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PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUI PUBBLICI ESERCIZI
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7/1/2007
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4/1/2007 la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38
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E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007 la Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La legge in materia di bar e ristoranti è adeguata al testo costituzionale ed anche alla recente legge 248/2006, nota come Bersani bis.
Queste le principali novità del provvedimento:
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Spariscono pertanto gli esercizi di tipologia A (ristoranti), di tipologia B (bar) e di tipologia D (bar analcolici). Con la tipologia unica gli esercizi somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie. Sarà quindi l'autorizzazione sanitaria ad indicare se in quell'esercizio potrà essere esercitata attività di bar, di ristorante o entrambe le attività, in base alle caratteristiche dei locali e delle attrezzature ivi presenti. Dal 5 gennaio 2006 i titolari delle vecchie autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/1991, diventano titolari dell’autorizzazione unica prevista all’articolo 7, comma 1, della nuova Legge Regionale, senza formale atto di conversione da parte dei Comuni. L’esercizio dell’attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
Altra importante novità prevista dalla nuova normativa è la possibilità, per il titolare dell’autorizzazione "mista" di cui all’articolo 5, comma 1, lettere A+B (bar-ristorante) o A+D (bar analcolico-ristorante) della legge 287/1991 per uno stesso esercizio, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge (cioè fino al 4 aprile 2007) i diversi rami d’azienda e il subentrante ha diritto all’intestazione della relativa autorizzazione.
Entro il 31 gennaio 2008 la Giunta Regionale dovrà adottare gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, entro i sei mesi successivi, dei criteri per l’insediamento delle attività (pianificazione comunale). Fino ad allora continueranno a valere, per le aperture ed i trasferimenti degli esercizi, gli attuali contingenti numerici di zona, verificabili presso l'Ufficio Commercio .
L'art. 14 della nuova legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale definirà i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla legge stessa. In attesa che venga definita tale modulistica unica, si potrà fare riferimento, per i casi di apertura e trasferimento, ai modelli di domanda predisposti dall'Ufficio. Analogamente per quanto riguarda le Denunce relative alla variazione di superficie dell'esercizio o ai subingressi. I modelli sono disponibili nella sezione "Servizi del Comune" alla voce "Pubblici Esercizi".
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