Archivio
selezionato: Legislazione nazionale
Intero provvedimento
DPR 16/12/1992 n. 495 (testo vigente)
Articolo
47
Rubrica:
Definizione dei mezzi
pubblicitari (art. 23 C.s.) (1).
1. Si definisce
"insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia
per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce
"preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da
freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su
manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe
le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata
attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e
comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né
per luce indiretta.
3. Si definisce
"sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare,
illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed
emergenze naturali.
4. Si definisce
"cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia
tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce
"striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di
una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere
luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può
essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce
"segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie
stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di
simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce
"impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale
scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e
stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine,
orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere
luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce
"impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato
alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non
individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né
come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo,
né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di
servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi
articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni
orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti
di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine
"altri mezzi pubblicitari".
10. Le definizioni
riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi
articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.
(1) Articolo sostituito
dall'articolo 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
48
Rubrica:
Dimensioni (art. 23
C.s.) (1).
1. I cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del
codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non
devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio
poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai
fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la
superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia
superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di
esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq,
fino al limite di 50 mq.
2. I cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri
abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti
comunali.
3. Le preinsegne hanno
forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mx0,20
m e superiori di 1,50 mx0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura
di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a
condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto
di un'unica autorizzazione.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 38 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
49
Rubrica:
Caratteristiche dei
cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art. 23
C.s.) (1).
1. I cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati
nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli
agenti atmosferici (2).
2. Le strutture di
sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del
vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli
elementi.
3. Qualora le suddette
strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è
regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento
degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro
dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che
in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e
del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica
stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle
insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di
segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la
percettibilità (3).
5. Il bordo inferiore
dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad
eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai
centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a
1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale
corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi,
se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle
strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a
5,1 m rispetto al piano della carreggiata (3).
(1) Rubrica modificata
dall'articolo 39 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Comma modificato
dall'articolo 39 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(3) Comma sostituito
dall'articolo 39 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
50
Rubrica:
Caratteristiche dei
cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 23 C.s.).
1. Le sorgenti
luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari
luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri
abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita
l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità
luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi
abbagliamento (1).
2. Le sorgenti
luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari
luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare
confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso
dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine
di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in
corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni
semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri
abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei
cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a
meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte
dell'ente concedente l'autorizzazione (1).
3. La croce rossa
luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti
di pronto soccorso (2).
4. Entro i centri
abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
(1) Comma sostituito
dall'articolo 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Comma modificato
dall'articolo 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
51
Rubrica:
Ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza (art. 23 C.s.) (1).
1. Lungo o in
prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita
l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di
cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai
centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione
di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di
velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi
commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione,
è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della
carreggiata;
b) 100 m dagli altri
cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei
segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali
stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei
segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali
di indicazione;
g) 100 m dal punto di
tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) , del
codice;
h) 250 m prima delle
intersezioni;
i) 100 m dopo le
intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi
delle gallerie.
Le distanze si
applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui,
lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene
chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata,
costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è
ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con
il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei
segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento
dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori
dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita
l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne
alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade
che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza
delle intersezioni;
c) lungo le curve come
definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) , del codice e su tutta l'area
compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate
stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
superiore a 45°;
e) in corrispondenza
dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e
sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia
stradali e loro rampe;
h) sui parapetti
stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di
protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di
cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri
abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione
di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di
velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi
commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai
regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto
delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista
dall'articolo 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le
strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali
stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle
intersezioni;
b) 30 m, lungo le
strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli
impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri
cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali
stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le
intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi
delle gallerie.
I comuni hanno la
facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del
divieto di cui al comma 3, lettera a) , limitatamente alle pertinenze di
esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una
larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si
applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso
delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei
segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai
commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c) , non si applicano per le
insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente
al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai
centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3
m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale,
sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del
codice.
6. Le distanze indicate
ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono
rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione
parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro
superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza
non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati,
alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il
regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è
consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e
le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto
alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri
abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di
una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e
stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le
altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra
sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e
4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti
pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e
da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie
inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze
previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate
dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni
dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di
messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai
regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori,
sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto
conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano
rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali
reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree
ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di
manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni
di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle
ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e
le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali
stradali orizzontali.
10. L'esposizione di
striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa
per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per
il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e
stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello
spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana
precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni,
le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi
pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a
12,5 m.
11. Fuori dai centri
abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a
messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque
minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri
abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
12. È vietata
l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli
stradali.
13. Fuori dai centri
abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è
ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime
stabilite dal comma 2, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) . In tal caso, le
preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali
stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali
stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi
pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l'attuazione
del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 8.
15. La collocazione di
insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo
23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui
all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente
organo di tutela.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
52
Rubrica:
Ubicazione dei mezzi
pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 23
C.s.).
1. Nelle stazioni di
servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne
di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non
supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di
parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se
trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati
lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in
corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della
superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la
stazione o l'area di parcheggio (1).
2. Nelle stazioni di
servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le
disposizioni dei regolamenti comunali (1).
3. Nelle aree di
parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in
misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla
prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per
ogni servizio prestato (2).
4. In ognuno dei casi
suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente
regolamento (2).
(1) Comma modificato
dall'articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Comma rinumerato
dall'articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
53
Rubrica:
Autorizzazioni (art. 23
C.s.).
1. L'autorizzazione al
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa,
richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata (1):
a) per le strade e le
autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per
territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in
concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade
regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive
amministrazioni;
d) per le strade
militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai princìpi della
massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto
interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli,
di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la
relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1,
allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente
competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è
stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per
le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio
alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto
del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del
capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la
posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In
sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente,
può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari
per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più
bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e
che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a
cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di
messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi
previsti (2).
4. L'ufficio ricevente
la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria
riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente
entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di
diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione
all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari
ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere
intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 (1).
7. Il corrispettivo che
il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve
essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario
annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti
dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di
ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello
di applicazione del listino (1).
8. Fuori dai centri
abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre
mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio
pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve
farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente,
il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici
giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari
delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle
autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della
domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del
cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le
posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri
mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale (1).
10. Gli enti
proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente
definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a
popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui
agli articoli 225 e 226 del codice.
(1) Comma modificato
dall'articolo 43 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Comma sostituito
dall'articolo 43 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
54
Rubrica:
Obblighi del titolare
dell'autorizzazione (art. 23 C.s.).
1. È fatto obbligo al
titolare dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono
stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri
mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno (1);
b) effettuare tutti gli
interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi
richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi
dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od
anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla
rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza
delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di
motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al
titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali
reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti
dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le
ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello
spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle
superfici stradali.
(1) Lettera modificata
dall'articolo 44 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
55
Rubrica:
Targhette di
identificazione (art. 23 C.s.).
1. Su ogni cartello o
mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a
spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in
posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri
incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione
rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero
dell'autorizzazione;
d) progressiva
chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.
Per i mezzi
pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è
ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile
(1).
2. La targhetta o la
scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo
dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati
su di esse riportati (2).
(1) Comma modificato
dall'articolo 45 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Comma sostituito
dall'articolo 45 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
56
Rubrica:
Vigilanza (art. 23
C.s.).
1. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente
in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto
posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a
vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei
cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché
sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse (1).
2. Qualunque inadempienza
venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere
contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare
dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale
termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci
giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto
titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può
essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1
del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario
della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al
disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta,
nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri
dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni
all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi
pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione
ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto
dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto
giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del
soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di
inottemperanza si procede d'ufficio (1).
6. Tutti i messaggi,
esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi,
previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare
dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla
diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio (1).
(1) Comma modificato
dall'articolo 46 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
57
Rubrica:
Pubblicità sui veicoli
(art. 23 C.s.) (1).
1. L'apposizione sui
veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi
3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se
realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del
veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo
61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente
l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il
veicolo.
2. La pubblicità non
luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea
e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni (2):
a) che non sia
realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta
sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre
parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la
visibilità e la percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta
entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata
mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto
alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non
luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi
unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati
a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata
con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra
dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia.
Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non
deve essere realizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata
tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della
misura di 100x12 cm;
c) che sia realizzata
tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione
di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c)
sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono
esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle
autostrade (3).
4. L'apposizione di
scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente
alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola
utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di
classe 1;
b) che la superficie
della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo
e comunque non sia superiore a 3 mq;
c) che il colore bianco
sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta
unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai
dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia
realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le
scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione
con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di
triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di
pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei
veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia
visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa
determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle
competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 47 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(2) Alinea modificato
dall'articolo 14 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
(3) Comma sostituito
dall'articolo 14 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Articolo
58
Rubrica:
Adattamenti delle forme
di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice (art. 23 C.s.).
1. I cartelli o mezzi
pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto
dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello
stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla
sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto
salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua
durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere
rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima
del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento
entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso (1).
2. Per i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste
dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare
dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della
strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando
gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di
riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli
interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto
stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la
diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per
l'autorizzazione originaria.
(1) Comma modificato
dall'articolo 48 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Articolo
59
Rubrica:
Pubblicità fonica (art.
23 C.s.) (1).
1. La pubblicità fonica
fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica
entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai
regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma
1.
3. La pubblicità
fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori
dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri
abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità
elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile
1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune;
nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni,
l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i
comuni stessi.
5. In tutti i casi, la
pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
(1) Articolo sostituito
dall'articolo 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Tutti i diritti
riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.