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Decreto legislativo - 30/04/1992 , n. 285
- Gazzetta Uff. 18/05/1992 , n.114
Epigrafe
DECRETO LEGISLATIVO 30
aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). -
Nuovo codice della strada.
Articolo
23
Rubrica:
Pubblicità sulle strade
e sui veicoli (1).
1. Lungo le strade o in
vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della
strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata
l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È
consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti
degli altri veicoli.
3. Omissis (2).
4. La collocazione di
cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è
soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della
strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra
strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento
stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei
mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o
di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme
relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri
mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale.
7. È vietata qualsiasi
forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle
autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette
strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo
se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle
stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti
purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite
le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente
proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3).
8. È parimenti vietata
la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un
contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento
previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita
agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a
determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento
alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in
vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade
direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di
quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il
controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse (4).
11. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485
(5).
12. Chiunque non
osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 148 a Euro 594 (5) .
13. Gli enti
proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto
delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (6).
13-bis. In caso di
collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi
di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1,
l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere
il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data
di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario
provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra
loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le
prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576; nel caso
in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa
sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di
autorizzazione (5) (7) .
13-ter. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri
mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono
individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i
cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione
delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis (8).
13-quater. Nel caso in
cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio
degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (9).
[13-quinquies. Se il
manifesto riguarda llattività di soggetti elencati nelllarticolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il
responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nelllatto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.] (10)
(1) Articolo
modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 13 del D.lgs. 10
settembre 1993, n. 360.
(2) Comma abrogato
dall'articolo 184 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 .
(3) Comma modificato
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 . A norma dell'articolo 17
del D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così
modificata.
(4) A norma
dell'articolo 17 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del
Ministero è così modificata.
(5) ConD.M. 24 dicembre
2002, con D.M. 22 dicembre 2004 e con D.M. 29 dicembre 2006, la sanzione è
stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.
(6) Comma sostituito
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(7) Comma aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.e successivamente
modificato dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151.
(8) Comma aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.e successivamente
modificato dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.
(9) Comma aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472..
(10) Comma aggiunto
dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
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