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Nuove norme regionali in materia di impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione 2/9/2004
Sul 3° supplemento al BUR n. 22 del 4 giugno 2004 è stata pubblicata la Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14, recante “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”...
Sul 3° supplemento al BUR n. 22 del 4 giugno 2004 è stata pubblicata la Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14, recante “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”. Questa nuova legge abroga esplicitamente le precedenti LLRR n. 8/1999 e 15/2001, facendo tuttavia salvi i criteri adottati dalla Giunta Regionale in attuazione delle stesse, sino all’entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall’art. 2 comma 1, che do-vranno definire gli indirizzi generali e le funzioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi che la nuova norma si prefigge.
Sino all’adozione di questi provvedimenti, quindi, per la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione (ad uso sia pubblico che privato), si dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale coni precedenti atti adottati dal 1998 ad oggi, comunque complementari alle nuove previsioni normative in tema procedure per i nuovi impianti (art. 4), sospensione dell’attività (art. 5), collaudo, perizie ed autocertificazione degli impianti (art. 6), sanzioni (art. 7), decadenza, revoca dell’autorizzazione e vigilanza (artt. 8 e 9).
Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto stradale, lacuale o ad uso privato (v. art. 3 per le definizioni) per la distribuzione di carburanti per autotrazione, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 32/1998, avvalendosi dello Sportello Unico per le Attività Produttive ove lo stesso sia istituito ed operante per la ge-stione di tutte le necessarie procedure.
Al Comune compete altresì la verifica “sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanita-ria ed ambientale” (art. 5). A tale scopo il Comune dispone il collaudo degli impianti esistenti, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, istituendo e convocando un’apposita commissione (art. 5, comma 1). Il collaudo si deve effettuare, di norma, ogni 15 anni dalla data dell’ultimo collaudo effettuato (o nei termini previsti dalla precedente autorizzazione). Valgono comunque, a tale proposito, le norme stabilite dal D.Lgs. 32/1998 in tema di collaudo.
Per la messa in esercizio dei nuovi impianti e delle parti di impianto modificate (purché l’impianto sia già stato autorizzato) non si rende necessario alcun collaudo ad opera della suddetta commissione. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione deve fornire al Comune territorialmente competente “idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione” (art. 6, comma 3): valgono a tale proposito le regole determinate dal D.Lgs. 32/1998.
Nel caso in cui siano in esercizio impianti privi di autorizzazione o realizzati in difformità all’autorizzazione stessa, si applicheranno le seguenti sanzioni:
a)per gli impianti stradali: da 500,00 a 5.000,00 € e la chiusura immediata dell’impianto;
b)per gli impianti ad uso privato: il titolare dovrà chiedere la prescritta autorizzazione entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della LR 14/2004 (che è stata pubblicata, lo ricor-diamo, il 4 giugno 2004: pertanto l’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 18 ottobre 2004), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 250,00 e 2.500,00 € e la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere chiesti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Casale e del Monferrato – Settore Pianificazione Urbana e Territoriale – Via Mameli, 10 – 15033 Casale Monferrato (AL) – Telefono 0142 444318-319 Fax 0142 444367 – e-mail: sportellounico@comune.casale-monferrato.al.it oppure presso il Settore Sviluppo Economico del Comu-ne di Casale Monferrato (AL) - Via Mameli, 10 – 15033 Casale Monferrato (AL) – Telefono 0142 444338 Fax 0142 444247 – e-mail: svilecon@comune.casale-monferrato.al.it.
Sul sito dello SUAP di Casale Monferrato, è possibile reperire una scheda informativa (alla voce “Endo-procedimenti”) che indica la corretta procedura da seguire per la richiesta della prescritta autorizza-zione, nonché le schede di riferimento per i vari atti infraprocedimentali e tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza.