Stemma    CITTA' DI CASALE MONFERRATO

  

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

 

Ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) le sanzioni sono tutte da Euro 25 a 500; entità pagamento in misura ridotta Euro 50.


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

I N D I C E

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento.

ARTICOLO 2 - Ispezioni.

ARTICOLO 3 - Obbligo di cessazione del fatto abusivo e di ripristino dello stato di fatto.

ARTICOLO 4 - Violazione commessa dal minore e dell'incapace.

ARTICOLO 5 - Principi generali in materia di sanzioni amministrative.

ARTICOLO 6 - Ambito di efficacia spaziale.

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO IOCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 7 - Nozione di suolo pubblico.

ARTICOLO 8 - Occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO 9 - Carico e scarico mobili.

ARTICOLO 10 - Tende solari.

ARTICOLO 11 - Sporgenza e altezza degli infissi.

ARTICOLO 12 - Manomissione e danneggiamenti del suolo pubblico.

ARTICOLO 13 - Occupazione di suolo pubblico e sottosuolo con condutture di energia elettrica, del gas e con linee telefoniche.

ARTICOLO 14 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

ARTICOLO 15 - Esposizione di merci all'esterno di negozi.

ARTICOLO 16 - Modalità in caso di pioggia.

ARTICOLO 17 - Collocazioni di cartelli, frecce e simili.

ARTICOLO 18 - Scarichi accidentali.

CAPO II - NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 19 - Insudiciamento del suolo pubblico.

ARTICOLO 20 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali.

ARTICOLO 21 - Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini.

ARTICOLO 22 - Neve e gelo sui marciapiedi.

CAPO III - STRADE, VIALI, GIARDINI, MONUMENTI, EDIFICI.

ARTICOLO 23 - Atti vietati sul suolo pubblico.

ARTICOLO 24 - Giuoco sulla pubblica via.

ARTICOLO 25 - Atti vietati nei giardini pubblici.

ARTICOLO 26 - Fontane pubbliche.

ARTICOLO 27 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani.

ARTICOLO 28 - Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli o simili.

ARTICOLO 29 - Striscioni pubblicitari.

ARTICOLO 30 - Pubblicità sonora.

ARTICOLO 31 - Collocazione di addobbi, festoni, luci, luminarie.

ARTICOLO 32 - Custodia dei veicoli.

ARTICOLO 33 - Spettacoli in luogo pubblico.

ARTICOLO 34 - Divieto di arresto di veicoli con motore acceso.

TITOLO III - DEI CANTIERI EDILIZI E DEI LAVORI SUL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 35 - Omesso cartello sul luogo dei lavori.

ARTICOLO 36 - Obbligo di esibire il provvedimento amministrativo legittimante l'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 37 - Divieto di getto di materiale di demolizione dai ponti di servizio.

ARTICOLO 38 - Cautele.

ARTICOLO 39 - Obbligo di recinzione del cantiere.

ARTICOLO 40 - Interruzione circolazione stradale per lavori.

TITOLO IV - ORDINE, DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

ARTICOLO 41 - Obbligo di condurre i cani al giunzaglio.

ARTICOLO 42 - Divieto di condurre cani al guinzaglio da parte di ciclisti e motociclisti.

ARTICOLO 43 - Animali pericolosi.

ARTICOLO 44 - Animali incomodi al pubblico transito.

CAPO II - NORME PARTICOLARI

ARTICOLO 45 - Funzioni in luogo pubblico.

ARTICOLO 46 - Operazioni moleste.

ARTICOLO 47 - Annaffiamento.

ARTICOLO 48 - Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere.

ARTICOLO 49 - Oggetti verniciati di fresco.

ARTICOLO 50 - Cautele da adottarsi in caso di riparazioni tetti e sgombero neve.

ARTICOLO 51 - Battitura di tappeti.

ARTICOLO 52 - Pulizia di locali pubblici.

ARTICOLO 53 - Lancio di oggetti.

ARTICOLO 54 - Pozzi, cisterne et similia.

ARTICOLO 55 - Protezione dei fori dei sotterranei.

ARTICOLO 56 - Cautele contro la caduta di oggetti.

CAPO III - DEL DECORO DELLE PERSONE E DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 57 - Divieto di soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi deputati.

ARTICOLO 58 - Luoghi di decenza.

ARTICOLO 59 - Manutenzione degli edifici.

ARTICOLO 60 - Manutenzione canali di gronda.

ARTICOLO 61 - Manutenzione delle insegne.

ARTICOLO 62 - Divieto di affiggere stampati sui muri esterni degli edifici.

ARTICOLO 63 - Rami protesi sulla pubblica via.

ARTICOLO 64 - Lavatura di panni, esposizione di oggetti da finestre, terrazzi e simili.

ARTICOLO 65 - Concimazioni di giardini e orti.

CAPO IV - DELLA TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ARTICOLO 66 - Atti contrari alla quiete pubblica.

ARTICOLO 67 - Abuso di strumenti sonori.

ARTICOLO 68 - Suono delle campane.

ARTICOLO 69 - Rumori nelle case.

ARTICOLO 70 - Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi.

ARTICOLO 71 - Cantanti, suonatori ambulanti, saltimbanchi, giocolieri e simili.

ARTICOLO 72 - Animali molesti.

ARTICOLO 73 - Bande e fanfare.

ARTICOLO 74 - Rumori molesti prodotti da veicoli.

ARTICOLO 75 - Manifestazioni sportive, gare e prove.

ARTICOLO 76 - Carico e scarico materiale causante rumore.

ARTICOLO 77 - Esercizio di mestieri, arti e industrie.

ARTICOLO 78 - Autorizzazione all'esercizio di attività rumorose.

ARTICOLO 79 - Revoca della autorizzazione.

ARTICOLO 80 - Prescrizioni particolari per l'impianto di macchinari.

ARTICOLO 81 - Subingresso nell'esercizio.

ARTICOLO 82 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose.

ARTICOLO 83 - Ispezione degli esercizi.

TITOLO V - DELLA SICUREZZA E DELL' INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I - SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

ARTICOLO 84 - Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili.

ARTICOLO 85 - Costruzioni pericolanti.

ARTICOLO 86 - Illuminazione di porte, scale anditi.

CAPO II - NORME PARTICOLARI

ARTICOLO 87 - Minori.

ARTICOLO 88 - Divieti vari.

ARTICOLO 89 - Motori e apparecchi pericolosi.

ARTICOLO 90 - Esplosione di petardi, mortaretti e simili.

TITOLO VIDELLE SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVE

ARTICOLO 91 - Produzione, trasformazione, deposito, vendita sostanze esplosive, infiammabili combustibili.

ARTICOLO 92 - Obbligo di esibire il "Certificato di prevenzione incendi".

ARTICOLO 93 - Requisiti dei depositi e locali di vendita dei combustibili.

ARTICOLO 94 - Detenzione di combustibili in edifici residenziali.

ARTICOLO 95 - Divieto di accatastamento di materiale infiammabile nei cortili dei fabbricati.

ARTICOLO 96 - Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali.

ARTICOLO 97 - Divieto di gettare nelle strade zolfanelli o altri oggetti accesi.

ARTICOLO 98 - Trasporto di sostanze infiammabili.

TITOLO VII - DELLE CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

ARTICOLO 99 - Divieto di uso di fiamma libera.

ARTICOLO 100 - Impianti antincendio.

ARTICOLO 101 - Divieto di accensione di fuochi.

ARTICOLO 102 - Condotte fumarie.

ARTICOLO 103 - Immissioni fumose e maleodoranti.

ARTICOLO 104 - Modifiche ai fabbricati per evitare incendi.

ARTICOLO 105 - Dovere di cooperazione in caso di incendio.

TITOLO VIII - DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

CAPO I - ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E NORME IGIENICHE

ARTICOLO 106 - Disciplina del commercio.

ARTICOLO 107 - Requisiti dei locali di vendita.

ARTICOLO 108 - Divieto alle persone addette alla vendita di sostanze alimentari di maneggiare denaro.

ARTICOLO 109 - Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari.

ARTICOLO 110 - Divieto di tenere animali in locali destinati alla vendita di sostanze alimentari.

ARTICOLO 111 - Servizi igienici di pubblici esercizi.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ARTICOLO 112 - Norme d'esercizio.

TITOLO IX - DELLE AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA.

ARTICOLO 113 - Rimando al regolamento per il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza.

ARTICOLO 114 - Obbligo per gli esercenti trasporto di persone in servizio da piazza di osservare le norme del Codice della strada.

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - NORME PARTICOLARI

ARTICOLO 115 - Questue, raccolte di fondi e collette.

ARTICOLO 116 - Carovane di nomadi e girovaghi.

ARTICOLO 117 - Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via.

ARTICOLO 118 - Guasti o imbrattamenti.

ARTICOLO 119 - Tutela degli animali.

ARTICOLO 120 - Espurgo di fognature e pozzi neri.

ARTICOLO 121 - Trasporto del letame.

ARTICOLO 122 - Divieto di otturare il corso di ruscelli o rigagnoli.

CAPO II - CIRCOLAZIONE SUL FIUME PO

ARTICOLO 123 - Imbarcazioni circolanti sul fiume Po.

ARTICOLO 124 - Circolazione fluviale notturna.

ARTICOLO 125 - Autoscafi.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 126 - Penalità.

ARTICOLO 127 - Procedura di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento.

ARTICOLO 128 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento.

ARTICOLO 129 - Entrata in vigore.


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la Polizia Urbana.

Oltre alle norme in esso contenute debbono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalla Autorità Comunale nonché gli ordini impartiti anche verbalmente, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla Legge.

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ARTICOLO 2

Ispezioni

Il Sindaco potrà disporre ispezioni in luoghi pubblici aperti al pubblico e privati al fine di accertare l'osservanza e il rispetto delle norme del presente Regolamento.

Le ispezioni verranno eseguite a cura degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

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ARTICOLO 3

Obbligo di cessazione del fatto abusivo e di ripristino dello stato di fatto

L'accertamento di violazione al presente Regolamento importa per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione.

In difetto provvederà d'ufficio l'Autorità Comunale e il Sindaco.

Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o potenziale nocumento per persone o cose e il trasgressore non provveda alla immediata rimozione dello ostacolo o del pericolo si provvederà alla eliminazione d'ufficio, addebitando le spese a carico dello stesso trasgressore fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

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ARTICOLO 4

Violazione commessa dal minore e dall'incapace

In caso di violazione al presente Regolamento commessa da soggetto minore d'età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà parentale o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Qualora il trasgressore sia incapace e semprechè non si tratti di incapacità preordinata o derivante da sua colpa, risponde del fatto chi era tenuto alla sorveglianza dello incapace salvo provi di non aver potuto impedire il fatto.

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ARTICOLO 5

Principi generali in materia di sanzioni amministrative

Sono fatti salvi i principi generali di cui al capo I sezione I Legge 24. 11. 1981 n. 689.

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ARTICOLO 6

Ambito di efficacia spaziale

Il presente Regolamento trova applicazione nell'intero territorio Comunale.

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TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I: Occupazione del suolo pubblico

 

ARTICOLO 7

Nozione di suolo pubblico

Con l'espressione suolo pubblico si intendono i luoghi o i suoli di dominio pubblico, quelli gravati da servitù a uso pubblico, comprese le gallerie, i sottopassi, i portici con relativi spazi interpilastri, i fornici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

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ARTICOLO 8

Occupazione di suolo pubblico

Qualsivoglia occupazione del suolo pubblico, ancorchè temporanea, occasionale, giornaliera o esente da tributo, deve essere preventivamente concessa dal Sindaco, fatte salve le norme di cui al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le occupazioni abusive con ponteggi, tende e impianti fissi sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

In tutti gli altri casi le occupazioni abusive sono punite con la sanzione da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso solo nel caso di cui all'ultimo comma.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 9

Carico e scarico di mobili

Qualsivoglia occupazione del suolo pubblico, ancorchè temporanea, occasionale, giornaliera o esente da tributo, deve essere preventivamente concessa dal Sindaco, fatte salve le norme di cui al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le occupazioni abusive con ponteggi, tende e impianti fissi sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

In tutti gli altri casi le occupazioni abusive sono punite con la sanzione da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso solo nel caso di cui all'ultimo comma.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 10

Tende solari

Il collocamento delle tende solari dovrà essere preventivamente permesso dal Sindaco.

Le tende solari sporgenti su spazio pubblico dovranno essere munite di armature mobili di metallo e avere il bordo inferiore ad una altezza non minore di mt. 2.50 dal suolo.

La sporgenza della tenda sarà di volta in volta determinata dal Sindaco e comunque non potrà essere maggiore di mt. 1.20.

La violazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria  da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

 

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ARTICOLO 11

Sporgenza e altezza degli infissi

L'esposizione degli infissi, insegne vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è subordinata al permesso del Sindaco.

Il Sindaco, mediante l'atto di concessione detta le eventuali prescrizioni, caratteristiche e la sporgenza degli stessi.

Chiunque espone infissi, vetrine insegne o simili senza il preventivo permesso o in violazione delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione dell'Autorità Comunale di cui sopra è punito con sanzione pecuniaria da  € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 12

Manomissione e danneggiamenti del suolo pubblico

E' vietato senza preventiva concessione del Sindaco manomettere il suolo pubblico, alterarne lo stato in qualsiasi modo , infiggere pali o altro oggetti e comunque danneggiarlo.

I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la manomissione o l'occupazione, al ripristino del manto della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di inadempienza o ritardo il Sindaco provvederà d'ufficio addebitando le relative spese agli inadempienti, impregiudicata al sanzione pecuniaria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 13

Occupazione di suolo pubblico e sottosuolo non condutture di energia elettrica, del gas e con linee telefoniche

Fatte salve le norme di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, per sottosuolo stradale e per distributori di carburante, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture di energia elettrica e del gas, nonché l'impianto o riparazione di linee telefoniche, è concessa a seguito di regolare domanda e ne rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché in conformità alle prescrizioni a condizioni dettate dal Sindaco.

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura e onere tutte le opere necessarie per ristorare eventuali danni causati dall'esecuzione dei lavori.

Durante le esecuzioni dei lavorii i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni eventualmente dettate dal Sindaco il quale dovrà essere informato relativamente al giorno di inizio dei lavori, al luogo di esecuzione e alla durata degli stessi mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comando Polizia Municipale almeno 3 ( tre ) giorni prima dell'inizio dell'opera.

Il concessionario è obbligato a rimuovere temporaneamente a sue cure e spese, le condutture e gli altri infissi quando lo richiedono esigenze di pubblico servizio per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazioni, tinteggiatura e qualsiasi altro lavoro di quelli privati.

Le condutture, le tubazioni e gli impianti dovranno essere sostituite o riparate a giudizio del Sindaco, quando non presentino più sufficienti garanzie di isolamento o comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, secondo quanto accertato dal Competente Ufficio Tecnico Comunale.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 14

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Impregiudicata l'osservanza delle Ordinanze Sindacali in materia delle norme del D.P.R. 15 .06  1959 n. 393, le operazioni del carico e lo scarico delle merci che richiedono l'appoggio delle stesse sulla pubblica via debbono avvenire nelle zone appositamente regolamentale o previo preventivo permesso del Sindaco.

Esse non debbono recare intralcio al traffico e danni alla pavimentazione stradale.

Le operazioni di carico e scarico delle merci debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e in modo da assicurare il libero transito.

Deve essere altresì evitato ogni danno al suolo pubblico.

Le violazioni del presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

Qualora sia derivato danno al suolo pubblico si applica la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente ammesso solo nei casi in cui non sia derivato danno al suolo pubblico.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 15

Esposizione di merci all'esterno di negozi

Fatte salve le norme del Regolamento d'Igieni nonché ogni altra disposizione vigente in materia di igiene pubblica e tutela degli alimenti, l'esposizione di merci o derrate all'esterno di negozi è vietata laddove ostino condizioni di viabilità o di decoro.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 16

Modalità in caso di pioggia

In caso di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e debbono essere levati i tavolini e le sedie dai marciapiedi, semprechè non sia diversamente disposto.

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ARTICOLO 17

Collocazione di cartelli, frecce e simili

La collocazione di cartelli, frecce e simili nell'ambito del territorio Comunale ancorchè non appoggianti sul suolo pubblico è subordinata al preventivo permesso del Sindaco.

E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere gli stessi nel termine indicato nel permesso e di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni impartite dalla predetta Autorità.

L'abusiva collocazione di cartelli, frecce e simili nonché l'inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Autorità in sede di rilascio di permesso sono punite con la sanzione amministrativa da   € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 18

Scarichi accidentali

Nel caso che il carico di un veicolo venga accidentalmente a cadere, anche solo in parte, sulla via, dovranno essere attuate, a cura dei responsabili e senza indugio le occorrende operazioni di pulizia e di sgombero.

In difetto provvederà il Sindaco d'ufficio, addebitando le relative spese ai responsabili.

Qualora la caduta del carico sia imputabile a colpa del conducente si applica la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche al proprietario del veicolo.

Le predette sanzioni nei confronti del proprietario del veicolo si applicano altresì nel caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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Capo II: Nettezza del suolo pubblico.

 

ARTICOLO 19

Insudiciamento del suolo pubblico

E' vietato insudiciare il suolo pubblico con qualsiasi sostanza solida o liquida nonché gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere immondizie, rottami, animali morti, pezzi di carta, bucce di verdura o frutta, rifiuti in genere e qualsivoglia oggetto che lo occupi, ingombri o lordi.

Le immondizie, i rifiuti, i residui degli usi domestici e dei pubblici esercizi debbono essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori e raccolti entro borse o sacchetti idonei a evitarne la dispersione.

Nel caso di abbandono e scarico di rifiuti sul suolo pubblico, concorre nella responsabilità chi ha affidato il trasporto o la smaltimento del materiale senza avere preventivamente accertato l'idoneità e la liceità del luogo dello scarico, sì da evitare che quest'ultimo avvenga in luogo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

Nei casi di insudiciamento di grave entità si applica la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso solo nei casi di lievi entità.

ENTITA'.   € 30,00.

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ARTICOLO 20

Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli animali ai marciapiedi, ai passaggi pedonali, ai tappeti erbosi, viali dei giardini pubblici, nonché alle vie classificate quali aree pedonali urbane o zone a traffico limitato.

Nel caso di imbrattamento dei luoghi e delle zone di cui al comma precedente si applica a carico dei proprietari o affidatari la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 21

Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini

I proprietari di arre soggette al pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico debbono mantenerle pulite e sgombre da qualsiasi materiale.

Negli edifici di ogni genere, all'interno dei cortili, portici e nei terreni compresi nei centri abitati è vietato ammassare immondizie e rifiuti in genere.

I portici, i cortili, le scale, gli anditi e ogni altro accessorio o

pertinenza degli edifici dovranno essere mantenuti in stato di pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.

I proprietari di terreni, fondi, orti e giardini compresi nell'abitato dovranno curare il decoro e la pulizia evitando il diffondersi di erbacce o sterpaglie.

I titolari degli esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minimi dovranno collocare sulle soglie idonei cestelli di foggia approvata dal Sindaco e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da  € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 22

Neve e gelo sui marciapiedi

I proprietari di immobili, i titolari di pubblici esercizi, i privati e gli enti interessati, in caso di nevicate dovranno sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti le loro proprietà o, ove non esista marciapiede, una corrispondente striscia di suolo pubblico larga almeno un metro e mezzo dal filo della fabbricazione.

In tempo di gelo dovranno altresì spandervi segatura, sabbia o altro materiale antisdrucciolevole, curare la rottura dei ghiaccioli e evitare lo spandimento di acqua possibile di congelamento.

Tali obblighi incombono anche nei confronti dei concessionari di aree pubbliche per il tratto di area di larghezza di almeno mt. 1,50 circostante quella oggetto di concessione.

La pulitura di marciapiedi dalla neve deve essere eseguita a misura che cade.

In caso di nevicate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore 9.00 del mattino.

Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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Capo III: Strade, viali, giardini, monumenti, edifici.

 

ARTICOLO 23

Atti vietati sul suolo pubblico

E' vietato sedersi e sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli ingressi, sui davanzali e sui muri di cinta di edifici pubblici e privati.

E' vietato altresì d'arrampicarsi e di salire sugli alberi, sui monumenti e di sdraiarsi sui gradini degli stessi.

E' altresì vietato senza permessi del Sindaco, disegnare il suolo pubblico ed invitare sia pure tacitamente la dazione di offerte.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15 a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA'   € 30,00.

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ARTICOLO 24

Giuoco sulla pubblica via

E' vietato fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni giuoco per il quale sia necessaria la corsa e il lancio di oggetti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA'   € 30,00.

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ARTICOLO 25

Atti vietati nei giardini pubblici

Nei giardini e luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, inciderne la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi.

Nei giardini inoltre è vietato introdurvi qualsiasi animale ad eccezione dei cani.

I cani dovranno essere condotti e tenuti al guinzaglio e non dovranno essere lasciati circolare sugli spazi erbosi.

E' vietato danneggiare, lordare i sedili e la panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

E' infine vietato circolare con veicoli diversi dai velocipedi.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00 a  € 154,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00 a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso solo nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Pagamento non ammesso nel caso di cui al comma 4.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 26

Fontane pubbliche

E' vietato gettare nelle stesse qualsiasi sostanza solida o liquida.

In prossimità delle fontane è altresì vietato lavare veicoli o animali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA'   € 30,00.

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ARTICOLO 27

Aree e zone vietate all'accesso dei cani

E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giuochi per bambini e all'uopo appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni di cui la presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA'.   € 30,00.

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ARTICOLO 28

Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli o simili

Nelle pubbliche vie e piazze e davanti alle scuole, è vietata la distribuzione di volantini e opuscoli di qualsiasi genere e di qualsiasi materiale pubblicitario, senza il preventivo permesso del Sindaco.

E' altresì vietata, senza preventivo permesso del Sindaco la collocazione di volantini, opuscoli, fogli e simili nel parabrezza esterno degli autoveicoli.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 29

Striscioni pubblicitari

La collocazione di tele con iscrizioni a fini pubblicitari da collocarsi trasversalmente nelle vie è subordinata al permesso del Sindaco.

Chiunque colloca striscioni, tele sia trasversalmente nelle vie o piazze sia sulle facciate di negozi senza il preventivo consenso dell'Autorità Comunale è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00 a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 30

Pubblicità sonora

Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata la corresponsione del relativo tributo.

E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di Ospedali, Casa di Cura.

E' altresì vietata prima delle ore 8.00 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 20.00.

Essa deve essere eseguita comunque in modo tale da non turbare la pubblica quiete.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 31

Collocazione di addobbi, festoni, luci, luminarie

E' vietata senza preventivo permesso del Sindaco, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, luci, addobbi, luminarie e simili, salvo le prescrizioni impartite ai sensi del successivo articolo 45.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 32

Custodia dei veicoli

E' vietata sul suolo pubblico la custodia dei veicoli in difetto di autorizzazione del Sindaco, a cura del quale è determinato l'importo delle relative tariffe.

Chiunque gestisce abusivamente parcheggi adibiti allo stazionamento dei veicoli o applichi tariffe diverse da quelle stabilite dal Sindaco è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00 a             € 516,00  impregiudicate le sanzioni di natura penale.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 33

Spettacoli in luogo pubblico

Qualsiasi forma di spettacolo lungo le vie pubbliche ancorchè occasionale e gratuito è subordinato al preventivo permesso del Sindaco a qualunque scopo esso sia predestinato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mane dell'Agente ammesso.

ENTITA:   € 30,00.

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ARTICOLO 34

Divieto di arresto di veicoli con motore acceso

Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato di veicoli a motore deve avvenire con motore spento.

Si intende prolungato l'arresto eccedente i centoventi ( 120 ) secondi.

Nelle vie e nelle piazze e zone di maggior transito pedonale tale limite è ridotto a sessanta ( 60 ) secondi.

Tali vie verranno individuate dalla Giunta Municipale su proposta del Comando di Polizia Municipale.

Deve altresì avvenire con motore spento l'arresto dei veicoli fermi al passaggio a livello.

Le presenti disposizioni non si applicano in caso di arresto ai semafori e incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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TITOLO III

DEI CANTIERI EDILIZI E DEI LAVORI SUL SUOLO PUBBLICO.

 

ARTICOLO 35

Omesso cartello sul luogo dei lavori

Il responsabile del cantiere deve collocare sul luogo dei lavori, in modo ben visibile, cartello recante il nome del direttore dei lavori, del progettista, del committente, dell'impresa esecutrice delle opere, nonché gli estremi del titolo amministrativo in forza del quale le stesse vengono eseguite.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

 

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ARTICOLO 36

Obbligo di esibire il provvedimento amministrativo legittimante l'esecuzione delle opere

Il responsabile del cantiere ha l'obbligo di esibire agli Agenti di Polizia Municipale l'atto amministrativo in forza del quale vengono realizzate le opere in corso.

Tale atto deve essere ostensibile presso il cantiere stesso.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo fatte salve le sanzioni di natura penale, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 37

Divieto di getto di materiale di demolizione dai ponti di servizio

E' vietato il getto dai ponti di servizio di materiale di demolizione e altri.

E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni e le cautele di cui al vigente Regolamento Edilizio.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 38

Cautele

Durante l'esecuzione dei lavori il responsabile del cantiere deve adottare tutte le provvidenze atte ad evitare la diffusione di polveri e a garantire l'incolumità di persone e cose.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 39

Obbligo di recinzione del cantiere

Prima dell'inizio dei lavori il cantiere dovrà essere, a cura del responsabile, recintato con idoneo steccato, secondo le modalità che verranno dettate dal Sindaco, in sede di rilascio del provvedimento.

Sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 40

Interruzione circolazione stradale per lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione di lavori si renda necessario l'interruzione sia pure limitatamente a qualche ora del giorno, della circolazione stradale, è fatto obbligo all'impresa esecutrice delle opere di darne tempestiva comunicazione al Sindaco e ottenere il preventivo consenso.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere a suo onere e cura alla collocazione dell'idonea segnaletica.

In situazioni di contingibilità e comprovata urgenza l'interessato potrà provvedere alla temporanea interruzione della circolazione informando tempestivamente il Comando di Polizia Municipale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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TITOLO IV

ORDINE, DECORO E QUIETE PUBBLICA

 

Capo I: Custodia e circolazione di animali.

 

ARTICOLO 41

Obbligo di condurre i cani al guinzaglio

E' fatto obbligo ai proprietari o affidatari di cani di condurli al guinzaglio.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 42

Divieto di condurre cani al guinzaglio da parte di ciclisti e motociclisti

E' vietato ai ciclisti, ciclomotoristi e motocicli di condurre cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei predetti veicoli.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 43

Animali pericolosi

E vietato nell'ambito del territorio Comunale, tenere animali feroci e comunque pericolosi per la pubblica incolumità, senza il preventivo consenso del Sindaco.

E' altresì vietato condurre per la pubblica via, senza il preventivo consenso del Sindaco, animali non domestici.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 44

Animali incomodi al pubblico transito

E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa tornare incomodo alla circolazione urbana.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00 a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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Capo II: Norme particolari.

 

ARTICOLO 45

Funzioni in luogo pubblico

Fatta salva l'eventuale applicazione di norme penali le funzioni in luogo pubblico di qualsiasi natura, debbono essere autorizzate dalle Competenti Autorità e svolgersi in modo ordinato e tale da non pregiudicare l'incolumità della circolazione.

I promotori e gli organizzatori debbono scrupolosamente osservare le disposizioni loro impartite dal Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 46

Operazioni moleste

E' vietato senza il preventivo permesso del Sindaco, di compiere nei luoghi pubblici o gravati da servitù di uso pubblico, operazioni reputate a insindacabile giudizio del Sindaco moleste, incomode o pericolose, senza adottare idonee cautele.

E' altresì vietato esporre, senza la necessaria precauzione, oggetti che possano recare pericolo o cagionare danno.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 47

Annaffiamento

E' vietato annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 48

Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere

In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità, tenere un'andatura di marcia e all'occorrenza fermarsi sì da evitare di inzaccherare persone che circolano sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 49

Oggetti verniciati di fresco

Gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio, sino all'altezza di mt. 3.00 ( tre ) e sino a che non siano ben asciutti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 50

Cautele da adottarsi in caso di riparazioni tetti e sgombero neve

In caso di riparazione di case, muri e tetti nonché di sgombero della neve dagli stessi, balconi o davanzali, i proprietari debbono collocare appoggiandoli alle facciate delle case segnali visibili o, se il caso lo richiede, idonei steccati.

I balconi e i davanzali debbono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via in modo tale da non recare molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 51

Battitura dei tappeti

E' vietato scuotere o battere dalle finestre e balconi affacciantesi sulla pubblica via tappeti, suppedanei, stuoie e ogni altro effetto lettereccio domestico e personale in genere.

Tali operazioni, quando eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei lassi temporali indicati dai Regolamenti Condominiali e comunque non prima delle ore 8.00 e non dopo le ore 10.00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 52

Pulizia dei locali pubblici, cortili, strade, balconi

La pulizia di locali pubblici, cortili, strade deve avvenire previo innaffiamento del suolo in modo da evitare il sollevamento di polvere.

Durante le operazioni di pulizia di balconi che si affacciano sulla pubblica via, i proprietari dovranno adottare tutte le cautele idonee ad evitare imbrattamento o molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 53

Lancio di oggetti

E' vietato lanciare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 54

Pozzi, cisterne et simila

I pozzi le cisterne e simili dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 90 ( novanta ) se situati in luogo ove sia libero accesso al pubblico e dovranno avere le aperture difese da sportelli.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 55

Protezione dei fori dei sotterranei

E' vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 ( novanta ) e senza protezione di telaio o grata.

I pozzi, le cisterne, gli stagni, le fontane e simili dovranno avere le aperture e le sponde munite di parapetto con idonea chiusura o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale di qualsiasi specie.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 56

Cautele contro la caduta di oggetti

I vasi di fiori nonché qualsiasi altro oggetto mobile collocato su finestre, balconi., terrazzi, sporti o vani delle aperture delle case verso la pubblica via o verso cortili, debbono essere convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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Capo III: Del decoro delle persone e degli edifici.

 

ARTICOLO 57

Divieto di soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi deputati

E' vietato soddisfare alle occorrenze naturali fuori dai luoghi a tal fine deputati.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 58

Luoghi di decenza

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo , guastare gli orinatoi pubblici.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 59

Manutenzione degli edifici

I proprietari di edifici privati debbono mantenere in buono stato di conservazione le rispettive proprietà e relative pertinenze.

I proprietari di fabbricati debbono altresì provvedere al restauro dell'intonaco e alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne e degli infissi ogniqualvolta ciò si renda necessario per il decoro dell'edificio.

Essi hanno inoltre l'obbligo di estirpare l'erba lungo l'intero fronte del fabbricato o muro di cinta, sino alla linea esterna del marciapiede e per il tratto di almeno metri 1.00 ( uno ).

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 60

Manutenzione canali di gronda

I proprietari di fabbricati debbono mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire lo stillicidio sulla pubblica via.

I canali suddetti debbono avere ampiezza sufficiente a scaricare le acque in appositi fognoli.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a   € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 61

Manutenzione delle insegne

Le insegne, le tende, i serramenti e simili debbono essere conservati puliti e decenti.

Il Sindaco potrà ordinare le necessarie riparazioni e, se il caso l'eventuale sostituzione.

 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 62

Divieto di affiggere stampati sui muri esterni degli edifici

Sui muri esterni e sulle colonne di stabili pubblici e privati non possono essere affissi stampati e manoscritti senza il preventivo consenso del Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 63

Rami protesi sulla pubblica via

I proprietari di piantagioni debbono recidere i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.

Debbono inoltre regolare e curare le siepi vive evitando che le stesse danneggino o restringano la strada.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 64

Lavatura di panni, esposizione di oggetti da finestre, terrazzi e simili

Fuori dai locali privati non è ammessa la lavatura della biancheria, panni, abiti e simili.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 65

Concimazioni di giardini e orti

All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

Nelle zone suburbane e rurali la concimazione suddetta è consentita dalle ore 22.00 alle ore 8.00 per il periodo dall'01.03 al 30.09 e dalle ore 22.00 alle ore 1.00 nei rimanenti periodi dell'anno.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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Capo IV: Della tutela del riposo delle persone e della disciplina delle attività rumorose.

 

ARTICOLO 66

Atti contrari alla quiete pubblica

Sono vietati tutti gli atti contrari alla quiete pubblica.

Si reputano tali gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, e qualsiasi atto di molestia in luoghi pubblici e aperti al pubblico sia in tempo diurno che notturno.

E' inoltre vietata, impregiudicata l'applicazione della normativa statuale e regionale vigente in materia, qualsiasi forma di inquinamento acustico correlata al traffico veicolare, al rumore industriale, al traffico aereo, eccedente i livelli di rumorosità consentiti dalle norme e direttive vigenti.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00 a € 154,00 nei casi di cui al 1 comma e da  € 51,00  a  € 516,00  nei casi di cui al 2° comma.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso solo

Nei casi di cui al 1 comma.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 67

Abuso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene, fischi e di qualsiasi altro strumento sonoro.

I proprietari di apparecchi antifurto sono tenuti a curare la manutenzione degli stessi, conservandone lo stato di efficienza nonché ad adottare tutte le misure tecniche atte ad evitare ingiustificate e prolungate emissioni rumorose.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 68

Suono delle campane

E' vietato l'abuso nel suono delle campane.

Il suono delle campane non è consentito dalle ore 21.00 alle ore 6.00, salvo per l'annuncio di funzioni religiose secondo le consuetudini locali riconosciute dal Sindaco

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 69

Rumori nelle case

E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili dalle ore 13.00 alle ore 15.000 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 70

Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi, i canti, l'uso di strumenti musicali, nonché atti a riprodurre suoni. Deve essere preventivamente consentito dal Sindaco che ne detterà le prescrizioni reputate necessarie.

La tonalità del suono deve comunque essere moderata e tale da non disturbare i clienti, gli occupanti abitazioni vicine e la quiete pubblica.

Nel caso di audizioni chi si propaghino all'esterno, esse debbono venire interrotte dalle ore 23.00 salvo non sia diversamente stabilito dal sindaco con proprio espresso provvedimento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 71

Cantanti, suonatori ambulanti, saltimbanchi, giocolieri e simili

I cantanti, suonatori ambulanti e simili non potranno esercitare il loro mestiere nelle vie, piazze od altri luoghi.

L'esercizio di tale mestiere è comunque sempre vietato davanti alle scuole in periodo scolastico, davanti alle chiese ed edifici pubblici e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 22.00 salvo diverso permesso da accordarsi dal Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 72

Animali molesti

All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili è vietato tenere animali che rechino disturbo alla pubblica quiete.

I proprietari e affidatari dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi ultimi alla quiete e al riposo delle persone, saranno ammoniti affinchè adottino tutte le misure necessarie per evitare disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Nel caso di recidiva, ai proprietari o affidatari verrà ordinato, a cura del Sindaco, di allontanare l'animale fonte del disturbo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 73

Bande e fanfare

Le esibizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di bande e fanfare debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 74

Rumori molesti prodotti da veicoli

Fatte salve le norme di cui al D.P.R. 15. 06. 1959 n.393 con successive modificazioni nonché quelle di cui alle leggi speciali in materia di circolazione stradale, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare qualunque rumore molesto in qualsiasi modo causato.

E' vietato l'uso di dispositivi acustici in caso di cortei nuziali, cortei occasionali da avvenute manifestazioni sportive e simili.

E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.

I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazione del suono all'esterno.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 75

Manifestazioni sportive, gare e prove

Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare di qualunque genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle Competenti Autorità e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.

Durante l'esecuzione delle stesse, abbiano esse natura terrestre, aerea o fluviale, debbono essere comunque evitati rumori che possano costituire incomodo o molestia alla quiete pubblica.

Nel caso di manifestazioni sportive aeree o acrobatiche nonché durante lo svolgimento di prove ad esse preordinate, deve essere evitato il sorvolo di ospedali e case di cura, sì da evitare pregiudizio per la quiete e il riposo dei degenti.

Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salva diversa autorizzazione del Sindaco, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

Concorrono nelle violazioni anche i responsabili della manifestazione salvo provino di aver potuto impedire il fatto.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 76

Carico e scarico materiale causante rumore

Il carico e scarico di materiale che possano produrre rumore debbono avvenire adottando ogni cautela idonea a evitare il pregiudizio in capo alla pubblica e privata quiete.

Le predette operazioni sono comunque sempre vietate, salvo permesso da parte del Sindaco, prima delle ore 07.00 e dopo le ore 21.00.

 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 77

Esercizio di mestieri, arti e industrie

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve adottare ogni cautela per evitare molestie o incomodo agli abitanti vicini.

L'accertamento della natura dei rumori deve avvenire a cura del Competente Servizio della U.S.S.L. e dei tecnici Comunali, previo reclamo degli interessati o d'ufficio.

Il Sindaco sulla scorta delle risultanze degli eseguiti rilievi, può con proprio provvedimento da notificare agli interessati, subordinare l'esercizio delle predette attività alla eliminazione dei rumori stessi o limitare l'orario e, qualora sia emersa l'incompatibilità delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili, può ordinare il trasloco in siti maggiormente idonei per ubicazione o destinazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 78

Autorizzazione all'esercizio di attività rumorose

L'esercizio di attività rumorose in immobili destinati a civile abitazione o siti nelle immediate vicinanze di questi ultimi è vietato, salvo autorizzazione da parte del Sindaco.

Si considerano rumorose le arti, i mestieri e industrie per l'esercizio delle quali si rendono necessarie il costante e frequente utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi incomodo a coloro che abitano i locali sovrastanti, finitimi o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività.

L'autorizzazione di cui al 1 comma del presente articolo dovrà essere richiesta dagli interessati all'Autorità Comunale, previa istanza in carta legale e indirizzata al Signor Sindaco, la quale dovrà contenere le indicazioni delle macchine da installare, il tipo delle stesse, la potenza singola e complessiva le dimensioni di ingombro dei macchinari, nonché la descrizione generale.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da una pianta schematica in scala 1 : 100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di mt. 50 (cinquanta ) intorno al fabbricato o terreno occupato dal richiedente, nonché da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione.

Dovranno altresì essere indicate esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Il Sindaco, sentito il parere degli uffici competenti, stabilirà se l'esercizio possa essere autorizzato prescrivendo eventuali condizioni e limitazioni.

Nel caso di successive modificazioni che si intendessero apportare agli impianti come sopra autorizzati, dovrà essere seguita la procedura di cui ai precedenti commi.

La concessione dell'autorizzazione suddetta avviene impregiudicati i diritti di terzi.

Chiunque, non autorizzato, esercita taluna delle suddette attività nei luoghi indicati al 1 comma del presente articolo o, se autorizzato viola le prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale è punita con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 79

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione concessa a norma dell'art. 78 del presente Regolamento è revocata nei seguiti casi:

  1. Quando si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
     

  2. Ove no siano state effettuate le norme stesse o quelle particolari descritte caso per caso;
     

  3. Ove siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

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ARTICOLO 80

Prescrizioni particolari per l'impianto di macchinari

L'impianto di macchinari autorizzato ai sensi dell'art. 78 del presente Regolamento deve essere eseguito osservando le seguenti prescrizioni:

  1. Deve essere evitato danno o molestia a terzi causa la propagazione del rumore, vibrazioni o scotimenti e immissioni varie;
     

  2. Le macchine dovranno essere installate in modo tale da evitare vibrazioni o essere quantomeno dotate di dispositivi antivibranti;
     

  3. Dovranno essere adottate a cura degli esercenti le attività di cui all'art. 78 del presente Regolamento tutte le provvidenze tecniche idonee a salvaguardare la quiete pubblica e privata.Il Sindaco, a mezzo dei competenti servizi, potrà dettare, nell'interesse della quiete pubblica e privata, le prescrizioni reputate opportune.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 81

Subingresso nell'esercizio

Chi subentra ad altri nell'esercizio di una attività di cui all'art. 78 del presente Regolamento è tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

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ARTICOLO 82

Orario per l'esercizio delle attività rumorose

L'esercizio delle attività rumorose di cui all'art. 78

del presente Regolamento deve avvenire nel rispetto del seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00.

E' facoltà del Sindaco stabilire diverse prescrizioni sotto il profilo temporale.

Chiunque esercita un'attività rumorosa in tempo diverso da quello stabilito dal presente articolo o consentito dal Sindaco è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

In caso di recidiva il Sindaco potrà ordinare la chiusura dell'esercizio stesso.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA'   € 30,00.

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ARTICOLO 83

Ispezione degli esercizi

Il Sindaco ha la facoltà di disporre l'ispezione degli esercizi suddetti in ogni tempo.

Può altresì ordinare modificazioni o chiusura quando venga accertato che il loro funzionamento non corrisponda alle condizioni in forza delle quali venne concessa l'autorizzazione.

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TITOLO V

DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

 

Capo I: Sicurezza delle costruzioni

 

ARTICOLO 84

Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili

I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione sì da evitare qualsiasi cadute di tegole, lastre, pietre, intonaci e altro materiale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 85

Costruzioni pericolanti

Nel caso di edifici minaccianti rovina, salva la eventuale applicazione della Legge Penale, il proprietario è tenuta ad attuare tempestivamente e senza ritardo tutte le provvidenze e cautele idonee a salvaguardare la pubblica incolumità nonché ad adottare le misure che verranno impartite dal Sindaco.

In caso di inazione si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'intimato inadempiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 86

Illuminazione di porte, scale anditi

I portici, le scale, gli anditi, gli ingressi nonché ogni altra località di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati durante il tempo notturno.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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Capo II: Norme particolari

 

ARTICOLO 87

Minori

In luogo pubblico i minori di anni 6 ( sei ) debbono essere accompagnati e custoditi da chi ne esercita la potestà parentale o da idonei affidatari.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 88

Divieti vari

Ai fini di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

  1. Esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materie possano arrecare nocumento ai passanti;
     

  2. Transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
     

  3. Circolare con trampoli, skateboard, pattini e simili;
     

  4. Lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danni o molestare le persone

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 89

Motori e apparecchi pericolosi

I motori e tutti gli apparecchi che presentino particolare pericolo debbono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali sia impedito l'accesso alle persone non autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 90

Esplosione di petardi, mortaretti e simili

Lungo le strade, vie e piazze dell'abitato Comunale, nello stadio, in ogni altro luogo destinato alla disputa di manifestazioni sportive nonché in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato far esplodere petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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TITOLO VI

DELLE SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVE.

 

ARTICOLO 91

Produzione, trasformazione, deposito, vendita sostanze esplosive, infiammabili combustibili

La produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzo e l'alienazione delle sostanze combustibili, infiammabili, esplosive debbono avvenire nello scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia.

L'esercizio delle predette attività è subordinata al rilascio di licenza da parte del Sindaco che potrà essere negata qualora dagli accertamenti tecnici disposti dal Sindaco, risultassero insufficienti condizioni di sicurezza o nell'eventualità le opere o previdenze imposte per adeguare i locali alle norme di cui alla vigente normativa, non fossero state eseguite dagli interessati.

Sono esclusi dalla licenza i depositi ad uso esclusivamente privato, necessari per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 92

Obbligo di esibire il "Certificato di prevenzione incendi"

I titolari di industrie, opifici, laboratori, officine, depositi, magazzini ed esercizi di vendita che presentino pericolo di incendio o di esplosione dovranno essere muniti del "Certificato di prevenzione degli incendi" rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco.

Dovranno altresì osservare le prescrizioni eventualmente impartite dalle Competenti Autorità.

Il "Certificato di prevenzione incendi" dovrà essere esposto in modo ben visibile, unitamente alla licenza rilasciata dal Sindaco e offerto in visione ogni qualvolta ne facciano richiesta Vigili del Fuoco, Agenti di pubblica Sicurezza, Agenti di Polizia Municipale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 93

Requisiti dei depositi e locali di vendita dei combustibili

I depositi e i locali di vendita di combustibili debbono essere ubicati al piano terreno degli edifici con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Sono di regola vietati nel centro abitato depositi e locali di vendita superiori a mt. 1.000 ( mille ).

E' consentita l'attivazione nel centro abitato di depositi e locali di vendita di minore entità a condizione che gli stessi siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, coperti a volta reale o cemento armato o laterizi armati, con pareti e soffitti di struttura incombustibile o efficacemente rivestiti con materiale resistente al fuoco.

Le aperture con locali di abitazione e con la gabbia delle scale debbono essere convenientemente protette.

Il Sindaco si riserva la facoltà di imporre tutte le prescrizioni che avrà reputato opportune per la tutela di persone o cose.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché l'inosservanza delle eventuali prescrizioni dettate dal Sindaco è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

Nel caso di recidiva è facoltà dell'Autorità Comunale sospendere temporaneamente e sinanco revocare la licenza di cui all' art. 92 del presente Regolamento.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 94

Detenzione di combustibili in edifici residenziali

Nelle private abitazioni è consentito detenere combustibili in quantità strettamente necessarie per il riscaldamento e per gli usi domestici a condizione che tali sostanze siano detenute in idonei locali.

Le finestre ed aperture dei sotterranei o ripostigli prospicienti le strade e le aree pubbliche debbono essere munite di serramenti a  vetri e di reticolati di ferro a maglia allo scopo di impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai, sotterranei, ripostigli, gabbie delle scale ,corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno o cartono e qualsiasi altra materia di facile combustione.

Le disposizioni che procedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni di pane, pasticcerie, rosticcerie, trattorie e simili.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 95

Divieto di accatastamento di materiale infiammabile nei cortili dei fabbricati

E' vietato accatastare o tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili interclusi tra fabbricati legna, paglia, fieno e ogni altra materia facilmente infiammabile, salvo autorizzazione Sindacale da subordinarsi al positivo nullo osta del Comando Vigili del Fuoco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 96

Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali

All'interno del territorio Comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma salvo concessione di licenza della Competente Autorità.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 516,00, impregiudicata l'applicazione della Legge Penale.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 97

Divieto di gettare nelle strade zolfanelli o altri oggetti accesi

Nelle strade, vie, piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli o altri oggetti accesi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 98

Trasporto di sostanze infiammabili

Il trasporto di liquidi e sostanze infiammabili e delle sostanze i cui vapori possano produrre esplosioni quali benzina, petroli, greggi, trementina, acquaragia, vernice alla essenza di trementina, etere solforico, solfuro di carbonio, alcool, alcoolici contenenti oltre il 60% di alcool deve avvenire con recipienti dei seguenti tipi:

  1. Recipienti di latta a pareti piane della capacità di litri 20 (venti ) richiusi in robuste cassa legnea in numero di due al massimo peso lordo complessivo sino a kg. 50 ( cinquanta );
     

  2. Recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zincato o stagnato a seconda della misura dei liquidi, con cerchiatura di rinforzo, della capacità sino a litri 200 (duecento ) con tappo metallico apribile soltanto a mezzo chiave apposita o assicurato con piombo a suggello;
     

  3. Recipienti in forte lamiera di ferra ribadita, zincata, stagnata con tappo di cui sopra, con peso lordo massimo di kg. 650 ( seicentocinquanta ) circa.
     

  4. Recipienti di vetro i quali potranno avere la capacità superiore a litri 1 ( uno ) solo per quei liquidi che sono da considerarsi quali prodotti chimici puri.

Il trasporto degli olii minerali e carburanti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il trasporto di liquidi combustibili potrà avvenire con recipienti robusti e ben chiusi, senza l'osservanza di speciali prescrizioni.

Ciascun fusto o recipiente contenente materie infiammabili dovrà recare a grossi carattere l'indicazione della sostanza contenuta nonché la scritta "INFIAMMABILE".

Coloro che effettuano trasporto di materie infiammabili debbono avere cura che nessun fuoco libero sia portato in prossimità dei veicoli che le trasportano: le persone incaricate del carico dovranno astenersi dal fumare e da ogni altro atto che possa cagionare pericolo d'incendio.

Sono fatte salve le norme speciali in materia di trasporto di sostanze combustibili e infiammabili.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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TITOLO VII

DELLE CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

 

ARTICOLO 99

Divieto di uso di fiamma libera

E' vietato l'uso della fiamma libera  per la ricerca di fughe di gas anche in luoghi aperti, nonché qualsiasi atto che possa causare pericolo di incendi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 100

Impianti antincendio

I locali adibiti alla produzione, trasformazione, deposito, utilizzo, alienazione delle sostanze liquide i cui vapori possano produrre esplosioni infiammabili e combustibili alle prescrizioni dettate dal Comando Vigili del Fuoco. nonché i depositi di materiale infiammabile, le autorimesse per uso privato o servizio pubblico debbono essere provvisti di idonei impianti antincendio conformi

I predetti impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura e spesa dei proprietari o di coloro che esercitano taluna delle predette attività.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 101

Divieto di accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi, anche se momentaneamente, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato Comunale.

E' altresì proibito prima del 15 Agosto accendere fuochi di campagna a alla distanza minore di mt. 50 ( cinquanta ) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

E' vietato inoltre dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle sedi stradali, fermo restando gli illeciti di cui al D.P.R. 15.06.1959 n. 393 e successive modifiche.

In caso di accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a   € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 102

Condotte fumarie

Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità di quanto prescritto dai Regolamenti Comunali di Igiene e Edilizia e essere collocate a conveniente distanza dai travi, travicelli e da ogni altra struttura in legname.

Le condotte suddette dovranno essere periodicamente ripulita a cura dei proprietari e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo che non vi si accumuli fuliggine e dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo di incendio.

La costruzione delle condotte deve essere eseguita in modo da evitare che le loro esalazioni rechino molestia ai vicini.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 103

Immissioni fumose e maleodoranti

E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che possano emanare esalazioni insalubri o moleste.

E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri o odori molesti, ancorchè tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.

Gli impianti industriali dovranno altresì rispondere ai criteri dettati dalla normativa Statuale e Regionale vigenti in materia.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 104

Modifiche ai fabbricati per evitare incendi

Il Sindaco ogni qualvolta lo reputi opportuno potrà imporre ai proprietari delle case di abitazione, degli opifici, degli insediamenti industriali, dei magazzini, dei negozi e simili di eseguire tutte le opere di modifica ai fabbricati o locali stessi che, previa indicazione dei tecnici, verranno riconosciute necessarie a rimuovere il pericolo di incendio.

Chiunque non adempie alle prescrizioni dettate dal Sindaco di cui al precedente comma, è punito con la sanzione pecuniaria da   € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 105

Dovere di cooperazione in caso di incendio

In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando Polizia Municipale.

I presenti sono obbligati, se richiesti di cooperare all'opera di spegnimento nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle Competenti Autorità.

I Vigili del Fuoco, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Agenti della Polizia Municipale possono all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili occorrenti all'estinzione e i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

Gli Agenti di Polizia Municipale interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

Chiunque non adempie alle prescrizioni dettate dal Sindaco di cui al precedente comma, è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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TITOLO VIII

DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

 

CAPO I: Esercizio di attività commerciali e norme igieniche

 

ARTICOLO 106

Disciplina del commercio

L'esercizio delle attività commerciali sia in sede fissa che ambulante è disciplinato dalle normative Statuali e Regionali vigenti in materia, alle quali è fatto integrale rimando.

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 ARTICOLO 107

Requisiti dei locali di vendita

 

I locali ove viene esercitato il commercio debbono essere reputati igienicamente idonei dalla Competente Autorità Sanitaria.

L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro in relazione al tipo di commercio che si esercita.

I locali di vendita e quelli accessori debbono essere tenuti nella massima pulizia; così pure le vetrine, gli arredi, gli attrezzi e gli utensili e quant'altro destinato alla vendita.

L'autorizzazione alla vendita deve essere esposta in modo ben visibile nell'esercizio ed essere esibita a ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 108

Divieto delle persone addette alla vendita di sostanze alimentari di maneggiare denaro

E' fatto divieto alle persone addette alla vendita di generi di pasticceria, pani, formaggi nonché di ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura o non preconfezionata e contenuta in involucri protettivi di maneggiare denaro.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 109

Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari

E' vietato far toccare al pubblico prodotti di pasticceria sfusi, pani, formaggi, frutta e ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura.

E' obbligo degli esercenti esporre alla clientela in modo ben visibile cartelli indicanti tale divieto.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 110

Divieto di tenere animali in locali destinati alla vendita di sostanze alimentari

E' vietato tenere cani, gatti e altri animali in locali destinati alla produzione, trasformazione, cottura, confezionamento e vendita di sostanze alimentari.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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ARTICOLO 111

Servizi igienici di pubblici esercizi

E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi quali caffè, bar, ristoranti, gelaterie e simili di tenere in buono stato di manutenzione e nella massima pulizia i servizi igienici.

E' fatto altresì obbligo ai titolari dei predetti esercizi di non rifiutare l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00.

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CAPO II: Disposizioni per i mestieri ambulanti

 

ARTICOLO 112

Norme d'esercizio

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare la Legge e i Regolamenti vigenti in materia  di ambulantato.

Fatta eccezione delle attività di vendita al pubblico in forma ambulante disciplinata dalla normativa attualmente in vigore l'esercizio abituale di mestieri ambulanti e girovaghi nel territorio Comunale è subordinato alla iscrizione nell'apposito registro di cui la R.D. 18.06.1931 n. 773, nonché al rilascio del certificato di iscrizione relativo a cura del Sindaco e a norma dell'Art. 19 D.P.R. 24.07.1977 n.616.

E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti e girovaghi, importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi nonché disturbare i passanti o disturbare la loro attenzione con grida e schiamazzi.

I giostrai e gestori di spettacoli viaggianti sono all'osservanza delle disposizione di cui al comma precedente del presente articolo; essi dovranno inoltre moderare il volume di apparecchiature per la riproduzione di suoni sì da non recare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela di quest'ultima di cui alla vigente normativa e al presente Regolamento.

E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti o girovaghi di esercitare le loro attività in località diverse da quelle consentite dal Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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TITOLO IX

DELLE AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA.

 

ARTICOLO 113

Rimando al Regolamento per il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza

La materia è disciplinata da apposito e specifico Regolamento da emanarsi in conformità ai criteri dettati dalla Regione Piemonte.

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ARTICOLO 114

Obbligo per gli esercenti trasporto di persone in servizio da piazza di osservare le norme del Codice della Strada

E' fatto obbligo a coloro che esercitano servizio taxi di attenersi alle norme di cui al R.D: 08. 12. 1933 n. 1470,D.P.R. 15. 06. 1959 n. 393, D.P.R. 30. 06. 1959 n. 420 e successive modificazioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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 TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

 

CAPO I: Norme particolari

 

ARTICOLO 115

Questue, raccolte di fondi e collette

Le raccolte di fondi, oggetti, le collette e questue dovranno avvenire nel rispetto delle norme di cui alle vigenti Leggi di Pubblica Sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, impregiudicata l'eventuale applicazione della sanzione penale, è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente non ammesso.

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ARTICOLO 116

Carovane di nomadi e girovaghi

Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e a tal fine destinate dal Sindaco e previo preventivo permesso della predetta Autorità da accordarsi di volta in volta.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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ARTICOLO 117

Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via

E' vietato il lavaggio di veicoli lungo pubbliche vie, strade o piazze.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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ARTICOLO 118

Guasti e imbrattamenti

E' vietato in qualsiasi modo di guastare, manomettere o imbrattare edifici, manufatti e simili, pubblici e privati.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge Penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 119

Tutela degli animali

Sono vietati l'abbandono di animali, il loro impiego quando per vecchiezza o condizioni fisiche non siano idonei a lavorare, i giochi e le manifestazioni sportive che comportino strazio e uccisione di animali ad eccezione della attività venatoria nel rispetto delle norme che la regolano le sevizie nel trasporto di bestiame, l'accecamento di uccelli, le inutili torture e fatiche da ogni specie di animali e ogni atto di crudeltà ai danni degli stessi.

Coloro che tengono presso di sé animali debbono avere cura dei medesimi, assicurare loro idonee condizioni di vita e adottare tutte le misure di profilassi per evitare eventuali danni alla salute pubblica.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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ARTICOLO 120

Espurgo di fognature e pozzi neri

Il trasporto di materie liquide e solide proveniente dall'espurgo di fognature, acquai e simili, dovrà effettuarsi nel rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento d'Igiene, alle cui sanzioni si fa espressamente rimando.

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ARTICOLO 121

Trasporto di letame

Il trasporto di letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi e idonei a evitarne dispersione e esalazioni maleodoranti, fatte salve le ultime prescrizioni dettate dal vigente Regolamento d'Igiene.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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ARTICOLO 122

Divieto di otturare il corso di ruscelli o rigagnoli

E' vietato di otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 51,00  a  € 516,00.

NOTA: Pagamento a mani dell'Agente non ammesso

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CAPO II: Circolazione sul fiume Po

 

ARTICOLO 123

Imbarcazioni circolanti sul fiume Po

Ogni imbarcazione circolante sul fiume, ancorchè non destinata in prevalenza al trasporto di persone deve essere di costruzione solida e sicura.

Chiunque circola sul fiume Po nell'ambito del territorio Comunale con imbarcazioni non solide e sicure è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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ARTICOLO 124

Circolazione fluviale notturna

Durante le ore notturne tutte le barche circolanti lungo le acque pubbliche scorrenti nel territorio Comunale debbono essere munite a prua di apposito fanale che dovrà rimanere costantemente acceso.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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ARTICOLO 125

Autoscafi

Gli autoscafi debbono avere il motore munito di apparecchio silenziatore o dispositivo atto a eliminare i rumori o le esalazioni moleste.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 15,00  a  € 154,00.

NOTA: Pagamento immediato a mani dell'Agente ammesso.

ENTITA':   € 30,00

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TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 126

Penalità

Le fattispecie di violazioni in relazioni alle quali è ammessa la conciliazione in via breve all'atto della contestazione, consentiranno al trasgressore di avvalersi di tale possibilità pagando all'Agente, che rilascerà quietanza con effetto liberatorio, la somma corrispondente al terzo del massimo edittale comminato per la violazione ovvero al doppio del minimo se più favorevole.

In caso di fattispecie di violazioni in relazione alle quali non è consentita la conciliazione in via breve o qualora il trasgressore non intenda avvalersene oppure non vi sia stata contestazione immediata, il trasgressore potrà effettuare entro sessanta giorni dalla data della notificazione dell'illecito, pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo o al doppio del minimo edittale se più favorevole.

La conciliazione in via breve è sempre esclusa qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o al Comune.

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ARTICOLO 127

Procedura di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento

L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Qualora non abbia luogo la conciliazione in via breve, l'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressore minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione, le modalità del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità alla quale far prevenire eventuali scritti difensivi e il termine entro il quale questi ultimi debbono pervenire.

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ARTICOLO 128

Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per la esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

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ARTICOLO 129

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana 06.07.1933, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in queste contenute, divenuto esecutivo dopo il controllo del Competente Organo Regionale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.