STATUTO DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Approvato con C.C. n. 30 del 9.05.2002
Approvato con C.C. n. 83 del 12.06.1991
Esecutivo decisione CO.RE.CO. n. 2295 del 9.07.1991
Pubblicato sul BollettinoUfficiale Regione Piemonte 5° supplemento ordinario al n. 40 del 07.10.1991.
Integrato con C.C. n. 1 del 19.01.1995
Esecutivo decisione CO.RE.CO. N. 386 DEL 17.02.1995
Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 10 del 8.03.1995
Integrato con C.C. n. 41 del 10.06.1996
Esecutivo decisione CO.RE.CO. n. 10470/10474 del 8.7.1996
Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 36 del 4.09.1996
Modificato con C.C. n. 105 del 30.09.1998
Esecutivo decisione CO.RE.CO. n. 5001 del 22.10.1998
Pubblicato su Bollettino Uffciale Regione Piemonte n. 44 del 4.11.1998
Modificato con C.C. n. 30 del 09.05.2002
Esecutivo per decorrenza termini il 13/06/2002
Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 31 del 31.07.2002
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Articolo I - Principi e finalità
Articolo 2 - Criteri e metodi dell’azione comunale
Articolo 3 - Funzioni
Articolo 4 - Territorio, gonfalone e stemma
TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Articolo 5 - Gli organi di governo del Comune
Articolo 6 - Pubblicità delle spese elettorali
Articolo 7 - Il Consiglio Comunale
Articolo 8 - Competenze e attribuzioni
Articolo 9 - Doveri del consigliere
Articolo 10 - Diritti del consigliere
Articolo 11 - Dimissioni del consigliere
Articolo 12 - Consigliere anziano
Articolo 13 - Gruppi consiliari
Articolo 14 - Presidenza del Consiglio Comunale
Articolo 15 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente
Articolo 16 - Commissioni consiliari
Articolo 17 - Il Sindaco
Articolo 18 - La Giunta Comunale
Articolo 19 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
Articolo 20 - Competenze della Giunta
Articolo 21 - Mozione di sfiducia
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE
Articolo 22 - Principi e criteri generali dell’organizzazione comunale
Articolo 23 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 24 - Direttore Generale
Articolo 25 - Regolamento
Articolo 26 - Funzioni Dirigenziali
Articolo 27 - Conferimento e revoca delle funzioni dirigenziali,
attivazione di incarichi extradotazione e di staff per indirizzo e
controllo
Articolo 28 - Responsabilità
Articolo 29 - Il Segretario Comunale Generale
TITOLO IV - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
COMUNALE
CAPO I - I SERVIZI PUBBLICI
Articolo 30 - Costituzione e partecipazione
Articolo 31 - Servizi pubblici comunali
Articolo 32 - Organizzazione dei servizi pubblici
Articolo 33 - Le aziende speciali
Articolo 34 - Le istituzioni
Articolo 35 - Nomina rappresentanti
Articolo 36 - Vigilanza e controlli - Personale
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI
Articolo 37 - Convenzioni
Articolo 38 - Consorzi
Articolo 39 - Unioni di Comuni
Articolo 40 - Accordi di programma
Articolo 41 - I principi di collaborazione tra Comune e Provincia
Articolo 42 - La collaborazione alla programmazione
Articolo 43 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le
attività dei circondari provinciali
TITOLO V - IL CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 44 - Controllo interno - Principi e criteri
Articolo 45 - Revisori del conto
Articolo 46 - Controllo di gestione
TITOLO VI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 47 - Principi Generali
Articolo 48 - Forme Associative e di volontariato
Articolo 49 - Consulte e altre forme di partecipazione
Articolo 50 - La partecipazione dei singoli cittadini
Articolo 51
- L’Azione popolare
Articolo 52 - Il diritto di accesso agli atti
Articolo 53 - Diritto di informazione
Articolo 54 - Pubblicità degli atti
Articolo 55 - La partecipazione dei cittadini al procedimento
amministrativo
Articolo 56 - Consultazione popolare
Articolo 57 - Referendum
Articolo 58 - Consigli di Circoscrizione
Articolo 59 - Il Difensore civico
Articolo 60 - Regolamenti
TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 61 - Modificazioni e abrogazioni dello statuto
Articolo 62 - Entrata in vigore
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Articolo I - Principi e finalità
1. Il Comune di Casale Monferrato, ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea dell’autonomia locale, dalla legge sulle autonomie locali e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura tutti gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica ed in particolare provvede a:
a) Informare le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti a principi di salvaguardia e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, giustizia, democrazia e diritti di cittadinanza, solidarietà, pace, che sono patrimonio della città di Casale Monferrato;
b) Riconoscere la rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità, sostenendo la libera scelta di procreazione e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli;
c) Concorre a garantire il diritto alla salute con l’impegno di rimuovere le possibili cause ambientali che lo pregiudicano avendo riguardo in particolare alla bonifica del territorio dall’amianto.
d) Garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l’approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l’attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
e) Riconoscere i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconoscere, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, garantendone l’autonomia, sostenendone l’attività e promuovendone lo sviluppo;
f) Operare per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità ed in quella nazionale;
g) Tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali, storico – artistiche ed archeologiche promuovendo l’educazione ed il rispetto all’ambiente e garantendone il godimento da parte della collettività, sia al fine di promuovere lo sviluppo turistico della città che in funzione del miglioramento della qualità della vita;
h) Ripudiare ogni forma di violenza e di razzismo, impegnandosi, a tal fine, a diffondere il principio del rispetto della legalità per favorire l’integrazione culturale e sociale e promuovendo iniziative dirette alla diffusione di attività sociali, ricreative e sportive;
i) Promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini;
j) Valorizzare e tutelare il lavoro ed, in particolare, quello femminile, riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l’apporto determinante allo sviluppo economico del territorio;
k) Rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione trasparente ed accessibile sull’attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso sistemi di comunicazione informatica ampiamente diffusi sul territorio;
l) Valorizzare le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca , nonché il patrimonio linguistico locale;
m) Valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità adottando iniziative per la promozione e la tutela delle produzioni tipiche e di qualità locali al fine di consentire una più equa rimunerazione del lavoro senza il ricorso a tecniche di manipolazioni genetiche pregiudizievoli per la salute.
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Articolo 2 - Criteri e metodi dell’azione comunale
1. Il Comune di Casale Monferrato, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali favorendo la cooperazione tra i Comuni del Monferrato e l’integrazione con le aree limitrofe compreso il “Valenzano”.
2. Nell’esercizio dell’attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazione sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntare a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell’azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
4. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell’esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi. A tale scopo esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle Leggi della repubblica e della regione Piemonte, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l’amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia, e con altri Comuni, secondo il principio della sussidiarietà.
5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell’autonomia locale e nei limiti consentiti dall’ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali anche di altri Stati.
6. Salvo quanto disposto dal comma 1 del successivo art. 27, è assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nelle forme e con le modalità previste negli atti istitutivi o nei regolamenti.
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Articolo 3 - Funzioni
1. Il Comune di Casale Monferrato è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e dalla Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
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Articolo 4 - Territorio, gonfalone e stemma
1. La sede del Comune è situata in Casale Monferrato, nel palazzo comunale Via Mameli, n. 10. Gli organi comunali possono riunirsi anche in altra sede.
2. Il territorio del Comune di Casale Monferrato comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Popolo, Rolasco Vialarda, Roncaglia, San Germano, Santa Maria del Tempio e Terranova.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone, riconosciuto con Regio Decreto del 3 febbraio 1938 ed un proprio stemma, riconosciuto con Regio Decreto del 17 dicembre 1936
4. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
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TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Articolo 5 - Gli organi di governo del Comune
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è l’organo che collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell’Amministrazione Comune ed è il Legale Rappresentante dell'Ente. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
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Articolo 6 - Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro 30 gg. Dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare un rendiconto delle spese effettivamente sostenute
2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all’Albo Pretorio nei 30 gg. Successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.
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Articolo 7- Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L’attività di indirizzo del Consiglio si esercita:
a) in via indiretta attraverso la manifestazione della volontà politica, che si esplica per mezzo di: mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e direttive;
b) in via diretta attraverso l’azione degli atti fondamentali e discutendo ed approvando gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco dalla Giunta Comunale e dagli Organi e dai soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale.
3. L’attività di controllo politico amministrativo del Consiglio si esercita:
a) in via indiretta attraverso l’attività dei consiglieri con interrogazioni, interpellanze e con l’attivazione del controllo eventuale sugli atti deliberativi della Giunta Comunale;
b) in via diretta attraverso l’esame del Conto Consuntivo, la verifica dello stato di attuazione del programma di mandato, le indagini conoscitive, inchieste nonché altri meccanismi previsti dallo Statuto o dai regolamenti.
4. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. Nel Bilancio del Comune è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e per le connesse iniziative del Consiglio. La gestione di detto fondo è affidata all’Ufficio di Presidenza nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
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Articolo 8 - Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dalla Giunta relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, apportando eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere e secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
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Articolo 9 - Doveri del consigliere
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, siano assenti ad una intera sessione ordinaria o per un intero semestre sono dichiarati decaduti, previo esame delle eventuali giustificazioni richieste e presentate.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica all'interessato della proposta decadenza.
4. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di presentare la propria situazione patrimoniale all'inizio della legislatura e annualmente per tutta la durata della stessa mediante deposito della documentazione trasmessa agli uffici finanziari secondo le norme stabilite da apposito regolamento.
5.Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta annuale, dà comunicazione al Consiglio Comunale delle presenze dei Consiglieri alle sedute dell'organo tenutesi nell'anno precedente.
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Articolo 10 – Diritti del consigliere
1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa e può formulare per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale mozioni e interrogazioni, la risposta alle quali deve essere fornita in tempi utili.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e o partecipate tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.
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Articolo 11 - Dimissioni del consigliere
Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al Protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e la relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
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Articolo 12 - Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, con esclusione del Sindaco neo-eletto e di candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.
2. A parità di voti è il più anziano d'età.
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Articolo 13 - Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, da uno o più componenti eletti nelle liste presentate alle elezioni amministrative.
2. E’ consentita la costituzione di un unico gruppo misto composto da almeno due consiglieri provenienti da gruppi già costituiti.
3. Il Regolamento del Consiglio disciplina poteri e modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo
4. Alla conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco.
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Articolo 14 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dall’assemblea mediante votazione palese.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori, la formazione dell’o.d.g. delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo sovrintende e coordina l’attività delle Commissioni Consiliari è garante del rispetto delle norme sul funzionamento.
3. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge il Vice-Presidente.
4. In caso di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo dovuto, del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal Consigliere Anziano.
5. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Presidente del Consiglio si avvale di un proprio ufficio che secondo l’organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni supporta il Consiglio Comunale.
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Articolo 15 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comproventi motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
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Articolo 16 - Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei proprii componenti il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione anche per richiesta di un solo consigliere ; la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.
4. La Commissione di indagine è formata dai capigruppo o da loro delegati in via permanente;il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.
6. La presidenza delle Commissioni di indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate nel regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumono esclusive funzioni di controllo o garanzia.
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Articolo 17 – Il Sindaco
1. La Legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’Ufficio del Sindaco nonché il suo status.
2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco ed, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
4. Il Sindaco rappresenta l’Ente, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed all’esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l’azione gestionale dell’apparato amministrativo ed esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
5. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale, sulla base del programma condiviso dagli elettori e entro 6 mesi dall’elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. (art. 11 comma 10 Legge 265/99).
6. Nell’esercizio delle sue competenze, il Sindaco in particolare:
a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti attenendosi, ove prescritto dalla Legge agli indirizzi formulati dal Consiglio;
b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
c) risolve eventuali conflitti di competenza, coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell’Amministrazione;
d) firma gli atti nell’interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti ai Dirigenti.
e) assume l’iniziativa e partecipa alle Conferenze degli Accordi di Programma; può delegare Assessori o Dirigenti comunali per la partecipazione alle Conferenze; provvede alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi;
f) al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi alle esigenze complessivi e generali degli utenti, il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l’orario di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Pubblica Amministrazione presenti sul territorio d’intesa con i loro responsabili territorialmente competenti
g) rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato alla lite.
8. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni attribuitegli sovrintendendo all’attività svolta dai responsabili preposti ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla Legge.
9. E’ competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36 del D.P.R. 06.02.1981
n.66 (art.12 L.265/99).
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Articolo 18 – La Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e fino a n. 8 Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. Nella Giunta è auspicata la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 10.4.91 n. 125.
3. Gli Assessori partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, ed hanno facoltà di intervenire nel dibattito.
4. Per il proprio funzionamento la Giunta adotta un proprio regolamento interno.
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Articolo 19 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per: a) morte b) dimissioni c) revoca d) decadenza.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Sindaco può provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, e ne esercita provvisoriamente le funzioni, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, le delega ad altro Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni di un Assessore hanno effetto dalla presa d’atto del Sindaco; tale presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni e deve recare la nomina del nuovo Assessore.
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Articolo 20 – Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo provvedendo a:
a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a proporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto.
b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere strategico o generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del Responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.
c) a riferire al Consiglio con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulla propria attività.
d) ad adottare atti di controllo politico amministrativo.
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Articolo 21 - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
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TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Articolo 22 - Principi e criteri generali dell’organizzazione comunale
1. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli amministratori sono distinte da quelle di gestione, assegnate dalla legge ai dirigenti che, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati. Tali compiti gestionali sono correlati agli incarichi ricevuti, in base alla configurazione organizzativa dell’Ente e ai prodotti – servizi erogati, oltre che alle funzioni agli stessi attribuite dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente, o agli stessi delegate dal Sindaco. I titolari delle diverse competenze si coordinano attraverso la predisposizione di sistemi di informazione e di controllo, con modalità che il Regolamento prevede espressamente.
2. Questo, adottato dalla Giunta, disciplina l’organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali e i criteri di accesso e gestione del personale, uniformi per tutto l’Ente. Le norme del predetto, nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti, si ispirano a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, oltre che, in particolare, alla valorizzazione delle professionalità e del principio di responsabilità, alla flessibilità di utilizzo delle risorse e alla loro integrazione, alla chiarezza di referenti, alla trasparenza e semplificazione delle procedure, al contenimento dei tempi e alla razionalizzazione dei percorsi procedurali, in stretta relazione con i bisogni espressi dalla popolazione.
3. Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni alla intera organizzazione, operando per aree di competenza specifiche, in relazione a risultati prefigurati controllabili e valutabili, sulla base degli indirizzi impartiti, mediante impiego efficace, efficiente e flessibile delle risorse assegnate.
4. La crescita professionale dei dipendenti, il miglioramento di qualità dei servizi in rapporto alle attese dell’utenza, così come l’evoluzione dei processi organizzativi, l’introduzione gestionale di nuove tecniche e la riconversione delle risorse, sono preparati attuati e consolidati attraverso processi di formazione, aggiornamento e informazione rivolti ai dipendenti.
5. Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali ed osserva gli obblighi allo stesso derivanti dai contratti collettivi di comparto, nel rispetto della legislazione vigente. Assicura inoltre, la piena informazione alle rappresentanze sindacali aziendali, e quando previsto, un più diretto coinvolgimento delle medesime, sulle materie e nei modi e termini stabiliti dalla legge.
6. Per il buon andamento dell’azione amministrativa, per la trasparenza dei servizi e la semplificazione del rapporto con gli utenti e il mantenimento di un buon clima interno, organizza conferenze di servizi e, quando è necessario ed opportuno, si confronta con i lavoratori, oltre che con le organizzazioni che li rappresentano.
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Articolo 23- Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Le dotazioni organiche vengono individuate, secondo quanto stabilito dalla legge, previa rilevazione di carichi di lavoro e con le articolazioni più consone alla gestione dei servizi prescelta.
2. Le forme di gestione dei diversi servizi sono quelle di volta in volta ritenute più adeguate alla legge, al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia, economicità, e qualità del servizio.
3. Le attività che l’amministrazione comunale gestisce direttamente e che non sono affidate alle istituzioni e alle aziende speciali, sono svolte, salvo il caso di servizi o uffici autonomi, attraverso uffici e servizi riuniti per settori, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, Su tutte le forme di attività, sia svolte direttamente che attraverso tersi, verrà svolta attività di controllo di qualità e verifica dei parametri di gestione assegnati.
4. Le predette aggregazioni sono affidate alla responsabilità di un dirigente che compie tutti gli atti interni ed esterni di gestione necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza dei servizi e degli uffici.
5. La Giunta Comunale individua i settori che possono essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate dal Sindaco alla responsabilità di un dirigente, scelto tra i dirigenti di settore già in servizio, o assunto con apposito contratto ai sensi dell’Articolo 48, comma 2, del presente statuto.
6. La funzione di dirigente responsabile del coordinamento dei settori e delle unità organizzative inclusi in un’area funzionale è svolta per il tempo e con i poteri stabiliti dal Sindaco e, comunque, per un periodo non superiore al suo mandato; essa è rinnovabile o revocabile, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, in caso di attribuzione a dirigente responsabile di settore, si cumula con tale funzione.
7. La mobilità interna e l’utilizzo flessibile delle risorse umane, nel rispetto delle professionalità possedute e del livello di inquadramento contrattuale, si attuano nel pubblico interesse, per assicurare continuità all’azione amministrativa, anche in relazione a modifiche organizzative, di regola in funzioni proprie della qualifica corrispondenti, analoghe o affini a quelle del profilo posseduto e di norma nelle sedi di lavoro del Comune afferenti a servizi propri dell'area di appartenenza.
8. Il regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti, disciplina i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi, e le procedure concorsuali, nonché le modalità di predisposizione dei percorsi professionali per le procedure riservabili esclusivamente a concorso interno.
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Articolo 24 - Direttore Generale
1. Previa delibera della Giunta, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con i criteri e le modalità, nei limiti e per le funzioni stabilite dalla legge e disciplinate dal Regolamento. Questo ne definirà i rapporti con i Dirigenti che, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nell’utilizzo delle risorse loro assegnate, dovranno rispondere al predetto, in relazione alla competenza dal medesimo rivestita.
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Articolo 25 - Regolamento
1. La Giunta disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’accesso, e le norme di gestione del personale, secondo principi di equità e di uguaglianza di trattamento, nel rispetto delle diversità, secondo quanto stabilito delle leggi, e dai contratti nazionali.
2. Fermi i diritti spettanti ai dipendenti, in ragione delle qualifiche dagli stessi possedute, e ferme restando le speciali competenze professionali richieste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per l’esercizio di particolari professioni, il predetto regolamento disciplina i casi e le modalità di utilizzo flessibile delle risorse, la mobilità interna alla dotazione organica e anche quella ammessa per chi operi entro le forme di gestione diverse da quella diretta, la sostituzione dei dirigenti, l’assegnazione di incarichi particolari anche ai non dirigenti in possesso di specifiche professionalità.
3. Il regolamento disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dell’organo collegiale di direzione.
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Articolo 26 - Funzioni Dirigenziali
1. I dirigenti sono tenuti a svolgere le rispettive funzioni nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, per tutte le materie in cui ognuno dei predetti risulti titolare di tale potere, in relazione agli incarichi agli stessi conferiti, in base all’articolazione delle strutture organizzative comunali e a indirizzi e programmi del Consiglio Comunale e della Giunta.
2. I dirigenti, su delega del Sindaco, promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e transigere.
3. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ognuno dei predetti il diritto di delega.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione degli affari loro attribuiti in base alle fonti soprarichiamate.
5. I loro atti sono pubblici e agli stessi deve essere data la più ampia pubblicità. Il regolamento ne disciplinerà le forme.
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Articolo 27- Conferimento e revoca delle funzioni dirigenziali, attivazione di incarichi extradotazione e di staff per indirizzo e controllo
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso, i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.
2. L’accesso a posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, e secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente, in relazione alla attuazione dei programmi, e agli obiettivi assegnati, nonché al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell’ambito di esercizio di ciascun incarico dirigenziale.
4. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il sindaco, con proprio provvedimento motivato, in conseguenza di quanto sopra, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altre funzioni, comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale posseduta anche in relazione a progetti temporanei, a meno che non ricorrano gli estremi per l’adozione di provvedimenti di recesso.
5. L’Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti cessano in una col mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in relazione a dichiarazione di dissesto dell’Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco, nei modi stabiliti a regolamento, anche per compiti non previsti in questo o per progetti specifici, previa delibera di Giunta che, oltre a provvedere al finanziamento necessario, individui a quale articolazione organizzativa fa riferimento il dirigente a tempo determinato, per il coordinamento dello stesso con le restanti attività del Comune.
6. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.
7. A tutti dirigenti è assegnato il trattamento economico stabilito dal CCNL per i dirigenti del comparto Enti Locali. A quelli incaricati extradotazione, il trattamento economico può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini di legge. Ai titolari di alte professionalità, scelti extradotazione intuitu
personae, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del CCNL dei dipendenti del comparto Enti Locali, incrementabile nei modi stabiliti dalla legge.
8. Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie possibili, prevedendo nel caso di ricorso a incarichi extradotazione o a figure per “ufficio di indirizzo e controllo”, che la Giunta disponga per il necessario finanziamento.
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Articolo 28 - Responsabilità
1. I dirigenti rispondono delle rispettive funzioni in relazione alla attuazione degli obiettivi, secondo gli indirizzi impartiti, fissati dagli organi dell’Ente verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione, nonché di una gestione efficiente ed efficace.
2. I predetti in particolare, sono responsabili dell’efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione e al buon utilizzo del personale e dei mezzi assegnati per l’attuazione dei programmi di indirizzo, per il raggiungimento degli speciali obiettivi in questi indicati, per la continuità e la qualità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e nei rapporti con l’utenza.
3. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di adeguato impegno professionale.
4. Salvo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, i dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di rispettiva competenza.
5. I predetti sono responsabili in particolare dell’ordinato utilizzo dei fondi e delle altre risorse a loro disposizione, secondo i piani di azione dell’amministrazione e nel rispetto dei criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.
6. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione in caso di gravi irregolarità nell’emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività e nel perseguimento degli obbiettivi di azione prefissati per il settore o l’area funzionale, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell’Amministrazione.
7. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all’interessato. All’atto di revoca delle funzioni di direzione, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottabili nei termini consentiti dalle norme vigenti, il Sindaco provvede affinchè al dirigente siano conservate o attribuite funzioni comunque corrispondenti a quelle della sua qualifica, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attitudini e delle capacità professionali dell’interessato.
8. Ogni altro dipendente o collaboratore è responsabile celle attività allo stesso affidate, in relazione alla posizione funzionale ricoperta, con riguardo alla continuità e qualità delle prestazioni svolte e salvaguardia del pubblico interesse, alla correttezza formale delle stesse, al rispetto die tempi assegnati, alle modalità di relazione con l’utenza e, in generale, alle regole di comportamento stabilite per i pubblici dipendenti. A fronte di eventuali inadempienze, che non siano riconducibili a difficoltà oggettive specificatamente e tempestivamente segnalate, si attivano le procedure previste da leggi e contratti.
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Articolo 29 - Il Segretario Comunale Generale
1. Il Segretario comunale generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente e da cui viene nominato, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, quando non sia stato nominato un Direttore Generale.
2.Il Segretario comunale generale, oltre alle funzioni attribuite allo stesso dalla legge:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
c) roga i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
d) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle previsioni di legge, statuto, e regolamento, o conferita direttamente dal Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale generale, assume le funzioni di vice Segretario generale vicario un dirigente di settore scelto dal Sindaco che cumula, comunque, tali funzioni con quelle proprie dell’incarico dirigenziale allo stesso conferito.
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TITOLO IV - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
CAPO I - I SERVIZI PUBBLICI
Articolo 30 - Costituzione e partecipazione
1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
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Articolo 31 - Servizi pubblici comunali
1. Il Comune per promuovere lo sviluppo economico e civile può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali.
2. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori di qualunque servizio pubblico locale sono regolati dai contratti di servizio.
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Articolo 32 – Organizzazione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale delibera l’organizzazione dei servizi pubblici locali.
2. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono gestiti nel rispetto delle norme di legge e delle discipline di settore.
3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
• istituzioni;
• aziende speciali;
• società di capitali regolate dal codice civile costituite o partecipate dal Comune;
• ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune se trattasi di servizi culturali e del tempo libero.
4. E’ consentita la gestione in economia per i servizi di cui al comma precedente, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia possibile procedere con l’affidamento ai soggetti sopraindicati.
5. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale possono essere affidati a terzi, con procedure ad evidenza pubblica e secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.
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Articolo 33 - Le aziende speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali, privi di rilevanza industriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 24.3.1993 n. 81 comma 5 e 5 bis. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alla cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal regolamento.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
9. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.
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Articolo 34 - Le istituzioni
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza industriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente Articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. Il Direttore è nominato dal Sindaco tra i funzionari del Comune ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile.
6. Con le modalità stabilite dal precedente comma il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di responsabili dei servizi e degli uffici, nonchè delle figure professionali di alta specializzazione.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
10. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
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Articolo 35 - Nomina rappresentanti
1. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, semprechè la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni non sia ad esso espressamente riservata la legge.
2. Nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè nella nomina dei rappresentanti del consiglio stesso presso enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, deve essere tutelato il diritto di rappresentanza delle minoranze.
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Articolo 36 - Vigilanza e controlli - Personale -
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, individuando gli standard di qualità da rispettare, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
2. Spetta al Comune la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, relazioni illustrative della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
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CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI
Articolo 37- Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
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Articolo 38 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno e più servizi secondo le norme previste dal precedente Articolo, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente Articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degi atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
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Articolo 39 – Unioni di Comuni
1. Per lo svolgimento congiunto di una pluralità di funzioni, il Comune, qualora ne ravvisi l’opportunità, e la convenienza,
l’economicità e l’efficacia, può partecipare alla costituzione di unioni di Comuni di norma contermini.
2. Il Consiglio Comunale con le procedure previste per le modifiche statutarie, approva l’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione.
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Articolo 40 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale qualora comporti spese non previste in atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dal presente Articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
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Articolo 41 - I principi di collaborazione tra Comune e Provincia
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza. alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.
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Articolo 42 - La collaborazione alla programmazione
1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale sia settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
Articolo 43 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali
1. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.
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TITOLO V - IL CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 44 - Controllo interno - Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione si estrensicherà secondo le modalità sotto indicate:
- presentazione di proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente.
- segnalazione di aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell'esercizio.
- presentazione di una relazione annuale al Consiglio Comunale con valutazioni sulle risultanze complessive della gestione.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
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Articolo 45 - Revisori del conto
1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle s.p.a.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
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Articolo 46 - Controllo di gestione
1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quale strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
3. La Giunta Municipale sulla base degli elementi informativi acquisiti nell'attuazione del controllo di gestione presenta annualmente al Consiglio Comunale un rapporto di gestione allo scopo di consentire l'analisi dell'efficacia dei servizi e degli interventi dell'Amministrazione comunale.
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TITOLO VI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 47 - Principi Generali
1. Il Comune per il raggiungimento delle finalità proprie dello Statuto:
- valorizza le libere forme associative, cooperative, statutarie e di volontariato sociale, culturale e religioso, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento e di partecipazione, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Per realizzare i suoi programmi:
- promuove la discussione ed il confronto con i cittadini sui singoli problemi e dà vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso, alla gestione dei servizi;
- favorisce la partecipazione e attiva forme di consultazione, confronto, continuative o temporanee, delle formazioni sociali, economiche e culturali, dei sindacati e della popolazione;
- rende pubblici gli atti dell'Amministrazione Comunale e ne garantisce l'accesso ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato per quanto di competenza.
- promuove una cultura " sulle pari opportunità" su tutto il territorio comunale e in attuazione della normativa comunitaria e della legge 10.4.1991 n. 125 favorisce l'adozione di misure denominate azioni positive atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di " pari opportunità" nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
3. Una commissione di pari opportunità, opportunamente costituita, formulerà proposte, osservazioni pareri su questioni attribuite alla condizione femminile che possono venire sviluppate in politiche di pari opportunità.
4. Per favorire la formazione civica tra i giovani può promuovere attività con finalità specifiche di pubblico interesse.
5. Favorisce l'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana, risiedono e/o svolgono attività lavorativa nel Comune.
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Articolo 48 - Forme Associative e di volontariato
1. Il Comune, nel rispetto del principio di “sussidiarietà”, favorisce l’attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione di informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e la messa a disposizione di beni e servizi e di altre forme di sostegno reale.
2. E’ istituito l’elenco delle Associazioni Comunali, in cui possono essere iscritte tutte le Associazioni costituite per atto pubblico o le sezioni locali di Associazioni riconosciute in ambito Nazionale o Regionale o Provinciale che ne abbiano fatto richiesta. L’elenco delle Associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato impegnate nell’ambito dell’assistenza alle persone.
3. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità per l’iscrizione delle Associazioni e l’individuazione dei Responsabili nei rapporti con il Comune nonché le forme per la tenuta e la pubblicità dell’elenco. Il Regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per l’erogazione di beni e servizi sulla base di piani di erogazione annuale ispirandosi al principio di parità tra le forme associative.
4. Il Comune può affidare direttamente alle Associazioni presenti sul territorio proprie funzioni istituzionali previo convenzionamento. (art. 2 comma 5 L. 265/99).
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Articolo 49 – Consulte e altre forme di partecipazione
1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e valorizzare l’autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche di interesse diffuso sono istituite le consulte per temi o ambiti amministrativi e sono promosse forme diverse di aggregazione e partecipazione quali forum, organismi di base ed altre.
2. Le consulte, i forum e gli altri organismi costituiscono lo strumento principale attraverso cui le associazioni della società civile esercitano un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali, fin dalla fase di elaborazione, di presentazione di proposte di iniziative di interventi e di verifica periodica dell’attività amministrativa.
3. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il Comune attua le consultazioni delle libere forme associative, cooperative, di volontariato, sindacali, economiche e professionali per le materie di loro competenza.
4. Il regolamento disciplina la composizione delle Consulte, le modalità di elezione, le modalità di esercizio delle loro funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Comune.
5. Il Comitato Unitario Antifascista e per la difesa dei valori della Resistenza, continua a sussistere con le sue specifiche competenze.
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Articolo 50 - La partecipazione dei singoli cittadini
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi su materie di competenza comunale.
2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco che le trasmette per conoscenza alla conferenza Capigruppo e all’organo competente per l’esame e la risposta scritta da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Gli elettori possono presentare proposta di atti deliberativi su oggetti rientranti nella competenza del Consiglio o della Giunta.
4. Le proposte devono essere sottoscritte, con firme regolarmente autenticate, da almeno 150 (centocinquanta) iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il Sindaco, nei 60 giorni successivi, fa verificare la regolarità delle sottoscrizioni ed acquisiti i prescritti pareri degli organi tecnici, sentita la competente Commissione Consiliare, la pone all’ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, avvertendo contestualmente il primo firmatario o il rappresentante del Comitato perché assista alla seduta del Consiglio o sia sentito dalla Giunta.
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Articolo 51 – L’Azione popolare
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Nel caso che il Comune ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.
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Articolo 52 – Il diritto di accesso agli atti
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall’Ente, dalle Aziende, e dalle istituzioni, dai gestori di pubblici servizi e da tutti gli enti funzionali e dipendenti dal Comune.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle organizzazioni sindacali riconosciute e maggiormente rappresentative nelle forme stabilite dall'apposito regolamento.
4. Le aziende e gli Enti dipendente dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
5. L’apposito Regolamento in particolare:
a) Disciplina l’oggetto dell’accesso, individuando i soggetti ed i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
b) Stabilisce le modalità di accesso;
c) Detta le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso.
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Articolo 53 – Diritto di informazione
1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l’attività svolta e i servizi offerti dall’Ente, dalle Aziende, dalle istituzioni, dai gestori di pubblici servizi, e di tutti gli Enti funzionali e dipendenti dal Comune, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Il Comune svolge la propria attività di comunicazione di informazione e di accesso agli atti attraverso un apposito servizio URP nonché attraverso analoghe strutture quali gli Sportelli per il Cittadino, gli Sportelli Unici della P.A., gli Sportelli Polifunzionali e gli Sportelli per le Imprese.
3. L'attività dell'URP è indirizzata ai cittadini singoli ed associati e deve:
a) Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni;
b) Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) Promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) Attuare mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) Garantire la reciproca informazione tra l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e le altre strutture operanti nell'Amministrazione, nonché fra gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico delle varie Amministrazioni.
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Articolo 54 – Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende, delle Istituzioni, dei gestori di pubblici servizi e di tutti gli Enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione.
2. Il Comune per rendere reale tale pubblicità utilizza l’apposito Albo Pretorio e ogni altro mezzo di comunicazione moderno idoneo a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
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Articolo 55 – La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
1. La partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi si esplica in osservanza dei principi della Legge e nelle forme stabilite dall’apposito Regolamento.
2. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed in aggiunta alle procedure fissate dalla legge il Comune assicura, in particolare nelle forme previste dagli artt. 73 e 77/1 del presente Statuto la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione generale.
3. Il Regolamento definisce gli atti per i quali è obbligatoria la consultazione.
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Articolo 56 – Consultazione popolare
1. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso convocazioni di assemblee, sondaggi d’opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici, su specifiche materie di esclusiva competenza locale che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone della città.
2. Il Regolamento per la disciplina del Referendum fissa i presupposti e le modalità di svolgimento di tali consultazioni.
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Articolo 57 – Referendum
1. Sono ammessi Referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo, con le modalità ed i criteri stabiliti dall’apposito Regolamento.
2. I soggetti richiedenti il referendum possono essere:
a) Il Consiglio comunale con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri;
b) n. 5 Consigli di Circoscrizione rappresentanti il 40% della popolazione, con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri;
c) dall’5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
d) ciascun Consiglio di Circoscrizione, relativamente al solo referendum consultivo, con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri per problemi di interesse della Circoscrizione.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali, su piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, su designazioni e nomine di rappresentanti, sulla ubicazione di impianti di discarica rsu o di depuratori.
4. La proposta di Referendum, avanzata da almeno 100 elettori, prima della raccolta delle firme e la richiesta di Referendum presentata dagli altri soggetti ammessi è sottoposta al giudizio, insindacabile di ammissibilità di una apposita Commissione di garanzia composta dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico, se nominato, dal Presidente del Tribunale o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, designati dalla Conferenza Capigruppo, che si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
5. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Il referendum é revocato:
a) in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum;
b) in caso di accoglimento della proposta dei promotori.
7. Il referendum é sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale
8. L'esito del referendum é proclamato dal Sindaco e comunicato con avviso pubblico alla cittadinanza.
9. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
11. I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
12. Sul medesimo oggetto non può essere proposto nuovo referendum se non sono trascorsi 2 anni dall'indizione del primo referendum.
13. Ogni anno potrà aver luogo una sola consultazione referendaria con non più di tre quesiti.
14. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito e le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
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Articolo 58 – Consigli di Circoscrizione
1. Il Comune istituisce le Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione e di decentramento, di consultazione e gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali in carica e gli altri organismi di partecipazione popolare, procede alla suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni.
3. Con lo stesso provvedimento verranno determinati il numero e le attribuzioni delle Circoscrizioni tenuto conto delle esigenze di omogeneità territoriale e della configurazione socio economica del territorio casalese. 4. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati anche per iniziativa popolare con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere dei Consigli di Circoscrizione.
5. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni entrerà in vigore con la prima elezione del Consiglio Comunale successiva all'adozione del presente Statuto.
6. Rimane fino a quel momento prorogato l'assetto esistente.
7. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio Circoscrizionale ed il Presidente. 8. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune.
9. E' eletto a suffragio universale secondo le norme stabilite dalla legge.
10. L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni, sono disciplinate, per quanto non disposto nel presente Statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.
Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Circoscrizione;
b) le modalità di nomina del Presidente del Consiglio Circoscrizionale e del Vice Presidente;
c) il numero dei componenti dei Consigli Circoscrizionali che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
d) le modalità attraverso le quali i Consigli di Circoscrizione possono ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed aziende del Comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
11. I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decredo di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
12. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso discioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio Comunale.
13. Il Consiglio Circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propria rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
14. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla Circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.
15. In particolare:
a) esprime i pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal Regolamente;
b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione;
c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione;
d) esprime pareri, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale;
e) può promuovere solo referendum consultivi.
16. ll regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere é obbligatorio: questo in particolare va reso:
a) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta Comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonchè sulle delibere programmatiche.
c) sul piano regolatore generale; sui piani particolareggiati e di zona e sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti la Circoscrizione;
d) sui regolamenti comunali.
17. Il Consiglio Comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.
18. Il Consiglio Comunale può delegare proprie funzioni ai consigli circoscrizionali sulla base di programmi di massima nei quali sono fissati gli obiettivi da perseguire ed i fondi disponibili stanziati in Bilancio.
19. E' costituita come elemento di raccordo tra il Consiglio Comunale ed i Consigli di Circoscrizione, la Commissione Consiliare per il decentramento con le funzioni stabilite dal regolamento.
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Articolo 59 – Il Difensore civico
1. E' istituito con il presente Statuto il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico é scelto fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. Non sono eleggibili:
a) coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) i membri del Comitato Regionale di controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune;
e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4^ grado che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
f) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultimo quinquennio cariche in partiti politici.
4. La carica di Difensore Civico é incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione, con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, e voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, tra una terna di nomi predisposta, nei giorni precedenti l'adunanza dalla Commissione dei Capi Gruppo, tra le candidature presentate a seguito di avviso pubblico:
- dalle Consulte di cui all'art. 71
- da n. 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nella seduta successiva, é sufficiente la maggioranza dei tre quarti dei voti dei consiglieri assegnati.
7. Il Difensore Civico rimane in carica cinque anni indipendentemente dalla durata del Consiglio che lo ha eletto; esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non può essere rieletto.
8. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione.
9. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, secondo la formula prevista per gli impiegati dello Stato.
10. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista per la decadenza dei Consiglieri Comunali.
11. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni dal Consiglio Comunale con il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
12. Prerogative e funzioni:
- Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza.
- Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi. Può chiedere di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e/o relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue conclusioni e l'eventuale azione promossa.
- Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti entro termini prestabiliti.
- Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
13. Il provvedimento che viene adottato senza il recepimento delle segnalazioni del Difensore Civico, deve contenere le motivazioni del mancato recepimento.
14. Il difensore civico può richiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
15. Il Difensore Civico presenta:
- al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di Aprile e resa pubblica nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
- Relazioni alla Giunta nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli Uffici.
16. La Giunta comunale assicura al Difensore Civico il supporto adeguato al buon funzionamento dell'istituto.
17. Al Difensore Civico è corrisposto un'indennità di funzione pari al 65% di quella stabilita dalla legge per il Sindaco.
18. I Consiglieri Comunali e i Consiglieri di Circoscrizione non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.
19. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico é soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Organico vigente.
20. In sede di prima attuazione delle presenti norme, la elezione del Difensore Civico dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti attuativi.
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TITOLO VII -L'ATTIVITA' NORMATIVA
Articolo 60 - Regolamenti
1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle Leggi e dallo Statuto.
3. L’iniziativa per l’adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle circoscrizioni ed ai singoli cittadini singoli e associati.
4. I regolamenti previsti dal presente statuto, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 61 - Modificazioni e abrogazioni dello statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
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Articolo 62 - Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.
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