Stemma    CITTA' DI CASALE MONFERRATO

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DEI CIRCHI EQUESTRI

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 41 del 20 luglio 2005


SOMMARIO

TITOLO I Norme Generali
 
ARTICOLO   1  Oggetto del Regolamento
ARTICOLO   2  Definizioni
ARTICOLO   3  Definizione di spettacoli viaggianti
ARTICOLO   4  Aree comunali
ARTICOLO   5  Concessione
ARTICOLO   6  Durata delle manifestazioni
ARTICOLO   7  Divieto di occupazione aree prima della concessione
ARTICOLO   8  Riconsegna delle aree
ARTICOLO   9  Revoca della concessione
ARTICOLO 10  Assenza ingiustificata - decadenza della concessione
ARTICOLO 11  Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
ARTICOLO 12  Raccolta rifiuti - Allacciamento acqua e luce
ARTICOLO 13  Tasse

TITOLO II Spettacoli Viaggianti

ARTICOLO 14  Concessione delle aree
ARTICOLO 15  Domande di partecipazione
ARTICOLO 16  Padiglioni dolciari o gastronomici - Commercianti su area pubblica
ARTICOLO 17  Elenchi delle attività e dei partecipanti. - Punteggi di anzianità
ARTICOLO 18  Istruttoria delle domande - Commissione consultiva
ARTICOLO 19  Criteri per l'assegnazione delle concessioni
ARTICOLO 20  Criteri di collocazione delle attrazioni all’interno dei parchi
ARTICOLO 21  Anzianità di frequenza e cambio dell'attrazione
ARTICOLO 22  Attrazioni Novità
ARTICOLO 23  Organico ottimale
ARTICOLO 24  Sostituzione temporanea dell'attrazione
ARTICOLO 25  Società, consorzi, cooperative
ARTICOLO 26  Subingresso
ARTICOLO 27  Divieto di sub concessione - Rappresentanza
ARTICOLO 28  Installazione attrazioni
ARTICOLO 29  Limitazioni e divieti
ARTICOLO 30  Iniziative promozionali
ARTICOLO 31  Divieti di occupazione spazi

TITOLO III Circhi Equestri e Spettacoli Circensi in genere

ARTICOLO 32  Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli minori
ARTICOLO 33  Criteri per l'assegnazione delle concessioni
ARTICOLO 34  Cauzione
ARTICOLO 35  Divieto di sub concessione - Rinuncia
ARTICOLO 36  Disposizioni finali e transitorie


TITOLO I - NORME GENERALI


ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la predisposizione dei parchi divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'ARTICOLO 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

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ARTICOLO 2 - Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento per «legge 337» si intende la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"; per «T.U.L.P.S.» il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773; per «elenco ministeriale» si intende l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'ARTICOLO 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
     

  2. Per "manifestazioni ricorrenti" si intendono le manifestazioni con carattere di ciclicità annuale o inferiore all’anno in occasione di tradizionali festività od eventi.
     

  3. Per “abituali frequentatori” dei parchi divertimento disciplinati dal presente Regolamento si intendono le Ditte che nell’ultimo decennio hanno registrato un’anzianità superiore alle sette presenze, di cui quattro nell’ultimo quinquennio.
     

  4. Per “concessionario” si intende la ditta titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico per l’installazione delle attività di cui all’ARTICOLO 1, nonché delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto.

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ARTICOLO 3 - Definizione di spettacoli viaggianti

  1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale.
     

  2. Il carattere della mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

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ARTICOLO 4 - Aree comunali

  1. L'elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento è approvato dalla Giunta Comunale.
     

  2. La dimensione delle aree parco è quella risultante dalle planimetrie facenti parte della deliberazione di cui sopra.

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ARTICOLO 5 - Concessione

  1. La concessione delle aree per le attività di cui all'ARTICOLO1 è rilasciata ai titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'ARTICOLO 69 del T.U.L.P.S., dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento, R.D. 6.5.1940, n. 635, dalla legge 337, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

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ARTICOLO 6 - Durata delle manifestazioni

  1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della commissione, determinerà la durata di ogni manifestazione, stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

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ARTICOLO 7 - Divieto di occupazione aree prima della concessione

  1. Chiunque occupi aree senza autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 con obbligo di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.
     

  2. Sarà inoltre determinata l’esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni, oltre alla decurtazione dell’eventuale punteggio di anzianità del 50%.

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ARTICOLO 8 - Riconsegna delle aree

  1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
     

  2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.
     

  3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 6.000, fermo restando l'obbligo di cui al successivo comma.
     

  4. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.
     

  5. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori. Il concessionario sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di 6 anni.

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ARTICOLO 9 - Revoca della concessione

  1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.
     

  2. Il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento.
     

  3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

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ARTICOLO 10 - Assenza ingiustificata
Decadenza della concessione

  1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data fissata ai sensi del precedente ARTICOLO 6, ed indicata nell'avviso di concessione, o nella concessione medesima, la stessa decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri aventi titolo senza che l'interessato possa avanzare alcun diritto.
     

  2. Fatta salva l'applicazione dei commi 5 e 6 dell'ARTICOLO 17, l’inadempiente sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di due anni, oltre alla decurtazione dell’eventuale punteggio di anzianità del 50%.

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ARTICOLO 11 - Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni

  1. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto dovrà avvenire nelle località indicate e con le modalità impartite dal Comune.
     

  2. Le aree occupate dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine del parco, salvo eventuali proroghe, per gravi motivi, concesse dal Comune.
     

  3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da €. 100 a € 600.

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ARTICOLO 12 - Raccolta rifiuti
Allacciamento acqua e luce

  1. I concessionari sono tenuti a collocare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate.
     

  2. Il concessionario dovrà provvedere al pagamento della tassa rifiuti, in base agli importi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
     

  3. Sono a carico dei concessionari tutte le spese di allacciamento e consumo di acqua potabile ed energia elettrica.

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ARTICOLO 13 - Tasse

  1. L’autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 4, e 11 è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. In difetto trova applicazione il disposto dell’ARTICOLO 7.

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TITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI


ARTICOLO 14 - Concessione delle aree

  1. Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione delle singole attività degli spettacoli viaggianti.
     

  2. Per le concessioni da rilasciare per le manifestazioni ricorrenti, gli interessati dovranno far pervenire la domanda al Protocollo Generale del Comune entro novanta giorni dalla data di ogni singola manifestazione.
     

  3. Per le concessioni da rilasciare per l'installazione temporanea nei restanti periodi dell’anno, le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di inizio.
     

  4. Per le concessioni per l’installazione permanente di attrazioni (durata uguale o superiore all’anno) le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre per l’anno successivo.
     

  5. I suddetti termini sono da considerarsi perentori. L’Amministrazione comunale comunicherà alle Organizzazioni di categoria i termini di cui ai commi 2 e 3.
     

  6. Nel caso di più richieste di occupazione permanente nella stessa area, si applicano, per il rilascio delle concessioni, i seguenti criteri:
     

    1. anzianità di presenza sull’area;
       

    2. anzianità di appartenenza alla categoria.

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ARTICOLO 15 - Domande di partecipazione

  1. Le domande, in carta legale, devono contenere:
     

    1. generalità del richiedente, codice fiscale, sua residenza e sicuro recapito postale, se diverso dalla residenza;
       

    2. manifestazione per la quale si richiede la concessione;
       

    3. precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal comune di residenza;
       

    4. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
       

    5. copia della polizza assicurativa R.C. dell’attrazione;
       

    6. le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette;
       

    7. dimensioni di ingombro, seguendo i criteri di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e dei carri attrezzi, con indicazione del loro numero.
       

  2. Alle domande dovrà essere allegata:
     

    fotocopia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal comune di residenza o sede legale.
     

    una fotografia dell'attrazione. Qualora l'interessato abbia già provveduto in domande precedenti, e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia può essere omessa.
     

  3. Le istanze che non contengono tutti i dati, gli allegati e le dichiarazioni previste potranno essere regolarizzate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dell'istanza prevista per ciascun parco. In difetto, saranno considerate nulle, e pertanto prive di effetti sia ai fini della compilazione della graduatoria che per l'attribuzione del punteggio per "anzianità di domanda".
     

  4. Gli uffici competenti potranno, in fase di istruttoria, richiedere all’interessato ulteriori precisazioni in relazione ad elementi rilevanti nel procedimento.

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ARTICOLO 16 - Padiglioni dolciari o gastronomici
Commercianti su area pubblica

  1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici sono riconosciuti come tradizionali frequentatori e inseriti nelle aree riservate ai parchi stessi, o nelle loro immediate adiacenze.
     

  2. Ad essi si applicano tutte le norme del presente regolamento, oltre alle normative di carattere igienico sanitario.

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ARTICOLO 17 - Elenchi delle attività e dei partecipanti.
Punteggi di anzianità

  1. Per i parchi divertimento in occasione delle manifestazioni ricorrenti il Dirigente del Settore competente determinerà l’organico ottimale, secondo le modalità di cui al successivo ARTICOLO 23.
     

  2. Gli organici, per le suddivisioni delle varie attività e attrazioni in relazione alle loro particolarità tecnico costruttive, alle loro caratteristiche funzionali e denominazioni, sono determinati con riferimento alle categorie stabilite nell'elenco ministeriale.
     

  3. Per ciascuna manifestazione ricorrente viene redatto dall’Ufficio un elenco di richiedenti e partecipanti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, e del punteggio attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
     

    1. Per ogni anno di partecipazione: punti 1;
       

    2. Per ogni anno di presentazione della domanda, senza concessione: punti 0,2;
       

    3. Per ogni concessione sporadica, “una tantum”: punti 0,5.
      Sulla base di tale elenco si procederà annualmente agli aggiornamenti secondo i criteri e le norme contenute nel presente regolamento.
       

  4. Il punteggio annuale determinato ai sensi del presente articolo, punto a), non viene ridotto o decurtato, per una sola volta ogni quinquennio, nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi, preventivamente notificata al comune almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo obbligatorio.
     

  5. La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, o l'assenza, anche se giustificata, per più di una volta ogni quinquennio comporta oltre la perdita del punteggio annuale di cui al punto a) del comma 3, anche la riduzione del 30% del punteggio di anzianità totale già acquisito.
     

  6. L’assenza per tre anni consecutivi comporta comunque l’azzeramento del punteggio di anzianità.
     

  7. In caso di assenza ingiustificata si fa riferimento al disposto del precedente ARTICOLO 10.

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ARTICOLO 18 - Istruttoria delle domande
Commissione consultiva

  1. Il Comune procede al rilascio delle concessioni previa istruttoria effettuata dagli uffici competenti, sentita la commissione, sulla base dei criteri determinati all'ARTICOLO 19.
     

  2. La commissione è composta:
     

    dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, o suo delegato, che la presiede;
     

    dal dirigente del Settore Gestione Urbana e territoriale, o suo delegato;
     

    dal comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
     

    da un rappresentante per ogni organizzazione di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello regionale.
     

  3. Le riunioni devono essere convocate. con almeno otto giorni di preavviso.
     

  4. Le riunioni della commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le astensioni equivalgono a voto contrario.
     

  5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della commissione.
     

  6. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o gettone.
     

  7. Nel caso in cui siano trattati argomenti riguardanti espressamente un componente della commissione, o propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, l'interessato dovrà abbandonare la seduta, non potendo prendere parte alla discussione né alla votazione.
     

  8. Il parere della Commissione è consultivo.

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ARTICOLO 19 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni

  1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti viene fatta, tenendo conto degli organici ottimali, fatto salvo il disposto dell’ARTICOLO 23, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:
     

    1. Assegnazione agli abituali frequentatori che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione hanno il maggior punteggio, relativamente alle categorie di appartenenza; in caso di parità di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria si farà riferimento alla maggiore anzianità di categoria desumibile dal nulla osta ministeriale (T.F.) o, in mancanza, dalla data di iscrizione al Registro Imprese;
       

    2. Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo ARTICOLO 22;
       

    3. Assegnazione di posteggi eventualmente disponibili, purché non in soprannumero rispetto all’organico ottimale della categoria interessata.

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ARTICOLO 20 - Criteri di collocazione delle attrazioni all’interno dei parchi

  1. I concessionari delle manifestazioni ricorrenti devono collocare le attrazioni negli spazi assegnati, risultanti dalla planimetria del parco, e secondo le indicazioni impartite dal personale addetto.
     

  2. I criteri di collocazione delle singole attrazioni nell'ambito dei parchi divertimento sono nell'ordine i seguenti:
     

    1. tutela delle esigenze di sicurezza, di viabilità del parco e motivi di pubblico interesse;
       

    2. caratteristiche tecniche delle attrazioni;
       

    3. anzianità di frequenza al parco;
       

    4. anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante risultante dal numero di nulla osta Ministeriale o, in mancanza, di iscrizione al registro imprese;
       

    5. tutela dell'ordine estetico e razionale del parco, anche in relazione alle diverse categorie di utenti delle attrazioni.

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ARTICOLO 21 - Anzianità di frequenza e cambio dell'attrazione

  1. La domanda di cambio di attrazione non può essere presentata dai concessionari prima di tre anni di frequenza ininterrotta con la vecchia attrazione per ognuna delle manifestazioni ricorrenti.
     

  2. Le richieste di cambio di attrazione di qualsiasi tipo sono sempre e comunque subordinate alla disponibilità di spazi all’interno dell’area destinata a parco divertimenti, e alla condizione che la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.
     

  3. Può essere chiesto il cambio di attrazione, uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un’altra, unicamente se l’organico ottimale preveda disponibilità; in tal caso la ditta richiedente sarà inserita in coda alle attrazioni del settore in cui si presenta, con decurtazione del proprio punteggio di anzianità all’unità inferiore dell’ultima ditta presente in quel settore.
     

  4. Può essere chiesto il cambio di attrazione all’interno della stessa categoria, ma variando il settore di appartenenza, unicamente se l’organico ottimale preveda disponibilità per quel settore; in tal caso la ditta richiedente sarà inserita in coda alle attrazioni del settore stesso, con decurtazione del proprio punteggio di anzianità all’unità inferiore dell’ultima ditta presente in quel settore.
     

  5. Può essere chiesto il cambio di attrazione all’interno della stessa categoria e dello stesso settore pur in esubero rispetto all’organico ottimale. In tal caso il punteggio di anzianità della ditta richiedente:

    1. sarà decurtato all’unità inferiore dell’ultima ditta presente in quel settore qualora il cambio riguardi un’attrazione già presente nel settore stesso;
       

    2. sarà mantenuto, senza decurtazioni, qualora il cambio riguardi un’attrazione completamente diversa, e quindi non presente nel settore, o costituisca una semplice sostituzione della propria attrazione con una nuova, uguale e di stesse dimensioni.
       

  6. In tutti gli altri casi il cambio di attrazione non può essere autorizzato.

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ARTICOLO 22 - Attrazioni Novità

  1. Nell’organico ottimale del parco di divertimenti di San Giuseppe, viene riservata un'area a disposizione di un’attrazione denominata "novità", intendendo per tale quella appartenente alla categoria “grandi attrazioni” non costituita semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma con sostanziali innovazioni, mancante da almeno quattro anni e che per la particolare tipologia costituisca elemento di richiamo o valorizzazione per il parco.
     

  2. L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dal Comune, prescindendo da ogni punteggio o requisito previsto dal presente regolamento.
     

  3. L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'ARTICOLO 17, terzo comma, lettera c). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di "novità" nei tre anni successivi, ma sarà in ogni caso inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.
     

  4. Il titolare di attrazione "novità" che abbia ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito, sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di cinque anni.

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ARTICOLO 23 - Organico ottimale

  1. L’organico ottimale inteso come la composizione quantitativa e qualitativa ottimale delle attrazioni ammesse alle manifestazioni ricorrenti, è il risultato della valutazione dei seguenti elementi:

    determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza e agli interessi economici degli esercenti dello spettacolo viaggiante, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti e contenute nel presente regolamento;
     

    rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle concessioni rilasciate per le manifestazioni ricorrenti nell'edizione antecedente alla data di approvazione del presente regolamento;
     

    verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero;
     

  2. Per la suddivisione delle attrazioni in categorie e settori si fa riferimento all’elenco allegato alla Legge 337.
     

  3. Per ciascun settore sono determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, consistenti in un’ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri, rotonde, ecc.).
     

  4. L'eliminazione delle sole attrazioni degli abituali frequentatori e risultanti numericamente in soprannumero rispetto agli organici ottimali è ottenuta  - fatte comunque salve esigenze di disponibilità di superficie, sicurezza, forza maggiore o pubblica utilità - attraverso il loro naturale esaurimento, salvo il disposto di cui al successivo ARTICOLO 26, quinto comma. A tal fine le concessioni relative a dette attrazioni non potranno essere rilasciate ad altri richiedenti in caso di esclusione, rinuncia, assenza o cessazione del titolare.
     

  5. Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria.

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ARTICOLO 24 - Sostituzione temporanea dell'attrazione

  1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile.
     

  2.  Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non sono ammesse sostituzioni.
     

  3. La sostituzione autorizzata è consentita una volta sola ogni quinquennio.

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ARTICOLO 25 - Società, consorzi, cooperative

1. Sono riconosciute e sono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purché sia allegata alla prima domanda fotocopia dell'atto costitutivo.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione, vistata per l'anno in corso, rilasciata ai sensi della legge 337 alla società, consorzio o cooperativa.

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ARTICOLO 26 - Subingresso

  1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente.
     

  2. Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente con un abbattimento pari al 20%, con eventuale ricollocazione dell’attrazione all’interno dei parchi in funzione del punteggio aggiornato.
     

  3. Lo stesso dovrà inoltre gestire l’attrazione per almeno tre anni prima di chiedere un eventuale cambio della stessa.
     

  4. Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell’atto di cessione, regolarmente registrato nonché copia dell’autorizzazione comunale con l’indicazione dell’attività rilevata.
     

  5. Nel caso di cessione in proprietà o in gestione delle attività appartenenti a categorie e/o settori in esubero rispetto agli organici ottimali, si applicano le seguenti disposizioni:

    1. per le cessioni riguardanti le attrazioni con maggiore anzianità di punteggio si applicano le disposizioni previste al secondo comma fino alla concorrenza del 50% delle attrazioni in organico;
       

    2. per le cessioni riguardanti le altre attrazioni (oltre il 50% dell’organico) il cessionario pur conservando il punteggio acquisito abbattuto del 20%, perde ogni diritto di concessione sul parco. Qualora nel triennio successivo si ricreino le condizioni per la concessione di attrazioni appartenenti a detta categoria e/o settore, l’anzianità acquisita dal cessionario potrà costituire titolo di priorità per l’ottenimento della concessione.
       

  6. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma, lett. b), non si applicano in caso di trasferimento mortis causa o per grave e documentata invalidità permanente del titolare nonché nei casi di cessione dell’attività ad ascendenti o discendenti di primo grado o al coniuge.

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ARTICOLO 27 - Divieto di sub-concessione.
Rappresentanza

  1. Il concessionario non può cedere la propria concessione ad altri.
     

  2. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. E’ ammessa temporaneamente la presenza di componenti del nucleo famigliare del titolare o dipendenti regolarmente assunti. In ogni caso il titolare deve garantire la propria presenza entro due ore dall’accertamento.
     

  3. Agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'ARTICOLO 7.

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ARTICOLO 28 - Installazione attrazioni

  1. 1. Nessuna attrazione può essere installata o disinstallata nel parco divertimenti durante il periodo di frequenza obbligatoria salvo espressa autorizzazione da concedersi, in via eccezionale e per gravissimi motivi, da parte del Comune.
     

  2. In caso di autorizzazione all'installazione o alla disinstallazione dell'attrazione, è comunque vietato procedere a tale attività nelle ore di apertura del parco divertimenti.
     

  3. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con una sanzione amministrativa da €. 100 a €. 600, nonché con la sanzione prevista dal secondo comma dell'ARTICOLO 7. Le violazioni di cui al secondo comma sono punite con la sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300, ed in caso di recidiva, da €. 100 a €. 600.

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ARTICOLO 29 - Limitazioni e divieti

  1. In tutti i parchi divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui alla vigente normativa.
     

  2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti consentiti è punita con la sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300. Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300.
     

  3. Nel caso di più violazioni del presente articolo commesse durante l'apertura del parco divertimenti, la concessione decade, e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per il periodo di due anni.

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ARTICOLO 30 - Iniziative promozionali

  1. Previo parere della Commissione possono essere definite particolari promozioni per la categoria e/o per particolari fasce di utenti.
     

  2. Rappresentanti degli esercenti, designati dalla Commissione, cureranno la stampa dei biglietti e della corrispondente numerazione che dovrà essere apposta, ben visibile, presso le attrazioni che partecipano alle promozioni.
     

  3. Qualora venga accertato che le ditte partecipanti rifiutino i biglietti omaggio, nei loro confronti sarà disposta l’esclusione da qualsiasi concessione nel territorio comunale per il biennio successivo.

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ARTICOLO 31 - Divieti di occupazione spazi

  1. Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ogni manifestazione ricorrente, è vietata la concessione delle stesse aree pubbliche per l'installazione di spettacoli viaggianti. Tale periodo è ridotto a 20 giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre o uno spettacolo circense.
     

  2. Fanno eccezione attrazioni isolate eventualmente inserite in manifestazioni locali particolari (feste patronali, di quartiere, ecc.), purché la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco di divertimenti come definito ai sensi di legge.
     

  3. Il primo comma non trova applicazione nel caso in cui le manifestazioni in esso citate siano organizzate da partiti politici o associazioni a carattere politico.

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TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERE E ALTRI SPETTACOLI MINORI

 

ARTICOLO 32 - Concessione delle aree ai circhi ed agli spettacoli minori

  1. Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, spettacoli circensi in genere e degli altri spettacoli minori.
     

  2. Nell'arco dell'anno solare non potranno essere concesse più di due autorizzazioni per l'effettuazione di spettacoli circensi e simili, da ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.
     

  3. Inoltre non potranno essere concesse, in aggiunta a quanto stabilito al comma precedente, più di due autorizzazioni per l’effettuazione di altri spettacoli minori, come auto e moto acrobatiche, esposizioni varie (con esclusione di mostre o esposizioni faunistiche), da ricondursi ad una concessione per ogni semestre solare.
     

  4. Relativamente agli spettacoli con auto e moto acrobatiche, o altri spettacoli simili, alla domanda dovrà essere allegata, oltre ala documentazione di rito, relazione tecnica, redatta da professionista qualificato, relativa alle emissioni sonore dei veicoli utilizzati, con dichiarazione che le stesse rispettano le soglie di tolleranza previste dalle vigenti normative
     

  5. Le domande per gli spettacoli di cui ai commi 2 e 3, in carta legale, dovranno pervenire in un periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno precedente per quanto riguarda il primo semestre, e fra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno di riferimento per quanto riguarda il secondo semestre. Tali termini sono da considerarsi perentori.
     

  6. Le domande regolarmente pervenute saranno inserite in un elenco secondo la data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

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ARTICOLO 33 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni

  1. La comunicazione di concessione sarà inviato all'avente diritto, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo spettacolo con lettera raccomandata A.R.
     

  2. Tale comunicazione dovrà indicare la durata della concessione, l’obbligo di versamento della cauzione di cui al successivo ARTICOLO 34, e tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.
     

  3. Le concessioni saranno rilasciate secondo la graduatoria di cui all’ARTICOLO 32, comma 5, sulla base dei seguenti criteri:
     

    1. Osservanza del periodo di “vacatio“ di cui all'ARTICOLO 31;
       

    2. Nel caso di più richiedenti per lo stesso periodo, sarà accordata precedenza ai circhi di categoria superiore;
       

    3. I concessionari saranno esclusi da future concessioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo, per garantire una opportuna rotazione fra le ditte richiedenti, fatto salvo il disposto del successivo punto.
       

  4. Qualora la stessa ditta concessionaria abbia ripresentato, nei termini di cui al precedente articolo, domanda anche per l'anno successivo e non vi siano altre ditte incluse nella graduatoria suddetta non si darà applicazione al disposto del punto c).

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ARTICOLO 34 - Cauzione

  1. Oltre alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla comunicazione di concessione e dalla normativa vigente, per ottenere l’autorizzazione dovrà essere corrisposto, mediante versamento presso gli Uffici comunali competenti, un deposito cauzionale infruttifero di €. 2.000 per le attrazioni di cui all’ARTICOLO 32, secondo comma, e di € 1.000 per quelle di cui all’ARTICOLO 32, terzo comma.
     

  2. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo aver accertato che l'area non è stata modificata o alterata e viene consegnata nelle stesse condizioni in cui era stata assegnata.
     

  3. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, ed entro le 24 ore dalla contestazione.
     

  4. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori avvalendosi della cauzione prestata. Ciò comporterà in ogni caso l'esclusione dell'interessato da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

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ARTICOLO 35 - Divieto di subconcessione
Rinuncia

  1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
     

  2. La mancata occupazione o rinuncia dell’area non dà diritto alla restituzione della cauzione versata.
     

  3. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro venti giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà in ogni caso esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per il biennio successivo.
     

  4. La rinuncia pervenuta dopo tale termine, anche se giustificata, comporta l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
     

  5. Non è considerato giustificato motivo di rinuncia la variazione del calendario itinerante (tournee).
     

  6. Il Comune, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altre ditte richiedenti mediante scorrimento della graduatoria di cui al quinto comma dell'ARTICOLO 32.

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ARTICOLO 36 - Disposizioni finali e transitorie

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserverà quanto disposto dalla legge 337, dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, dalle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti e circhi equestri e da tutte le altre disposizioni vigenti, ivi compresi gli usi e consuetudini locali.

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