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Dal 1° gennaio 2008 16/1/2008
Esenzione ticket sui farmaci di fascia A
hanno diritto tutti i piemontesi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo sia inferiore ai 36.151,98 euro, indipendentemente dall’età: non devono più versare il contributo di due euro sulle prescrizioni farmaceutiche a favore del Servizio Sanitario Regionale relative ai farmaci di fascia A, quelli considerati essenziali o destinati alla cura di patologie croniche. Lo ha disposto la Giunta Regionale, con l’adozione di una delibera che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la totale abolizione della compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica.
Allo scopo di ottenere l’esenzione per motivi di reddito, per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico, cioè quelli non fiscalmente indipendenti, in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.
Coloro che rientrano nella nuova fascia di esenti e che vogliano usufruire di questo diritto dovranno dotarsi di attestato di esenzione, rilasciato dall’Asl di residenza sulla base di un’ autocertificazione. I moduli da compilare per ottenere l’esenzione sono in distribuzione presso tutti gli sportelli distrettuali e gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’ASL Provinciale (anche in allegato al fondo di questa notizia).
Al fine di garantire omogeneità su tutto il territorio il modulo predisposto dall’ASL corrisponde a quello della Regione Piemonte, pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.regione.piemonte.it/sanita. Per richiedere l’esenzione è necessario presentare la fotocopia di un documento di identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria.
Chi è già in possesso di un attestato di esenzione con i codici L01, L02, L03, L04, S01, S02, S03, C01, C02, C03, C04, C05, C06, G01, G02, N01 non dovrà presentare una nuova richiesta.
Con l’entrata in vigore della delibera, i disoccupati in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego, gli iscritti alle liste di mobilità e i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, per i quali una precedente delibera del marzo 2006 aveva predisposto l’esonero con codice E22, confluiranno nella nuova fascia di esenzione per reddito e dovranno quindi provvedere a munirsi di un nuovo certificato. Gli attestati con codice E22 già rilasciati avranno validità fino alla data di scadenza prevista.
Rimarranno invece validi fino al giugno 2009 gli attestati E11 rilasciati agli anziani ultrasessantacinquenni. Viene invece mantenuto il codice W01 certificato direttamente dal medico curante a favore dei cittadini affetti da malattie progressive in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali).
L’esenzione può essere richiesta in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza. Per evitare le code agli sportelli, i cittadini che non hanno immediata necessità di farmaci di fascia A possono attendere qualche giorno prima di richiedere l’attestato.

In allegato il modulo di esenzione, le sedi e gli orari di apertura degli sportelli dedicati al rilascio dell’esenzione, le domande più frequenti.


Allegati:
Modulo di esenzione  -  esenzione_modulo_aslal.pdf
Sportelli dove richiedere l'esenzione  -  sportESENZ (1).doc
Domande più frequenti  -  nuove faq ticket.doc