La Bacheca


TARGHE ALTERNE PER MERCOLEDI’ 9 E GIOVEDI’ 10 MARZO 7/3/2005
Mercoledì targhe dispari e giovedì targhe pari
A seguito del perpetuarsi del superamento dei valori limite previsti dalla legge del PM10, l'ordinanza n.139 stabilisce:
- il divieto di circolazione DI TUTTI gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, NON CATALIZZATI per i giorni di mercoledì 09 marzo p.v. e giovedì 10 marzo p.v.;

- la Circolazione a Targhe alterne per i giorni di mercoledì 09 marzo p.v. e giovedì 10 marzo p.v. per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, non adibiti a servizio pubblico, tra le ore 9,00 e le ore 17,00. La targa viene legata al giorno del calendario col quale ha inizio la restrizione – esempio: mercoledì 09 marzo 2005 circolano le auto con targa dispari dell’ultimo numero;

la viabilità sarà consentita all’esterno della circonvallazione delimitata da:
· Viale Morozzo san Michele;
· P.za Venezia;
· Viale San Martino;
· Via Alfieri;
· Via Crova;
· Via Ragazzi del ’99;
· Strada Cavalcavia;
· C.so Indipendenza;
· Via Visconti;
· Via Buzzi;
· Via Bruno Buozzi;
· Via Sant’Anna;
· Via XX Settembre;
· Viale Lungo Po;
· Piazza XXV Marzo;
· Piazza Brigata Casale;


la circolazione è consentita a:
· gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
· le autovetture e gli autoveicoli da trasporto alimentati a metano e gpl o bifuel;
Sono esclusi dal blocco:
· veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’ARPA, dell’ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
· veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
· veicoli con targa estera;
· veicoli utilizzati per il trasporto di medicinali urgenti;

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni previste dal livello 1, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
a veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
b veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione.
c veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
d veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
e veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile;
f veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
g veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno)
h veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città;
i veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
j veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
k macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
l veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto di Enti Pubblici, Enti di Diritto Pubblico o di Aziende di sottoservizi;
m veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti ovvero documentazione attestante l’ordine di prenotazione del trasloco antecedente all’emissione dell’ordinanza;
n veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci deperibili ed in regime di ATP;
o veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata.

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell’esonero.
Il presente provvedimento potrà essere sospeso nel caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio e verrà inviato al Comando Carabinieri ed alla Polizia di Stato per quanto di competenza.