Albo Pretorio on line
L’art. 32 della legge n. 69/2009 dispone l’obbligo di pubblicare nei
propri siti informatici gli atti ed i provvedimenti amministrativi che
devono essere portati a conoscenza del pubblico (pubblicità legale) per
poter avere effetto.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 (termine già prorogato con DL n. 194/2009
modificato in sede di conversione con legge n. 25/2010 e salvo ulteriori
proroghe) le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto
di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e
gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
Non vi è necessità di autenticazione o identificazione dell’utente per
consentire la massima trasparenza e accessibilità agli atti pubblicati, in
armonia con lo spirito della normativa a riguardo.
Il flusso del procedimento di pubblicazione informatizzato replica, nella
sostanza giuridica, quello attualmente in vigore per la pubblicazione
fisica.
Vengono pubblicati tutti gli atti in base ai quali la normativa dispone la
pubblicazione all’Albo Pretorio, e quindi le deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Giunta, le determinazioni dirigenziali, i decreti di
cambiamento del nome o del cognome e gli atti prodotti da altre pubbliche
amministrazioni che ne richiedono la pubblicazione all’Albo. Su indicazione
del Ministero dell’Interno (Circolari n. 29/2009 e n. 1/2010) vengono
affisse all’Albo Pretorio On Line anche gli atti di pubblicazione di
matrimonio.
I documenti pubblicati sull'Albo Pretorio sono documenti firmati
digitalmente (buste P7M) che contengono file PDF. La firma digitale apposta
attesta la conformità del documento digitale all'originale cartaceo.
Dall'Albo Pretorio è possibile scaricare direttamente i documenti firmati
digitalmente.
Il processo di pubblicazione on line degli atti rispetta rigorosamente le
indicazioni del Garante della Privacy in materia.
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