali.
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